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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 20/11/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Daniele Dagna, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2133/2023 R.G. promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli avv.ti SERENELLA NICOLA ed ENRICO C.F._2
RABINO
- ricorrenti contro
nato ad [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
PP D'EL e TA LL
- resistente
OGGETTO: AZIONE DI REINTEGRAZIONE NEL POSSESSO (ARTT. 703 C.P.C., 1168 - 1169 C.C.)
CONCLUSIONI PER I RICORRENTI nel merito respingere le eccezioni e le domande avversarie e confermare il provvedimento 7 dicembre
2023 emesso da codesto Ecc.mo Tribunale, ordinando la reintegrazione e/o manutenzione dei ricorrenti nel possesso della servitù di passaggio sul fondo censito a NCEU al foglio n. 6, mappale n.
813, per accedere e recedere alla loro proprietà censite al mappale n. 372, sub. 11,2,7,9 del foglio n.
6 e, per l'effetto, ordinare la rimozione della rete di divisione a confine della proprietà in Pt_1 modo da consentire a quest'ultimo ed alla sig.ra la possibilità di riottenere la Parte_2
possibilità di esercitare il passaggio come prima praticato per accedere e recedere dagli immobili di loro proprietà alla via pubblica.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
Con riproposizione delle istanze istruttorie non accolte.
1 CONCLUSIONI PER IL RESISTENTE in via preliminare:
- dichiarare inammissibile l'azione possessoria per decorrenza del termine annuale ex artt. 1168 e
1170 c.c.;
- dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, avendo gli stessi omesso di allegare e provare il possesso ovvero la detenzione qualificata;
- dichiarare la carenza di interesse ad esercitare l'azione possessoria, avendo gli stessi, in precedenza, tenuto un comportamento contrastante con l'interesse ora astrattamente vantato;
nel merito:
- rigettare le domande dei ricorrenti, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- dichiarare ex art. 669-novies, comma III, c.p.c., che l'ordinanza n. 8596/2023 Rep. n. 1872/2023 del
14/12/2023 è divenuta inefficace, dando le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente.
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente procedimento, ai sensi d.m. n.
55/2014, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Con riproposizione delle istanze istruttorie non accolte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno chiesto, con ricorso proposto in via cautelare, Parte_1 Parte_2
di essere reintegrati o manutenuti nel passaggio carraio esercitato sul fondo censito al NCEU al foglio n. 6, mappale n. 813 del convenuto per accedere e recedere dalle loro proprietà Controparte_1
censite al mappale n. 372 del foglio 6, in particolare ordinando la rimozione della rete di cantiere eretta dal resistente nel cortile e posta ortogonalmente rispetto al confine tra le parti di edificio di proprietà
in modo da ripristinare la possibilità di esercitare il passaggio come prima Parte_3
praticato per accedere e recedere dagli immobili di loro proprietà alla via pubblica.
I ricorrenti hanno sostenuto di aver da sempre esercitato il passaggio attraverso il cortile antistante l'unico edificio ove si trovano le proprietà delle parti sino a quando il resistente non aveva eretto una recinzione che aveva reso più difficoltoso l'accesso e il recesso carraio verso le loro abitazioni.
2. si è costituito nella fase cautelare chiedendo il rigetto dell'azione. Controparte_1
Il resistente ha eccepito e dedotto: il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, il decorso dell'anno dall'allegata turbativa, l'assenza di animus turbandi o spoliandi, l'esistenza di un diritto di servitù di passaggio a beneficio del mappale 372 limitata a soli 3 metri di larghezza lungo un tratto di strada
“zappello” costituita dall'originario proprietario dei beni poi pervenuti alle parti, la clandestinità delle
2 manovre compiute sul suo fondo, l'insussistenza del possesso in capo a controparte, il difetto d'interesse dei ricorrenti.
3. La causa, nella fase cautelare, è stata istruita a mezzo deposito documenti, esame delle parti ed audizione d'informatori interpellati all'esito di avvertimenti ed impegno formale resi ai sensi dell'articolo 251 c.p.c.
A conclusione della fase cautelare, il giudice ha parzialmente accolto la domanda dei ricorrenti disponendo come di seguito:
“CO il resistente a cessare ogni turbativa al transito esercitato dai ricorrenti sul suo fondo oltre i limiti imposti dalla recinzione eretta nel giugno 2021, in particolare arretrando la recinzione attualmente eretta nei limiti di quella ritratta nella prima fotografia inserita nel documento 10 di parte ricorrente (deposito del 22.8.2023).
Condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente la metà delle spese di lite, che si liquidano, già ridotte alla metà, in € 1.700,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Compensa nel resto.”
4. Il resistente ha formulato istanza per la prosecuzione nel merito del giudizio possessorio e tale fase è stata ritualmente instaurata.
All'esito di un prolungato ma infruttuoso sforzo conciliativo, la causa è stata rimessa in decisione.
Sono disponibili per la decisione le prove orali raccolte nella fase cautelare e la documentazione depositata dalle parti sempre in quella sede, non essendo stati prodotti nuovi documenti nella fase di merito, ad eccezione di alcune fotografie ad opera di parte ricorrente (doc. 14) che, tuttavia, alla luce dell'oggetto del giudizio di merito per come definito dalle conclusioni delle parti risultano prive di rilevanza.
5. In via preliminare si deve osservare che nella presente fase di merito non risultano essere state introdotte questioni nuove rispetto alle difese svolte nella fase cautelare né, come appena rilevato, sono stati prodotti ulteriori documenti degni di rilievo.
Si stima dunque corretto, salve le integrazioni opportune alla luce della fase in cui si trova il procedimento, replicare i passi argomentativi sviluppati a definizione della fase cautelare e porre a fondamento della decisione le prove orali già raccolte in quella sede, tenuto conto del sensibile approfondimento svolto in occasione della loro assunzione per come emerge dai verbali di causa e in applicazione della giurisprudenza secondo la quale: “Nel procedimento possessorio, le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, ove siano state assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi,
3 sono da considerare come provenienti da veri e propri testimoni, mentre devono essere qualificati come "informatori" - le cui dichiarazioni sono comunque utilizzabili ai fini della decisione, anche quali indizi liberamente valutabili - coloro che abbiano reso "sommarie informazioni" ai sensi dell'art. 669-sexies, comma 2, c.p.c.., ai fini dell'eventuale adozione del decreto "inaudita altera parte"” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 22/07/2021, n. 21072) e “Le dichiarazioni rese dagli informatori nella fase a cognizione sommaria del giudizio possessorio sono comunque idonee a fornire, in sede di decisione di merito, elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice, cui lo stesso può validamente fare ricorso per la formazione del proprio convincimento” (Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 08/05/2019, n. 12089).
6. Sempre in via preliminare, si rileva che parte ricorrente ha chiesto la conferma della decisione assunta in sede cautelare e che tale decisione costituisce un accoglimento parziale dell'originaria domanda di tutela del possesso, in sintesi conseguente all'accoglimento in quella sede dell'eccezione di tardività dell'azione di manutenzione in riferimento ad una prima lesione del possesso.
Per tale ragione si deve ritenere che la parte ricorrente, nella presente fase di merito, abbia limitato la propria domanda di tutela alle turbative successive ed ulteriori alla limitazione all'esercizio del transito derivante dalla recinzione installata dal resistente nel giugno 2021.
Per chiarezza si riporta quanto considerato nell'ordinanza cautelare a proposito dell'eccezione in questione: “Con riferimento al decorso dell'anno dalla turbativa nel possesso si rileva che le parti, congiuntamente interrogate all'udienza del 3.11.2023 hanno riferito: "Le parti, interpellate in ordine alle varie posizioni della rete/pannelli lamierati nel tempo, riferiscono concordemente che: nel giugno
2021 fu posta la rete in pannelli di lamiera di cui al documento 10 parte ricorrente (22.8.2023 [data di deposito n.d.g.]) ultima fotografia;
che tale divisione fu sostituita nel dicembre 2022 con la rete rossa infissa al suolo ritratta nella fotografia di cui al doc. 11 parte resistente e che infine l'ultima recinzione di colore verde è lievemente traslata verso il cortile e prolungata di due metri (totale 10 Pt_1
metri)". Le circostanze appena riportate consentono di ritenere parzialmente fondata l'eccezione sollevata da parte resistente. E' evidente, infatti, che in riferimento agli impedimenti al transito e alla manovra derivanti dalla prima recinzione installata nel giugno 2021 i ricorrenti non possono più invocare la tutela possessoria assicurata dall'azione di manutenzione essendo trascorso più di un anno alla data di deposito del ricorso (21.7.2023). Le ulteriori lesioni al possesso conseguenti all'ampliamento dell'area interdetta al transito dallo spostamento e dal prolungamento della rete restano, invece, tutelabili mediante l'azione di manutenzione essendo avvenute meno di un anno prima del deposito del ricorso e, sotto altro profilo, costituendo autonome ed ulteriori turbative al transito, atteso che non possono essere intese quali naturali sviluppi della precedente turbativa che avrebbe
4 potuto anche essere limitata al solo collocamento della divisione del giugno 2021. L'azione di manutenzione, in caso di accoglimento, andrà dunque limitata al ripristino delle condizioni di passaggio nei termini in cui erano già state limitate nel giugno 2021.”
Sempre con riferimento all'oggetto della domanda, si rileva che dall'esame dei documenti (cfr. tra gli altri docc.
4-7 ricorrenti fase cautelare e 11,12 convenuti fase cautelare) e degli atti delle parti (cfr. ricorso cautelare e comparsa cautelare, in particolare grafico p. 2) emerge come i ricorrenti abbiano sostenuto di aver sempre transitato anche nella porzione di cortile prospicente la parte di edificio del resistente per accedere e recedere dalle loro proprietà senza alcun impedimento, sino a quando il transito è stato reso più difficoltoso dall'installazione di recinzioni che hanno nel tempo successivamente limitato lo spazio di manovra in precedenza concesso ai veicoli.
La domanda di tutela possessoria proposta dai ricorrenti va quindi qualificata in termini di azione di manutenzione nel possesso, atteso che il passaggio carraio in precedenza esercitato, e cioè la situazione possessoria che i ricorrenti assumono lesa, non risulta integralmente impedito, ma solo reso più difficoltoso.
7. In ordine all'eccezione di legittimazione attiva, si rileva anzitutto che la presente azione ha natura possessoria e quindi la legittimazione dei ricorrenti si fonda sulla semplice allegazione del possesso, mentre per la fondatezza dell'azione occorre valutare se tale possesso sussistesse o meno a prescindere dalla precisa condizione dominicale facente capo alle parti.
Tanto premesso, in ordine alla questione della legittimazione in senso proprio, si osserva che la ricorrente ha allegato e documentato di essere proprietaria di parte del mappale 372 ed ha Parte_2
allegato di essere al possesso di tale bene nonché di aver esercitato il passaggio per raggiungerlo. Il ricorrente risulta, invece, nudo proprietario di parte del mappale 372, ma ha allegato di Pt_1
essere possessore in termini corrispondenti al diritto di piena proprietà di tale bene nonché di aver esercitato il passaggio sul fondo del resistente per raggiungere il fondo di cui appunto si afferma possessore.
In termini di legittimazione attiva ed ancora a monte della verifica circa la concreta esistenza del possesso, tanto è sufficiente per ritenere sussistente la legittimazione attiva di entrambi i ricorrenti perché ciò che rileva non è la condizione dominicale, ma, appunto quella possessoria (cfr. Cass. civ.,
21/05/1983, n. 3534: “Ai fini della tutela del possesso di una servitù di passaggio, qualsiasi restringimento del sedimento stradale (nella specie: di cinquanta centimetri) costituisce, se attuato contro la volontà espressa o presunta del possessore del fondo dominante, una illegittima modifica del precedente stato di fatto, che integra gli estremi della molestia possessoria, se non quelli dello spoglio parziale”).
5 L'eccezione è quindi infondata.
Anche l'eccezione di difetto d'interesse ad agire è infondata. L'esistenza di controversie o incertezze inerenti la situazione proprietaria dell'area oggetto di causa è, infatti, irrilevante in relazione all'attuale domanda, fondata sulle condizioni nelle quali si assume essere stato esercitato il potere di fatto sulla cosa.
8. L'eccezione di tardività dell'azione reiterata nel presente grado è ormai non solo parzialmente ma del tutto infondata alla luce di quanto osservato in ordine la limitazione della domanda da parte dei ricorrenti, come ricostruita al punto 6 della presente sentenza ed alla collocazione di diverse recinzioni nel tempo costituenti autonome turbative del possesso, secondo le considerazioni svolte appunto al punto 6, che si richiamano.
9. Nel merito si osserva che dalle deposizioni degli informatori uditi nella fase cautelare emerge come i ricorrenti abbiano dimostrato di aver esercitato il possesso sui fondi dominanti e di aver regolarmente esercitato il transito sul mappale 813 per accedere ai fondi di cui sono possessori, tanto direttamente quanto consentendo il transito di terzi su loro incarico o concessione.
Si richiamano al proposito le verbalizzazioni inerenti le deposizioni di:
- , lontano parente di entrambe le parti e proprietario di un immobile prossimo a Testimone_1
quello di causa dotato di vista sul cortile, “Dalla mia abitazione ho visto entrare e uscire le automobili della famiglia che prima avevano una cinquecento grigia, un auto blu forse di Persona_1 proprietà di la moglie di e un'altra auto grigio chiaro, i postini, il furgone Per_2 Parte_1
Bofrost. Le auto entravano e si dirigevano verso la porzione di , facevano manovre nel Pt_1
cortile. Questo fino alla separazione attualmente in essere. Ora le macchine continuano a entrare e uscire non saprei dire se devono uscire in retromarcia o meno perché non vedo la parte di uscita del cortile ma solo la parte in cui si slarga.” […] Si riprende l'interrogatorio dell'informatore e questi in ordine alle modalità d'ingresso nel cortile parte conferma che la manovra avveniva come da Pt_1 documento 5 di parte ricorrente anche con maggiore ampiezza quando non vi era la prima rete. “Non sono sicuro di avere visto delle manovre delle auto dei con la recinzione verde in lamiera, lo Pt_1 spazio era più ampio di adesso”;
- conoscente dei ricorrenti e professionista impiegata in pratiche e rilievi che hanno Tes_2
coinvolto entrambe le parti, “Nel 2021 andavo più sovente in cantiere anche 4 volte al mese, poi da dicembre 2022 sono andata solo più un paio di volte al mese. In fase di rilievo entravo con la macchina nel cortile e non c'era nessuna divisione, poi ne furono messe diverse.
Esibita all'informatrice la foto del doc. 10 parte ricorrente l'informatrice dichiara: “sì adesso ricordo questa divisione in lamiera, sono entrata in macchina nel cortile di anche dopo che era stata Pt_1
6 messa la recinzione della foto. Per fare manovra per uscire di punta con quella recinzione occorreva mettere il retro della macchina nella parte dove si apriva l'accesso alla porzione e poi CP_1 procedere di punta ad imboccare il varco d'uscita.
Con la recinzione successiva sono invece entrata almeno una volta e sono dovuta uscire in retromarcia.
Nelle occasioni nelle quali ho frequentato il cortile ho visto nella porzione anche con le Pt_1
recinzioni presenti le loro macchine e mezzi da cantiere.
Per come è la rete attualmente eventuali mezzi da cantiere avrebbero difficoltà più che a entrare proprio ad uscire perché non potrebbero fare manovra.
ADR: confermo che per entrare fino alla presenza prima recinzione facevo il percorso ritratto nel documento 5 ricorrente.”
- , parente delle parti e periodico frequentatore della casa, “Negli ultimi due tre anni Persona_3
sono stato alla casa una volta al mese. Quando vado a trovare mia NA parcheggiavo da . Pt_1
Anche dopo l'installazione della prima recinzione entravo e parcheggiavo da . Con quella Pt_1
recinzione riuscivo a fare manovra e uscire di punta. Con le nuove recinzioni entro di muso ed esco in retromarcia, forse ci sarebbe uno spazio per invertire, ma già solo se è buio c'è il rischio di urtare degli ostacoli e preferisco non farlo. Confermo che il doc. 5 di parte ricorrente ritrae il percorso
d'ingresso per accedere al cortile . Confermo che con la vecchia recinzione si faceva Pt_1
manovra ma con quella attuale è difficile. Ho visto qualche volta il signor con una 500 Pt_1
Abarth, una Honda dello zio del , la Golf grigio scuro della famiglia , entrare e Pt_1 Pt_1
uscire dalla loro parte di cortile e ho visto queste auto lì parcheggiate.
ADR: per come è messa la recinzione l'ultima volta occorre fare anche attenzione ad entrare, lo spazio residuo è comunque angusto per far manovra, ci sono due garage dei dove possono Pt_1
parcheggiare.
Se non ci fosse alcuna auto parcheggiata nella porzione di cortile , si potrebbe, facendo Pt_1
attenzione e con accortezza, fare manovra con un'auto di medie dimensioni. Con un furgone già sicuramente no e una persona non adusa alla guida sarebbe in difficoltà.”
Neppure l'informatrice (moglie del resistente), del resto, ha negato che i ricorrenti Testimone_3 transitassero nella parte di cortile non interdetta dalla rete installata nel 2021 (“I signori e Pt_1
anche dopo l'installazione delle recinzioni hanno continuato a entrare e uscire dalla loro Parte_2
parte di cortile. Non li ho invece mai veduti utilizzare per manovre o altro la nostra parte che del resto è interdetta dalla rete dal 2021.”)
La regolarità, la varietà e l'abitualità dei transiti descritti, l'attribuzione univoca ai ricorrenti della
7 parte di edificio di cui si affermano possesori, nonché l'assenza di richieste di autorizzazione, consentono di ritenere dimostrato il possesso, anche con riferimento all'animus, tanto in riferimento al passaggio che ai fondi dominanti (cfr. anche doc. 2 ricorrenti che ritrae il mezzo di ), di Parte_1
cui i ricorrenti hanno provato di avere la piena disponibilità.
Circa l'estensione del transito, in particolare, si rileva che dalle deposizioni degli informatori (cfr. in particolare dep. e ) si comprende che il cortile, nella porzione esterna alla prima Tes_2 Per_3
recinzione risalente al giugno 2021 e poi successivamente interdetto dalle recinzioni successivamente collocate dal resistente, era utilizzato nella sua interezza e non solo con riferimento ad un limitato canale di accesso.
Le caratteristiche del transito riferite impediscono, inoltre, di attribuire portata limitativa delle modalità del passaggio al titolo richiamato, anche nella presente fase di merito, da parte resistente e cioè l'atto di donazione del 1924 (docc. 1 e 1bis resistente) ove era disposto che i donatari ed CP_2
avrebbero dovuto “concedere il passaggio in ampio modo sullo zappello tra di loro comune al CP_3
fratello per accedere dalla strada comunale al lotto assegnatogli e per recederne: detto Pt_4 zappello dovrà costantemente essere della larghezza di metri tre.”
Premesso, in proposito, che nelle controversie possessorie il titolo può assumere rilevanza solo ad colorandam possessionem, si deve ritenere che le deposizioni delle persone informate sui fatti siano da privilegiare ai fini della determinazione delle modalità di transito in concreto esercitato rispetto alle indicazioni ritraibili da un titolo risalente al 1924, in ragione dell'epoca a cui risale, delle ambiguità del titolo (indicazione di consentire il transito in ampio modo e successiva determinazione della larghezza in metri tre che potrebbe essere intesa quale ampiezza minima, anche alla luce dei mutamenti che hanno interessato i mezzi di trasporto), della precisa ubicazione del passaggio oggetto della previsione inerente la larghezza (non essendo perfettamente discernibile la riferibilità delle porzioni in allora assegnate con gli attuali luoghi di causa) e dell'esistenza di atti successivi intervenuti tra alcuni dei proprietari.
10. Le caratteristiche dei transiti sopra riportate consentono poi di escludere che il passaggio sia stato esercitato clandestinamente e di ritenere sussistente in capo a parte resistente l'animus turbandi, atteso che non pare verosimile che egli non avesse consapevolezza di rendere più difficoltoso l'accesso e il recesso agli immobili dei ricorrenti, nonché tenuto conto che la convinzione di esercitare un proprio diritto non esclude la sussistenza dell'elemento psicologico (Cass. civ. Sez. II Sent., 07/01/2016, n.
107: “L'elemento psicologico della molestia possessoria consiste nella volontarietà del fatto che determina la diminuzione del godimento del bene da parte del possessore e nella consapevolezza che esso è oggettivamente idoneo a modificarne o limitarne l'esercizio, senza che rilevi, in senso
8 contrario, il perseguimento, da parte dell'agente, del fine specifico di molestare il soggetto passivo ovvero la mancata previsione delle concrete ed ulteriori conseguenze della sua azione”).
La sussistenza dell'intento di limitare il transito emerge poi in particolare con riferimento al posizionamento della rete e delle limitazioni successive al giugno 2021 e cioè alle turbative oggetto della presente fase di merito, in ragione di quanto osservato in premessa circa la limitazione della domanda: l'ulteriore riduzione dello spazio mediante l'estensione dell'area interdetta sino a lasciare solo uno stretto canale per il passaggio dei mezzi pare attività oggettivamente idonea ad impedire il passaggio dei ricorrenti, per altro ritenuto illegittimo dal resistente (cfr. esposto e corrispondenza tra le parti - docc. 5, 6 resistente e 8 ricorrente).
Sempre in virtù delle deposizioni degli informatori ed alla luce della documentazione in atti relativa ai luoghi di causa (docc. 4-7, 10 ricorrenti e 11, 12 resistente), si deve ritenere sussistente un'apprezzabile lesione del possesso, integrata dall'aver reso più difficoltoso l'accesso ed in particolare da quanto riferito in ordine alle severe limitazioni alla manovra per automobili di ogni dimensione, anche in ragione dei rischi cui sono esposte e dall'assoluta impossibilità di manovrare con determinate tipologie di mezzi (cfr. in proposito, tra le altre Cass. civ. Sez. II Ord., 22/06/2017, n.
15517 “In materia di tutela possessoria delle servitù di passaggio, diretta al ripristino dello stato di fatto mutato contro la volontà del possessore del fondo dominante, è irrilevante accertare se la servitù sia ancora esercitabile con diverse modalità, dovendosi solo verificare se vi sia stata una modifica dello stato dei luoghi tale da produrre un'apprezzabile riduzione delle possibilità di utilizzo della detta servitù, caratterizzanti il possesso precedente” e la già citata Cass. civ., 21/05/1983, n. 3534).
11. L'ordinanza resa nella fase cautelare merita dunque sostanziale conferma con accoglimento parziale, anche nella fase di merito, del ricorso originario e condanna della parte resistente a cessare ogni turbativa al transito esercitato dai ricorrenti sul suo fondo oltre i limiti imposti dalla recinzione eretta nel giugno 2021, in particolare arretrando qualsiasi recinzione successivamente installata nei limiti di quella ritratta nella prima fotografia inserita nel documento 10 di parte ricorrente (deposito del
22.8.2023).
In ragione della limitazione della domanda operata nella fase di merito da parte dei ricorrenti, le spese del presente grado seguono integralmente la soccombenza, mentre va confermata la regolazione della fase precedente. Sono liquidate in dispositivo, vista la nota spese, in prossimità ai parametri minimi previsti per le cause di valore indeterminabile – bassa complessità, alla luce dello svolgimento di attività defensionali largamente sovrapponibili a quelle già espletate nella fase cautelare.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
9 CO parte resistente a cessare ogni turbativa al transito esercitato dai ricorrenti sul suo fondo oltre i limiti imposti dalla recinzione eretta nel giugno 2021, in particolare arretrando qualsiasi recinzione successivamente installata nei limiti di quella ritratta nella prima fotografia inserita nel documento 10 di parte ricorrente (deposito del 22.8.2023).
Conferma la condanna alle spese di cui all'ordinanza conclusiva della fase cautelare.
Condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite della presente fase di merito, che liquida in € 3.900,00 per onorari oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso il 20 novembre 2025
Il giudice
(dott. Daniele Dagna)
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Daniele Dagna, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2133/2023 R.G. promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli avv.ti SERENELLA NICOLA ed ENRICO C.F._2
RABINO
- ricorrenti contro
nato ad [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
PP D'EL e TA LL
- resistente
OGGETTO: AZIONE DI REINTEGRAZIONE NEL POSSESSO (ARTT. 703 C.P.C., 1168 - 1169 C.C.)
CONCLUSIONI PER I RICORRENTI nel merito respingere le eccezioni e le domande avversarie e confermare il provvedimento 7 dicembre
2023 emesso da codesto Ecc.mo Tribunale, ordinando la reintegrazione e/o manutenzione dei ricorrenti nel possesso della servitù di passaggio sul fondo censito a NCEU al foglio n. 6, mappale n.
813, per accedere e recedere alla loro proprietà censite al mappale n. 372, sub. 11,2,7,9 del foglio n.
6 e, per l'effetto, ordinare la rimozione della rete di divisione a confine della proprietà in Pt_1 modo da consentire a quest'ultimo ed alla sig.ra la possibilità di riottenere la Parte_2
possibilità di esercitare il passaggio come prima praticato per accedere e recedere dagli immobili di loro proprietà alla via pubblica.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
Con riproposizione delle istanze istruttorie non accolte.
1 CONCLUSIONI PER IL RESISTENTE in via preliminare:
- dichiarare inammissibile l'azione possessoria per decorrenza del termine annuale ex artt. 1168 e
1170 c.c.;
- dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, avendo gli stessi omesso di allegare e provare il possesso ovvero la detenzione qualificata;
- dichiarare la carenza di interesse ad esercitare l'azione possessoria, avendo gli stessi, in precedenza, tenuto un comportamento contrastante con l'interesse ora astrattamente vantato;
nel merito:
- rigettare le domande dei ricorrenti, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- dichiarare ex art. 669-novies, comma III, c.p.c., che l'ordinanza n. 8596/2023 Rep. n. 1872/2023 del
14/12/2023 è divenuta inefficace, dando le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente.
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente procedimento, ai sensi d.m. n.
55/2014, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Con riproposizione delle istanze istruttorie non accolte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno chiesto, con ricorso proposto in via cautelare, Parte_1 Parte_2
di essere reintegrati o manutenuti nel passaggio carraio esercitato sul fondo censito al NCEU al foglio n. 6, mappale n. 813 del convenuto per accedere e recedere dalle loro proprietà Controparte_1
censite al mappale n. 372 del foglio 6, in particolare ordinando la rimozione della rete di cantiere eretta dal resistente nel cortile e posta ortogonalmente rispetto al confine tra le parti di edificio di proprietà
in modo da ripristinare la possibilità di esercitare il passaggio come prima Parte_3
praticato per accedere e recedere dagli immobili di loro proprietà alla via pubblica.
I ricorrenti hanno sostenuto di aver da sempre esercitato il passaggio attraverso il cortile antistante l'unico edificio ove si trovano le proprietà delle parti sino a quando il resistente non aveva eretto una recinzione che aveva reso più difficoltoso l'accesso e il recesso carraio verso le loro abitazioni.
2. si è costituito nella fase cautelare chiedendo il rigetto dell'azione. Controparte_1
Il resistente ha eccepito e dedotto: il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, il decorso dell'anno dall'allegata turbativa, l'assenza di animus turbandi o spoliandi, l'esistenza di un diritto di servitù di passaggio a beneficio del mappale 372 limitata a soli 3 metri di larghezza lungo un tratto di strada
“zappello” costituita dall'originario proprietario dei beni poi pervenuti alle parti, la clandestinità delle
2 manovre compiute sul suo fondo, l'insussistenza del possesso in capo a controparte, il difetto d'interesse dei ricorrenti.
3. La causa, nella fase cautelare, è stata istruita a mezzo deposito documenti, esame delle parti ed audizione d'informatori interpellati all'esito di avvertimenti ed impegno formale resi ai sensi dell'articolo 251 c.p.c.
A conclusione della fase cautelare, il giudice ha parzialmente accolto la domanda dei ricorrenti disponendo come di seguito:
“CO il resistente a cessare ogni turbativa al transito esercitato dai ricorrenti sul suo fondo oltre i limiti imposti dalla recinzione eretta nel giugno 2021, in particolare arretrando la recinzione attualmente eretta nei limiti di quella ritratta nella prima fotografia inserita nel documento 10 di parte ricorrente (deposito del 22.8.2023).
Condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente la metà delle spese di lite, che si liquidano, già ridotte alla metà, in € 1.700,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Compensa nel resto.”
4. Il resistente ha formulato istanza per la prosecuzione nel merito del giudizio possessorio e tale fase è stata ritualmente instaurata.
All'esito di un prolungato ma infruttuoso sforzo conciliativo, la causa è stata rimessa in decisione.
Sono disponibili per la decisione le prove orali raccolte nella fase cautelare e la documentazione depositata dalle parti sempre in quella sede, non essendo stati prodotti nuovi documenti nella fase di merito, ad eccezione di alcune fotografie ad opera di parte ricorrente (doc. 14) che, tuttavia, alla luce dell'oggetto del giudizio di merito per come definito dalle conclusioni delle parti risultano prive di rilevanza.
5. In via preliminare si deve osservare che nella presente fase di merito non risultano essere state introdotte questioni nuove rispetto alle difese svolte nella fase cautelare né, come appena rilevato, sono stati prodotti ulteriori documenti degni di rilievo.
Si stima dunque corretto, salve le integrazioni opportune alla luce della fase in cui si trova il procedimento, replicare i passi argomentativi sviluppati a definizione della fase cautelare e porre a fondamento della decisione le prove orali già raccolte in quella sede, tenuto conto del sensibile approfondimento svolto in occasione della loro assunzione per come emerge dai verbali di causa e in applicazione della giurisprudenza secondo la quale: “Nel procedimento possessorio, le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, ove siano state assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi,
3 sono da considerare come provenienti da veri e propri testimoni, mentre devono essere qualificati come "informatori" - le cui dichiarazioni sono comunque utilizzabili ai fini della decisione, anche quali indizi liberamente valutabili - coloro che abbiano reso "sommarie informazioni" ai sensi dell'art. 669-sexies, comma 2, c.p.c.., ai fini dell'eventuale adozione del decreto "inaudita altera parte"” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 22/07/2021, n. 21072) e “Le dichiarazioni rese dagli informatori nella fase a cognizione sommaria del giudizio possessorio sono comunque idonee a fornire, in sede di decisione di merito, elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice, cui lo stesso può validamente fare ricorso per la formazione del proprio convincimento” (Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 08/05/2019, n. 12089).
6. Sempre in via preliminare, si rileva che parte ricorrente ha chiesto la conferma della decisione assunta in sede cautelare e che tale decisione costituisce un accoglimento parziale dell'originaria domanda di tutela del possesso, in sintesi conseguente all'accoglimento in quella sede dell'eccezione di tardività dell'azione di manutenzione in riferimento ad una prima lesione del possesso.
Per tale ragione si deve ritenere che la parte ricorrente, nella presente fase di merito, abbia limitato la propria domanda di tutela alle turbative successive ed ulteriori alla limitazione all'esercizio del transito derivante dalla recinzione installata dal resistente nel giugno 2021.
Per chiarezza si riporta quanto considerato nell'ordinanza cautelare a proposito dell'eccezione in questione: “Con riferimento al decorso dell'anno dalla turbativa nel possesso si rileva che le parti, congiuntamente interrogate all'udienza del 3.11.2023 hanno riferito: "Le parti, interpellate in ordine alle varie posizioni della rete/pannelli lamierati nel tempo, riferiscono concordemente che: nel giugno
2021 fu posta la rete in pannelli di lamiera di cui al documento 10 parte ricorrente (22.8.2023 [data di deposito n.d.g.]) ultima fotografia;
che tale divisione fu sostituita nel dicembre 2022 con la rete rossa infissa al suolo ritratta nella fotografia di cui al doc. 11 parte resistente e che infine l'ultima recinzione di colore verde è lievemente traslata verso il cortile e prolungata di due metri (totale 10 Pt_1
metri)". Le circostanze appena riportate consentono di ritenere parzialmente fondata l'eccezione sollevata da parte resistente. E' evidente, infatti, che in riferimento agli impedimenti al transito e alla manovra derivanti dalla prima recinzione installata nel giugno 2021 i ricorrenti non possono più invocare la tutela possessoria assicurata dall'azione di manutenzione essendo trascorso più di un anno alla data di deposito del ricorso (21.7.2023). Le ulteriori lesioni al possesso conseguenti all'ampliamento dell'area interdetta al transito dallo spostamento e dal prolungamento della rete restano, invece, tutelabili mediante l'azione di manutenzione essendo avvenute meno di un anno prima del deposito del ricorso e, sotto altro profilo, costituendo autonome ed ulteriori turbative al transito, atteso che non possono essere intese quali naturali sviluppi della precedente turbativa che avrebbe
4 potuto anche essere limitata al solo collocamento della divisione del giugno 2021. L'azione di manutenzione, in caso di accoglimento, andrà dunque limitata al ripristino delle condizioni di passaggio nei termini in cui erano già state limitate nel giugno 2021.”
Sempre con riferimento all'oggetto della domanda, si rileva che dall'esame dei documenti (cfr. tra gli altri docc.
4-7 ricorrenti fase cautelare e 11,12 convenuti fase cautelare) e degli atti delle parti (cfr. ricorso cautelare e comparsa cautelare, in particolare grafico p. 2) emerge come i ricorrenti abbiano sostenuto di aver sempre transitato anche nella porzione di cortile prospicente la parte di edificio del resistente per accedere e recedere dalle loro proprietà senza alcun impedimento, sino a quando il transito è stato reso più difficoltoso dall'installazione di recinzioni che hanno nel tempo successivamente limitato lo spazio di manovra in precedenza concesso ai veicoli.
La domanda di tutela possessoria proposta dai ricorrenti va quindi qualificata in termini di azione di manutenzione nel possesso, atteso che il passaggio carraio in precedenza esercitato, e cioè la situazione possessoria che i ricorrenti assumono lesa, non risulta integralmente impedito, ma solo reso più difficoltoso.
7. In ordine all'eccezione di legittimazione attiva, si rileva anzitutto che la presente azione ha natura possessoria e quindi la legittimazione dei ricorrenti si fonda sulla semplice allegazione del possesso, mentre per la fondatezza dell'azione occorre valutare se tale possesso sussistesse o meno a prescindere dalla precisa condizione dominicale facente capo alle parti.
Tanto premesso, in ordine alla questione della legittimazione in senso proprio, si osserva che la ricorrente ha allegato e documentato di essere proprietaria di parte del mappale 372 ed ha Parte_2
allegato di essere al possesso di tale bene nonché di aver esercitato il passaggio per raggiungerlo. Il ricorrente risulta, invece, nudo proprietario di parte del mappale 372, ma ha allegato di Pt_1
essere possessore in termini corrispondenti al diritto di piena proprietà di tale bene nonché di aver esercitato il passaggio sul fondo del resistente per raggiungere il fondo di cui appunto si afferma possessore.
In termini di legittimazione attiva ed ancora a monte della verifica circa la concreta esistenza del possesso, tanto è sufficiente per ritenere sussistente la legittimazione attiva di entrambi i ricorrenti perché ciò che rileva non è la condizione dominicale, ma, appunto quella possessoria (cfr. Cass. civ.,
21/05/1983, n. 3534: “Ai fini della tutela del possesso di una servitù di passaggio, qualsiasi restringimento del sedimento stradale (nella specie: di cinquanta centimetri) costituisce, se attuato contro la volontà espressa o presunta del possessore del fondo dominante, una illegittima modifica del precedente stato di fatto, che integra gli estremi della molestia possessoria, se non quelli dello spoglio parziale”).
5 L'eccezione è quindi infondata.
Anche l'eccezione di difetto d'interesse ad agire è infondata. L'esistenza di controversie o incertezze inerenti la situazione proprietaria dell'area oggetto di causa è, infatti, irrilevante in relazione all'attuale domanda, fondata sulle condizioni nelle quali si assume essere stato esercitato il potere di fatto sulla cosa.
8. L'eccezione di tardività dell'azione reiterata nel presente grado è ormai non solo parzialmente ma del tutto infondata alla luce di quanto osservato in ordine la limitazione della domanda da parte dei ricorrenti, come ricostruita al punto 6 della presente sentenza ed alla collocazione di diverse recinzioni nel tempo costituenti autonome turbative del possesso, secondo le considerazioni svolte appunto al punto 6, che si richiamano.
9. Nel merito si osserva che dalle deposizioni degli informatori uditi nella fase cautelare emerge come i ricorrenti abbiano dimostrato di aver esercitato il possesso sui fondi dominanti e di aver regolarmente esercitato il transito sul mappale 813 per accedere ai fondi di cui sono possessori, tanto direttamente quanto consentendo il transito di terzi su loro incarico o concessione.
Si richiamano al proposito le verbalizzazioni inerenti le deposizioni di:
- , lontano parente di entrambe le parti e proprietario di un immobile prossimo a Testimone_1
quello di causa dotato di vista sul cortile, “Dalla mia abitazione ho visto entrare e uscire le automobili della famiglia che prima avevano una cinquecento grigia, un auto blu forse di Persona_1 proprietà di la moglie di e un'altra auto grigio chiaro, i postini, il furgone Per_2 Parte_1
Bofrost. Le auto entravano e si dirigevano verso la porzione di , facevano manovre nel Pt_1
cortile. Questo fino alla separazione attualmente in essere. Ora le macchine continuano a entrare e uscire non saprei dire se devono uscire in retromarcia o meno perché non vedo la parte di uscita del cortile ma solo la parte in cui si slarga.” […] Si riprende l'interrogatorio dell'informatore e questi in ordine alle modalità d'ingresso nel cortile parte conferma che la manovra avveniva come da Pt_1 documento 5 di parte ricorrente anche con maggiore ampiezza quando non vi era la prima rete. “Non sono sicuro di avere visto delle manovre delle auto dei con la recinzione verde in lamiera, lo Pt_1 spazio era più ampio di adesso”;
- conoscente dei ricorrenti e professionista impiegata in pratiche e rilievi che hanno Tes_2
coinvolto entrambe le parti, “Nel 2021 andavo più sovente in cantiere anche 4 volte al mese, poi da dicembre 2022 sono andata solo più un paio di volte al mese. In fase di rilievo entravo con la macchina nel cortile e non c'era nessuna divisione, poi ne furono messe diverse.
Esibita all'informatrice la foto del doc. 10 parte ricorrente l'informatrice dichiara: “sì adesso ricordo questa divisione in lamiera, sono entrata in macchina nel cortile di anche dopo che era stata Pt_1
6 messa la recinzione della foto. Per fare manovra per uscire di punta con quella recinzione occorreva mettere il retro della macchina nella parte dove si apriva l'accesso alla porzione e poi CP_1 procedere di punta ad imboccare il varco d'uscita.
Con la recinzione successiva sono invece entrata almeno una volta e sono dovuta uscire in retromarcia.
Nelle occasioni nelle quali ho frequentato il cortile ho visto nella porzione anche con le Pt_1
recinzioni presenti le loro macchine e mezzi da cantiere.
Per come è la rete attualmente eventuali mezzi da cantiere avrebbero difficoltà più che a entrare proprio ad uscire perché non potrebbero fare manovra.
ADR: confermo che per entrare fino alla presenza prima recinzione facevo il percorso ritratto nel documento 5 ricorrente.”
- , parente delle parti e periodico frequentatore della casa, “Negli ultimi due tre anni Persona_3
sono stato alla casa una volta al mese. Quando vado a trovare mia NA parcheggiavo da . Pt_1
Anche dopo l'installazione della prima recinzione entravo e parcheggiavo da . Con quella Pt_1
recinzione riuscivo a fare manovra e uscire di punta. Con le nuove recinzioni entro di muso ed esco in retromarcia, forse ci sarebbe uno spazio per invertire, ma già solo se è buio c'è il rischio di urtare degli ostacoli e preferisco non farlo. Confermo che il doc. 5 di parte ricorrente ritrae il percorso
d'ingresso per accedere al cortile . Confermo che con la vecchia recinzione si faceva Pt_1
manovra ma con quella attuale è difficile. Ho visto qualche volta il signor con una 500 Pt_1
Abarth, una Honda dello zio del , la Golf grigio scuro della famiglia , entrare e Pt_1 Pt_1
uscire dalla loro parte di cortile e ho visto queste auto lì parcheggiate.
ADR: per come è messa la recinzione l'ultima volta occorre fare anche attenzione ad entrare, lo spazio residuo è comunque angusto per far manovra, ci sono due garage dei dove possono Pt_1
parcheggiare.
Se non ci fosse alcuna auto parcheggiata nella porzione di cortile , si potrebbe, facendo Pt_1
attenzione e con accortezza, fare manovra con un'auto di medie dimensioni. Con un furgone già sicuramente no e una persona non adusa alla guida sarebbe in difficoltà.”
Neppure l'informatrice (moglie del resistente), del resto, ha negato che i ricorrenti Testimone_3 transitassero nella parte di cortile non interdetta dalla rete installata nel 2021 (“I signori e Pt_1
anche dopo l'installazione delle recinzioni hanno continuato a entrare e uscire dalla loro Parte_2
parte di cortile. Non li ho invece mai veduti utilizzare per manovre o altro la nostra parte che del resto è interdetta dalla rete dal 2021.”)
La regolarità, la varietà e l'abitualità dei transiti descritti, l'attribuzione univoca ai ricorrenti della
7 parte di edificio di cui si affermano possesori, nonché l'assenza di richieste di autorizzazione, consentono di ritenere dimostrato il possesso, anche con riferimento all'animus, tanto in riferimento al passaggio che ai fondi dominanti (cfr. anche doc. 2 ricorrenti che ritrae il mezzo di ), di Parte_1
cui i ricorrenti hanno provato di avere la piena disponibilità.
Circa l'estensione del transito, in particolare, si rileva che dalle deposizioni degli informatori (cfr. in particolare dep. e ) si comprende che il cortile, nella porzione esterna alla prima Tes_2 Per_3
recinzione risalente al giugno 2021 e poi successivamente interdetto dalle recinzioni successivamente collocate dal resistente, era utilizzato nella sua interezza e non solo con riferimento ad un limitato canale di accesso.
Le caratteristiche del transito riferite impediscono, inoltre, di attribuire portata limitativa delle modalità del passaggio al titolo richiamato, anche nella presente fase di merito, da parte resistente e cioè l'atto di donazione del 1924 (docc. 1 e 1bis resistente) ove era disposto che i donatari ed CP_2
avrebbero dovuto “concedere il passaggio in ampio modo sullo zappello tra di loro comune al CP_3
fratello per accedere dalla strada comunale al lotto assegnatogli e per recederne: detto Pt_4 zappello dovrà costantemente essere della larghezza di metri tre.”
Premesso, in proposito, che nelle controversie possessorie il titolo può assumere rilevanza solo ad colorandam possessionem, si deve ritenere che le deposizioni delle persone informate sui fatti siano da privilegiare ai fini della determinazione delle modalità di transito in concreto esercitato rispetto alle indicazioni ritraibili da un titolo risalente al 1924, in ragione dell'epoca a cui risale, delle ambiguità del titolo (indicazione di consentire il transito in ampio modo e successiva determinazione della larghezza in metri tre che potrebbe essere intesa quale ampiezza minima, anche alla luce dei mutamenti che hanno interessato i mezzi di trasporto), della precisa ubicazione del passaggio oggetto della previsione inerente la larghezza (non essendo perfettamente discernibile la riferibilità delle porzioni in allora assegnate con gli attuali luoghi di causa) e dell'esistenza di atti successivi intervenuti tra alcuni dei proprietari.
10. Le caratteristiche dei transiti sopra riportate consentono poi di escludere che il passaggio sia stato esercitato clandestinamente e di ritenere sussistente in capo a parte resistente l'animus turbandi, atteso che non pare verosimile che egli non avesse consapevolezza di rendere più difficoltoso l'accesso e il recesso agli immobili dei ricorrenti, nonché tenuto conto che la convinzione di esercitare un proprio diritto non esclude la sussistenza dell'elemento psicologico (Cass. civ. Sez. II Sent., 07/01/2016, n.
107: “L'elemento psicologico della molestia possessoria consiste nella volontarietà del fatto che determina la diminuzione del godimento del bene da parte del possessore e nella consapevolezza che esso è oggettivamente idoneo a modificarne o limitarne l'esercizio, senza che rilevi, in senso
8 contrario, il perseguimento, da parte dell'agente, del fine specifico di molestare il soggetto passivo ovvero la mancata previsione delle concrete ed ulteriori conseguenze della sua azione”).
La sussistenza dell'intento di limitare il transito emerge poi in particolare con riferimento al posizionamento della rete e delle limitazioni successive al giugno 2021 e cioè alle turbative oggetto della presente fase di merito, in ragione di quanto osservato in premessa circa la limitazione della domanda: l'ulteriore riduzione dello spazio mediante l'estensione dell'area interdetta sino a lasciare solo uno stretto canale per il passaggio dei mezzi pare attività oggettivamente idonea ad impedire il passaggio dei ricorrenti, per altro ritenuto illegittimo dal resistente (cfr. esposto e corrispondenza tra le parti - docc. 5, 6 resistente e 8 ricorrente).
Sempre in virtù delle deposizioni degli informatori ed alla luce della documentazione in atti relativa ai luoghi di causa (docc. 4-7, 10 ricorrenti e 11, 12 resistente), si deve ritenere sussistente un'apprezzabile lesione del possesso, integrata dall'aver reso più difficoltoso l'accesso ed in particolare da quanto riferito in ordine alle severe limitazioni alla manovra per automobili di ogni dimensione, anche in ragione dei rischi cui sono esposte e dall'assoluta impossibilità di manovrare con determinate tipologie di mezzi (cfr. in proposito, tra le altre Cass. civ. Sez. II Ord., 22/06/2017, n.
15517 “In materia di tutela possessoria delle servitù di passaggio, diretta al ripristino dello stato di fatto mutato contro la volontà del possessore del fondo dominante, è irrilevante accertare se la servitù sia ancora esercitabile con diverse modalità, dovendosi solo verificare se vi sia stata una modifica dello stato dei luoghi tale da produrre un'apprezzabile riduzione delle possibilità di utilizzo della detta servitù, caratterizzanti il possesso precedente” e la già citata Cass. civ., 21/05/1983, n. 3534).
11. L'ordinanza resa nella fase cautelare merita dunque sostanziale conferma con accoglimento parziale, anche nella fase di merito, del ricorso originario e condanna della parte resistente a cessare ogni turbativa al transito esercitato dai ricorrenti sul suo fondo oltre i limiti imposti dalla recinzione eretta nel giugno 2021, in particolare arretrando qualsiasi recinzione successivamente installata nei limiti di quella ritratta nella prima fotografia inserita nel documento 10 di parte ricorrente (deposito del
22.8.2023).
In ragione della limitazione della domanda operata nella fase di merito da parte dei ricorrenti, le spese del presente grado seguono integralmente la soccombenza, mentre va confermata la regolazione della fase precedente. Sono liquidate in dispositivo, vista la nota spese, in prossimità ai parametri minimi previsti per le cause di valore indeterminabile – bassa complessità, alla luce dello svolgimento di attività defensionali largamente sovrapponibili a quelle già espletate nella fase cautelare.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
9 CO parte resistente a cessare ogni turbativa al transito esercitato dai ricorrenti sul suo fondo oltre i limiti imposti dalla recinzione eretta nel giugno 2021, in particolare arretrando qualsiasi recinzione successivamente installata nei limiti di quella ritratta nella prima fotografia inserita nel documento 10 di parte ricorrente (deposito del 22.8.2023).
Conferma la condanna alle spese di cui all'ordinanza conclusiva della fase cautelare.
Condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite della presente fase di merito, che liquida in € 3.900,00 per onorari oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso il 20 novembre 2025
Il giudice
(dott. Daniele Dagna)
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