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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sentenza 26/01/2026, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 289/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia Sezione 3, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente e Relatore PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice a seguito di discussione in pubblica udienza, all'esito dell'udienza svoltasi ai sensi dell'art. 35 comma
2 d. lgs. n. 546/92 in data 12/01/2026, ha pronunciato la seguente sentenza
- sull'appello n. 2953/2021 depositato il 30/12/2021 proposto da Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari elettivamente domiciliato presso
Email_1
contro
Resistente_1 s.a.s. Resistente_1 – P.IVA_1 difesa dal Difensore_1 ed elettivamente domiciliata presso il studio in Indirizzo_1 70013 Castellana Grotte BA
Email_2
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 797/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari sez. 8 e pubblicata il 07/06/2021
atti impositivi:
- avviso di accertamento n. TVF020601330/2019 iva-altro 2015 Richieste delle parti: Appellante: accoglimento dell'appello, riforma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;
Appellata: //// //// ////.
Svolgimento del processo
La Direzione Provinciale di Bari dell'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, con ricorso notificato in data 21.12.2021 ed iscritto a ruolo in data 30.12.2021 proponeva appello avverso la sentenza n. 797/08/2020 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari e ne chiedeva la riforma con vittoria delle spese di causa di entrambi i gradi di giudizio.
La sentenza di primo grado (alla cui parte espositiva in fatto, per ragioni di sintesi, si rimanda) aveva
Resistente_1 Resistente_1respinto il ricorso proposto dalla s.a.s. avverso l'avviso di accertamento n. TVF020601330/2019, emesso dalla Direzione Provinciale di Bari dell'Agenzia delle
Entrate in data 17.5.2019 e notificato in data 23.5.2019.
Con tale atto impositivo, relativo all'anno di imposta 2015, emesso ai sensi dell'art. 54 comm 4 d.p.r. n. 633/72, l'ufficio impositore assumeva che la contribuente non aveva incluso nel calcolo della percentuale di detrazione dell'imposta prevista dagli artt. 19 comma 5 e 19 bis d.p.r. n. 633/72 i proventi percepiti a seguito della realizzazione delle operazioni commerciali esenti ex art. 10 comma 1
n. 6) medesimo d.p.r. e consistenti nello svolgimento dell'attività di gestione di apparecchi denominati
“Prodotto_1” o“Prodotto_2” (disciplinati dall'art. 110 comma 6 lett. a) e b) t.u.l.p.s.).
Tanto premesso, l'ufficio impositore con invito n. I00314/2019 chiedeva alla contribuente di fornire documentazione giustificativa della propria posizione fiscale nell'anno di imposta 2015 (bilancio di esercizio, registro i.v.a. acquisti, registro dei beni ammortizzabili, dettaglio dei costi e conti di mastro, fatture passive e contratti cui esse facevano riferimento, distinte dei concessionari, attestazione dei compensi percepiti, contratti di riferimento, prospetto di raccordo dei dati i.r.p.e.f./i.r.a.p.), che era prodotta in data 12.3.2019.
All'esito di tale attività istruttoria era richiesto il pagamento di una maggior i.v.a. pari ad € 2.098,00, al netto delle sanzioni pecuniarie al contempo inflitte con l'atto impugnato e degli interessi legali medio tempore maturati con la decorrenza stabilita dall'art. 20 d.p.r. n. 602/73. L'ufficio impositore assumeva infatti che i compensi percepiti dalla contribuente in conseguenza della gestione degli apparecchi distributori delle vincite in denaro ammontava ad € 21.153,00 e che tale importo avrebbe dovuto essere riportati nella dichiarazione fiscale mod. UNICOSP 2016 quali operazioni esenti dall'applicazione dell'i.v.a.; il rapporto tra il valore delle operazioni imponibili e la somma del valore di queste ultime e di quello delle citate operazioni esenti forniva una percentuale
(93,9%), rilevante ai sensi dell'art. 19 bis d.p.r. n. 633/72, sulla scorta della quale era definita un'imposta detraibile inferiore a quella effettivamente detratta;
da ciò scaturiva il predetto debito di imposta.
La Commissione Provinciale accoglieva il ricorso della contribuente ed affermava che la pretesa creditoria dell'ufficio impositore era priva di fondamento poiché l'attività di gestione degli apparecchi distributori di vincite in denaro era accessoria rispetto a quella svolta in via principale dalla contribuente (consistente nell'attività di ristorazione con somministrazione e di esercizio di bar).
L'ufficio impositore chiedeva la riforma della sentenza di primo grado impugnandola per mezzo dei motivi oggetto dell'atto di appello innanzi richiamato;
esso denunciava la violazione del giudicato esterno (che era stato eccepito), la contraddittorietà e l'insufficienza della motivazione, la violazione dell'art. 19 comma 5 d.p.r. n. 633/72, l'omissione o insufficienza della motivazione e l'illegittimità della condanna al pagamento delle spese di lite. La contribuente restava assente.
Fissata la trattazione del processo in data 9.6.2025, essa era rinviata all'udienza del 1.12.2025 poiché con ordinanza n. 1179/25 questa Corte disponeva che l'appellante depositasse agli atti la prova della rituale notifica dell'atto di gravame. In data 1.12.2025 si svolgeva la discussione e questa Corte, previo differimento della camera di consiglio ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 (ricorrevano i motivi di tale rinvio alla luce del consistente carico del ruolo di udienza e della necessità di approfondire le questioni sottese alla decisione della lite), in data 12.1.2026 deliberava la decisione.
Motivi della decisione
La Corte premette che la motivazione della sentenza viene redatta in conformità alle previsioni contenute nell'art. 118 att. commi 1 e 2 c.p.c..
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che di seguito si espongono.
In via preliminare va dichiarata la contumacia dell'appellata, non costituitasi nel presente grado di giudizio nonostante la validità della notifica dell'atto di appello. Con il primo motivo di gravame l'appellante solleva un'eccezione di giudicato esterno che coprirebbe la fattispecie impositiva dedotta nella presente controversia;
essa osserva che è passata in giudicato la sentenza n. 905/05/2020, pronunciata in data 25.6/28.7.2020 dalla C.t.p. di Bari;
tanto risulta dall'attestazione apposta su tale provvedimento in data 29.12.2021 dalla Segreteria di tale ufficio giudiziario.
Tale sentenza ha respinto il ricorso proposto dalla contribuente appellata avverso l'avviso di accertamento (n. TVF020601307/2019) con il quale era veicolata l'omologa pretesa creditoria relativa al precedente anno di imposta 2014; questa sentenza che afferma che l'attività di gestione degli apparecchi elettronici di vincite in denaro non era accessoria rispetto a quella - ristorazione con somministrazione ed esercizio di bar – svolta in via principale e dalla quale derivano i redditi annotati nella dichiarazione fiscale relativa all'anno 2015. La Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui “in materia tributaria,
l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata” (Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 5939/21; cfr. anche sent. n. 5766/21 e sent. n. 38950/21). Dall'esame del contenuto del contratto concluso tra la contribuente e la Società_1
S.p.A. (il c.d. concessionario) – denominato “contratto per le attività di raccolta del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento collegati alla rete telematica nonché delle attività e funzioni connesse” – emerge che tale rapporto contrattuale si sviluppa attraverso un numero indefinito di anni di imposta (ed ha pertanto durata pluriennale); infatti, il contratto all'art. 3 (clausola
3.1) recita che “il presente contratto ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà valido ed efficace sino alla scadenza della concessione, fatte salve eventuali proroghe disposte dall'ADM”: la concessione cui si riferisce questa clausola è quella assegnata dall'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli alla Società_1 S.p.A., la quale ha evidentemente durata pluriennale.
Se ne può dunque arguire che il riconoscimento della natura non accessoria dell'attività di gestione degli apparecchi elettronici installati dalla Società_2 s.r.l., sancito dalla sentenza n. 905/05/20 della
C.t.p. di Bari in virtù del passaggio in giudicato di essa si estende anche agli anni di imposta diversi dal
2014, venuto in rilievo in tale processo (e quindi anche all'anno di imposta 2015, che forma oggetto del presente processo). Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta la violazione dell'art. 12 d.p.r. n. 633/72 ed assume che la contribuente non ha eseguito gli adempimenti necessari alla corretta registrazione dei proventi ottenuti da un'attività imprenditoriale “accessoria” (ovvero la registrazione separata e la dichiarazione separata dei compensi, la liquidazione separata dell'i.v.a., etc.). Il motivo è fondato nei termini che seguono.
L'attività imprenditoriale assoggettata all'imposta controversa non risponde ai requisiti che la giurisprudenza di legittimità ha individuato al fine di definire la nozione di accessorietà contenuta nell'art. 12 d.p.r. n. 633/72.
A tal riguardo la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di Iva, ai fini dell'esenzione dall'imposta vanno considerate prestazioni accessorie quelle operazioni che, pur formalmente distinte, sono connesse alla prestazione principale al punto da formare una sola prestazione economica indissociabile, non sulla base del significato meramente formale del negozio, bensì alla stregua del concreto atteggiarsi degli interessi coinvolti, i quali si identificano nella causa del contratto e non nei motivi che inducono il singolo contraente a stipulare” (Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 3893/23). Nel caso di specie, non può plausibilmente affermarsi (a fortiori dopo la lettura del contratto concluso tra la contribuente e la Società_1 S.p.A.) che l'attività di gestione delle apparecchiature rivolte alla distribuzione di vincide di denaro sia indissociabile, sotto il profilo economico, da quella avente ad oggetto la ristorazione e l'esercizio del bar, giacché esse al contrario appaiono dal punto di vista empirico vicendevolmente indipendenti.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta la violazione dell'art. 19 comma 5 d.p.r. n. 633/72
e deduce che l'esclusione del criterio di calcolo da essa prevista (c.d. “pro rata”) all'entità della detrazione i.v.a. richiede la dimostrazione dell'occasionalità dell'attività imprenditoriale sussumibile nell'operazione esente;
e che la prova di tale natura occasionale deve essere fornita dal contribuente;
essa aggiunge inoltre che la contribuente non avrebbe rispettato svariati adempimenti necessari a formalizzare l'esistenza del diritto alla detrazione i.v.a. calcolata con le modalità “ordinarie”.
Il motivo è fondato.
La Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto, applicabile alla presente controversia, secondo cui “in tema di IVA, costituiscono proventi di un'attività strumentale ed accessoria, tale da non concorrere al calcolo della percentuale di detraibilità dell'IVA "pro rata", quelli derivanti da un'attività assolutamente episodica e, quindi, estranea a quella propria dell'impresa contribuente, dovendosi accertare detta occasionalità in concreto e non in base alle mere previsioni statuarie, avuto riguardo all'attività svolta in via prevalente dall'impresa, con particolare riferimento all'ammontare complessivo dei ricavi derivanti dall'una rispetto a quelli provenienti dall'altra attività” (Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 12689/20).
Ancora una volta va osservato che l'attività di gestione delle apparecchiature elettroniche installate presso la sede dell'impresa contribuente non può considerarsi occasionale poiché dalla documentazione versata in atti (cfr. in primo luogo il contratto per le attività di raccolta del gioco lecito) essa risulta destinata ad essere esercitata per un apprezzabile e cospicuo lasso di tempo. Peraltro, la prova dell'occasionalità dovrebbe essere fornita dalla contribuente, in quanto si tratta di un elemento impeditivo del diritto di credito vantato dall'ufficio impositore.
Tale prova non risulta fornita dall'appellata.
Essa nel precedente grado di giudizio ha versato soltanto il contratto concluso con il concessionario ed il conto economico relativo all'esercizio dell'anno 2015; il primo dimostra l'assiduità dell'attività di gestione (e l'assenza di accessorietà); il secondo, che è un documento contabile della contribuente, non può fungere da prova a suo favore poiché, ai sensi dell'art. 2709 c.c., le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno generalmente prova contro l'imprenditore.
L'accoglimento dei motivi di appello finora passati in rassegna comporta l'assorbimento delle residue doglianze, inclusa quella relativa all'illegittimità del regolamento delle spese del giudizio di primo grado;
a proposito di quest'ultima occorre considerare che la riforma della pronuncia del giudice di prime cure ne comporta inevitabilmente ed a fortiori l'assorbimento.
Il riconoscimento della sussistenza del diritto di credito vantato dall'ufficio impositore implica il contestuale accertamento della fondatezza del trattamento sanzionatorio inflitto con il provvedimento di irrogazione pedissequo all'atto impositivo.
In definitiva, l'avviso di accertamento n. TVF020601330/2019, emesso dalla Direzione Provinciale di
Bari dell'Agenzia delle Entrate deve ritenersi fondato;
fondata deve altresì ritenersi la pretesa creditoria ad esso sottostante (con riguardo tanto alle maggiori imposte quanto alle sanzioni pecuniarie).
Le spese e gli onorari di causa seguono il principio della soccombenza ex art. 15 comma 1 D. Lgs. n. 546/92; vanno pertanto liquidati, in riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, ai sensi del d.m. n.
55/14, vigente al momento della definizione della definizione di quello attuale (cfr. Cass. SS.UU. civili sent. n. 17406/12); vengono quantificati, tenendo conto della decurtazione del 50% prevista dall'art. 4 comma 1 d.m. predetto e dell'ulteriore decurtazione del 20% prevista dall'art. 15 comma 2 sexies D. Lgs. n. 546/92 (poiché la difesa erariale è stata assicurata da funzionari dell'ufficio impositore), nella misura complessiva di € 1.056,00 (€ 512,00 per il processo di primo grado;
€ 544,00 per il processo di secondo grado), oltre al rimborso delle spese generali come per legge.
p.q.m.
la Corte di giustizia tributaria di 2° gr. della Puglia/3° Sezione, in riforma della sentenza n.
797/08/2020 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, così decide: accoglie l'appello e, per l'effetto, respinge il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TVF020601330/2019, emesso dalla Direzione Provinciale di Bari dell'Agenzia delle Entrate in data
17.5.2019; condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.056,00, oltre rimborso delle spese generali come per legge.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 12.1.2026.
Il Presidente estensore
dr. Francesco Diliso
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia Sezione 3, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente e Relatore PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice a seguito di discussione in pubblica udienza, all'esito dell'udienza svoltasi ai sensi dell'art. 35 comma
2 d. lgs. n. 546/92 in data 12/01/2026, ha pronunciato la seguente sentenza
- sull'appello n. 2953/2021 depositato il 30/12/2021 proposto da Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari elettivamente domiciliato presso
Email_1
contro
Resistente_1 s.a.s. Resistente_1 – P.IVA_1 difesa dal Difensore_1 ed elettivamente domiciliata presso il studio in Indirizzo_1 70013 Castellana Grotte BA
Email_2
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 797/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari sez. 8 e pubblicata il 07/06/2021
atti impositivi:
- avviso di accertamento n. TVF020601330/2019 iva-altro 2015 Richieste delle parti: Appellante: accoglimento dell'appello, riforma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;
Appellata: //// //// ////.
Svolgimento del processo
La Direzione Provinciale di Bari dell'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, con ricorso notificato in data 21.12.2021 ed iscritto a ruolo in data 30.12.2021 proponeva appello avverso la sentenza n. 797/08/2020 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari e ne chiedeva la riforma con vittoria delle spese di causa di entrambi i gradi di giudizio.
La sentenza di primo grado (alla cui parte espositiva in fatto, per ragioni di sintesi, si rimanda) aveva
Resistente_1 Resistente_1respinto il ricorso proposto dalla s.a.s. avverso l'avviso di accertamento n. TVF020601330/2019, emesso dalla Direzione Provinciale di Bari dell'Agenzia delle
Entrate in data 17.5.2019 e notificato in data 23.5.2019.
Con tale atto impositivo, relativo all'anno di imposta 2015, emesso ai sensi dell'art. 54 comm 4 d.p.r. n. 633/72, l'ufficio impositore assumeva che la contribuente non aveva incluso nel calcolo della percentuale di detrazione dell'imposta prevista dagli artt. 19 comma 5 e 19 bis d.p.r. n. 633/72 i proventi percepiti a seguito della realizzazione delle operazioni commerciali esenti ex art. 10 comma 1
n. 6) medesimo d.p.r. e consistenti nello svolgimento dell'attività di gestione di apparecchi denominati
“Prodotto_1” o“Prodotto_2” (disciplinati dall'art. 110 comma 6 lett. a) e b) t.u.l.p.s.).
Tanto premesso, l'ufficio impositore con invito n. I00314/2019 chiedeva alla contribuente di fornire documentazione giustificativa della propria posizione fiscale nell'anno di imposta 2015 (bilancio di esercizio, registro i.v.a. acquisti, registro dei beni ammortizzabili, dettaglio dei costi e conti di mastro, fatture passive e contratti cui esse facevano riferimento, distinte dei concessionari, attestazione dei compensi percepiti, contratti di riferimento, prospetto di raccordo dei dati i.r.p.e.f./i.r.a.p.), che era prodotta in data 12.3.2019.
All'esito di tale attività istruttoria era richiesto il pagamento di una maggior i.v.a. pari ad € 2.098,00, al netto delle sanzioni pecuniarie al contempo inflitte con l'atto impugnato e degli interessi legali medio tempore maturati con la decorrenza stabilita dall'art. 20 d.p.r. n. 602/73. L'ufficio impositore assumeva infatti che i compensi percepiti dalla contribuente in conseguenza della gestione degli apparecchi distributori delle vincite in denaro ammontava ad € 21.153,00 e che tale importo avrebbe dovuto essere riportati nella dichiarazione fiscale mod. UNICOSP 2016 quali operazioni esenti dall'applicazione dell'i.v.a.; il rapporto tra il valore delle operazioni imponibili e la somma del valore di queste ultime e di quello delle citate operazioni esenti forniva una percentuale
(93,9%), rilevante ai sensi dell'art. 19 bis d.p.r. n. 633/72, sulla scorta della quale era definita un'imposta detraibile inferiore a quella effettivamente detratta;
da ciò scaturiva il predetto debito di imposta.
La Commissione Provinciale accoglieva il ricorso della contribuente ed affermava che la pretesa creditoria dell'ufficio impositore era priva di fondamento poiché l'attività di gestione degli apparecchi distributori di vincite in denaro era accessoria rispetto a quella svolta in via principale dalla contribuente (consistente nell'attività di ristorazione con somministrazione e di esercizio di bar).
L'ufficio impositore chiedeva la riforma della sentenza di primo grado impugnandola per mezzo dei motivi oggetto dell'atto di appello innanzi richiamato;
esso denunciava la violazione del giudicato esterno (che era stato eccepito), la contraddittorietà e l'insufficienza della motivazione, la violazione dell'art. 19 comma 5 d.p.r. n. 633/72, l'omissione o insufficienza della motivazione e l'illegittimità della condanna al pagamento delle spese di lite. La contribuente restava assente.
Fissata la trattazione del processo in data 9.6.2025, essa era rinviata all'udienza del 1.12.2025 poiché con ordinanza n. 1179/25 questa Corte disponeva che l'appellante depositasse agli atti la prova della rituale notifica dell'atto di gravame. In data 1.12.2025 si svolgeva la discussione e questa Corte, previo differimento della camera di consiglio ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 (ricorrevano i motivi di tale rinvio alla luce del consistente carico del ruolo di udienza e della necessità di approfondire le questioni sottese alla decisione della lite), in data 12.1.2026 deliberava la decisione.
Motivi della decisione
La Corte premette che la motivazione della sentenza viene redatta in conformità alle previsioni contenute nell'art. 118 att. commi 1 e 2 c.p.c..
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che di seguito si espongono.
In via preliminare va dichiarata la contumacia dell'appellata, non costituitasi nel presente grado di giudizio nonostante la validità della notifica dell'atto di appello. Con il primo motivo di gravame l'appellante solleva un'eccezione di giudicato esterno che coprirebbe la fattispecie impositiva dedotta nella presente controversia;
essa osserva che è passata in giudicato la sentenza n. 905/05/2020, pronunciata in data 25.6/28.7.2020 dalla C.t.p. di Bari;
tanto risulta dall'attestazione apposta su tale provvedimento in data 29.12.2021 dalla Segreteria di tale ufficio giudiziario.
Tale sentenza ha respinto il ricorso proposto dalla contribuente appellata avverso l'avviso di accertamento (n. TVF020601307/2019) con il quale era veicolata l'omologa pretesa creditoria relativa al precedente anno di imposta 2014; questa sentenza che afferma che l'attività di gestione degli apparecchi elettronici di vincite in denaro non era accessoria rispetto a quella - ristorazione con somministrazione ed esercizio di bar – svolta in via principale e dalla quale derivano i redditi annotati nella dichiarazione fiscale relativa all'anno 2015. La Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui “in materia tributaria,
l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata” (Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 5939/21; cfr. anche sent. n. 5766/21 e sent. n. 38950/21). Dall'esame del contenuto del contratto concluso tra la contribuente e la Società_1
S.p.A. (il c.d. concessionario) – denominato “contratto per le attività di raccolta del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento collegati alla rete telematica nonché delle attività e funzioni connesse” – emerge che tale rapporto contrattuale si sviluppa attraverso un numero indefinito di anni di imposta (ed ha pertanto durata pluriennale); infatti, il contratto all'art. 3 (clausola
3.1) recita che “il presente contratto ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà valido ed efficace sino alla scadenza della concessione, fatte salve eventuali proroghe disposte dall'ADM”: la concessione cui si riferisce questa clausola è quella assegnata dall'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli alla Società_1 S.p.A., la quale ha evidentemente durata pluriennale.
Se ne può dunque arguire che il riconoscimento della natura non accessoria dell'attività di gestione degli apparecchi elettronici installati dalla Società_2 s.r.l., sancito dalla sentenza n. 905/05/20 della
C.t.p. di Bari in virtù del passaggio in giudicato di essa si estende anche agli anni di imposta diversi dal
2014, venuto in rilievo in tale processo (e quindi anche all'anno di imposta 2015, che forma oggetto del presente processo). Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta la violazione dell'art. 12 d.p.r. n. 633/72 ed assume che la contribuente non ha eseguito gli adempimenti necessari alla corretta registrazione dei proventi ottenuti da un'attività imprenditoriale “accessoria” (ovvero la registrazione separata e la dichiarazione separata dei compensi, la liquidazione separata dell'i.v.a., etc.). Il motivo è fondato nei termini che seguono.
L'attività imprenditoriale assoggettata all'imposta controversa non risponde ai requisiti che la giurisprudenza di legittimità ha individuato al fine di definire la nozione di accessorietà contenuta nell'art. 12 d.p.r. n. 633/72.
A tal riguardo la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di Iva, ai fini dell'esenzione dall'imposta vanno considerate prestazioni accessorie quelle operazioni che, pur formalmente distinte, sono connesse alla prestazione principale al punto da formare una sola prestazione economica indissociabile, non sulla base del significato meramente formale del negozio, bensì alla stregua del concreto atteggiarsi degli interessi coinvolti, i quali si identificano nella causa del contratto e non nei motivi che inducono il singolo contraente a stipulare” (Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 3893/23). Nel caso di specie, non può plausibilmente affermarsi (a fortiori dopo la lettura del contratto concluso tra la contribuente e la Società_1 S.p.A.) che l'attività di gestione delle apparecchiature rivolte alla distribuzione di vincide di denaro sia indissociabile, sotto il profilo economico, da quella avente ad oggetto la ristorazione e l'esercizio del bar, giacché esse al contrario appaiono dal punto di vista empirico vicendevolmente indipendenti.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta la violazione dell'art. 19 comma 5 d.p.r. n. 633/72
e deduce che l'esclusione del criterio di calcolo da essa prevista (c.d. “pro rata”) all'entità della detrazione i.v.a. richiede la dimostrazione dell'occasionalità dell'attività imprenditoriale sussumibile nell'operazione esente;
e che la prova di tale natura occasionale deve essere fornita dal contribuente;
essa aggiunge inoltre che la contribuente non avrebbe rispettato svariati adempimenti necessari a formalizzare l'esistenza del diritto alla detrazione i.v.a. calcolata con le modalità “ordinarie”.
Il motivo è fondato.
La Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto, applicabile alla presente controversia, secondo cui “in tema di IVA, costituiscono proventi di un'attività strumentale ed accessoria, tale da non concorrere al calcolo della percentuale di detraibilità dell'IVA "pro rata", quelli derivanti da un'attività assolutamente episodica e, quindi, estranea a quella propria dell'impresa contribuente, dovendosi accertare detta occasionalità in concreto e non in base alle mere previsioni statuarie, avuto riguardo all'attività svolta in via prevalente dall'impresa, con particolare riferimento all'ammontare complessivo dei ricavi derivanti dall'una rispetto a quelli provenienti dall'altra attività” (Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 12689/20).
Ancora una volta va osservato che l'attività di gestione delle apparecchiature elettroniche installate presso la sede dell'impresa contribuente non può considerarsi occasionale poiché dalla documentazione versata in atti (cfr. in primo luogo il contratto per le attività di raccolta del gioco lecito) essa risulta destinata ad essere esercitata per un apprezzabile e cospicuo lasso di tempo. Peraltro, la prova dell'occasionalità dovrebbe essere fornita dalla contribuente, in quanto si tratta di un elemento impeditivo del diritto di credito vantato dall'ufficio impositore.
Tale prova non risulta fornita dall'appellata.
Essa nel precedente grado di giudizio ha versato soltanto il contratto concluso con il concessionario ed il conto economico relativo all'esercizio dell'anno 2015; il primo dimostra l'assiduità dell'attività di gestione (e l'assenza di accessorietà); il secondo, che è un documento contabile della contribuente, non può fungere da prova a suo favore poiché, ai sensi dell'art. 2709 c.c., le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno generalmente prova contro l'imprenditore.
L'accoglimento dei motivi di appello finora passati in rassegna comporta l'assorbimento delle residue doglianze, inclusa quella relativa all'illegittimità del regolamento delle spese del giudizio di primo grado;
a proposito di quest'ultima occorre considerare che la riforma della pronuncia del giudice di prime cure ne comporta inevitabilmente ed a fortiori l'assorbimento.
Il riconoscimento della sussistenza del diritto di credito vantato dall'ufficio impositore implica il contestuale accertamento della fondatezza del trattamento sanzionatorio inflitto con il provvedimento di irrogazione pedissequo all'atto impositivo.
In definitiva, l'avviso di accertamento n. TVF020601330/2019, emesso dalla Direzione Provinciale di
Bari dell'Agenzia delle Entrate deve ritenersi fondato;
fondata deve altresì ritenersi la pretesa creditoria ad esso sottostante (con riguardo tanto alle maggiori imposte quanto alle sanzioni pecuniarie).
Le spese e gli onorari di causa seguono il principio della soccombenza ex art. 15 comma 1 D. Lgs. n. 546/92; vanno pertanto liquidati, in riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, ai sensi del d.m. n.
55/14, vigente al momento della definizione della definizione di quello attuale (cfr. Cass. SS.UU. civili sent. n. 17406/12); vengono quantificati, tenendo conto della decurtazione del 50% prevista dall'art. 4 comma 1 d.m. predetto e dell'ulteriore decurtazione del 20% prevista dall'art. 15 comma 2 sexies D. Lgs. n. 546/92 (poiché la difesa erariale è stata assicurata da funzionari dell'ufficio impositore), nella misura complessiva di € 1.056,00 (€ 512,00 per il processo di primo grado;
€ 544,00 per il processo di secondo grado), oltre al rimborso delle spese generali come per legge.
p.q.m.
la Corte di giustizia tributaria di 2° gr. della Puglia/3° Sezione, in riforma della sentenza n.
797/08/2020 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, così decide: accoglie l'appello e, per l'effetto, respinge il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TVF020601330/2019, emesso dalla Direzione Provinciale di Bari dell'Agenzia delle Entrate in data
17.5.2019; condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.056,00, oltre rimborso delle spese generali come per legge.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 12.1.2026.
Il Presidente estensore
dr. Francesco Diliso