Ordinanza cautelare 27 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 30 giugno 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 26/11/2025, n. 7672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7672 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07672/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04954/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4954 del 2024, proposto da
AR VA, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Antonio Stasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
a) del provvedimento dell’USR Campania Napoli prot. 53209 del 4/9/2024 con il quale la ricorrente, in uno ad altri aspiranti, veniva esclusa dalla procedura concorsuale bandita con D.D. 2575/2023 per la classe di concorso A026 – “Matematica” – Scuola Secondaria di II grado, per la Regione Campania;
b) del decreto dell’USR della Campania Napoli prot. 53688 del 6/9/2024 di approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso A026 “Matematica” per la Regione Campania nella parte in cui non figura la ricorrente;
c) del decreto dell’USR della Campania Napoli prot. 15093 del 9/9/24 di assegnazione della provincia ai fini di immissione in ruolo quali vincitori per la classe di concorso A026 del concorso sopra indicato nella parte in cui non figura la ricorrente;
d) del decreto dell’USR della Campania Napoli prot. 15253 del 10/9/2024 di assegnazione delle sedi ai fini di immissione in ruolo quali vincitori del corso di cui sopra nella parte in cui non figura la ricorrente;
e) del DM 2575/2023 bando della procedura qualora dalla sua interpretazione derivi l’esclusione della ricorrente;
f) del DM 205 del 26/10/23 se lesivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania;
Vista la dichiarazione del 17 novembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa AN Lo SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che parte ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti antecedenti del medesimo procedimento, il provvedimento dell’USR Campania Napoli prot. 53209 del 4/9/2024 con il quale è stata esclusa dalla procedura concorsuale bandita con D.D. 2575/2023 per la classe di concorso A026 – “Matematica” – Scuola Secondaria di II grado, per la Regione Campania;
Osservato che a fondamento della domanda di annullamento, la ricorrente lamenta la mancata applicazione del Decreto Ministeriale n. 221 del 20 novembre 2023, emanato in attuazione dell'articolo 18 bis, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, introdotto dall'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 recante la disciplina vigente dei requisiti di accesso alle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze e che, con ordinanza cautelare n. 190 del 22 gennaio 2025, è stata respinta la relativa istanza, sul presupposto che, tale disciplina non appariva applicabile ratione temporis alla procedura concorsuale in oggetto;
Rilevato che con memoria depositata in giudizio in data 17 novembre 2025, parte ricorrente ha dichiarato espressamente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e che tale dichiarazione impone, in ossequio al principio della domanda, la declaratoria di improcedibilità del ricorso;
Ritenuto che possano compensarsi le spese di lite del giudizio, in ragione della sua evoluzione e della peculiare questione giuridica sollevata in ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL EV, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
AN Lo SA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN Lo SA | OL EV |
IL SEGRETARIO