Art. 20. 1. Alla legge 1 dicembre 1970, n. 898 , e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 12-quinquies. - 1. Allo straniero, coniuge di cittadina italiana, la legge nazionale del quale non disciplina lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge".
"Art. 12-quinquies. - 1. Allo straniero, coniuge di cittadina italiana, la legge nazionale del quale non disciplina lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge".