Articolo 20 della Legge 6 marzo 1987, n. 74
Articolo 19Articolo 21
Versione
12 marzo 1987
Art. 20. 1. Alla legge 1 dicembre 1970, n. 898 , e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 12-quinquies. - 1. Allo straniero, coniuge di cittadina italiana, la legge nazionale del quale non disciplina lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge".
Entrata in vigore il 12 marzo 1987
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