Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/02/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TR DI AR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, nella persona del giudice Chiara Cutolo, all'udienza del
20/02/2025, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi degli artt. 281 sexies,
352, ult. co, e 359 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2658/2023 R.G. proposta da
- Parte_1 Parte_2
in persona del l.r.p.t., ex lege rappresentata e difesa dall'
[...] [...]
di domiciliataria Parte_2 Pt_2
-parte appellante- nei confronti di
- rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Agostino Rutigliano, CP_1
domiciliatario, giusta mandato in atti
-parte appellata-
- Controparte_2
-parte appellata, contumace-
Oggetto: appello avverso sentenza G.d.P. Bari n. 2712/2022 depositata il 16/12/2022
(opposizione a cartella esattoriale ex art. 615, co. 1, c.p.c.).
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132, co. 2,
n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. notificato in data 24/06/2022,
l'odierno appellato propose opposizione avverso la cartella di pagamento CP_1
n. 014 2021 00070673 09 000, del complessivo importo di €529,92, emessa
1
dall' per il mancato pagamento, nei confronti Controparte_2 dell' di quale ente creditore nella circostanza, Parte_2 Pt_2
delle competenze liquidate nella sentenza n. 2110/2019 resa in data 16/05/2019 dal
Tribunale di Bari, oltre interessi, diritti di notifica e oneri di riscossione della cartella.
L'opponente eccepì: il difetto di legittimazione dell' Parte_2
di in tesi erroneamente indicato nella cartella esattoriale quale soggetto creditore Pt_2
della pretesa dedotta, in luogo del Ministero e/o Ente statale effettiva parte del procedimento al cui esito era stata emessa la citata sentenza e ivi solo processualmente rappresentato ex lege dall' la nullità della cartella per erronea indicazione Parte_2 della tipologia di importi richiesti e dell'A.G. emittente;
la violazione delle norme di cui al D.P.R. n. 602/1973 e alla l. 466/99, non essendo ammessa per le competenze legali e/o le spese processuali la riscossione mediante ruolo esattoriale;
l'invalida formazione del titolo esecutivo dedotto nella cartella, non essendo stata notificata in forma esecutiva la supra emarginata sentenza.
I.2.- Nel contraddittorio con l'Agente e l'odierna appellante (costituitesi contestando, in rito e nel merito, le avverse deduzioni), il Giudice di Pace di con la Pt_2
sentenza in epigrafe, riconoscendosi competente, a fronte dei plurimi motivi, solo in relazione ai motivi ex art. 615 c.p.c. (e comunque incidentalmente rilevando la tardività dei motivi ex art. 617 c.p.c., non meglio individuati), accolse l'opposizione, annullando la suddetta cartella esattoriale, stante, in via assorbente, il ritenuto difetto di previa notifica del titolo esecutivo posto a base della cartella, e compensò le spese di lite.
I.3.- La parte appellante ha pertanto proposto impugnazione avverso la sentenza indicata, affermando l'erroneità della motivazione, infine ribadendo l'infondatezza degli ulteriori motivi di opposizione (atto di citazione notificato il 15/02/2023).
Ha richiesto, pertanto, in accoglimento dell'appello spiegato, la riforma della decisione gravata con correlato rigetto dell'originaria opposizione;
il tutto, con vittoria di spese del doppio grado in applicazione del principio di soccombenza e istanza ex art. 96 c.p.c..
I.4.- L'Agente, ritualmente evocato, non si è costituito;
sicché, ne è stata dichiarata la contumacia (ord. 25/05/2023).
L'appellato si è costituito il 12/04/2023, contestando le prospettazioni del CP_1
gravame e insistendo per la conferma della decisione gravata, vinte le spese del grado di appello, con riproposizione delle censure assorbite;
il pur costituito, non è poi CP_1
comparso ad alcuna udienza.
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I.5.- La causa, acquisito il fascicolo di primo grado e in assenza di attività istruttoria, è pervenuta all'odierna udienza nella quale viene discussa oralmente e decisa dalla parte comparsa (la sola parte appellante) mediante lettura del dispositivo e dei motivi ai sensi degli artt. 281 sexies-359 c.p.c.; nessuna delle parti ha depositato le difese finali autorizzate.
L'Avvocatura ha depositato in data 07/02/2025 il precedente, favorevole alla propria tesi, emesso da questo Tribunale, in persona di questo magistrato, in data 09/03/2023
(sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.) nel giudizio di appello n. 7258/2020 R.G..
II.- L'esame delle questioni sorte nel contraddittorio di questo grado deve seguire l'ordine logico-giuridico.
II.1.- Col primo motivo di impugnazione l'appellante ha contestato la decisione del giudice a quo a fronte dell'annullamento della cartella impugnata per ritenuto difetto della notifica del titolo esecutivo posto alla base della cartella medesima (con dichiarato valore assorbente).
II.1.1.- Il primo giudice è pervenuto alla conclusione dell'annullamento della cartella esattoriale de quo in base alla motivazione di seguito trascritta:
“L'attore lamenta la inesistenza del titolo esecutivo ai fini della esecuzione in suo danno, per non aver mai ricevuto la notifica della sentenza, citata in cartella quale titolo presupposto. Ed in effetti, l' , legittimata ai sensi dell'art. 21 R.D. Parte_2
1611 del 30 ottobre 1933 a procedere al recupero delle competenze di avvocato poste a carico della controparte per effetto ella sentenza su richiamata, ha esibito una nota datata 17 aprile 2020, mediante la quale si richiedeva il pagamento dell'onorario, con riferimento alla sentenza di condanna n. 2110/2019 del 16 maggio 2019, senza tuttavia esibire la sentenza titolo esecutivo, munita di comandiamo, né ha dato prova di aver provveduto alla notifica della stessa.
La norma di cui all'art. 475 c.p.c. dispone che le sentenze per valere come titolo esecutivo per l'esecuzione forzata, debbono essere munit[e] di formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti, e che le stesse devono essere spedite, in tale forma, dalla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento.
Correttamente, quindi, l'odierno attore lamenta la mancata valida formazione del titolo esecutivo, in quanto non vi è prova che la sentenza fonte del credito vantato sia stata ritualmente notificata alla parte ai sensi del combinato disposto degli artt. 475 e 479
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c.p.c., con la conseguenza che, applicandosi la disciplina generale del codice di rito,
l'esecuzione non poteva essere iniziata, in assenza di tale titolo”.
A confutazione del ragionamento seguito nella decisione gravata, l'Avvocatura, per quanto qui rileva, ha così dedotto:
“La tesi per cui la nullità della cartella deriverebbe dalla mancata notifica a controparte della sentenza contenente il capo condannatorio relativo alle spese, oggetto di imposizione, munita di formula esecutiva, va recisamente disattesa.
Sul punto si osserva che la legge attribuisce al ruolo esattoriale e alla cartella, che ne costituisce un estratto, l'efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., in quanto espressamente previsto dall'art. 49 del DPR 602/73. La cartella di pagamento, infatti, è un atto dal contenuto complesso: è titolo esecutivo e precetto, svolgendo anche una funzione di comunicazione diretta a far conoscere al destinatario il perfezionamento del procedimento di iscrizione a ruolo. In sostanza la sua notificazione equivale a quella che in altri casi è la notificazione del titolo esecutivo e del precetto (vds., in termini,
Corte appello Lecce sez. lav., 03/02/2016). Ne deriva, evidentemente, l'infondatezza di ogni censura avversa, atteso che ai fini della valida formazione del titolo esecutivo era sufficiente la notificazione della cartella di pagamento. Né, alla luce di quanto precedentemente dedotto, sussiste alcun dubbio circa la piena legittimità della cartella opposta. Ne consegue che la notificazione della cartella, la cui piena regolarità formale
e sostanziale non può essere contestata, costituiva a buon diritto il titolo esecutivo idoneo ad avviare la riscossione di quanto dovuto”.
II.1.2.- La parte appellata ha invece, a supporto dell'assunto del primo giudice, sostenuto, per quanto qui rileva, che “pacifico in atti che la sentenza civile sottesa alla cartella opposta non sia mai stata preventivamente notificata, in forma esecutiva, all'odierno appellato”, “avendo la cartella esattoriale, indiscutibilmente, natura di intimazione stragiudiziale pari all'atto di precetto ex art. 480 C.p.c., come affermato dalla costante giurisprudenza del Supremo Collegio (Cfr. Cass. Civ. n. 3021/2018),
l'omessa preventiva notifica del titolo esecutivo - la sentenza sottesa alla cartella -, determina l'inevitabile nullità della cartella, giustamente dichiarata dal Giudice di prime cure…Quindi, la sola notifica della cartella, diversamente da quanto opinato dall'appellante, non era sufficiente a dare impulso alla procedura di riscossione esattoriale, in assenza della preventiva notifica del titolo esecutivo”.
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II.1.3.- Orbene, la questione è stata esaminata da questo Ufficio nel richiamato precedente di cui alla sentenza di appello del 09/03/2023 ed è rimasta insuperata da successive difese e, per quanto consta, da vicende impugnatorie.
Se ne riporta dunque di seguito nel passo di interesse:
<< …posto che l'art. 49, co. 1, D.P.R. n. 602 del 1973 dispone che “per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo”, Cass., n. 3021/2018, pronuncia menzionata dallo stesso appellato…, induce a ritenere non condivisibile la prospettazione difensiva di quest'ultimo e ad aderire invece alla prospettazione dell'appellante.
Si riporta di seguito la pronuncia di legittimità nel passo di interesse.
“Nel sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo disciplinato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il diritto di procedere in executivis dell'agente della riscossione si fonda su un peculiare e caratterizzante titolo esecutivo, rappresentato, a mente del citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, comma 1, dal ruolo, ovvero l'elenco dei debitori predisposto dall'ente creditore e trasmesso all'agente della riscossione, avente natura di titolo di formazione amministrativa, munito ab origine e per espressa volontà di legge, di idoneità esecutiva senza necessità, a tal fine, di alcuna comunicazione o notificazione al debitore.
Di siffatto peculiare titolo esecutivo costituisce riproduzione il cd. estratto di ruolo, un documento che, giusta quanto prescritto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, riporta i dati relativi al soggetto contribuente, alla natura ed entità delle pretese iscritte a ruolo, nonchè la descrizione, il codice e l'anno di riferimento del tributo, l'anno di iscrizione
a ruolo, la data di esecutività del ruolo, l'ente creditore: esso, corredato della dichiarazione di conformità all'originale resa dall'agente della riscossione, integra idonea prova del credito, ai sensi dell'art. 2718 cod. civ., anche in ordine all'accertamento della giurisdizione del giudice adito (expresse, Cass. 09/06/2016, n.
11794; Cass. 29/05/2015, n. 11141-11142; Cass. 05/12/2011, n. 25962).
La cartella di pagamento, invece, non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alle parti che, redatta in conformità al relativo modello ministeriale, reca
l'indicazione dei medesimi elementi identificativi della pretesa risultanti dal ruolo, innanzi analiticamente menzionati (Cass. 23/06/2015, n. 12888).
Precisamente, nel sistema della riscossione a mezzo ruolo la notificazione della cartella di pagamento assolve uno actu le funzioni che nella espropriazione forzata codicistica
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sono svolte dalla notificazione del titolo esecutivo ex art. 479 c.p.c. e dalla notificazione del precetto, risolvendosi, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2, nell'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, così come il precetto contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo (da ultimo,
Cass. 27/11/2015, n. 24235; in precedenza, Cass., 04/05/2012, n. 6721)”.
In termini, Cass., n. 24235/2015 ha affermato che “la notificazione della cartella di pagamento assolve, nel sistema delineato dal D.P.R. n. 602/73, alla funzione riservata dall'art. 479 cod. proc. civ. alla notificazione del titolo esecutivo (che, nell'esecuzione esattoriale, è, come detto, il ruolo formato dall'ente impositore e trasmesso all'Agente della Riscossione) e contemporaneamente alla funzione riservata dall'art. 480 c.p.c., alla notificazione del precetto (atteso che, ai sensi del già citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, così come il precetto contiene l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo)”.
Ciò posto, nella specie, incontestati l'esistenza e il contenuto del titolo giudiziale pur se non prodotto, oltre che la notifica della cartella, erroneamente il primo giudice ha affermato la necessità della preventiva notifica della sentenza di condanna in forma esecutiva, poiché, si è detto, la legge attribuisce al ruolo esattoriale e alla cartella, che ne costituisce un estratto, l'efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c..
Quanto al campo applicativo dell'azione esecutiva disciplinata dal D.P.R. n. 602/1973, allo strumento si può ricorrere anche per l'esazione di crediti non fiscali (invero non fiscali sono i crediti di causa), ma comunque di matrice erariale, per eadem ratio
(recupero di importi costituenti entrata pubblica)>>.
E' perciò errata la conclusione cui il primo giudice è giunto, risultando il motivo originario di opposizione infondato.
II.2.- Devono quindi essere esaminati gli ulteriori motivi, dichiaratamente assorbiti in primo grado, per come riproposti nel presente giudizio di impugnazione.
Tali motivi risultano formulati, con difesa verosimilmente seriale, anche nel procedimento di opposizione a cartella esattoriale definito con il menzionato precedente di appello del 09/03/2023, le cui conclusioni vanno del pari condivise in quanto rimaste insuperate da successive difese e, per quanto consta, da vicende impugnatorie.
E dunque:
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1) quanto all'eccepito difetto di legittimazione “passiva” (rectius, attiva) dell' di l'assunto non merita avallo, alla luce Parte_2 Pt_2 del disposto di cui all'art. 21, co. 1, R.D. 1611/1933, a tenore del quale “L'Avvocatura generale dello Stato e le avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente trattati curano la esazione delle competenze di avvocato e di procuratore nei confronti delle controparti quando tali competenze siano poste a carico delle controparti stesse per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione”.
A riguardo, Cass., n. 6723/2000 ha affermato che “per siffatta normativa l'Avvocatura
Generale e quella distrettuale per i giudizi da essi trattati provvedono Parte_2 all'esazione delle "competenze" nei confronti delle controparti, cui siano state poste a carico da sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione, senza che dal chiaro tenore della disposizione si possano dedurre limiti all'indicato potere dell'Avvocatura di Stato in presenza di una condanna in favore dei loro patrocinati”.
In altri termini, alla stregua del tenore testuale dell'art. 21 cit., come modificato dall'art. 27 l. n. 103/1979, l'Avvocatura generale e quella distrettuale dello Stato hanno il potere, in relazione ai giudizi trattati, di provvedere, senza limitazioni, alla “esazione” delle competenze nei confronti delle controparti a carico delle quali le stesse siano state poste per effetto di sentenze, ordinanze, rinunce o transazioni.
Ne consegue che, anzi, come rilevato nel caso all'attenzione della Suprema Corte, non può attribuirsi effetto estintivo dell'obbligazione, derivante dalla condanna di una parte alle spese del giudizio, al pagamento effettuato a mezzo di assegno intestato al titolare p.t. dell'organo della p.a. difeso dall'Avvocatura, non avente alcuna legittimazione, a mente della citata normativa, a ricevere il pagamento (e il cui rifiuto non è, pertanto, idoneo a configurare un'ipotesi di mora accipiendi);
2) non coglie nel segno anche l'eccepita “nullità della cartella per erronea indicazione della tipologia di importi richiesti” e “dell'A.G. emittente” tale da conculcare in tesi il diritto di difesa dell'opponente - peraltro, eccezione con formulazione generica e non inequivoca, tale da rendere scivolosa la corretta qualificazione del motivo nei termini della contestazione dell'an/quantum o del quomodo del recupero -, risultando enunciazione di principio smentita dal contenuto dell'atto difensivo (e anche dall'art. 133 c.p.c.), oltre che priva di qualsivoglia allegazione di un concreto risvolto pregiudizievole.
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Supportano tale conclusione Cass., Sez. Un., n. 11722/20101 e, in scia, Cass., n.
3707/2016;
3) sull'asserita inutilizzabilità nel caso di specie (spese di lite) dello strumento della riscossione a mezzo ruolo esattoriale, ci si riporta a quanto esposto in precedenza
(par. II.1.3.).
II.3.- Ad abundantiam, supporta infine l'accoglimento dell'appello, sulla scorta dell'art. 116, co. 2, c.p.c., anche il comportamento processuale della parte appellata costituita, poiché la stessa, si è detto, dopo la costituzione non è mai comparsa, così manifestando sostanziale disinteresse all'esito del gravame.
II.4.- Ne consegue la riforma della sentenza impugnata e il discendente rigetto dell'originaria opposizione spiegata dal resta assorbito ogni ulteriore aspetto CP_1 anche in ragione della graduazione delle istanze da parte dell'appellante (potendo peraltro tutti i motivi di opposizione, a fini di competenza, riportarsi nell'alveo di cui all'art. 615 c.p.c.).
III.- Quanto all'istanza ex art. 96 c.p.c., non si ravvisano, nel comportamento processuale della parte soccombente, elementi idonei all'accoglimento, difettando quanto meno la prova dell'elemento psicologico (dolo o colpa grave), non travalicando l'azione del soccombente il limite della legittima, sia pur non condivisibile, prospettazione difensiva;
circostanza che può ritenersi sostenuta anche dal disinteresse all'esito del giudizio manifestato dal soccombente, che del pari induce questo giudicante a non procedere ex art. 96 c.p.c.
IV.- Circa le spese processuali, l'appellante non ha specificamente censurato la TR DI AR
(per vero apodittica) compensazione delle spese disposta in primo grado, pertanto non revisionabile.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso del presente grado, tra le parti costituite, deve provvedersi come in dispositivo, secondo i parametri ratione temporis applicabili (d.m.
147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo valore, nonché dell'effettiva entità dell'attività difensiva e difficoltà delle questioni trattate, al netto dell'insussistente fase istruttoria (parametri medi per le prime due fasi;
parametri minimi per la fase decisionale).
V.- Questa sentenza è redatta a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
e si ha per letta in udienza mediante il deposito telematico eseguito dal Giudice. Il
Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello di cui in premessa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, RIGETTA integralmente l'originaria opposizione spiegata da CP_1
2) CONDANNA al pagamento, in favore della parte appellante, delle CP_1
spese processuali del presente grado, che liquida in €362,00 per compensi, oltre a rimborso spese forf., Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 20/02/2025
Il Giudice
Chiara Cutolo
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass., Sez. Un., n. 11722/2010: quando, come nella specie, “la cartella esattoriale non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo e unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria…essa deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione. Tale motivazione può essere assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, atto del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinchè il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità: l'atto di rinvio, quando si tratta di atti dei quali il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella - secondo una interpretazione non puramente formalistica della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, (cosiddetto Statuto del contribuente) -, sempre che ne siano indicati nella cartella stessa i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione"”; E ancora, anche in ipotesi di “riscontrato difetto di motivazione della cartella”, ciò “non può, tuttavia, condurre all'astratta dichiarazione di nullità della medesima, allorchè la stessa sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia, da un lato, dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione puntualmente contestandoli e, dall'altro, non abbia allegato e specificamente provato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa”.
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