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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 171/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 08/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CALICIURI TOMMASO, Presidente
DE FRANCO LOREDANA, Relatore
DONATO DONATELLA, Giudice
in data 08/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2395/2023 depositato il 11/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tarsia - Ufficio Tributi 87040 Tarsia CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Labconsulenze Srl - 03033940788
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 572 TASI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.R.L., con ricorso ritualmente notificato al Comune di Tarsia e alla società laBconsulenze s.r.l., ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, avente a oggetto la TASI per l'anno 2018, eccependone l'illegittimità in quanto il Comune impositore avrebbe utilizzato quale base imponibile una rendita catastale erronea, con richiesta di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
LaBconsulenze s.r.l. si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dalla ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
La società ricorrente è proprietaria, sul territorio dei Comuni di Tarsia e di Terranova da Sibari, di un parco eolico per la produzione di energia elettrica. In data 5 maggio 2016 Ricorrente_1 S.R.L. procedeva al riaccatastamento di tutti i 22 aerogeneratori del parco eolico. L'Agenzia delle Entrate riteneva di dover rettificare le nuove rendite attribuite in sede di riaccatastamento e inviava plurimi atti di accertamento catastale, indicando, quale nuova rendita catastale il valore di € 7.150,00.
L'odierna ricorrente proponeva tempestiva impugnazione avverso tali atti di accertamento catastale e la
Commissione Tributaria Regionale della Calabria, attraverso la sentenza n. 1399/20, procedeva all'annullamento degli stessi e della maggior rendita catastale accertata che, pertanto, veniva ridotta. La pronuncia veniva confermata dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 26065/2022, confermando per tale via l'integrale illegittimità dei predetti avvisi di rettifica catastale.
Tanto premesso, come correttamente evidenziato dalla ricorrente, il Comune ha liquidato la TASI utilizzando quale base imponibile rendite catastali postulate dall'Ufficio nell'ambito dell'attività accertativa in rettifica, dichiarate illegittime dalla Suprema Corte di Cassazione. Per tale motivo, l'avviso di accertamento impugnato
è illegittimo.
Tanto importa l'accoglimento del ricorso e la condanna dei convenuti alle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
- condanna i convenuti al pagamento delle spese in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.489,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 08.09.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Loredana De Franco dott. Tommaso Caliciuri
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 08/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CALICIURI TOMMASO, Presidente
DE FRANCO LOREDANA, Relatore
DONATO DONATELLA, Giudice
in data 08/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2395/2023 depositato il 11/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tarsia - Ufficio Tributi 87040 Tarsia CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Labconsulenze Srl - 03033940788
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 572 TASI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.R.L., con ricorso ritualmente notificato al Comune di Tarsia e alla società laBconsulenze s.r.l., ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, avente a oggetto la TASI per l'anno 2018, eccependone l'illegittimità in quanto il Comune impositore avrebbe utilizzato quale base imponibile una rendita catastale erronea, con richiesta di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
LaBconsulenze s.r.l. si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dalla ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
La società ricorrente è proprietaria, sul territorio dei Comuni di Tarsia e di Terranova da Sibari, di un parco eolico per la produzione di energia elettrica. In data 5 maggio 2016 Ricorrente_1 S.R.L. procedeva al riaccatastamento di tutti i 22 aerogeneratori del parco eolico. L'Agenzia delle Entrate riteneva di dover rettificare le nuove rendite attribuite in sede di riaccatastamento e inviava plurimi atti di accertamento catastale, indicando, quale nuova rendita catastale il valore di € 7.150,00.
L'odierna ricorrente proponeva tempestiva impugnazione avverso tali atti di accertamento catastale e la
Commissione Tributaria Regionale della Calabria, attraverso la sentenza n. 1399/20, procedeva all'annullamento degli stessi e della maggior rendita catastale accertata che, pertanto, veniva ridotta. La pronuncia veniva confermata dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 26065/2022, confermando per tale via l'integrale illegittimità dei predetti avvisi di rettifica catastale.
Tanto premesso, come correttamente evidenziato dalla ricorrente, il Comune ha liquidato la TASI utilizzando quale base imponibile rendite catastali postulate dall'Ufficio nell'ambito dell'attività accertativa in rettifica, dichiarate illegittime dalla Suprema Corte di Cassazione. Per tale motivo, l'avviso di accertamento impugnato
è illegittimo.
Tanto importa l'accoglimento del ricorso e la condanna dei convenuti alle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
- condanna i convenuti al pagamento delle spese in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.489,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 08.09.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Loredana De Franco dott. Tommaso Caliciuri