Sentenza 26 gennaio 2026
Decreto collegiale 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00011/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00163/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 163 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Bianco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Municipia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Selvino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’esecuzione e l’ottemperanza alla sentenza n. 186/2023, r.g. 100/2023 del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sede di Trento, pubblicata il 21.11.2023, e notificata in pari data, con la quale si ordinava a Municipia S.p.A. l'esibizione dei documenti richiesti dal ricorrente entro trenta giorni dalla notificazione/comunicazione della sentenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio di Municipia Spa;
visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 il consigliere, dott. OM RN, quando per le parti nessuno è comparso, come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, sig. -OMISSIS-, con istanza formale a mezzo p.e.c. del 29.5.2023 proponeva alla Municipia S.p.A. istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 e del D.P.R. n. 184/2006, volta ad esaminare ed estrarre copia del preavviso di fermo amministrativo n. -OMISSIS-, delle ingiunzioni n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- del -OMISSIS-e notificate il -OMISSIS-e degli avvisi di accertamento n. -OMISSIS-, relativamente all’autovettura targata -OMISSIS-, e n. -OMISSIS- riguardante l’autovettura targata -OMISSIS-, entrambi notificati il 03.12.2018 e delle rispettive relate di notifica.
L’interesse all’accesso era esplicitamente motivato dal ricorrente dalla necessità di far accertare e dichiarare la nullità, l’annullamento e l’inefficacia delle pretese creditorie e la legittimità/illegittimità dei connessi provvedimenti esecutivi.
Municipia S.p.A. non dava alcun seguito alla suddetta istanza, determinando la formazione di un silenzio - rifiuto ai sensi dell’art. 25, c. 4, l. n. 241/1990.
Avverso il silenzio - rifiuto, il sig. -OMISSIS-proponeva ricorso ex artt. 25 l. n. 241/1990 e 116 c.p.a. innanzi a questo Tribunale.
Con sentenza n. 186/2023, pubblicata il 21.11.2023, il Tribunale accoglieva il ricorso, annullava il silenzio - diniego opposto da Municipia S.p.A. sull’istanza di accesso, accertava e dichiarava il diritto del ricorrente all’accesso alla documentazione richiesta e così ordinava a Municipia S.p.A., ai sensi dell’art. 116, c. 4, c.p.a., di rendere disponibili gli atti richiesti entro trenta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.
Pur avendo il ricorrente notificato in data 21.11.2023 la prefata sentenza n. 186/2023, Municipia S.p.A. non concedeva l’accesso.
Viene dunque proposto dal ricorrente il presente ricorso “ per l’esecuzione e l’ottemperanza ” della sentenza n. 186/2023 resa inter partes da questo Tribunale.
Con memoria, depositata in data 16 dicembre 2025, si è costituita Municipia S.p.A., la quale, contestando la fondatezza dell’avverso ricorso, deduceva che sarebbe stato il ricorrente ad impedire di riscontrare l’accesso, poiché, successivamente alla detta sentenza, egli non avrebbe restituito la modulistica, inviata da Municipia, atta a richiedere la documentazione de quibus .
Peraltro, la difesa della resistente afferma e dichiara in memoria di avere trasmesso al legale del ricorrente, in data 5.12.2025, la documentazione oggetto di ricorso.
Solleva dunque questioni circa l’interesse “ specifico ed attuale ” del ricorrente ad avere quanto fatto oggetto di domanda di accesso e conclude chiedendo venga dichiarata la cessata materia del contendere, ovvero l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
Con note depositate in data 9.1.2026, il difensore del ricorrente dà conferma dell’avvenuta ostensione, evidenziando che essa è avvenuta solo successivamente alla instaurazione del presente giudizio e che nessuna dissertazione sull’interesse ad ottenere la documentazione possa ora essere ripresa, posto che la questione è stata già risolta con la sentenza - passata in giudicato - di cui il ricorrente chiede ora la ottemperanza, la quale ha statuito il diritto del ricorrente all’accesso, a nulla valendo inoltre appellarsi da parte di Municipia al fatto che il ricorrente non abbia utilizzato la modulistica per l’accesso, dato che la sentenza era già titolo sufficiente a legittimare il sig. -OMISSIS-ad ottenere quanto richiesto.
All’esito della udienza camerale del giorno 22 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) Dato atto che Municipia S.p.A. ha proceduto all’ostensione degli atti siccome richiesti dal ricorrente inviandoli al suo difensore in data 5.12.2025 - dunque ben successivamente alla notificazione del ricorso per ottemperanza avvenuta il 17.11.2025 - e che lo stesso difensore ne dà conferma nella sua memoria da ultimo depositata in data 9.1.2026, può dichiararsi la cessazione della materia del contendere ex art. 34, c. 5, c.p.a. attesa la integrale soddisfazione dell’interesse azionato dal ricorrente ( ex multis , T.A.R. Napoli, sez. VII, 21/8/2023, n. 4807; T.A.R. Roma, sez. I, 27/2/2023, n. 3297) ed invero la “ cessazione della materia del contendere opera quando si determini una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato, essendo decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (Cons. Stato, sez. VII, 7/7/2025, n.5853), con la conseguenza che " il Giudice deve procedere all'accertamento virtuale sulla fondatezza dell'originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese di lite " (c.d. soccombenza virtuale: cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. VII, 20/2/2025, n. 1436; Sez. V, 12/2/2024, n. 1390), eccetto che non siano le stesse parti a domandare congiuntamente la compensazione delle spese (Cons. Stato, Sez. IV, 28/6/2016, n. 2909), circostanza che nel caso ora in esame non si è verificata.
1.2) Per costante giurisprudenza (vedi anche supra ) si ravvisa una situazione di c.d. soccombenza virtuale in capo all'Amministrazione, tra l'altro, nel caso in cui questa si pronunci positivamente, ma in ritardo, sull'istanza della parte richiedente.
Nel caso di specie, le motivazioni addotte dalla resistente non possono comunque venire accolte.
Sono infondate le ragioni legate alle condizioni operative della società (come ad esempio il fare riferimento alla modulistica volta a chiedere l’accesso ai documenti, non curante della intervenuta statuizione giudiziale - sul punto vedasi, ex multis , T.A.R. Napoli, sez. VI, 2/8/2024, n. 4516, per cui “ Le previsioni regolamentari relative alla utilizzazione della modulistica messa a disposizione dell'Amministrazione non può essere considerata escludente il diritto di accesso quando l'istanza ha tutti gli elementi validi ai fini della richiesta di accesso ”); del pari prive di pregio sono le difese volte a porre ancora in discussione aspetti inerenti l’interesse della parte ricorrente ad ottenere la documentazione, quando questi sono già stati vagliati dalla sentenza ottemperanda e non più discutibili, atteso il passaggio in giudicato della medesima sentenza.
Il ricorso pertanto sarebbe stato meritevole di accoglimento.
2) La dichiarazione di cessazione della materia del contendere, tuttavia, non esime questo Giudice dal pronunciare in ordine alle spese, verificando, alla stregua del criterio della soccombenza virtuale, le ragioni della parte che abbia visto soddisfatta la sua pretesa solo dopo l'introduzione del giudizio (cfr. Cons. Stato, sez. III, 30/5/2022, n. 4308).
Pertanto, in applicazione di tale criterio, per le ragioni di cui sopra, le spese del presente giudizio vanno poste a carico della società Municipia S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore , nella misura determinata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere ex art. 34, c. 5, c.p.a..
Condanna la società resistente, Municipia S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate nella misura di € 1.500,00 per compensi, oltre accessori ed oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE FA, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
OM RN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM RN | LE FA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.