Art. 7. F u n z i o n i 1. Il CIIS:
a) svolge funzioni di consulenza e proposta, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, sugli indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa e di sicurezza;
b) esprime parere vincolante sui provvedimenti da emanarsi ai sensi dell' art. 7, comma 2, della legge 24 ottobre 1977, n. 801 , concernenti la consistenza dell'organico della Segreteria generale del CESIS e di ciascun Servizio, i casi e le modalita' relativi al rientro dei dipendenti pubblici nelle amministrazioni di originaria appartenenza, il trattamento giuridico-economico e i casi e le modalita' di trasferimento ad altra amministrazione dello Stato del personale assunto direttamente;
c) propone al Presidente del Consiglio dei Ministri il riparto delle somme da assegnare al CESIS, al SISMI ed al SISDE per spese di organizzazione e di funzionamento, nonche' per spese riservate;
d) esprime parere sulla nomina e revoca del Segretario generale del CESIS e sulle nomine degli altri funzionari della Segreteria generale del CESIS, per i quali detto parere sia previsto dalle disposizioni sull'ordinamento;
e) esprime parere vincolante sulle nomine dei direttori del SISMI e del SISDE e degli altri funzionari per i quali detto parere sia previsto dalle disposizioni sull'ordinamento;
f) esprime parere per il mantenimento in servizio oltre il limite di eta' del Segretario generale e del vice segretario del CESIS, nonche' dei direttori e dei vice direttori del SISMI e del SISDE, ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento;
g) esprime parere su ogni altro argomento che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga di sottoporre ad esso.
Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 7, comma 2, della citata legge n. 801 del 1977 , e' il seguente: "La consistenza dell'organico del Comitato di cui all'art. 3 e di ciascun Servizio, i casi e le modalita' relativi al rientro dei dipendenti pubblici nelle amministrazioni di originaria appartenenza, il trattamento giuridico-economico e i casi e le modalita' di trasferimento ad altra amministrazione dello Stato del personale assunto direttamente, sono stabiliti, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro per la difesa e dal Ministro per l'interno su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'art. 2 e di concerto con il Ministro per il tesoro. Il trattamento giuridico ed economico del personale del Comitato di cui all'art. 3 e dei Servizi di cui agli articoli 4 e 6, non puo' comunque essere inferiore a quello delle qualifiche corrispondenti del pubblico impiego".
a) svolge funzioni di consulenza e proposta, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, sugli indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa e di sicurezza;
b) esprime parere vincolante sui provvedimenti da emanarsi ai sensi dell' art. 7, comma 2, della legge 24 ottobre 1977, n. 801 , concernenti la consistenza dell'organico della Segreteria generale del CESIS e di ciascun Servizio, i casi e le modalita' relativi al rientro dei dipendenti pubblici nelle amministrazioni di originaria appartenenza, il trattamento giuridico-economico e i casi e le modalita' di trasferimento ad altra amministrazione dello Stato del personale assunto direttamente;
c) propone al Presidente del Consiglio dei Ministri il riparto delle somme da assegnare al CESIS, al SISMI ed al SISDE per spese di organizzazione e di funzionamento, nonche' per spese riservate;
d) esprime parere sulla nomina e revoca del Segretario generale del CESIS e sulle nomine degli altri funzionari della Segreteria generale del CESIS, per i quali detto parere sia previsto dalle disposizioni sull'ordinamento;
e) esprime parere vincolante sulle nomine dei direttori del SISMI e del SISDE e degli altri funzionari per i quali detto parere sia previsto dalle disposizioni sull'ordinamento;
f) esprime parere per il mantenimento in servizio oltre il limite di eta' del Segretario generale e del vice segretario del CESIS, nonche' dei direttori e dei vice direttori del SISMI e del SISDE, ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento;
g) esprime parere su ogni altro argomento che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga di sottoporre ad esso.
Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 7, comma 2, della citata legge n. 801 del 1977 , e' il seguente: "La consistenza dell'organico del Comitato di cui all'art. 3 e di ciascun Servizio, i casi e le modalita' relativi al rientro dei dipendenti pubblici nelle amministrazioni di originaria appartenenza, il trattamento giuridico-economico e i casi e le modalita' di trasferimento ad altra amministrazione dello Stato del personale assunto direttamente, sono stabiliti, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro per la difesa e dal Ministro per l'interno su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'art. 2 e di concerto con il Ministro per il tesoro. Il trattamento giuridico ed economico del personale del Comitato di cui all'art. 3 e dei Servizi di cui agli articoli 4 e 6, non puo' comunque essere inferiore a quello delle qualifiche corrispondenti del pubblico impiego".