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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/12/2025, n. 1752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1752 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5040/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in VIA CUSMANO 4, PALERMO, presso lo studio dell'Avv.
UM CI IL, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA CUSMANO 4, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. UM CI IL, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 26 ottobre 2025.
(matrimonio celebrato in PALERMO, il 24/06/1994).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 19 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Cessazione della convivenza. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con reciproca facoltà di mantenere ognuno dove più riterrà opportuno la propria residenza, salvo il dovere di comunicare reciprocamente indirizzo e recapito telefonico per ogni esigenza che il figlio disabile potrà avere nel corso della sua esistenza
2. Determinazioni sulla prole Sia il padre che la madre riconoscono come primario il diritto dei figli coabitanti ad avere un sereno e gratificante rapporto con entrambi i genitori, i quali, pertanto, dovranno cooperare per favorire il consolidamento di tale sereno rapporto dei figli con entrambe le figure genitoriali. I genitori dovranno comunicarsi reciprocamente ogni notizia utile per la loro formazione, educazione, istruzione e salute e dovranno evitare di coinvolgere il figlio in eventuali discussioni che potessero, in futuro, insorgere tra di loro, al fine di evitare pregiudizievoli conflitti di lealtà. Il figlio Per_1 vivrà stabilmente in Via Paruta Filippo 61, dove sarà trasferita, previa autorizzazione, la residenza rimanendo congiunta la cura e l'assistenza.
Conseguentemente, di comune accordo decideranno, come hanno sempre fatto, le questioni di maggiore importanza relative all'educazione, formazione, istruzione e salute circa il figlio i coniugi potranno invece esercitare Per_1 anche separatamente decisioni di ordinaria amministrazione. La figlia , Per_2 pur essendo maggiorenne, allo stato non è autosufficiente economicamente e proseguirà la coabitazione nella residenza materna.
3. Obbligo di mantenimento della figlia Il sig. verserà alla Per_2 CP_1 sig.ra nel conto cointestato da entrambi la somma mensile di €200,00 Pt_1 come contributo al mantenimento della figlia chiara non autosufficiente.
4. Spese straordinarie. Le spese scolastiche/didattiche, le spese mediche non coperte dal SSN ed ogni altra spesa straordinaria relativa alla figlia chiara purché documentate, saranno divise al 50% tra i coniugi. Ogni spesa
2 straordinaria del figlio potrà essere indistintamente a carico di Per_1 entrambi o di ciascuno coniuge
5. Spese comuni Data la serenità e la buona comunicazione tra i coniugi basate sul mutuo rispetto per la serenità dei figli indistintamente considerati, ogni spesa comune: mutui, prestiti e ogni operazione economica in comune proseguirà alle medesime condizioni preesistenti.
6. Mantenimento del coniuge. Concordemente i genitori raggiungono l'accordo che nulla è dovuto da nessun coniuge in favore dell'altro a titolo di mantenimento personale, stante la presenza per entrambi di un lavoro e di una retribuzione..
7. Esecutività immediata delle condizioni di separazione. I coniugi concordano e stabiliscono che le superiori condizioni saranno immediatamente efficaci alla sottoscrizione.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di PALERMO (atto n. 8, P. I, Anno 1994) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 22/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5040/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in VIA CUSMANO 4, PALERMO, presso lo studio dell'Avv.
UM CI IL, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA CUSMANO 4, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. UM CI IL, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 26 ottobre 2025.
(matrimonio celebrato in PALERMO, il 24/06/1994).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 19 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Cessazione della convivenza. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con reciproca facoltà di mantenere ognuno dove più riterrà opportuno la propria residenza, salvo il dovere di comunicare reciprocamente indirizzo e recapito telefonico per ogni esigenza che il figlio disabile potrà avere nel corso della sua esistenza
2. Determinazioni sulla prole Sia il padre che la madre riconoscono come primario il diritto dei figli coabitanti ad avere un sereno e gratificante rapporto con entrambi i genitori, i quali, pertanto, dovranno cooperare per favorire il consolidamento di tale sereno rapporto dei figli con entrambe le figure genitoriali. I genitori dovranno comunicarsi reciprocamente ogni notizia utile per la loro formazione, educazione, istruzione e salute e dovranno evitare di coinvolgere il figlio in eventuali discussioni che potessero, in futuro, insorgere tra di loro, al fine di evitare pregiudizievoli conflitti di lealtà. Il figlio Per_1 vivrà stabilmente in Via Paruta Filippo 61, dove sarà trasferita, previa autorizzazione, la residenza rimanendo congiunta la cura e l'assistenza.
Conseguentemente, di comune accordo decideranno, come hanno sempre fatto, le questioni di maggiore importanza relative all'educazione, formazione, istruzione e salute circa il figlio i coniugi potranno invece esercitare Per_1 anche separatamente decisioni di ordinaria amministrazione. La figlia , Per_2 pur essendo maggiorenne, allo stato non è autosufficiente economicamente e proseguirà la coabitazione nella residenza materna.
3. Obbligo di mantenimento della figlia Il sig. verserà alla Per_2 CP_1 sig.ra nel conto cointestato da entrambi la somma mensile di €200,00 Pt_1 come contributo al mantenimento della figlia chiara non autosufficiente.
4. Spese straordinarie. Le spese scolastiche/didattiche, le spese mediche non coperte dal SSN ed ogni altra spesa straordinaria relativa alla figlia chiara purché documentate, saranno divise al 50% tra i coniugi. Ogni spesa
2 straordinaria del figlio potrà essere indistintamente a carico di Per_1 entrambi o di ciascuno coniuge
5. Spese comuni Data la serenità e la buona comunicazione tra i coniugi basate sul mutuo rispetto per la serenità dei figli indistintamente considerati, ogni spesa comune: mutui, prestiti e ogni operazione economica in comune proseguirà alle medesime condizioni preesistenti.
6. Mantenimento del coniuge. Concordemente i genitori raggiungono l'accordo che nulla è dovuto da nessun coniuge in favore dell'altro a titolo di mantenimento personale, stante la presenza per entrambi di un lavoro e di una retribuzione..
7. Esecutività immediata delle condizioni di separazione. I coniugi concordano e stabiliscono che le superiori condizioni saranno immediatamente efficaci alla sottoscrizione.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di PALERMO (atto n. 8, P. I, Anno 1994) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 22/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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