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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 02/10/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
VERBALE DI UDIENZA DEL 02.10.2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 3449 DELL'ANNO 2019
N.R.G. 3449/2019
È presente per l'vv. Patrizia Spatafora in sostituzione dell'avv. Antonio Maiorana. CP_1
Nessuno è presente per e per l'avv. EL Giuseppina TT. Controparte_2
L'avv. Spatafora rileva che è stato notificato ricorso in riassunzione alle controparti.
Contesta la comparsa in riassunzione di . Controparte_2
A questo punto, il G.I. invita il difensore alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. “ratione temporis” vigente.
Il difensore presente si riporta a tutte le domande, difese, eccezioni e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e nel ricorso in riassunzione.
Il Giudice si riserva di provvedere all'esito della camera di consiglio, dando atto che la parte presente rinuncia ad assistere alla lettura della sentenza.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice, riaperto il verbale in assenza delle parti, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
n. 3449/2019 r.g.a.c. Pag. 1 N. 3449/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica ed in persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3449 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, promossa
DA
, con sede in Roma, in Via Giuseppe Grezar n. Parte_1
14 - 00142, C.F., P. I. n. , elettivamente domiciliata in Castelbuono, nella Via Turrisi, P.IVA_1 nr. 26, presso lo studio dell'avv. Antonio Maiorana, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
, nata in [...] il [...], C.F. , Controparte_2 C.F._1
elettivamente domiciliata in Corleone (PA), via Carmine n. 3, presso lo studio dell'avv. Giuseppina
TT EL che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
E
n. 3449/2019 r.g.a.c. Pag. 2 NO NA CO, nata a [...] il [...], C.F.
convenuta nella qualità di difensore distrattario delle spese legali liquidate C.F._2
nella sentenza resa dal Giudice di Pace di Corleone ed oggetto del presente appello
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Corleone n. 141/2019
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, citava in giudizio innanzi Controparte_2 Controparte_3 al giudice di pace di Corleone, per chiedere l'annullamento della cartella di pagamento n.
29620180001382345 “limitatamente al verbale di contravvenzione per violazioni al Codice della
Strada H/2364699/2015 del 28.10.2015 che risulta notificato il 01.01.2016”.
Quest'ultima, in particolare, nell'atto introduttivo lamentava l'omessa indicazione, nella suddetta cartella, delle modalità di calcolo degli interessi, oltre la mancanza di atti idonei ad interrompere l'estinzione, per prescrizione della, pretesa creditoria.
Nel costituirsi in giudizio, contestava il ricorso proposto da parte Controparte_3
attrice in quanto inammissibile, chiedendone il rigetto integrale.
Nello specifico, deduceva:
- l'integrità del contraddittorio ai sensi dell'art.14 Dlgs. 546/1992;
- l'inammissibilità del ricorso per avvenuta decorrenza del termine, in quanto, “ai sensi dell'art. 22 della legge 689/1981 il ricorso doveva essere proposto entro entra giorni dalla notifica della cartella”;
- l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 57 D.P.R. 602/73;
- la legittimità della procedura di riscossione;
- la mancanza di legittimazione passiva di limitatamente alle Controparte_3 questioni inerenti alla legittimità dell'iscrizione al ruolo.
Alla prima udienza, innanzi al giudice di Pace, eccepiva anche la nullità Controparte_2 della notifica della cartella di pagamento per inesistenza della raccomandata informativa ex art. 26 co. 2 DPR 602/1973.
n. 3449/2019 r.g.a.c. Pag. 3 Con sentenza n. 141/2019, il giudice di pace di Corleone accoglieva la domanda avanzata da parte attrice, ponendo a fondamento della sua decisone l'invalidità della notifica della cartella di pagamento in esame perché effettuata a mezzo PEC con estensione del file in formato “pdf” anziché
“pm7”.
Avverso la detta pronuncia proponeva appello Controparte_3
che citava nel giudizio di appello anche l'avv. EL Giuseppina
[...]
TT dichiaratasi antistataria nel giudizio di primo grado, e, pertanto, assegnataria dei compensi dovuti per le spese di lite.
Inoltre, in rito, chiedeva la riunione del presente procedimento con il giudizio d'appello (r.g.n.
2914/2019) avverso la sentenza del giudice di pace n. 45/2019 essendovi, a suo dire, ragioni di connessione.
Quali motivi di appello, l'agente della riscossione deduceva la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 112 c.p.c., essendosi, la decisone del giudice di prime cure fondata su un motivo non dedotto da parte attrice.
Deduceva, inoltre, la violazione e falsa applicazione dell'art. 26 d.p.r. 602/1973, inserito dall'articolo 38, comma 4, lett. b), d.l. 31/05/2010, nr. 78, convertito in l. 30.07.2010, nr. 122, e del d.p.r. 11.02.2005, nr. 68 e degli artt. 156, comma 3 e 160 c.p.c. nonché dell'art. 8 del d.lgs. nr. 32/2001,
“poiché il Giudice a quo ha omesso ogni valutazione in merito al fatto che nella fattispecie l'atto ha raggiunto il suo scopo, è stato impugnato, è stato prodotto in giudizio e nessun pregiudizio ha subito il suo destinatario, che ha esercitato il proprio diritto di agire in giudizio”.
Con comparsa depositata il 30.12.2019, innanzitutto, eccepiva Controparte_2
l'infondatezza e l'inammissibilità dell'appello principale per violazione degli artt. 345 e 342 c.p.c., e chiedeva, preliminarmente, di dichiarare la carenza di legittimazione passiva, nel presente grado di appello, dell'avv. Giuseppina TT EL quale procuratore distrattario delle spese di giudizio di primo grado e, sempre in via preliminare, di rigettare la richiesta di riunione in appello del presente procedimento con il procedimento n. 2914/2019 RG.
Proponeva, altresì, appello incidentale con il quale, in via principale, chiedeva la riforma parziale della sentenza appellata poiché il giudice di primo grado “al posto di dichiarare la nullità della notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo PEC priva di sottoscrizione digitale, avrebbe dovuto dichiarare la nullità della notifica della cartella di pagamento per inesistenza della raccomandata informativa ex art. 26 comma 2 DPR 602/1973”.
n. 3449/2019 r.g.a.c. Pag. 4 Infine, chiedeva la condanna di al pagamento, in suo favore, di Controparte_3 complessivi € 200,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Nella medesima data si costituiva l'avv. Giuseppina TT EL, la quale in primo luogo eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva nel presente giudizio;
mentre, nel merito si associava a tutto quanto dedotto da nella sua comparsa di costituzione. Controparte_2
All'udienza del 03.04.2020, il precedente giudice istruttore, a scioglimento della riserva assunta all' udienza del 04.03.2020, rigettava la richiesta di riunione in appello, dei procedimenti RG.
3449/2019 ed RG. 2914/2019, ritenendo non sussistenti i presupposti della chiesta riunione.
All'udienza del 14.05.2025 il presente giudizio veniva interrotto per il decesso del difensore di
. Controparte_2
A seguito di ricorso in riassunzione avanzato da , Controparte_4 veniva fissata nuova udienza con onere di notifica nei confronti di e dell'avv. Controparte_2
EL Giuseppina TT. che dopo la notifica si costituiva in giudizio Controparte_2 con nuovo difensore.
All'odierna udienza, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. “ratione temporis” vigente.
*****
Preliminarmente, si rileva che ed Controparte_3 Parte_1
(d'ora in avanti non rappresentano lo stesso soggetto giuridico ma due soggetti giuridici CP_1 differenti non avendo l'art. 76 del D.L. n. 73/21 determinato un mero cambio di denominazione di ma un vero e proprio fenomeno successorio, riconducibile al disposto di CP_3 CP_3 cui all'art. 110 c.p.c..
Pertanto, il rapporto processuale instauratosi originariamente con non Controparte_3 può essere traslato direttamente ed automaticamente nei confronti di Parte_1
, alla stessa stregua di quanto accade nelle ipotesi di modifica della denominazione di un
[...] ente, dovendo ritenersi, invece, che non acquisti automaticamente Parte_1 la posizione processuale di ma soltanto la facoltà di intervenire nel giudizio, Controparte_3 compiendo atti processuali in luogo del precedente concessionario, oggi estinto.
n. 3449/2019 r.g.a.c. Pag. 5 Precedente concessionario che, in assenza della costituzione del successore, conserva la qualità di parte formale del processo. Orbene, poiché, nel caso di specie, è dato rinvenire la costituzione da parte di con specifica procura al difensore, la presente decisione verrà resa nei confronti di CP_1 CP_1
Tanto precisato, occorre preliminarmente soffermarsi sull'eccezione, sollevata da entrambe le odierne appellate principali, circa il difetto di legittimazione passiva dell'avv. Giuseppina TT
EL.
Nello specifico, la stessa EL Giuseppina TT, nella sua comparsa di costituzione, ha dedotto che non avrebbe dovuto essere citata in via autonoma in appello, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6428/2016), secondo cui l'unica ipotesi in cui il difensore antistatario è legittimato, attivamente e passivamente, è quella in cui “si controverta proprio sulla concessione della distrazione”.
In merito occorre evidenziare che “l'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale” (Cass. n. 6225/2022).
Nella sentenza appena citata, avente ad oggetto la medesima questione circa la carenza o meno di legittimazione passiva dell'avvocato antistatario nel giudizio di appello, la Corte ha statuito che
“la parte appellante, secondo un indirizzo giurisprudenziale oramai consolidato e da confermarsi, aveva la piena facoltà di citare in appello l'avvocato antistatario per ottenere la ripetizione di quanto
a lui versato a titolo di spese legali in caso di successo dell'appello, erra il ricorrente allorché sostiene che non era legittimato a partecipare al giudizio in tale veste” (Cass. cit. 6225/2022).
Fatte queste premesse, la Cassazione nella suddetta sentenza ha affermato il seguente principio di diritto secondo cui: “l'avvocato antistatario è legittimato passivo, nel giudizio d'appello, ai fini della ripetizione di quanto versatogli a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata, ma non può essere condannato al pagamento delle spese del suddetto giudizio, in solido con la parte da lui assistita, atteso che non assume la qualità di parte e non può considerarsi tecnicamente soccombente solo in ragione del rigetto delle pretese del suo assistito” (cfr. Cass. cit.
6225/2022; Cass. n. 23444/2014).
Pertanto, in applicazione dei principi di diritto precedentemente esposti, l'eccezione riguardante il difetto di legittimazione passiva sollevata dalle appellate principali risulta destituita di fondamento e, conseguentemente, deve essere rigettata.
n. 3449/2019 r.g.a.c. Pag. 6 Parimenti priva di pregio, è anche l'eccezione secondo cui l'appellante affronterebbe temi non trattati in primo grado dal momento che il divieto delle nuove eccezioni (art. 345, comma 2, c.p.c.), non si applica alle mere difese, che sono sempre esaminabili, anche per la prima volta, in grado di appello.
In particolare, le mere difese, volte a contrastare genericamente le avverse pretese, senza tradursi nell'allegazione di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo rispetto alle stesse, com'è noto, non sono mai precluse in appello, ancorché “nuove”, poiché esse non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c. che vieta espressamente la proposizione delle sole nuove eccezioni in senso proprio, ossia quelle non rilevabili d'ufficio, e non indistintamente tutte le difese comunque svolte dalle parti (cfr., Cass. n. 23796/2018).
Nel caso in esame, è di tutta evidenza che l'appellante non ha introdotto domande o eccezioni nuove in violazione del divieto di cui all'art. 345 c.p.c., bensì ha riportato e sviluppato mere argomentazioni giuridiche, peraltro già rinvenibili nella comparsa depositata in primo grado, con cui si è limitata a negare e contestare la fondatezza delle pretese avversarie fatte proprie dal Giudice di
Pace.
Stessa sorte merita la censura in ordine all'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per violazione dell'obbligo di specificazione, chiarezza e concretezza dei motivi.
Ed invero, l'art. 342 c.p.c., nella formulazione applicabile alle impugnazioni proposte sino al
28.02.2023 (cfr. D.lgs. 149/2022), introdotta dalla l. 7 agosto 2012 n. 134, in sede di conversione del
D.L. 22 giugno 2012 n. 83 (art. 54), prevede(va) che l'atto d'appello, oltre ad essere motivato, dovesse contenere a pena di inammissibilità: “1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata […]”.
Secondo il costante indirizzo della Giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, la richiamata norma, “ratione temporis” vigente, deve essere interpretata “[…] nel senso che
l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo
n. 3449/2019 r.g.a.c. Pag. 7 di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (cfr. Cass. SS. UU. 16 novembre 2017 n. 27
199; “ex multis” Cass. 19 novembre 2019 n. 29958; Cass. 5 giugno 2019 n. 15274).
Nel caso “de quo” le prescrizioni legislative prima citate appaiono rispettate, avendo indicato le parti della sentenza di primo grado oggetto di doglianza, con Controparte_3 indicazione delle circostanze da cui, ad avviso della parte appellante, sarebbero derivate le violazioni di legge, in ragione delle quali ha chiesto a questo giudice di riformare la decisione emessa dal
Giudice di Pace di Corleone.
Tanto premesso, l'appello proposto da risulta rispettoso delle Controparte_3 prescrizioni di contenuto imposte dalle norme di cui agli artt. 342 e 345 c.p.c. così come interpretate dalla costante giurisprudenza di merito e di legittimità, e pertanto, deve essere dichiarato ammissibile.
Ciò chiarito, nel merito l'appello è fondato e va accolto, sulla scorta delle considerazioni che seguono.
Preliminarmente, occorre considerare che, avverso le cartelle esattoriali o avvisi di mora
(intimazioni di pagamento) emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie, si possono esercitare le seguenti azioni: “L'opposizione a sanzioni amministrative indicata dall'art. 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale è stata emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione o del verbale di accertamento, che consentono all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori. L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., quando è contestata la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione
o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo. In questo caso, se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente è quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio. L'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., nel caso in cui si contesti la regolarità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi quelli attinenti alla notifica della cartella o riguardanti i successivi avvisi di mora” (cfr. Cass. SS. UU. 26 luglio 2006 n. 16997; “ex multis” cfr.
Cass. 8 febbraio 2006 n. 2819; Cass. 22 febbraio 2010 n. 4139).
Muovendo da tale premessa dogmatica non vi è dubbio che i motivi di opposizione proposti riguardano fatti sopravvenuti alla pretesa. Difatti, l'eccezione sulla sopravvenuta estinzione del credito azionato per intervenuta prescrizione, unitamente al rilievo inerente all'omessa indicazione n. 3449/2019 r.g.a.c. Pag. 8 delle modalità di computo degli interessi, integrano motivi di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615 c.p.c., con la conseguente inapplicabilità di termini decadenziali.
Ciò posto, nel giudizio di primo grado, nel corso della prima udienza Controparte_2 tenutasi in data 03.11.2019, ha sollevato l'eccezione circa la nullità della notifica della cartella di pagamento per inesistenza della raccomandata informativa ex art. 26 comma 2 DPR 602/1973.
In merito si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione, la n. 5981/2024, la quale ha affermato che: “In tema di notifica della cartella di pagamento, l'inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, nella categoria della nullità, sanabile con efficacia "ex tunc" per raggiungimento dello scopo» (Cass., 28 ottobre 2016, n.
21865; Cass., Sez. U., 20 luglio 2016, n. 14916)”.
Tanto precisato, nell'ipotesi in esame si ritiene di poter applicare alla fattispecie “de qua”
l'orientamento prevalente della giurisprudenza, in base al quale tanto la nullità della notificazione del titolo esecutivo, quanto quella del precetto è sanata dalla proposizione dell'opposizione, poiché questa fornisce la prova che la notificazione ha raggiunto lo scopo cui era destinata, ai sensi dell'art. 156 co. 3 c.p.c..
Al riguardo, in particolare, si è affermato: “Premesso,[…] che la finalità del precetto è quella di invitare il debitore ad adempiere e di renderlo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno, è da ribadire, secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte (ex plurimis Cass., n. 10495/2004; Cass., n. 5213/98; Cass., n. 12084/92;Cass., n. 1737/81; Cass.,
n. 352/72) che l'opposizione di merito, proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito, è la prova evidente che la finalità suddetta è stata raggiunta. […]” (Cass. n. 5213/2006). Ne consegue che, in tale ipotesi, la nullità conseguente alla eventuale mancata notificazione del titolo esecutivo, deve ritenersi sanata per l'avvenuto raggiungimento dello scopo.
Pertanto, stante l'esperita opposizione avverso la cartella di pagamento da parte dell'odierna appellata si deve asserire, ritenendo estendibili i principi sopra detti anche al Controparte_2 caso di notifica di cartella esattoriale, che la notificazione del predetto atto, perfezionatasi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 156, terzo comma, c.p.c.. Ciò in quanto la proposizione dell'opposizione, quale atto processuale che presuppone la conoscenza del provvedimento impugnato, dimostra inequivocabilmente il raggiungimento dello scopo cui la notificazione è preordinata.
n. 3449/2019 r.g.a.c. Pag. 9 In definitiva, ogni censura in merito alla regolarità della notifica della cartella deve ritenersi ininfluente, essendo dimostrato in ragione della stessa opposizione avanzata la conoscenza in capo a della pretesa creditoria avanzata. Ne discende, così, l'accoglimento dell'appello Controparte_2 principale, con la riforma della sentenza del giudice di prime cure lì dove, invece, ha ritenuto di accogliere l'opposizione ravvisando un vizio di regolarità della notifica effettuata a mezzo PEC con estensione file “pdf” invece che “p7m”; nonché ne consegue il rigetto dell'appello incidentale avanzato da . Controparte_2
Si precisa che gli ulteriori motivi di opposizione formulati in primo grado da CP_2
e non riproposti in appello, devono intendersi rinunciati.
[...]
Sul punto la Suprema Corte a Sezioni Unite ha chiarito che “le domande e le eccezioni assorbite in primo grado vanno riproposte in appello, non oltre la prima udienza. Dunque, nel processo ordinario di cognizione, come da novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e successive modifiche, le parti che propongono impugnazione, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia, devono riproporre con il primo atto difensivo e, comunque, non oltre la prima udienza, le domande ed eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite” (cfr. Cass. S.U. n. 7940 del 21 marzo 2019).
Più recentemente, la Suprema Corte ha così ribadito: “in materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346
c.p.c.”(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 25840 del 23 settembre 2021).
Non avendo, allora, si ribadisce, espressamente riproposto gli ulteriori Controparte_2 motivi di opposizione formulati in primo grado, essi devono considerarsi rinunciati.
La riforma della sentenza comporta anche la fondatezza della domanda avanzata dall'appellante di restituzione delle somme complessivamente già versate in esecuzione della sentenza di primo grado.
Pertanto, quanto alle spese legali versate da la condanna alla Controparte_3 restituzione deve essere disposta nei confronti dell'avv. Giuseppina TT EL, con riferimento a quelle somme percepite dalla stessa in qualità di procuratore antistatario (cfr. Cass. n.
8215/2013 secondo cui: “in caso di riforma, in appello, della sentenza di condanna di una parte al pagamento delle spese in favore del difensore dell'altra parte, che ne aveva chiesto la distrazione, la
n. 3449/2019 r.g.a.c. Pag. 10 condanna alla restituzione deve essere emessa nei confronti del difensore e non della parte”; cfr. anche Cass. n. 1526/2016).
va, inoltre, condannata a rifondere nei confronti di le spese del Controparte_2 CP_1 presente grado di giudizio che si liquidano in ragione dell'attività difensiva svolta ai valori medi.
Nulla sulle spese di primo grado, essendosi costituitasi mediante Controparte_3 proprio funzionario.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla controversia come sopra insorta:
- in riforma della sentenza del Giudice di pace di Corleone n. 141/2019, rigetta l'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento n. 29620180001382345, Controparte_2 limitatamente al verbale di contravvenzione per violazioni al Codice della Strada
H/2364699/2015;
- condanna l'avv. Giuseppina TT EL, quale difensore in primo grado di
[...]
alla restituzione in favore di delle CP_2 Controparte_5 somme percepite in qualità di avvocato antistatario pari a complessivi € 200,00, di cui €
157,00 per compensi professionali ed € 43,00 per spese vive, oltre rimborso spese forfettario ed oneri di legge;
- condanna alla refusione delle spese processuali del secondo grado di Controparte_2 giudizio in favore di che vengono liquidate, quanto Controparte_5 alle spese vive, negli importi prenotati a debito, nonché in € 662,00 per compensi, oltre IVA
(se dovuta), CPA e spese generali come per legge.
Termini Imerese, 02.10.2025
Il Giudice dott. Andrea Quintavalle
n. 3449/2019 r.g.a.c. Pag. 11
VERBALE DI UDIENZA DEL 02.10.2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 3449 DELL'ANNO 2019
N.R.G. 3449/2019
È presente per l'vv. Patrizia Spatafora in sostituzione dell'avv. Antonio Maiorana. CP_1
Nessuno è presente per e per l'avv. EL Giuseppina TT. Controparte_2
L'avv. Spatafora rileva che è stato notificato ricorso in riassunzione alle controparti.
Contesta la comparsa in riassunzione di . Controparte_2
A questo punto, il G.I. invita il difensore alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. “ratione temporis” vigente.
Il difensore presente si riporta a tutte le domande, difese, eccezioni e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e nel ricorso in riassunzione.
Il Giudice si riserva di provvedere all'esito della camera di consiglio, dando atto che la parte presente rinuncia ad assistere alla lettura della sentenza.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice, riaperto il verbale in assenza delle parti, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
n. 3449/2019 r.g.a.c. Pag. 1 N. 3449/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica ed in persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3449 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, promossa
DA
, con sede in Roma, in Via Giuseppe Grezar n. Parte_1
14 - 00142, C.F., P. I. n. , elettivamente domiciliata in Castelbuono, nella Via Turrisi, P.IVA_1 nr. 26, presso lo studio dell'avv. Antonio Maiorana, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
, nata in [...] il [...], C.F. , Controparte_2 C.F._1
elettivamente domiciliata in Corleone (PA), via Carmine n. 3, presso lo studio dell'avv. Giuseppina
TT EL che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
E
n. 3449/2019 r.g.a.c. Pag. 2 NO NA CO, nata a [...] il [...], C.F.
convenuta nella qualità di difensore distrattario delle spese legali liquidate C.F._2
nella sentenza resa dal Giudice di Pace di Corleone ed oggetto del presente appello
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Corleone n. 141/2019
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, citava in giudizio innanzi Controparte_2 Controparte_3 al giudice di pace di Corleone, per chiedere l'annullamento della cartella di pagamento n.
29620180001382345 “limitatamente al verbale di contravvenzione per violazioni al Codice della
Strada H/2364699/2015 del 28.10.2015 che risulta notificato il 01.01.2016”.
Quest'ultima, in particolare, nell'atto introduttivo lamentava l'omessa indicazione, nella suddetta cartella, delle modalità di calcolo degli interessi, oltre la mancanza di atti idonei ad interrompere l'estinzione, per prescrizione della, pretesa creditoria.
Nel costituirsi in giudizio, contestava il ricorso proposto da parte Controparte_3
attrice in quanto inammissibile, chiedendone il rigetto integrale.
Nello specifico, deduceva:
- l'integrità del contraddittorio ai sensi dell'art.14 Dlgs. 546/1992;
- l'inammissibilità del ricorso per avvenuta decorrenza del termine, in quanto, “ai sensi dell'art. 22 della legge 689/1981 il ricorso doveva essere proposto entro entra giorni dalla notifica della cartella”;
- l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 57 D.P.R. 602/73;
- la legittimità della procedura di riscossione;
- la mancanza di legittimazione passiva di limitatamente alle Controparte_3 questioni inerenti alla legittimità dell'iscrizione al ruolo.
Alla prima udienza, innanzi al giudice di Pace, eccepiva anche la nullità Controparte_2 della notifica della cartella di pagamento per inesistenza della raccomandata informativa ex art. 26 co. 2 DPR 602/1973.
n. 3449/2019 r.g.a.c. Pag. 3 Con sentenza n. 141/2019, il giudice di pace di Corleone accoglieva la domanda avanzata da parte attrice, ponendo a fondamento della sua decisone l'invalidità della notifica della cartella di pagamento in esame perché effettuata a mezzo PEC con estensione del file in formato “pdf” anziché
“pm7”.
Avverso la detta pronuncia proponeva appello Controparte_3
che citava nel giudizio di appello anche l'avv. EL Giuseppina
[...]
TT dichiaratasi antistataria nel giudizio di primo grado, e, pertanto, assegnataria dei compensi dovuti per le spese di lite.
Inoltre, in rito, chiedeva la riunione del presente procedimento con il giudizio d'appello (r.g.n.
2914/2019) avverso la sentenza del giudice di pace n. 45/2019 essendovi, a suo dire, ragioni di connessione.
Quali motivi di appello, l'agente della riscossione deduceva la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 112 c.p.c., essendosi, la decisone del giudice di prime cure fondata su un motivo non dedotto da parte attrice.
Deduceva, inoltre, la violazione e falsa applicazione dell'art. 26 d.p.r. 602/1973, inserito dall'articolo 38, comma 4, lett. b), d.l. 31/05/2010, nr. 78, convertito in l. 30.07.2010, nr. 122, e del d.p.r. 11.02.2005, nr. 68 e degli artt. 156, comma 3 e 160 c.p.c. nonché dell'art. 8 del d.lgs. nr. 32/2001,
“poiché il Giudice a quo ha omesso ogni valutazione in merito al fatto che nella fattispecie l'atto ha raggiunto il suo scopo, è stato impugnato, è stato prodotto in giudizio e nessun pregiudizio ha subito il suo destinatario, che ha esercitato il proprio diritto di agire in giudizio”.
Con comparsa depositata il 30.12.2019, innanzitutto, eccepiva Controparte_2
l'infondatezza e l'inammissibilità dell'appello principale per violazione degli artt. 345 e 342 c.p.c., e chiedeva, preliminarmente, di dichiarare la carenza di legittimazione passiva, nel presente grado di appello, dell'avv. Giuseppina TT EL quale procuratore distrattario delle spese di giudizio di primo grado e, sempre in via preliminare, di rigettare la richiesta di riunione in appello del presente procedimento con il procedimento n. 2914/2019 RG.
Proponeva, altresì, appello incidentale con il quale, in via principale, chiedeva la riforma parziale della sentenza appellata poiché il giudice di primo grado “al posto di dichiarare la nullità della notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo PEC priva di sottoscrizione digitale, avrebbe dovuto dichiarare la nullità della notifica della cartella di pagamento per inesistenza della raccomandata informativa ex art. 26 comma 2 DPR 602/1973”.
n. 3449/2019 r.g.a.c. Pag. 4 Infine, chiedeva la condanna di al pagamento, in suo favore, di Controparte_3 complessivi € 200,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Nella medesima data si costituiva l'avv. Giuseppina TT EL, la quale in primo luogo eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva nel presente giudizio;
mentre, nel merito si associava a tutto quanto dedotto da nella sua comparsa di costituzione. Controparte_2
All'udienza del 03.04.2020, il precedente giudice istruttore, a scioglimento della riserva assunta all' udienza del 04.03.2020, rigettava la richiesta di riunione in appello, dei procedimenti RG.
3449/2019 ed RG. 2914/2019, ritenendo non sussistenti i presupposti della chiesta riunione.
All'udienza del 14.05.2025 il presente giudizio veniva interrotto per il decesso del difensore di
. Controparte_2
A seguito di ricorso in riassunzione avanzato da , Controparte_4 veniva fissata nuova udienza con onere di notifica nei confronti di e dell'avv. Controparte_2
EL Giuseppina TT. che dopo la notifica si costituiva in giudizio Controparte_2 con nuovo difensore.
All'odierna udienza, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. “ratione temporis” vigente.
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Preliminarmente, si rileva che ed Controparte_3 Parte_1
(d'ora in avanti non rappresentano lo stesso soggetto giuridico ma due soggetti giuridici CP_1 differenti non avendo l'art. 76 del D.L. n. 73/21 determinato un mero cambio di denominazione di ma un vero e proprio fenomeno successorio, riconducibile al disposto di CP_3 CP_3 cui all'art. 110 c.p.c..
Pertanto, il rapporto processuale instauratosi originariamente con non Controparte_3 può essere traslato direttamente ed automaticamente nei confronti di Parte_1
, alla stessa stregua di quanto accade nelle ipotesi di modifica della denominazione di un
[...] ente, dovendo ritenersi, invece, che non acquisti automaticamente Parte_1 la posizione processuale di ma soltanto la facoltà di intervenire nel giudizio, Controparte_3 compiendo atti processuali in luogo del precedente concessionario, oggi estinto.
n. 3449/2019 r.g.a.c. Pag. 5 Precedente concessionario che, in assenza della costituzione del successore, conserva la qualità di parte formale del processo. Orbene, poiché, nel caso di specie, è dato rinvenire la costituzione da parte di con specifica procura al difensore, la presente decisione verrà resa nei confronti di CP_1 CP_1
Tanto precisato, occorre preliminarmente soffermarsi sull'eccezione, sollevata da entrambe le odierne appellate principali, circa il difetto di legittimazione passiva dell'avv. Giuseppina TT
EL.
Nello specifico, la stessa EL Giuseppina TT, nella sua comparsa di costituzione, ha dedotto che non avrebbe dovuto essere citata in via autonoma in appello, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6428/2016), secondo cui l'unica ipotesi in cui il difensore antistatario è legittimato, attivamente e passivamente, è quella in cui “si controverta proprio sulla concessione della distrazione”.
In merito occorre evidenziare che “l'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale” (Cass. n. 6225/2022).
Nella sentenza appena citata, avente ad oggetto la medesima questione circa la carenza o meno di legittimazione passiva dell'avvocato antistatario nel giudizio di appello, la Corte ha statuito che
“la parte appellante, secondo un indirizzo giurisprudenziale oramai consolidato e da confermarsi, aveva la piena facoltà di citare in appello l'avvocato antistatario per ottenere la ripetizione di quanto
a lui versato a titolo di spese legali in caso di successo dell'appello, erra il ricorrente allorché sostiene che non era legittimato a partecipare al giudizio in tale veste” (Cass. cit. 6225/2022).
Fatte queste premesse, la Cassazione nella suddetta sentenza ha affermato il seguente principio di diritto secondo cui: “l'avvocato antistatario è legittimato passivo, nel giudizio d'appello, ai fini della ripetizione di quanto versatogli a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata, ma non può essere condannato al pagamento delle spese del suddetto giudizio, in solido con la parte da lui assistita, atteso che non assume la qualità di parte e non può considerarsi tecnicamente soccombente solo in ragione del rigetto delle pretese del suo assistito” (cfr. Cass. cit.
6225/2022; Cass. n. 23444/2014).
Pertanto, in applicazione dei principi di diritto precedentemente esposti, l'eccezione riguardante il difetto di legittimazione passiva sollevata dalle appellate principali risulta destituita di fondamento e, conseguentemente, deve essere rigettata.
n. 3449/2019 r.g.a.c. Pag. 6 Parimenti priva di pregio, è anche l'eccezione secondo cui l'appellante affronterebbe temi non trattati in primo grado dal momento che il divieto delle nuove eccezioni (art. 345, comma 2, c.p.c.), non si applica alle mere difese, che sono sempre esaminabili, anche per la prima volta, in grado di appello.
In particolare, le mere difese, volte a contrastare genericamente le avverse pretese, senza tradursi nell'allegazione di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo rispetto alle stesse, com'è noto, non sono mai precluse in appello, ancorché “nuove”, poiché esse non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c. che vieta espressamente la proposizione delle sole nuove eccezioni in senso proprio, ossia quelle non rilevabili d'ufficio, e non indistintamente tutte le difese comunque svolte dalle parti (cfr., Cass. n. 23796/2018).
Nel caso in esame, è di tutta evidenza che l'appellante non ha introdotto domande o eccezioni nuove in violazione del divieto di cui all'art. 345 c.p.c., bensì ha riportato e sviluppato mere argomentazioni giuridiche, peraltro già rinvenibili nella comparsa depositata in primo grado, con cui si è limitata a negare e contestare la fondatezza delle pretese avversarie fatte proprie dal Giudice di
Pace.
Stessa sorte merita la censura in ordine all'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per violazione dell'obbligo di specificazione, chiarezza e concretezza dei motivi.
Ed invero, l'art. 342 c.p.c., nella formulazione applicabile alle impugnazioni proposte sino al
28.02.2023 (cfr. D.lgs. 149/2022), introdotta dalla l. 7 agosto 2012 n. 134, in sede di conversione del
D.L. 22 giugno 2012 n. 83 (art. 54), prevede(va) che l'atto d'appello, oltre ad essere motivato, dovesse contenere a pena di inammissibilità: “1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata […]”.
Secondo il costante indirizzo della Giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, la richiamata norma, “ratione temporis” vigente, deve essere interpretata “[…] nel senso che
l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo
n. 3449/2019 r.g.a.c. Pag. 7 di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (cfr. Cass. SS. UU. 16 novembre 2017 n. 27
199; “ex multis” Cass. 19 novembre 2019 n. 29958; Cass. 5 giugno 2019 n. 15274).
Nel caso “de quo” le prescrizioni legislative prima citate appaiono rispettate, avendo indicato le parti della sentenza di primo grado oggetto di doglianza, con Controparte_3 indicazione delle circostanze da cui, ad avviso della parte appellante, sarebbero derivate le violazioni di legge, in ragione delle quali ha chiesto a questo giudice di riformare la decisione emessa dal
Giudice di Pace di Corleone.
Tanto premesso, l'appello proposto da risulta rispettoso delle Controparte_3 prescrizioni di contenuto imposte dalle norme di cui agli artt. 342 e 345 c.p.c. così come interpretate dalla costante giurisprudenza di merito e di legittimità, e pertanto, deve essere dichiarato ammissibile.
Ciò chiarito, nel merito l'appello è fondato e va accolto, sulla scorta delle considerazioni che seguono.
Preliminarmente, occorre considerare che, avverso le cartelle esattoriali o avvisi di mora
(intimazioni di pagamento) emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie, si possono esercitare le seguenti azioni: “L'opposizione a sanzioni amministrative indicata dall'art. 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale è stata emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione o del verbale di accertamento, che consentono all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori. L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., quando è contestata la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione
o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo. In questo caso, se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente è quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio. L'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., nel caso in cui si contesti la regolarità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi quelli attinenti alla notifica della cartella o riguardanti i successivi avvisi di mora” (cfr. Cass. SS. UU. 26 luglio 2006 n. 16997; “ex multis” cfr.
Cass. 8 febbraio 2006 n. 2819; Cass. 22 febbraio 2010 n. 4139).
Muovendo da tale premessa dogmatica non vi è dubbio che i motivi di opposizione proposti riguardano fatti sopravvenuti alla pretesa. Difatti, l'eccezione sulla sopravvenuta estinzione del credito azionato per intervenuta prescrizione, unitamente al rilievo inerente all'omessa indicazione n. 3449/2019 r.g.a.c. Pag. 8 delle modalità di computo degli interessi, integrano motivi di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615 c.p.c., con la conseguente inapplicabilità di termini decadenziali.
Ciò posto, nel giudizio di primo grado, nel corso della prima udienza Controparte_2 tenutasi in data 03.11.2019, ha sollevato l'eccezione circa la nullità della notifica della cartella di pagamento per inesistenza della raccomandata informativa ex art. 26 comma 2 DPR 602/1973.
In merito si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione, la n. 5981/2024, la quale ha affermato che: “In tema di notifica della cartella di pagamento, l'inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, nella categoria della nullità, sanabile con efficacia "ex tunc" per raggiungimento dello scopo» (Cass., 28 ottobre 2016, n.
21865; Cass., Sez. U., 20 luglio 2016, n. 14916)”.
Tanto precisato, nell'ipotesi in esame si ritiene di poter applicare alla fattispecie “de qua”
l'orientamento prevalente della giurisprudenza, in base al quale tanto la nullità della notificazione del titolo esecutivo, quanto quella del precetto è sanata dalla proposizione dell'opposizione, poiché questa fornisce la prova che la notificazione ha raggiunto lo scopo cui era destinata, ai sensi dell'art. 156 co. 3 c.p.c..
Al riguardo, in particolare, si è affermato: “Premesso,[…] che la finalità del precetto è quella di invitare il debitore ad adempiere e di renderlo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno, è da ribadire, secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte (ex plurimis Cass., n. 10495/2004; Cass., n. 5213/98; Cass., n. 12084/92;Cass., n. 1737/81; Cass.,
n. 352/72) che l'opposizione di merito, proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito, è la prova evidente che la finalità suddetta è stata raggiunta. […]” (Cass. n. 5213/2006). Ne consegue che, in tale ipotesi, la nullità conseguente alla eventuale mancata notificazione del titolo esecutivo, deve ritenersi sanata per l'avvenuto raggiungimento dello scopo.
Pertanto, stante l'esperita opposizione avverso la cartella di pagamento da parte dell'odierna appellata si deve asserire, ritenendo estendibili i principi sopra detti anche al Controparte_2 caso di notifica di cartella esattoriale, che la notificazione del predetto atto, perfezionatasi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 156, terzo comma, c.p.c.. Ciò in quanto la proposizione dell'opposizione, quale atto processuale che presuppone la conoscenza del provvedimento impugnato, dimostra inequivocabilmente il raggiungimento dello scopo cui la notificazione è preordinata.
n. 3449/2019 r.g.a.c. Pag. 9 In definitiva, ogni censura in merito alla regolarità della notifica della cartella deve ritenersi ininfluente, essendo dimostrato in ragione della stessa opposizione avanzata la conoscenza in capo a della pretesa creditoria avanzata. Ne discende, così, l'accoglimento dell'appello Controparte_2 principale, con la riforma della sentenza del giudice di prime cure lì dove, invece, ha ritenuto di accogliere l'opposizione ravvisando un vizio di regolarità della notifica effettuata a mezzo PEC con estensione file “pdf” invece che “p7m”; nonché ne consegue il rigetto dell'appello incidentale avanzato da . Controparte_2
Si precisa che gli ulteriori motivi di opposizione formulati in primo grado da CP_2
e non riproposti in appello, devono intendersi rinunciati.
[...]
Sul punto la Suprema Corte a Sezioni Unite ha chiarito che “le domande e le eccezioni assorbite in primo grado vanno riproposte in appello, non oltre la prima udienza. Dunque, nel processo ordinario di cognizione, come da novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e successive modifiche, le parti che propongono impugnazione, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia, devono riproporre con il primo atto difensivo e, comunque, non oltre la prima udienza, le domande ed eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite” (cfr. Cass. S.U. n. 7940 del 21 marzo 2019).
Più recentemente, la Suprema Corte ha così ribadito: “in materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346
c.p.c.”(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 25840 del 23 settembre 2021).
Non avendo, allora, si ribadisce, espressamente riproposto gli ulteriori Controparte_2 motivi di opposizione formulati in primo grado, essi devono considerarsi rinunciati.
La riforma della sentenza comporta anche la fondatezza della domanda avanzata dall'appellante di restituzione delle somme complessivamente già versate in esecuzione della sentenza di primo grado.
Pertanto, quanto alle spese legali versate da la condanna alla Controparte_3 restituzione deve essere disposta nei confronti dell'avv. Giuseppina TT EL, con riferimento a quelle somme percepite dalla stessa in qualità di procuratore antistatario (cfr. Cass. n.
8215/2013 secondo cui: “in caso di riforma, in appello, della sentenza di condanna di una parte al pagamento delle spese in favore del difensore dell'altra parte, che ne aveva chiesto la distrazione, la
n. 3449/2019 r.g.a.c. Pag. 10 condanna alla restituzione deve essere emessa nei confronti del difensore e non della parte”; cfr. anche Cass. n. 1526/2016).
va, inoltre, condannata a rifondere nei confronti di le spese del Controparte_2 CP_1 presente grado di giudizio che si liquidano in ragione dell'attività difensiva svolta ai valori medi.
Nulla sulle spese di primo grado, essendosi costituitasi mediante Controparte_3 proprio funzionario.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla controversia come sopra insorta:
- in riforma della sentenza del Giudice di pace di Corleone n. 141/2019, rigetta l'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento n. 29620180001382345, Controparte_2 limitatamente al verbale di contravvenzione per violazioni al Codice della Strada
H/2364699/2015;
- condanna l'avv. Giuseppina TT EL, quale difensore in primo grado di
[...]
alla restituzione in favore di delle CP_2 Controparte_5 somme percepite in qualità di avvocato antistatario pari a complessivi € 200,00, di cui €
157,00 per compensi professionali ed € 43,00 per spese vive, oltre rimborso spese forfettario ed oneri di legge;
- condanna alla refusione delle spese processuali del secondo grado di Controparte_2 giudizio in favore di che vengono liquidate, quanto Controparte_5 alle spese vive, negli importi prenotati a debito, nonché in € 662,00 per compensi, oltre IVA
(se dovuta), CPA e spese generali come per legge.
Termini Imerese, 02.10.2025
Il Giudice dott. Andrea Quintavalle
n. 3449/2019 r.g.a.c. Pag. 11