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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/05/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito di deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9522/2019 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Maria Rettino e con lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
, in RO persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati
Domenico Sorrentino ed Antimo D'Alessandro e con gli stessi elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.11.2019, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di essere stato nominato Direttore Amministrativo dell' RO
” (da ora “ ”), come da contratto sottoscritto in data 06.02.2012,
[...] CP_2 specificando di aver svolto tale funzione fino al 30.11.2012 e che, per lo svolgimento di tale incarico, gli veniva corrisposta, quale compenso lordo mensile, una somma pari ad euro
8.263,31.
L'istante, tuttavia, lamentava che, nonostante quanto previsto dall'art. 3 bis, comma 8, d.lgs.
n. 502/1992 e dall'art. 2, comma 5, DPCM n. 502/1995 e successive modifiche ed integrazioni, secondo cui, al direttore sanitario e al direttore amministrativo è attribuito il trattamento economico definito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione nazionale per le posizioni apicali della dirigenza del servizio sanitario nazionale, la retribuzione corrisposta sarebbe stata notevolmente inferiore rispetto a quella allo stesso spettante, stante l'obbligo dell' di aggiornare ed adeguare il trattamento CP_1
economico complessivo del direttore amministrativo a quello spettante ai dirigenti apicali;
alla luce delle argomentazioni esposte in ricorso, affermava, pertanto, di essere creditore di spettanze a vario titolo per un importo complessivo pari ad euro 26.965,90.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' RO
, in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo di: “a) dichiararsi
[...] preliminarmente il diritto del ricorrente a beneficiare del trattamento retributivo contemplato dall'art.
3 bis, comma 8, D. lgs. n. 502 del 30.12.1992, così come modificato dal D. lgs. 19.6.1999, n. 229, nonché dal combinato disposto di cui al D.P.C.M. 19.7.1995, n. 502 e del successivo D.P.C.M.
31.5.2001, n. 319 (art. 2, comma 5); - b) conseguentemente condannare l'
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per le RO motivazioni su esposte e sulla scorta della normativa sopra richiamata, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 26.965,90 o a quella maggiore o minore che Codesto Ill.mo Giudice adito dovesse accertare come dovuta al dott. - c) con vittorie di spese e competenze Parte_1 professionali di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario” (cfr. ricorso).
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva l' , in persona del legale CP_2 rappresentante p.t., la quale eccepiva la nullità e l'infondatezza del ricorso nonché
l'intervenuta prescrizione quinquennale delle avverse pretese e che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto.
In particolare, l' deduceva che la retribuzione corrisposta al ricorrente RO
sarebbe stata calcolata in applicazione dei criteri definiti dall'art. 2, comma 5, DPCM n.
502/1995, come modificato dall'art. 2 DPCM n. 319/2001, come richiamato nell'atto deliberativo di nomina del ricorrente n. 98 del 06.02.2012, deducendo, inoltre, che, “anche a voler prendere quale riferimento il compenso lordo mensile di un capo dipartimento amministrativo relativo all'anno 2012, l'ammontare dello stesso è di euro 8.186,42 e, pertanto inferiore alla somma corrisposta al dott. per sua stessa ammissione” (cfr. memoria di costituzione e risposta). Pt_1
Aggiungeva che, con la delibera richiamata, il ricorrente veniva nominato Direttore
Amministrativo “di tal chè infondata è la pretesa di parametrare il suo compenso a quello del
Direttore di Dipartimento dell' la cui qualifica è contemplata dal CCNL Controparte_3
Area Medico- Sanitaria e non dal CCNL Area Amministrativa, Tecnica e Professionale al quale avrebbe dovuto riferirsi il ricorrente” (cfr. memoria di costituzione e risposta).
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Il ricorso è fondato e non può, pertanto, trovare accoglimento.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità e/o inammissibilità del ricorso sollevata dall' resistente, avendo parte ricorrente sufficientemente illustrato le ragioni di fatto CP_2
e di diritto su cui si fonda la domanda consentendo, così, alla parte convenuta di poter articolare la propria difesa ed alla giudicante di delibare sul fondamento della domanda.
La riprova di tale circostanza si ricava dalla lettura della memoria di costituzione, laddove viene compiutamente ed esaurientemente svolta la difesa della resistente, con particolare riferimento a tutti gli aspetti della fattispecie dedotta in giudizio.
Va, a questo punto, esaminata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dall' resistente. CP_2
Al riguardo, non si dubita che il relativo termine sia quinquennale, secondo quanto disposto dall'art. 2948, n. 4, c.c., trattandosi di pretese retributive.
Ebbene, va rilevato sul punto che il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla richiesta recante protocollo n. 1750 del 13.02.2013, seguita da due successive del
04.05.2016 – prot. n. 8579 e del 01.02.2017 – prot. n. 2370 – tutte versate in atti (cfr. produzione di parte ricorrente) – contenenti valida messa in mora, atteso che, con le stesse, la parte espressamente richiedeva il pagamento del trattamento economico aggiuntivo e gli emolumenti ai fini dell'equiparazione tra direttore amministrativo e direttore di dipartimento.
Per tale ragione, dunque, l'eccezione spiegata va disattesa. Tanto premesso, venendo al merito della controversia, appare opportuno delineare una sintetica ricognizione della normativa che viene in rilievo ai fini della decisione.
Orbene, l'art. 3, comma 1-quater, del d.lgs. n. 502/1999, nella formulazione introdotta dal d.lgs. n. 229/1999 prevede che gli organi delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere siano il direttore generale, coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo, il collegio di direzione e il collegio sindacale.
In base al comma 1-bis della disposizione richiamata, al direttore generale compete la nomina del direttore amministrativo, del direttore sanitario e dei responsabili delle strutture operative dell'azienda (“il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale. Essi partecipano unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza
e concorrono, con la formulazione di proposte e pareri, alla formazione della direzione generale”).
L'art.
3-bis del d.lgs. n. 502/1992 disciplina le figure del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario;
il relativo rapporto di lavoro è esclusivo ed è regolato da un contratto di diritto privato, rinnovabile, stipulato in osservanza delle disposizioni del codice civile (ai sensi dell'art.
3-bis, comma 8, d.lgs. n. 502/1992, a mente del quale “Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il direttore amministrativo e il direttore sanitario. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è definito, in sede di revisione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa”, cfr., ex plurimis, Cass. 27 gennaio 2004, n. 1478; 21 agosto 2004, n. 16519), con un incarico che non può avere una durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni (art. 3, d.lgs. n.
171/2016).
Ancora, l'art. 3, comma 6, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, nel disciplinare il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo delle aziende sanitarie, ha stabilito che “i criteri per la determinazione degli emolumenti” loro spettanti “sarebbero stati fissati […] con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della sanità, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome”.
In sua attuazione è stato emanato il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, che, all'art. 2, comma 5, ha stabilito i criteri di determinazione del trattamento economico del direttore amministrativo e sanitario prevedendo: “[…] il trattamento economico complessivo non può risultare inferiore alla somma dello stipendio iniziale lordo, dell'indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità e dell'indennità di direzione dei dirigenti apicali del Servizio sanitario nazionale”.
Successivamente, la L. 30 novembre 1998 n. 419, all'art. 2 lett. u) del comma 1, ha stabilito che, nell'emanare i decreti legislativi delegatigli, il Governo avrebbe dovuto attenersi, fra gli altri, al seguente principio e criterio direttivo: “u) ... prevedere criteri per la revisione del regolamento, recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, adottato con
D.P.C.M. 19 luglio 1995 n. 502 rapportando l'eventuale integrazione del trattamento economico annuo alla realizzazione degli obiettivi di salute determinati dalla programmazione sanitaria regionale e stabilendo che il trattamento economico del direttore sanitario e del direttore amministrativo sia definito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa”.
In forza della predetta delega, è stato emanato il d.lgs. 19 giugno 1999 n. 229, che ha inserito nel d.lgs. n. 502 del 1992 il richiamato art. 3 bis ed, in particolare, il comma 8, di rilievo ai fini della decisione del presente giudizio.
Infine, norma applicabile al caso in esame, l'art. 2 del D.P.C.M. 31 maggio n. 319 ha modificato il comma 5 del precedente D.P.C.M. 19 luglio 1995 n. 502 prevedendo che: “Al direttore sanitario e al direttore amministrativo è attribuito un trattamento economico definito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza me-dica ed amministrativa. La regione definisce il trattamento economico del direttore sanitario e del direttore amministrativo, tenendo conto sia del trattamento economico attribuito al direttore generale e sia delle posizioni in strutture organizzative complesse, in un'ottica di equilibrio aziendale. I trattamenti economici annui sono omnicomprensivi e, salvo il limite minimo di cui al primo periodo, non possono essere fissati in misura superiore all'80 per cento del trattamento base attribuito al direttore generale”. Sulla scorta della normativa statale ora esposta, la Giunta regionale ha fissato i criteri e le direttive anche per il trattamento economico cui le singole aziende ospedaliere avrebbero dovuto conformarsi, prevedendo di corrispondere ai direttori amministrativi e sanitari il
70% (successivamente portato all'80% in forza della normativa da ultima citata) del compenso previsto per il Direttore Generale, modalità mensili di erogazione del predetto compenso con quote posticipate, rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, incentivi premiali riferiti ad obiettivi e risultati di gestione, con computo delle “premialità” entro il tetto del 20% del compenso.
Così, venendo al caso di specie, occorre stabilire se sussista un trattamento minimo inderogabile cui lo stipendio del direttore amministrativo debba deve parametrarsi;
e, cioè, in sostanza, se il “trattamento economico definito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa” costituisca un minimo inderogabile.
Sul punto, parte ricorrente argomenta assumendo che, dal compendio normativo in parola
– ed, in particolare, con il DPCM n. 502/1992 – sarebbe stato introdotto un principio di dinamismo del trattamento economico attribuito al direttore amministrativo e al direttore sanitario di guisa che il trattamento economico di questi ultimi era definito in misura non inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva nazionale rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza media ed amministrativa.
Tale deduzione va, tuttavia, respinta, non ravvisandosi, al riguardo, alcun contrasto tra le previsioni sui massimali e le norme del d.lgs. 502 del 1992, che hanno rimesso ai D.P.C.M. la regolazione dei compensi dei direttori sanitario e amministrativo e del direttore generale.
Ed, invero, l'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 502 del 1992, come detto, ha demandato al d.p.c.m. la fissazione dei «criteri per la determinazione degli emolumenti» e l'art.
3-bis, comma 8, ha affermato che tale trattamento economico è «definito...», con ciò riprendendo la medesima dizione dell'art. 2, co. 1, lett. u) della I. n. 419 del 1998 di delega, anche in relazione alla contrattazione collettiva dei medici apicali.
Né la “fissazione” di criteri e tantomeno la “definizione” del trattamento possono dirsi in sé in contrasto con la fissazione di un massimo uniforme su base nazionale.
Non può, poi, neanche ipotizzarsi che l'art. 3, comma 6, o l'art.
3-bis, comma 8, abbiano operato con eccesso di delega nel rimettere al d.p.c.m. la regolamentazione dei compensi o nel non imporre un vincolo di coerenza costante tra contrattazione dei medici apicali e compenso ai direttori amministrativo e sanitario e al direttore generale.
Infatti la regola di “definizione” dei compensi, in coerenza con la contrattazione collettiva, rispetto a rapporti di durata limitata, è rispettata anche se non si realizzi una revisione dinamica dei corrispettivi, mentre, per altro verso, la fissazione di massimi rappresenta «un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, dovendosi escludere che la funzione del primo sia limitata ad una mera scansione linguistica di previsioni stabilite dal secondo» (Corte cost. 16 dicembre 2016, n. 278; Corte Cost. 24 settembre 2015, n.
194) ove si consideri, in una logica che guardi all'intervento normativo nella sua globalità e non nella solo prospettiva di singoli interessati, la regolazione uniforme sul piano nazionale dei servizi e dell'organizzazione sanitaria che si andava nel complesso a realizzare.
Ciò posto, si rileva che il vincolo imposto dalla norma primaria (art.
3-bis, comma 8 cit.) rispetto alla contrattazione collettiva è del tutto generico, prevedendosi soltanto che i trattamenti economici siano definiti «anche con riferimento, ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa».
Tale previsione, invero, non risulta in termini generali ostativa ad un vincolo dinamico rispetto alla contrattazione collettiva, nel senso che, al mutare di essa, possano mutare i trattamenti già contrattualmente stabiliti per il direttore generale e per i direttori amministrativo e sanitario;
tuttavia, deve ritenersi che la stessa, per la genericità del richiamo, sia egualmente compatibile anche con la fissazione di limiti minimi e massimi non suscettibili di variazione in aumento nel corso del rapporto, comunque di durata non superiore ai 5 anni e, con il d.p.c.m. n. 319 del 2001, non inferiore ai 3 anni. In sostanza, con detta disposizione, l'aggancio alla contrattazione collettiva ben può essere stato previsto in funzione di un minimo garantito all'atto della stipula del contratto.
In concreto, i d.p.c.m. non prevedono un tale adeguamento, né esso è compatibile con il sistema da essi introdotto.
Infatti, pur nelle sensibili diversità esistenti tra i due d.p.c.m., rispetto ad entrambi la variazione, al mutare della contrattazione collettiva dei medici, degli importi previsti per i direttori sanitari ed amministrativi, necessariamente dovrebbe essere proiettata, stante la proporzione fissata rispetto al compenso per il direttore generale, anche sul trattamento di questi ultimi e ne potrebbe derivare, qualora i compensi per ciascuna dirigenza fossero stati già fissati nei massimi, lo sforamento del tetto stabilito per i compensi del direttore generale. Tuttavia, i d.p.c.m. in nessun modo prevedono la possibilità di una variazione di tali massimi, sicché l'incremento dei compensi al variare della contrattazione collettiva può essere ammessa esclusivamente a livello di contrattazione individuale di specifiche clausole in tal senso e per effetto della natura privatistica del contratto, purché restino rispettati i massimi rispettivamente dettati dalla normativa eteronoma, ma tale ipotesi nel caso di specie non risulta in alcun modo evocata in causa.
Il sistema di cui ai d.p.c.m. non riconosce altre variazioni di compensi “base” che non siano quella appena ipotizzata ed, in particolare, non prevede alcun automatismo di variazione in corso di rapporto per effetto del modificarsi della contrattazione collettiva dei medici apicali.
Nel quadro di cui sopra, precisa ancora la Corte, che la previsione secondo cui il contratto con il direttore generale ed i direttori sanitario e amministrativo è «stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile», contenuta nell'art.
3-bis, comma 8 cit., assume, quanto a libera determinazione della volontà contrattuale delle parti e in specie, delle parti private dei rapporti, portata minimale.
In sostanza, l'ambito negoziabile è ridotto ai margini che non ricevono stretto vincolo dalla richiamata normativa, in cui i d.p.c.m. comunque intervengono a completare dall'esterno la disciplina di fonte legale (Cass. 10 giugno 2009, n. 13385); margini entro i quali, come detto, oltre, ove possibile, ad un'oscillazione del compenso tra i minimi e i massimi, potrebbe anche ammettersi una clausola che prevedesse l'incremento, in ragione dei miglioramenti di cui alla contrattazione collettiva, dei trattamenti non già stabiliti negli stessi massimi possibili.
Al di fuori di tale ambito, i suddetti direttori possono soltanto non accettare la nomina, ma non hanno effettivi spazi di libera contrattazione.
La stipula del contratto – ed in ciò si riduce in tali casi il richiamo alle regole privatistiche – ha l'effetto di comportare l'accettazione di quanto indicato nel contratto, anche sotto il profilo delle misure economiche, per l'intera durata (3 o 5 anni) di esso, trascorsa la quale, la rinnovabilità di cui è menzione nella legge (art.
3-bis, comma 8 cit.) non esclude certamente che essa sia condizionata dall'interessato ad una diversa fissazione delle misure del compenso. Occorre, ancora, precisare che un rinvio fisso (come, nella specie, senza alcuna clausola espressa di incremento in ragione dei miglioramenti futuri) non comporta la violazione dei principi di adeguatezza e sufficienza di cui all'art. 36 Cost. ed all'art. 2233, comma 2, c.c.
Si deve, infatti, considerare che il rapporto tra le Aziende e il direttore amministrativo (come anche quello con il direttore generale ed il direttore sanitario), ha natura di rapporto di lavoro autonomo, come espressamente desumibile dal richiamo dell'art.
3-bis, comma 8, al
“titolo terzo de/libro quinto del codice civile”.
A fondamento di tali rapporti vi è, dunque, un atto di autonomia privata del prestatore d'opera professionale il quale, per quanto la volontà resti avvinta dalle regole imposte dalla normativa di settore, mantiene il carattere proprio dell'accettazione negoziale di un certo assetto degli obblighi reciproci per tutta durata, contenuta in un lasso da 3 a 5 anni, dei rapporti, cessati i quali, anche la prosecuzione non potrebbe che avvenire sulla base di un nuovo contratto, in ipotesi da adeguare ai nuovi parametri medio tempore eventualmente intervenuti.
Ciò esclude altresì che si possa ragionare in termini di adeguatezza o sufficienza del compenso.
Sotto il profilo civilistico costituisce, infatti, ius receptum quello per cui soltanto ove il contratto non sia liberamente pattuito è ammessa la determinazione del compenso in ragione dell'importanza dell'opera (Cass. 4 giugno 2018, n. 14293; Cass. 25 gennaio 2017, n.
1900; Cass. 5 ottobre 2009, n. 21235).
Nel fenomeno giuridico in esame, l'autonomia negoziale, per quanto contratta, nei limitati termini sopra indicati, persiste e quindi non vi è luogo ad una qualche valutazione sostitutiva di adeguatezza.
Analogamente, è ius receptum il fatto che l'art. 36 Cost. si riferisce soltanto ai rapporti di natura subordinata e non al lavoro autonomo (Cass. n. 1900/2017 e Cass. n. 21235/2009 citate), né, rispetto ai rapporti qui in esame, esiste una norma di richiamo vincolistico ad un'apposta contrattazione collettiva, come è per i rapporti convenzionali di cui all'art. 48 I.
n. 833 del 1978 ed all'art. 8 d.lgs. n. 502 del 1992.
Del resto, il quadro complessivo (mera eventualità dell'effettivo disallinearsi dei compensi e, comunque, natura temporanea dell'effetto, in ragione della limitata durata del vincolo contrattuale dei Direttori e del Dirigente Generale;
diversità delle posizioni professionali) consente di ritenere non necessariamente irragionevole il fatto che solo in via iniziale vi sia precisa parametrazione sui compensi dei medici apicali.
Pertanto, alla luce di tali argomentazioni, la domanda va rigettata, restando assorbita ogni altra questione.
La complessità delle questioni giuridiche esaminate e la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi giustificano la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
S. Maria C.V., 27.05.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito di deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9522/2019 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Maria Rettino e con lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
, in RO persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati
Domenico Sorrentino ed Antimo D'Alessandro e con gli stessi elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.11.2019, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di essere stato nominato Direttore Amministrativo dell' RO
” (da ora “ ”), come da contratto sottoscritto in data 06.02.2012,
[...] CP_2 specificando di aver svolto tale funzione fino al 30.11.2012 e che, per lo svolgimento di tale incarico, gli veniva corrisposta, quale compenso lordo mensile, una somma pari ad euro
8.263,31.
L'istante, tuttavia, lamentava che, nonostante quanto previsto dall'art. 3 bis, comma 8, d.lgs.
n. 502/1992 e dall'art. 2, comma 5, DPCM n. 502/1995 e successive modifiche ed integrazioni, secondo cui, al direttore sanitario e al direttore amministrativo è attribuito il trattamento economico definito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione nazionale per le posizioni apicali della dirigenza del servizio sanitario nazionale, la retribuzione corrisposta sarebbe stata notevolmente inferiore rispetto a quella allo stesso spettante, stante l'obbligo dell' di aggiornare ed adeguare il trattamento CP_1
economico complessivo del direttore amministrativo a quello spettante ai dirigenti apicali;
alla luce delle argomentazioni esposte in ricorso, affermava, pertanto, di essere creditore di spettanze a vario titolo per un importo complessivo pari ad euro 26.965,90.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' RO
, in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo di: “a) dichiararsi
[...] preliminarmente il diritto del ricorrente a beneficiare del trattamento retributivo contemplato dall'art.
3 bis, comma 8, D. lgs. n. 502 del 30.12.1992, così come modificato dal D. lgs. 19.6.1999, n. 229, nonché dal combinato disposto di cui al D.P.C.M. 19.7.1995, n. 502 e del successivo D.P.C.M.
31.5.2001, n. 319 (art. 2, comma 5); - b) conseguentemente condannare l'
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per le RO motivazioni su esposte e sulla scorta della normativa sopra richiamata, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 26.965,90 o a quella maggiore o minore che Codesto Ill.mo Giudice adito dovesse accertare come dovuta al dott. - c) con vittorie di spese e competenze Parte_1 professionali di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario” (cfr. ricorso).
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva l' , in persona del legale CP_2 rappresentante p.t., la quale eccepiva la nullità e l'infondatezza del ricorso nonché
l'intervenuta prescrizione quinquennale delle avverse pretese e che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto.
In particolare, l' deduceva che la retribuzione corrisposta al ricorrente RO
sarebbe stata calcolata in applicazione dei criteri definiti dall'art. 2, comma 5, DPCM n.
502/1995, come modificato dall'art. 2 DPCM n. 319/2001, come richiamato nell'atto deliberativo di nomina del ricorrente n. 98 del 06.02.2012, deducendo, inoltre, che, “anche a voler prendere quale riferimento il compenso lordo mensile di un capo dipartimento amministrativo relativo all'anno 2012, l'ammontare dello stesso è di euro 8.186,42 e, pertanto inferiore alla somma corrisposta al dott. per sua stessa ammissione” (cfr. memoria di costituzione e risposta). Pt_1
Aggiungeva che, con la delibera richiamata, il ricorrente veniva nominato Direttore
Amministrativo “di tal chè infondata è la pretesa di parametrare il suo compenso a quello del
Direttore di Dipartimento dell' la cui qualifica è contemplata dal CCNL Controparte_3
Area Medico- Sanitaria e non dal CCNL Area Amministrativa, Tecnica e Professionale al quale avrebbe dovuto riferirsi il ricorrente” (cfr. memoria di costituzione e risposta).
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Il ricorso è fondato e non può, pertanto, trovare accoglimento.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità e/o inammissibilità del ricorso sollevata dall' resistente, avendo parte ricorrente sufficientemente illustrato le ragioni di fatto CP_2
e di diritto su cui si fonda la domanda consentendo, così, alla parte convenuta di poter articolare la propria difesa ed alla giudicante di delibare sul fondamento della domanda.
La riprova di tale circostanza si ricava dalla lettura della memoria di costituzione, laddove viene compiutamente ed esaurientemente svolta la difesa della resistente, con particolare riferimento a tutti gli aspetti della fattispecie dedotta in giudizio.
Va, a questo punto, esaminata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dall' resistente. CP_2
Al riguardo, non si dubita che il relativo termine sia quinquennale, secondo quanto disposto dall'art. 2948, n. 4, c.c., trattandosi di pretese retributive.
Ebbene, va rilevato sul punto che il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla richiesta recante protocollo n. 1750 del 13.02.2013, seguita da due successive del
04.05.2016 – prot. n. 8579 e del 01.02.2017 – prot. n. 2370 – tutte versate in atti (cfr. produzione di parte ricorrente) – contenenti valida messa in mora, atteso che, con le stesse, la parte espressamente richiedeva il pagamento del trattamento economico aggiuntivo e gli emolumenti ai fini dell'equiparazione tra direttore amministrativo e direttore di dipartimento.
Per tale ragione, dunque, l'eccezione spiegata va disattesa. Tanto premesso, venendo al merito della controversia, appare opportuno delineare una sintetica ricognizione della normativa che viene in rilievo ai fini della decisione.
Orbene, l'art. 3, comma 1-quater, del d.lgs. n. 502/1999, nella formulazione introdotta dal d.lgs. n. 229/1999 prevede che gli organi delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere siano il direttore generale, coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo, il collegio di direzione e il collegio sindacale.
In base al comma 1-bis della disposizione richiamata, al direttore generale compete la nomina del direttore amministrativo, del direttore sanitario e dei responsabili delle strutture operative dell'azienda (“il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale. Essi partecipano unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza
e concorrono, con la formulazione di proposte e pareri, alla formazione della direzione generale”).
L'art.
3-bis del d.lgs. n. 502/1992 disciplina le figure del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario;
il relativo rapporto di lavoro è esclusivo ed è regolato da un contratto di diritto privato, rinnovabile, stipulato in osservanza delle disposizioni del codice civile (ai sensi dell'art.
3-bis, comma 8, d.lgs. n. 502/1992, a mente del quale “Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il direttore amministrativo e il direttore sanitario. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è definito, in sede di revisione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa”, cfr., ex plurimis, Cass. 27 gennaio 2004, n. 1478; 21 agosto 2004, n. 16519), con un incarico che non può avere una durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni (art. 3, d.lgs. n.
171/2016).
Ancora, l'art. 3, comma 6, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, nel disciplinare il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo delle aziende sanitarie, ha stabilito che “i criteri per la determinazione degli emolumenti” loro spettanti “sarebbero stati fissati […] con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della sanità, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome”.
In sua attuazione è stato emanato il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, che, all'art. 2, comma 5, ha stabilito i criteri di determinazione del trattamento economico del direttore amministrativo e sanitario prevedendo: “[…] il trattamento economico complessivo non può risultare inferiore alla somma dello stipendio iniziale lordo, dell'indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità e dell'indennità di direzione dei dirigenti apicali del Servizio sanitario nazionale”.
Successivamente, la L. 30 novembre 1998 n. 419, all'art. 2 lett. u) del comma 1, ha stabilito che, nell'emanare i decreti legislativi delegatigli, il Governo avrebbe dovuto attenersi, fra gli altri, al seguente principio e criterio direttivo: “u) ... prevedere criteri per la revisione del regolamento, recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, adottato con
D.P.C.M. 19 luglio 1995 n. 502 rapportando l'eventuale integrazione del trattamento economico annuo alla realizzazione degli obiettivi di salute determinati dalla programmazione sanitaria regionale e stabilendo che il trattamento economico del direttore sanitario e del direttore amministrativo sia definito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa”.
In forza della predetta delega, è stato emanato il d.lgs. 19 giugno 1999 n. 229, che ha inserito nel d.lgs. n. 502 del 1992 il richiamato art. 3 bis ed, in particolare, il comma 8, di rilievo ai fini della decisione del presente giudizio.
Infine, norma applicabile al caso in esame, l'art. 2 del D.P.C.M. 31 maggio n. 319 ha modificato il comma 5 del precedente D.P.C.M. 19 luglio 1995 n. 502 prevedendo che: “Al direttore sanitario e al direttore amministrativo è attribuito un trattamento economico definito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza me-dica ed amministrativa. La regione definisce il trattamento economico del direttore sanitario e del direttore amministrativo, tenendo conto sia del trattamento economico attribuito al direttore generale e sia delle posizioni in strutture organizzative complesse, in un'ottica di equilibrio aziendale. I trattamenti economici annui sono omnicomprensivi e, salvo il limite minimo di cui al primo periodo, non possono essere fissati in misura superiore all'80 per cento del trattamento base attribuito al direttore generale”. Sulla scorta della normativa statale ora esposta, la Giunta regionale ha fissato i criteri e le direttive anche per il trattamento economico cui le singole aziende ospedaliere avrebbero dovuto conformarsi, prevedendo di corrispondere ai direttori amministrativi e sanitari il
70% (successivamente portato all'80% in forza della normativa da ultima citata) del compenso previsto per il Direttore Generale, modalità mensili di erogazione del predetto compenso con quote posticipate, rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, incentivi premiali riferiti ad obiettivi e risultati di gestione, con computo delle “premialità” entro il tetto del 20% del compenso.
Così, venendo al caso di specie, occorre stabilire se sussista un trattamento minimo inderogabile cui lo stipendio del direttore amministrativo debba deve parametrarsi;
e, cioè, in sostanza, se il “trattamento economico definito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa” costituisca un minimo inderogabile.
Sul punto, parte ricorrente argomenta assumendo che, dal compendio normativo in parola
– ed, in particolare, con il DPCM n. 502/1992 – sarebbe stato introdotto un principio di dinamismo del trattamento economico attribuito al direttore amministrativo e al direttore sanitario di guisa che il trattamento economico di questi ultimi era definito in misura non inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva nazionale rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza media ed amministrativa.
Tale deduzione va, tuttavia, respinta, non ravvisandosi, al riguardo, alcun contrasto tra le previsioni sui massimali e le norme del d.lgs. 502 del 1992, che hanno rimesso ai D.P.C.M. la regolazione dei compensi dei direttori sanitario e amministrativo e del direttore generale.
Ed, invero, l'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 502 del 1992, come detto, ha demandato al d.p.c.m. la fissazione dei «criteri per la determinazione degli emolumenti» e l'art.
3-bis, comma 8, ha affermato che tale trattamento economico è «definito...», con ciò riprendendo la medesima dizione dell'art. 2, co. 1, lett. u) della I. n. 419 del 1998 di delega, anche in relazione alla contrattazione collettiva dei medici apicali.
Né la “fissazione” di criteri e tantomeno la “definizione” del trattamento possono dirsi in sé in contrasto con la fissazione di un massimo uniforme su base nazionale.
Non può, poi, neanche ipotizzarsi che l'art. 3, comma 6, o l'art.
3-bis, comma 8, abbiano operato con eccesso di delega nel rimettere al d.p.c.m. la regolamentazione dei compensi o nel non imporre un vincolo di coerenza costante tra contrattazione dei medici apicali e compenso ai direttori amministrativo e sanitario e al direttore generale.
Infatti la regola di “definizione” dei compensi, in coerenza con la contrattazione collettiva, rispetto a rapporti di durata limitata, è rispettata anche se non si realizzi una revisione dinamica dei corrispettivi, mentre, per altro verso, la fissazione di massimi rappresenta «un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, dovendosi escludere che la funzione del primo sia limitata ad una mera scansione linguistica di previsioni stabilite dal secondo» (Corte cost. 16 dicembre 2016, n. 278; Corte Cost. 24 settembre 2015, n.
194) ove si consideri, in una logica che guardi all'intervento normativo nella sua globalità e non nella solo prospettiva di singoli interessati, la regolazione uniforme sul piano nazionale dei servizi e dell'organizzazione sanitaria che si andava nel complesso a realizzare.
Ciò posto, si rileva che il vincolo imposto dalla norma primaria (art.
3-bis, comma 8 cit.) rispetto alla contrattazione collettiva è del tutto generico, prevedendosi soltanto che i trattamenti economici siano definiti «anche con riferimento, ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa».
Tale previsione, invero, non risulta in termini generali ostativa ad un vincolo dinamico rispetto alla contrattazione collettiva, nel senso che, al mutare di essa, possano mutare i trattamenti già contrattualmente stabiliti per il direttore generale e per i direttori amministrativo e sanitario;
tuttavia, deve ritenersi che la stessa, per la genericità del richiamo, sia egualmente compatibile anche con la fissazione di limiti minimi e massimi non suscettibili di variazione in aumento nel corso del rapporto, comunque di durata non superiore ai 5 anni e, con il d.p.c.m. n. 319 del 2001, non inferiore ai 3 anni. In sostanza, con detta disposizione, l'aggancio alla contrattazione collettiva ben può essere stato previsto in funzione di un minimo garantito all'atto della stipula del contratto.
In concreto, i d.p.c.m. non prevedono un tale adeguamento, né esso è compatibile con il sistema da essi introdotto.
Infatti, pur nelle sensibili diversità esistenti tra i due d.p.c.m., rispetto ad entrambi la variazione, al mutare della contrattazione collettiva dei medici, degli importi previsti per i direttori sanitari ed amministrativi, necessariamente dovrebbe essere proiettata, stante la proporzione fissata rispetto al compenso per il direttore generale, anche sul trattamento di questi ultimi e ne potrebbe derivare, qualora i compensi per ciascuna dirigenza fossero stati già fissati nei massimi, lo sforamento del tetto stabilito per i compensi del direttore generale. Tuttavia, i d.p.c.m. in nessun modo prevedono la possibilità di una variazione di tali massimi, sicché l'incremento dei compensi al variare della contrattazione collettiva può essere ammessa esclusivamente a livello di contrattazione individuale di specifiche clausole in tal senso e per effetto della natura privatistica del contratto, purché restino rispettati i massimi rispettivamente dettati dalla normativa eteronoma, ma tale ipotesi nel caso di specie non risulta in alcun modo evocata in causa.
Il sistema di cui ai d.p.c.m. non riconosce altre variazioni di compensi “base” che non siano quella appena ipotizzata ed, in particolare, non prevede alcun automatismo di variazione in corso di rapporto per effetto del modificarsi della contrattazione collettiva dei medici apicali.
Nel quadro di cui sopra, precisa ancora la Corte, che la previsione secondo cui il contratto con il direttore generale ed i direttori sanitario e amministrativo è «stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile», contenuta nell'art.
3-bis, comma 8 cit., assume, quanto a libera determinazione della volontà contrattuale delle parti e in specie, delle parti private dei rapporti, portata minimale.
In sostanza, l'ambito negoziabile è ridotto ai margini che non ricevono stretto vincolo dalla richiamata normativa, in cui i d.p.c.m. comunque intervengono a completare dall'esterno la disciplina di fonte legale (Cass. 10 giugno 2009, n. 13385); margini entro i quali, come detto, oltre, ove possibile, ad un'oscillazione del compenso tra i minimi e i massimi, potrebbe anche ammettersi una clausola che prevedesse l'incremento, in ragione dei miglioramenti di cui alla contrattazione collettiva, dei trattamenti non già stabiliti negli stessi massimi possibili.
Al di fuori di tale ambito, i suddetti direttori possono soltanto non accettare la nomina, ma non hanno effettivi spazi di libera contrattazione.
La stipula del contratto – ed in ciò si riduce in tali casi il richiamo alle regole privatistiche – ha l'effetto di comportare l'accettazione di quanto indicato nel contratto, anche sotto il profilo delle misure economiche, per l'intera durata (3 o 5 anni) di esso, trascorsa la quale, la rinnovabilità di cui è menzione nella legge (art.
3-bis, comma 8 cit.) non esclude certamente che essa sia condizionata dall'interessato ad una diversa fissazione delle misure del compenso. Occorre, ancora, precisare che un rinvio fisso (come, nella specie, senza alcuna clausola espressa di incremento in ragione dei miglioramenti futuri) non comporta la violazione dei principi di adeguatezza e sufficienza di cui all'art. 36 Cost. ed all'art. 2233, comma 2, c.c.
Si deve, infatti, considerare che il rapporto tra le Aziende e il direttore amministrativo (come anche quello con il direttore generale ed il direttore sanitario), ha natura di rapporto di lavoro autonomo, come espressamente desumibile dal richiamo dell'art.
3-bis, comma 8, al
“titolo terzo de/libro quinto del codice civile”.
A fondamento di tali rapporti vi è, dunque, un atto di autonomia privata del prestatore d'opera professionale il quale, per quanto la volontà resti avvinta dalle regole imposte dalla normativa di settore, mantiene il carattere proprio dell'accettazione negoziale di un certo assetto degli obblighi reciproci per tutta durata, contenuta in un lasso da 3 a 5 anni, dei rapporti, cessati i quali, anche la prosecuzione non potrebbe che avvenire sulla base di un nuovo contratto, in ipotesi da adeguare ai nuovi parametri medio tempore eventualmente intervenuti.
Ciò esclude altresì che si possa ragionare in termini di adeguatezza o sufficienza del compenso.
Sotto il profilo civilistico costituisce, infatti, ius receptum quello per cui soltanto ove il contratto non sia liberamente pattuito è ammessa la determinazione del compenso in ragione dell'importanza dell'opera (Cass. 4 giugno 2018, n. 14293; Cass. 25 gennaio 2017, n.
1900; Cass. 5 ottobre 2009, n. 21235).
Nel fenomeno giuridico in esame, l'autonomia negoziale, per quanto contratta, nei limitati termini sopra indicati, persiste e quindi non vi è luogo ad una qualche valutazione sostitutiva di adeguatezza.
Analogamente, è ius receptum il fatto che l'art. 36 Cost. si riferisce soltanto ai rapporti di natura subordinata e non al lavoro autonomo (Cass. n. 1900/2017 e Cass. n. 21235/2009 citate), né, rispetto ai rapporti qui in esame, esiste una norma di richiamo vincolistico ad un'apposta contrattazione collettiva, come è per i rapporti convenzionali di cui all'art. 48 I.
n. 833 del 1978 ed all'art. 8 d.lgs. n. 502 del 1992.
Del resto, il quadro complessivo (mera eventualità dell'effettivo disallinearsi dei compensi e, comunque, natura temporanea dell'effetto, in ragione della limitata durata del vincolo contrattuale dei Direttori e del Dirigente Generale;
diversità delle posizioni professionali) consente di ritenere non necessariamente irragionevole il fatto che solo in via iniziale vi sia precisa parametrazione sui compensi dei medici apicali.
Pertanto, alla luce di tali argomentazioni, la domanda va rigettata, restando assorbita ogni altra questione.
La complessità delle questioni giuridiche esaminate e la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi giustificano la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
S. Maria C.V., 27.05.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico