Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sentenza 26/01/2026, n. 289
CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione del giudicato esterno

    La Corte ha ritenuto che il contratto stipulato tra la contribuente e il concessionario abbia durata pluriennale, e che il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di giudicato esterno per imposte periodiche si applichi anche a periodi d'imposta diversi da quello oggetto della sentenza precedente, estendendo quindi il giudicato all'anno 2015.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 12 d.p.r. n. 633/72

    La Corte ha ritenuto che l'attività di gestione degli apparecchi non sia indissociabile economicamente da quella di ristorazione, come richiesto dalla giurisprudenza per definire l'accessorietà ai fini IVA.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 19 comma 5 d.p.r. n. 633/72

    La Corte ha ritenuto che l'attività di gestione delle apparecchiature non possa considerarsi occasionale, dato che il contratto prevede un esercizio per un apprezzabile lasso di tempo. Inoltre, la prova dell'occasionalità non è stata fornita dalla contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sentenza 26/01/2026, n. 289
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 289
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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