Rigetto
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 10/03/2026, n. 1934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1934 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01934/2026REG.PROV.COLL.
N. 00958/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 958 del 2024, proposto da OV AN e LA NG, rappresentate e difese dall'avvocato Maria Cristina Osele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Comune di Trento, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Provincia Autonoma di Trento, Circoscrizione n. 07 – Povo, non costituiti in giudizio.
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. della Provincia di Trento n. 190 del 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2025 il Cons. AU TI e uditi per le parti gli avvocati;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le parti appellanti hanno premesso che la sig.ra OV AN è proprietaria delle pp.ff. 1454/11, 1454/12, 1454/13, 1454/19, 1455 e 1456/4, mentre la sig.ra LA NG delle pp.ff. 1454/14, 1454/31, 1456/2 e 1505, tutte site nel territorio del Comune di Trento. Tali particelle fondiarie sono qualificate come zone agricole di pregio e sono assegnate ad aziende agricole che da tempo le coltivano a vitigno.
Le particelle fondiarie sono collocate nella prima collina est di Trento, in una pregiata zona di verde, che divide la città dai sobborghi di Povo e Villazzano, distanti tra loro circa 2,3 Km, e già servita da altri n. 5 percorsi escursionistici, cui andrebbe ad aggiungersi quello oggetto della impugnata Variante n. 5, che collegano i sobborghi alla zona di Gocciadoro, una delle più pregiate della città di Trento.
Lontano ed in basso rispetto alle particelle fondiarie delle appellanti, in un piccolo canyon corre il Rio Salè, con il tipico e suggestivo paesaggio fluviale, contraddistinto dalla presenza del boschetto di bambù, dall’area delle marmitte, dal Castello di Pietrapiana e dal vecchio mulino.
2. Nel 2015 l’Università di Trento (Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica) e il Comune di Trento (Servizio gestione Strade e Parchi e Assessorato ai Lavori Pubblici e Patrimonio) hanno indetto un concorso di idee denominato “Il Rio Salè, tra paesaggio e città”.
Il “progetto Virgilio” è risultato il vincitore, poiché il tracciato proposto collegava la città con la collina, permettendo la “percorrenza lungo (e dentro) il letto del fiume, nella profondità del piccolo “canyon”.
In esito a tale concorso, il Consiglio Comunale di Trento, su impulso della Commissione ambiente, con deliberazione n. 159/2016, impegnava il Sindaco e la Giunta alla stesura di un progetto “per la realizzazione di un collegamento pedonale (…) tra il parco Gocciadoro e il parco Salè di Povo, valorizzando quanto più possibile il sito naturalistico lungo il rio nella prospettiva della realizzazione del “Parco fluviale del Salè” e tenendo conto degli esiti del Concorso di idee (…).
3. Con la Variante Opere Pubbliche 2022 l’Amministrazione Comunale ha dato attuazione alla deliberazione n. 159/2016, prevedendo un nuovo percorso.
A seguito di pubblicazione della Variante Opere Pubbliche 2022, le odierne appellanti avvertivano la grave lesività del nuovo tracciato proposto con la variante n. 5, con ablazione di parte dei vigneti di loro proprietà e, per la sig.ra NG, anche con diretta invasione nelle pertinenze di casa, a diretto contatto con orto e giardino e con le zone a bosco di sua proprietà, parte integrante dell’azienda agricola.
4. Le signore AN e NG hanno impugnato, quindi, gli atti relativi alla prima adozione della Variante Opere Pubbliche.
Il 3.11.2022 il Consiglio comunale ha approvato l’adozione definitiva della Variante Opere Pubbliche 2022, in parziale accoglimento delle osservazioni, e ha apportato modeste modifiche alla variante n. 5, migliorative ma non satisfattive per le appellanti.
5. Queste ultime, quindi, hanno impugnato con ricorso per motivi aggiunti l’adozione definitiva della Variante n. 5.
Nonostante tale ulteriore impugnazione, il Comune di Trento trasmetteva alla Provincia Autonoma di Trento (PAT) la Variante Opere Pubbliche 2022 ai fini dell’approvazione.
Il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio di PAT, all’esito di conferenza dei servizi, con la nota prot. n. 9565 del 5.1.2023, segnalava al Comune di Trento delle criticità direttamente riferite alla Variante n. 5.
Con nota prot. n. 43496 del 18.1.2023 il Comune di Trento trasmetteva alla PAT “gli elaborati richiesti, modificati secondo quanto richiesto nelle note precedenti”.
6. Con deliberazione n. 144/2023 la Giunta provinciale approvava la Variante Opere Pubbliche 2022 e con esse la Variante n. 5, che venivano impugnate con un secondo ricorso per motivi aggiunti.
7. Il T.r.g.a., con sentenza n. 190/2023 del 22.11.2023, ha respinto i ricorsi.
8. OV AN e LA NG hanno, quindi, impugnato la predetta sentenza, deducendo i seguenti motivi di appello:
I. ERROR IN JUDICANDO PER ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 159/2016, DELLA SUA NATURA E DEI SUOI EFFETTI - MOTIVO D’APPELLO AVVERSO PAR. 4 DIRITTO – SENT. 190/2023 .
La sentenza che rigetta il II motivo del ricorso introduttivo riferito alla violazione della deliberazione n. 159/2016 è illegittima, perché qualifica tale deliberazione alla stregua di un “mero atto di indirizzo”, non costituente autovincolo, che “necessitava di ulteriori approfondimenti per valutare la fattibilità del progetto.
II. ERROR IN JUDICANDO PER ERRATA DISAMINA DEL III MOTIVO DI RICORSO PER CARENZA DI “MOTIVAZIONE RAFFORZATA” – OMESSA PRONUNCIA - MOTIVO D’APPELLO AVVERSO PARR. 5-7-9 DIRITTO – SENT. 190/2023 .
La sentenza è illegittima nella parte in cui ha respinto il terzo motivo di ricorso con cui le appellanti avevano censurato gli atti impugnati poiché: “(…) non v’è traccia della presenza di siffatta motivazione rafforzata: (…) rispetto alla decisione di abbandonare gli esiti del Concorso di Idee, prevedendo un tracciato che invade, invece, i vigneti delle odierne ricorrenti”.
La sentenza impugnata nulla dice in merito alla divergenza tra il progetto originario (Virgilio) e quello poi risultante dall’impugnata Variante n. 5. Parimenti errata è la sentenza laddove rigetta le censure delle appellanti rispetto alla non necessità di un sesto percorso pedonale di collegamento tra la città e la collina.
III. ERROR IN JUDICANDO PER ERRATA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE E PROPORZIONALITÀ A FRONTE DEI RISCHI CONNESSI ALL’UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI – MOTIVO D’APPELLO AVVERSO PAR. 6 DIRITTO – SENT. 190/2023 .
Nel corso del giudizio di I grado le odierne appellanti avevano censurato gli atti impugnati che prevedono il passaggio del percorso pedonale a contatto con i filari di vigne, con violazione dei principi di precauzione e proporzionalità, per inconciliabilità delle amene passeggiate con la coltivazione e l’uso di prodotti fitosanitari. La sentenza impugnata ha rigettato tali censure, richiamando l’art. 5 del D.P.P. 6-59/Leg, il quale prevede che “ L’utilizzo di prodotti fitosanitari a una distanza inferiore di 30 metri dalla viabilità ciclo-pedonale è consentito esclusivamente dalle ore 21.00 alle 7.00 ”.
Tale disposizione sarebbe prova in concreto della illegittimità degli atti impugnati e dell’erroneità della sentenza gravata, in quanto dimostrerebbe che sarebbe pericoloso consentire un percorso escursionistico in tale area.
IV. ERROR IN JUDICANDO PER ERRATA PRONUNCIA IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE IN AREE A PERICOLOSITÀ ELEVATA H4 – OMESSA PRONUNCIA – MOTIVO D’APPELLO AVVERSO PARR. 10-15 DIRITTO – SENT. 190/2023
Pur a fronte delle modifiche intervenute prima dell’adozione definitiva, come riconosciuto anche dalla sentenza impugnata, il percorso pedonale di cui alla Variante n. 5 soffre tuttora di un gravissimo vizio, poiché attraversa aree a pericolosità elevata H4 (massimo valore della scala di pericolosità).
Parte appellante, nell’ambito di tale motivo di appello deduce anche un’omessa pronuncia nel giudizio di primo grado, perché le appellanti avevano censurato anche nel merito la decisione adottata dalla Giunta Provinciale, dal momento che il citato allegato C, lett. j2), pone sullo stesso piano opere diametralmente differenti, equiparando (ai fini dell’esclusione dall’applicazione della carta di sintesi della pericolosità) i “sentieri alpini e sentieri alpini attrezzati, via ferrate e via alpinistiche” e i “percorsi escursionistici di cui all’articolo 11, comma 1, lett. h) del Regolamento urbanistico edilizio provinciale”.
La diversità di situazioni emerge in modo lampante e rende evidente l’irragionevole inclusione nel punto j2) di percorsi di “mobilità dolce” tra i quali rientra la censurata Variante n. 5.
V. ERROR IN JUDICANDO PER ERRATA PRONUNCIA IN MERITO ALLA MANCATA INFORMATIVA A BENEFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE CIRCA LA NOTIFICA DEL RICORSO INTRODUTTIVO – TRAVISAMENTO DEI FATTI ED OMESSA PRONUNCIA – MOTIVO D’APPELLO AVVERSO PAR. 19 DIRITTO – SENT. 190/2023.
La sequenza cronologica dei fatti dimostra che in data 27.10.2022 le appellanti notificavano al Comune di Trento il ricorso introduttivo e che il successivo 3.11.2022 il Consiglio Comunale (non informato in merito alla notifica del ricorso e relativi contenuti e censure) ha votato l’adozione definitiva della Variante opere pubbliche 2022, ivi compresa la Variante n. 5, senza conoscere le censure mosse e nella piena inconsapevolezza della gravità e lesività della Variante n. 5 e del relativo pregiudizievole percorso, con conseguente illegittimità di quest’ultima.
VI. ERROR IN JUDICANDO PER ERRATA PRONUNCIA IN MERITO ALLA CHIAREZZA E SINTETICITÀ DEGLI ATTI – MOTIVO D’APPELLO AVVERSO PAR. 21 DIRITTO – SENT. 190/2023 .
Le appellanti censurano il par. 21 della sentenza impugnata, secondo la quale “ i ricorsi in esame risultano redatti in violazione dell’art. 3, comma 2, cod. proc. amm. ”.
Si è costituito in giudizio il Comune di Trento, contestando l’avverso appello e chiedendone il rigetto
9. Alla pubblica udienza del 30 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. In via preliminare, va evidenziato che NG LA ha rinunciato all’appello con nota del 21 gennaio 2025, con dichiarazione dalla stessa sottoscritta, chiedendo la dichiarazione di estinzione parziale del presente giudizio. Il Comune non si è opposto alla estinzione parziale del giudizio.
Ai sensi dell’art. 84 c.p.a. va, dunque, dichiarata l’estinzione del giudizio con riferimento alla posizione di LA NG.
11. In via ulteriormente preliminare, il Collegio ricorda che l'inammissibilità dei motivi del ricorso di appello può conseguire non solo al difetto di specificità - requisito autonomamente previsto per l'appello dall'art. 101, comma 1, c.p.a. - ma anche alla loro mancata indicazione, 'distintamente', in apposita parte dell'atto dedicata a tale elemento, di cui essi costituiscono il nucleo essenziale e centrale: lo scopo dell'art. 40 c.p.a. è infatti quello di incentivare la redazione di ricorsi dal contenuto chiaro e di porre argine alla prassi dei ricorsi non strutturati secondo una esatta suddivisione tra 'fatto' e 'motivi', con il conseguente rischio che trovino ingresso i c.d. 'motivi intrusi', ossia i motivi inseriti nelle parti del ricorso dedicate al 'fatto', che, a loro volta, ingenerano il rischio della pronuncia di sentenze che non esaminino tutti i motivi per la difficoltà di individuarli in modo chiaro e univoco e, di conseguenza, incorrano in un vizio revocatorio (cfr., Consiglio di Stato sez. IV, 10/09/2024, n.7509).
Alla luce di tale orientamento il Collegio esaminerà esclusivamente i motivi di appello distintamente indicati nella parte in diritto.
12. Tanto premesso, con il primo motivo di appello, parte appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha rigettato il II motivo del ricorso introduttivo, riferito alla violazione della deliberazione n. 159/2016, perché ha qualificato tale deliberazione alla stregua di un “mero atto di indirizzo”, non costituente autovincolo per il Comune, che “necessitava di ulteriori approfondimenti per valutare la fattibilità del progetto”.
Secondo parte appellante, la deliberazione n. 159/2016, imponendo che il progetto del percorso escursionistico rispondesse a due vincoli (valorizzare “quanto più possibile il sito naturalistico
lungo il rio”, “tenendo conto degli esiti del concorso di idee”, Rio Salè tra paesaggio e città”) non potrebbe essere inteso come mero atto di indirizzo, ma come provvedimento avente carattere vincolante.
13. Tale motivo di appello è infondato.
La delibera n. 159 del 2016 non ha previsto uno stringente autovincolo insuperabile per la medesima amministrazione, ma, come ben chiarito dal T.a.r., un atto di indirizzo da rispettare alla luce degli accertamenti da effettuare nel caso concreto e tenendo conto degli sviluppi ulteriori della vicenda.
Nel caso di specie, la delibera consiliare n. 134 del 2022, poi approvata con la delibera di Giunta n. 144 del 2023, ha delineato un percorso differente da quello originario, pur richiamando gli esiti del concorso di idee “Il Rio Salè tra paesaggio e città”, alla luce di successivi approfondimenti tecnici che hanno tenuto conto anche degli eventi calamitosi causati dalla tempesta Vaia del 2018, nonché del parziale accoglimento delle osservazioni procedimentali presentate dalle ricorrenti in primo grado a seguito della pubblicazione degli atti relativi alla prima adozione della variante.
Ne consegue, quindi, che la soluzione raggiunta dall’Amministrazione è frutto di approfondimenti dettati dalla necessità di tener conto delle effettive condizioni del territorio, che hanno determinato un parziale superamento delle indicazioni inizialmente emerse dal concorso di idee, e che, comunque, hanno tenuto conto, per quanto possibile, anche delle esigenze prospettate dalle ricorrenti in primo grado con le proprie osservazioni.
Peraltro, come visto al punto 10, NG LA ha rinunciato all’appello con nota del 21 gennaio 2025, proprio perché in seguito alle continue interlocuzioni con il Comune, quest’ultimo ha comunicato di aver avviato l’iter per la valutazione della permuta di terreni in C.C. Povo fra le pp.ff. 2237 di proprietà comunale e 1504 e 1505 di proprietà della sign. NG che potrebbe consentire una modesta modifica del percorso pedoescursionistico oggetto di impugnazione, allontanando il percorso dal cancello di ingresso della casa di abitazione della signora NG, assicurandole in tal modo maggiore riservatezza e tutela.
Ritenere, quindi, sussistente un autovincolo stringente e non superabile per la stessa amministrazione, vorrebbe dire giungere, comunque, ad una soluzione non in linea con il principio di buon andamento (art. 97 della Cost.) che implica la necessità che la p.a. persegua il pubblico interesse tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e delle eventuali sopravvenienze, da accertare in seguito ad adeguata istruttoria.
Va, peraltro, evidenziato che il Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza n. 8129 del 17 dicembre 2020, ha evidenziato che “ Il quid proprium del concorso di idee è quello di pervenire ad una“proposta ideativa”, melius ad un’idea progettuale, che è un minus rispetto anche alla progettazione preliminare (precisa al riguardo l’art. 156, comma 3, del d.lgs. n. 50del 20161 che «per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto di fattibilità tecnica ed economica»), ammettendo pertanto un certo grado di indeterminatezza, proprio alfine di consentire all’amministrazione la scelta .”.
In base a tale linea interpretativa, quindi, emerge come l’approvazione di un progetto nell’ambito di un concorso di idee non crea alcun vincolo stringente nei confronti dell’amministrazione.
Il primo motivo di appello è, pertanto, infondato.
14. Infondato è anche il secondo motivo di appello, con cui parte appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento impugnato.
Sul punto va ribadito che le valutazioni discrezionali della p.a. possono essere sindacate solo inficiate da manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o travisamento dei fatti, non potendo il giudice amministrativo sindacare l’opportunità della scelta, entrando, dunque, nel merito della valutazione dell’amministrazione (cfr., Consiglio di Stato, sez. IV, 02/05/2025, n. 3744).
Nel caso di specie, il complessivo sviluppo procedimentale non consente di ritenere il provvedimento impugnato illogico o irragionevole, né affetto da difetto di motivazione o da motivazione non adeguata.
Come ben evidenziato dal giudice di primo grado, dalla relazione del Servizio Urbanistica del Comune (versione ottobre 2022) e in particolare, nel paragrafo 5, rubricato “Nuove previsioni per servizi e attrezzature pubbliche”, si legge che « L’Amministrazione comunale ha posto al centro dell’attività programmatica l’attenzione alle aree verdi e alla loro fruizione, incentivando la promozione di connessioni tra il tessuto urbano e l’ambiente extraurbano e la comunicazione delle opportunità di accesso. Per dare attuazione a questi obiettivi sono stati condotti censimenti e rilievi di tracciati esistenti e progetti di fattibilità di nuovi percorsi che interessano aree sia pubbliche che private. Per tali ragioni la variante propone l’introduzione di alcuni percorsi pedonali ed escursionistici di particolare valenza strategica finalizzati a consentire il collegamento tra il fondovalle e la collina est, che si sviluppano prevalentemente su zone agricole, boschive e per servizi pubblici ». Al paragrafo 5.1, rubricato “Percorsi pedonali ed escursionistici”, si evidenza che « Per favorire il collegamento pedonale tra il fondovalle e la collina est si è provveduto a inserire nella cartografia del PRG alcuni percorsi pedonali ed escursionistici considerati di particolare rilevanza strategica » e, nel paragrafo 5.1.1, dedicato al “Percorso pedonale-escursionistico Gocciadoro-Salè”, è richiamato l’ordine del giorno approvato con la delibera consiliare n. 159 del 2016 per dare conto della specifica esigenza di «miglioramento della dotazione di servizi e attrezzature pubbliche», esigenza che la variante n. 5 mira a soddisfare.
Inoltre, la circostanza che la delibera n. 159 del 2016 non rappresenta un autovincolo per l’amministrazione non comporta la necessità di una motivazione rafforzata, fermo restando che, in applicazione dei principi generali, l’amministrazione è tenuta a motivare adeguatamente i propri provvedimenti, dando conto delle ragioni che hanno condotto alla soluzione prescelta, anche coinvolgendo gli interessati.
Il complessivo sviluppo procedimentale sopra descritto dimostra che il Comune ha osservato queste regole, dando conto delle ragioni che hanno condotto al provvedimento contestato, anche cambiando in alcune parti il progetto per venire incontro alle osservazioni delle ricorrenti in primo grado.
Peraltro, come già visto, NG LA ha rinunciato all’appello con nota del 21 gennaio 2025, proprio perché l’amministrazione ha mostrato di tener conto delle sue osservazioni in un’ottica anche di leale collaborazione.
Quanto alle censure incentrate sulla mancata considerazione dei percorsi alternativi proposti dalle ricorrenti, nel paragrafo 8.3 della relazione del Servizio Urbanistica del Comune (versione ottobre 2022) sono state illustrate le ragioni per le quali le alternative prospettate dalle ricorrenti nelle proprie osservazioni non sono state ritenute percorribili. Tali osservazioni non si espongono ad un giudizio di manifesta irragionevolezza o illogicità e come tali sono immuni dalle censure mosse dall’appellante.
Peraltro, nella nota del Servizio Gestione Strade e Parchi (prot. n. 271328 d.d. 30/09/2022) emerge ancora una volta che il Comune ha approfondito da un punto di vista istruttorio la realizzabilità del percorso, nominando anche tecnici esterni ai fini della redazione di uno “studio di fattibilità per il collegamento ciclo-pedonale fra il parco di Gocciadoro e gli abitati di Povo e Villazzano”, da cui sono state prospettate tre alternative per poi giungere al percorso 2 che sostanzialmente coincide con la variante 2.
Come ben chiarito dall’amministrazione, che richiama gli atti del complesso sviluppo procedimentale sopra sinteticamente evidenziato, si è preferito un percorso che fosse il più possibile compatibile con le evidenti pericolosità presenti e passasse nelle zone maggiormente stabili fra quelle disponibili, al margine di aree a pendenza moderata, sfruttando quando presenti tratti di “passaggio” esistenti, come capezzagne, piste di accesso ai fondi, stradine, evitando di tagliare trasversalmente pendii eccessivamente acclivi: tutto ciò nell’intento di preservare la stabilità complessiva del tracciato e minimizzare gli interventi di scavo, le opere di stabilizzazione dei terreni e di gestione delle acque (pag. 5 della memoria del Comune depositata il 26 maggio 2025).
Inoltre, con la modifica del tracciato avvenuta in seconda adozione, il percorso è stato modificato in maniera rilevante per la parte che prevedeva un attraversamento, comunque in adiacenza (e non all’interno), dei vigneti dei ricorrenti, stralciando un tratto di circa 290 metri lineari (pari a circa il 30% del percorso complessivo della prima adozione). Questo tratto nella soluzione iniziale correva tra le zone coltivate e il perimetro della ZSC ed ora attraversa invece la ZSC, riducendo le zone di possibile commistione tra attività agricola e percorso pedonale escursionistico (cfr., pag. 8 della citata memoria).
Anche il secondo motivo di appello è, pertanto, infondato.
15. Con il terzo motivo di appello, OV AN ha contestato la sentenza nella parte in cui la stessa ha richiamato l’art. 5 del D.P.P. 6- 59/Leg, il quale prevede che “ L’utilizzo di prodotti fitosanitari a una distanza inferiore di 30 metri dalla viabilità ciclo-pedonale è consentito esclusivamente dalle ore 21.00 alle 7.00 ”.
Secondo parte appellante tale richiamo dimostrerebbe che il passaggio del percorso pedonale a contatto con i filari di vigne sarebbe consentito in violazione dei principi di precauzione e proporzionalità, per inconciliabilità delle amene passeggiate con la coltivazione e l’uso di prodotti fitosanitari.
Anche tale motivo di appello è infondato.
L’art. 5 del d.P.P. 23 febbraio 2017, n. 6-59/Leg in realtà va letto nel senso indicato dal T.a.r., in quanto la norma prevede che “ L’utilizzo di prodotti fitosanitari a una distanza inferiore di 30 metri dalla viabilità ciclo-pedonale è consentito esclusivamente dalle ore 21.00 alle ore 7.00. Il limite orario viene meno, quando il rispetto di tale limite può creare grave danno alle piantagioni, in ragione del verificarsi di particolari condizioni metereologiche, segnalate dal personale del centro trasferimento tecnologico della Fondazione E. Mach - Istituto agrario di San Michele all’Adige ”. Tale norma cerca proprio di bilanciare gli opposti interessi dei proprietari dei complessi agricoli e degli escursionisti, vietando l’utilizzo di prodotti fitosanitari a una distanza inferiore di 30 metri dalla viabilità ciclo-pedonale e consentendo, solo nella fascia oraria 21.00 - 07.00, l’utilizzo degli stessi.
La circostanza che i percorsi escursionistici possano svolgersi anche di notte, oltre a non aver alcun convincente supporto documentale, può essere agevolmente superata dall’amministrazione, evidenziando nei cartelli di istruzioni relativi ai percorsi escursionistici il pericolo che nell’orario notturno possono essere utilizzati prodotti fitosanitari dannosi per la salute, da cui bisogna tenersi a distanza.
Dall’art. 5 del d.P.P. 23 febbraio 2017, n. 6-59/Leg. non si può, dunque, desumere un divieto assoluto di realizzazione del percorso escursionistico sopra descritto.
Peraltro, dall’art. 8 del Decreto del presidente della provincia 23 febbraio 2017, n. 6-59/Leg prevede già l’obbligo di segnalazione del trattamento fitosanitario nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta.
16. Con il quarto e quinto motivo di appello si contesta la sentenza del T.a.r. che non ha dato adeguata rilevanza alla circostanza che l’area interessata è a pericolosità elevata H4 (massimo valore della scala di pericolosità) e, inoltre, il Consiglio Comunale (non informato in merito alla notifica del ricorso e relativi contenuti e censure) avrebbe votato l’adozione definitiva della Variante opere pubbliche 2022, ivi compresa la Variante n. 5, senza conoscere le censure mosse e nella piena inconsapevolezza della gravità e lesività della Variante n. 5 e del relativo pregiudizievole percorso, con conseguente illegittimità di quest’ultima.
16.1. Anche tali motivi di appello sono infondati, perché le criticità di carattere idrogeologico del percorso oggetto della variante n. 5 sono state ampiamente illustrate ed affrontate nei documenti che compongono la “Variante Opere Pubbliche 2022”, come risulta dalla relazione del Servizio Urbanistica del Comune e dal documento denominato “Verifica delle interferenze con le disposizioni della carta di sintesi della pericolosità” e come esposto nei punti precedenti della odierna sentenza.
Il complessivo sviluppo del procedimento ha dimostrato che il Comune ha valutato le criticità di carattere idrogeologico della zona ove insiste il percorso oggetto della variante n. 5, avendo abbandonato l’iniziale ipotesi di tracciato che correva lungo l’alveo del rio Salè, decisione che, come evidenziato dall’Amministrazione resistente nelle proprie difese, è dipesa dal fatto che la zona stessa ricade «in aree di frana, con situazioni geologicamente instabili e quindi tali da rendere inopportuno il mantenimento della previsione, anche a fronte di alternative di tracciato».
Dalla predetta relazione del Servizio Urbanistica del Comune, è, peraltro, emerso che il nuovo tracciato « è stato ricondotto il più possibile su percorsi già esistenti, in modo da permettere un attraversamento controllato dei luoghi e una loro fruizione consapevole » e, come evidenziato dall’Amministrazione resistente, « evita le aree ad elevata pericolosità H4, tranne che per l’attraversamento della galleria lungo il Rio Salè ». Il Comune, nella memoria depositata il 29 settembre 2025, ha, inoltre, evidenziato che “ la maggior parte del tracciato insiste su aree di penalità “P1 – Trascurabile o assente” e in misura minima in aree a penalità “P2 – bassa” e “P4 – alta ” (pag. 6), circostanza questa non efficacemente sconfessata dall’appellante.
16.2. Come ha anche puntualmente precisato il T.a.r., dall’esame dei documenti che compongono la “Variante Opere Pubbliche 2022”, risulta chiaramente che sia i competenti Servizi della Provincia, sia i competenti Servizi del Comune hanno tenuto in debito conto i contenuti e le informazioni delle Carte della pericolosità”, come espressamente ribadito anche al punto 5 dell’allegato C alla delibera della Giunta provinciale n. 1317 del 2020, come modificato dalla successiva delibera n. 379 del 2022.
Peraltro, al punto 5 del predetto allegato C, lett. j2), tra gli interventi esclusi dall’ambito di applicazione del capo IV delle NTA del PUP (ivi compreso l’art. 15, comma 2, delle stesse NTA) vi è anche la realizzazione dei “percorsi escursionistici di cui all’articolo 11, comma 1, lett. h) del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale”.
16.3. Delibera che non è in contrasto con la legge provinciale n. 5 del 2008, avendo la Provincia indicato come applicare la legge e, specularmente, in quali casi la stessa può non essere applicata, previo, comunque, accertamento di compatibilità dell’intervento con l’eventuale pericolosità dell’area.
Risolutiva, al fine di respingere i due motivi di appello, è, peraltro, la circostanza che, come affermato dall’Amministrazione resistente nelle proprie difese – qualora il percorso oggetto della variante n. 5 venisse finanziato - « nella fase di redazione del progetto definitivo verrà realizzata la relazione geologica e la relazione geotecnica secondo le indicazioni delle Norme tecniche per le costruzioni, come si rende necessario a supporto di qualsiasi progetto di trasformazione urbanistica ed edilizia. Gli studi riporteranno le indicazioni per prevenire rischi imputabili a situazioni di pericolo di tipo geologico effettivamente presenti lungo il tracciato, indipendentemente dalla classificazione di pericolosità del P.U.P. Sempre nella fase del progetto definitivo verranno effettuati gli opportuni approfondimenti a tema idrologico e idraulico per lo studio della pericolosità torrentizia, che nel grado H4 interessa per definizione tutti gli alvei del reticolo idrografico principale; questi studi e analisi verranno realizzati secondo le linee guida provinciali con un livello di approfondimento adeguato al livello di progettazione e definiranno gli eventi di interesse e le principali grandezze indicatrici. Conterranno le valutazioni sulla compatibilità del percorso con il pericolo effettivamente presente. Infine si ricorda ancora una volta che la realizzazione del percorso e delle opere connesse lungo il Rio Salè dovrà essere autorizzata dal competente Servizio Bacini Montani, con le debite valutazioni in tema di polizia idraulica ».
16.4. L’approvazione del progetto è, dunque, solo un primo passo verso la concreta realizzazione dello stesso che deve passare attraverso indagini istruttorie e complesse verifiche tese a valutare in concreto la fattibilità dello stesso.
16.5. Né può ritenersi illegittima la decisone adottata dalla Giunta Provinciale (n. 1317 del 2020), dal momento che il citato allegato C, lett. j2), pone sullo stesso piano opere che non sono “diametralmente differenti”, come sostiene parte appellante, ma che, invece, si possono considerare afferenti alla stessa tipologia, riconducibile ai sentieri (“sentieri alpini e sentieri alpini attrezzati, via ferrate e via alpinistiche”) e ai “percorsi escursionistici”.
17. La reiezione dei primi quattro motivo di appello conduce alla reiezione anche del quinto motivo di appello, con cui parte appellante contesta la Variante n. 5 che sarebbe stata assunta “ dai consiglieri senza disporre di un’informativa aggiornata e rilevante ai fini di un consapevole esercizio del voto ”.
Tale motivo di doglianza è manifestamente infondato perché, come visto, la citata variante è espressione della discrezionalità dell’amministrazione e non è manifestamente illogica o irragionevole, né tanto meno la si può ritenere tale sulla base del quinto motivo di appello, considerando che, comunque, tutti i precedenti motivi di appello sono stati respinti, in quanto la citata variante n. 5 deve considerarsi legittimamente adottata.
18. Il sesto motivo di appello risulta infondato e ai limiti della inammissibilità perché, comunque, la violazione dall’art. 3, comma 2, c.p.a. è stata solo enunciata dal T.a.r, ma non ha condotto ad alcuna concreta conseguenza, in quanto le spese sono poi state compensate. La sentenza del T.a.r., che sul punto ha precisato che gli atti processuali delle appellanti sono stati adottati in violazione dei principi di sinteticità e chiarezza, non è, comunque, illegittima, avendo lo stesso T.a.r. evidenziato in maniera non illogica che le parti appellanti hanno proposto diversi ricorsi reiterando censure proposte in altre sedi e dedotte in modo non sempre chiara.
19. Alla luce di quanto esposto, l’appello va, pertanto, respinto.
20. Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) dichiara estinto il presente giudizio in relazione all’appello proposto da LA NG;
b) respinge l’appello proposto da OV AN;
c) compensa le spese di questo grado di giudizio tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NZ RI, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
AU TI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU TI | NZ RI |
IL SEGRETARIO