Articolo 25 della Legge 15 giugno 1931, n. 889
Articolo 24Articolo 26
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1 agosto 1931
Art. 25.

A sgravio totale o parziale degli obblighi assunti dagli enti per l'istituzione e il mantenimento di scuole e istituti, possono essere accettati gli eventuali contributi di altri enti o di privati.

Tali contributi debbono essere garantiti dagli enti che inizialmente li avevano assunti.

Oltre che nel caso di mutui con la Cassa depositi e prestiti, il Ministero dell'educazione nazionale puo', nei limiti degli stanziamenti di bilancio, assumere l'onere parziale degli interessi quando le scuole, gli istituti o gli enti che contribuiscono al loro mantenimento, contraggono mutui, a condizioni di favore, con istituti di credito, per provvedere alla costruzione, all'acquisto, all'adattamento, all'ampliamento dei locali per le Regie scuole e i Regi istituti d'istruzione tecnica ed al loro arredamento.

Entrata in vigore il 1 agosto 1931
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