Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/04/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 480/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr. Matteo del Vesco -Giudice Dr. Vincenzo Ciliberti -Giudice ha pronunciato la presente S E N T E N Z A esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da Parte_1
(C.F. e (C.F. ; C.F._1 Parte_2 C.F._2 rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in data 19.04.1997, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di VENEZIA al n. 38 parte II serie A ufficio 7 anno 1997;
considerato che
le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 19.03.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; ritenuto che le condizioni congiunte depositate in data 12.03.2025 appaiano conformi alla legge, non appaiano porsi in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole minore e indichino compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti;
nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis.51 cod. proc. civ., OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e confermate con le istanze di conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 19.03.2025 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“Regime di affidamento e tempi di permanenza Per_ Per_
8. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulle figlie e
9. Le minori avranno residenza prevalente presso la madre con diritto di vedere e stare con il padre compatibilmente agli impegni di lavoro di quest'ultimo ed agli impegni scolastici ed extra-scolastici delle stesse, Per_ Per_
10. e , in considerazione dell'età - le minori infatti compiranno a breve diciassette anni - questi si autoregoleranno per quanto riguarda incontri e tempi di percorrenza con il padre, in ogni caso trascorreranno con il padre due pomeriggi/sera alla settimana, Per_ Per_
11. Per quanto riguarda la gestione delle vacanze, e trascorreranno uguali periodi di vacanze natalizie e pasquali con ciascun genitore, i quali verranno individuati di volta in volta dai genitori nel rispetto dei bisogni e delle esigenze delle minori pagina 1 di 3
13. Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per le figlie minorenni Mantenimento ordinario e straordinario
14. Il sig. s'impegna a versare entro giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul c/c della sig.ra Pt_2 Pt_1 la somma di di €1.000,00 (mille/00) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, corrispondenti a €500,00 (cinquecento/00) per ciascuna figlia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
15. Le spese straordinarie verranno sostenute al 100% dal sig. e saranno preventivamente concordate Parte_2 tra le parti
16. Le parti concordano di individuare quali spese straordinarie le seguenti voci di spesa: Spese scolastiche
- senza preventivo accordo: buoni pasto, libri scolastici;
spese per dotazione informatica di base (pc/tablet) imposte dalla scuola ovvero connesse al programma di studio differenziato (per queste ultime varrà il limite di spesa di 400,00 euro); spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici o privati già concordati prima della separazione;
- con preventivo accordo: iscrizioni e rette di scuole private;
rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
corsi di specializzazione e master post universitari corsi di recupero e lezioni private;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento;
frequenza del conservatorio o scuole di formazione;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi, acquisto di libri, dispense, eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
b) Spese medico-sanitarie
- Senza preventivo accordo: tickets sanitari;
spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco (rientranti tra le spese ordinarie); spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private); spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
- con preventivo accordo: spese per interventi chirurgici a fini meramente estetici;
spese per apparecchi ortodontici che comportino una spesa superiore a 500,00 euro annui;
spese per occhiali e/o lenti a contatto quando comportino una spesa superiore a 300,00 euro annua, salvo diverso accordo dei genitori;
spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private non convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure fisioterapiche, termali e simili presso strutture private;
c) spese di natura ludica o parascolastica
- senza preventivo accordo: spese relative ad un'unica attività sportiva o ricreativa extrascolastica comprensiva di abbigliamento e attrezzatura, per l'esborso che non superi il tetto annuo di 400,00 euro;
- con preventivo accordo: corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro etc); corsi di informatica con acquisto della relativa strumentazione;
corsi sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, ciclismo, scherma, nautica, vela, golf, subacquea, paracadutismo, surf, windsurf, kitesurf;
corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
centri ricreativi estivi (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) quando comportino una spesa complessiva settimanale superiore a 60,00 euro oltre ad eventuali spese di vitto;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni), nonché di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); d) Altre spese pagina 2 di 3 Senza preventivo accordo: spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
spese per il trasporto pubblico urbano/extraurbano se necessarie per la frequenza scolastica;
contributi, tassazione anche relativa alla frequenza scolastica e spese amministrative varie. Rapporti economici tra le parti e casa coniugale
17. La casa familiare ove i coniugi vivono attualmente sita in Cavallino-Treporti (VE) in via Pordelio n.14/A viene assegnata in godimento esclusivo alla moglie fintanto che le figlie minori vivranno stabilmente con lei
18. In considerazione del fatto che la sig.ra non gode attualmente di un lavoro a tempo pieno il sig. Pt_1 Pt_2 verserà il contributo mensile anche al fine di sostenere la sig.ra nel pagamento delle utenze domestiche per tutto Pt_1
l'anno 2025, 19. La sig.ra s'impegna comunque a chiedere un aumento delle ore contrattuali del proprio contratto di lavoro. Pt_1
20. Le parti hanno ognuno il proprio conto corrente, e il conto corrente comune verrà usato fino ad esaurimento e in ogni caso per pagare delle spese comuni,
21. L'autovettura Volvo intestata al marito rimarrà allo stesso, il quale consentirà l'utilizzo del veicolo alla moglie fintanto che la stessa non avrà intestata un'autovettura del valore di circa €17.000,00= fino al massimo di
€20.000,00=, il cui pagamento verrà effettuato a metà ciascuno. 22. Il marito si impegna lasciare la casa coniugale alla data di sottoscrizione del presente ricorso.
*** * ***
23. Le parti dichiarano espressamente di aver diviso ogni altro bene e di null'altro aver più a pretendere l'uno dall'altro al di fuori dell'adempimento delle obbligazioni di cui al presente accordo
24. Le parti si danno reciprocamente atto che gli effetti del presente accordo si produrranno dalla sottoscrizione dello stesso”; ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto. Venezia, 19.03.2025.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -
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