Versione
12 marzo 1987
12 marzo 1987
Art. 20. 1. Alla legge 1 dicembre 1970, n. 898 , e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 12-quinquies. - 1. Allo straniero, coniuge di cittadina italiana, la legge nazionale del quale non disciplina lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge".
"Art. 12-quinquies. - 1. Allo straniero, coniuge di cittadina italiana, la legge nazionale del quale non disciplina lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge".
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 22/03/2001, n. 4099Provvedimento: […] condivide, inoltre, la tesi della ricorrente in ordine all'applicabilità ai giudizi di revisione delle condizioni della separazione dell'art. 12 quater della legge n. 898 del 1970, introdotto dall'art. 20 della legge n. 74 del 1987, ed all'esclusione del foro facoltativo del luogo in cui l'obbligazione è sorta, prospettando in caso contrario dubbi di legittimità costituzionale. Il ricorso non è fondato.Leggi di più...
- criteri·
- esclusione·
- luogo in cui è stata omologata la separazione consensuale·
- identificazione·
- fori alternativi ex art. 20 cod. proc. civ·
- luogo in cui è stato contratto il matrimonio·
- manifesta infondatezza·
- domanda di modifica ex artt. 710 e 711 cod. proc. civ·
- applicabilità·
- competenza territoriale·
- assegno di mantenimento in favore del coniuge separato·
- fondamento·
- separazione consensuale omologata·
- luogo in cui è sorta l'obbligazione·
- determinazione