TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/11/2025, n. 4683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4683 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 6788/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. ND IN Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 6788/2025 R.G. promossa da c.f. (avv. OSTAN Parte_1 C.F._1
STEFANIA)
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv. MASTAGLIA MARIA CP_1 C.F._2
ELENA)
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «separazione personale dei coniugi»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti private hanno rassegnato, congiuntamente, le seguenti conclusioni:
«a) vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
b) assegnazione della casa coniugale, in locazione da terzi, alla moglie, che continuerà ad abitarla con la figlia minore, con tutto quanto in essa contenuto, fatta eccezione per 1 gli effetti personali del marito, che ha già provveduto ad asportarli presso la sua nuova dimora;
c) affidamento condiviso della figlia, con collocamento prevalente della stessa presso la madre e diritto per il padre di vederla e tenerla con se secondo le seguenti modalità, attualmente attuate, determinate in funzione dei turni lavorativi della madre: quando la madre lavora dalle 6 alle 13, dormirà dal padre che la Per_1 accompagnerà a scuola (nel periodo scolastico) oppure la terrà sino a quando la madre terminerà il lavoro ed andrà a riprenderla (nel periodo extrascolastico); quanto la madre lavora dalle 12 alle 19 o dalle 13 alle 20, sarà ritirata da scuola alle Per_1
16 dal padre o persona di sua fiducia, rimarrà con lui per la cena e poi sarà riaccompagnata dalla madre per il pernottamento se quest'ultima non svolgerà il primo turno lavorativo (6-13). In tal caso la figlia dormirà con il padre che la riporterà a scuola (nel periodo scolastico) o dalla madre (alla fine del proprio turno nei periodi extrascolastici); quando la madre lavora dalle 16.45 a mezzanotte, il papà starà con la figlia dalle 16 sino alla mattina successiva quando la riaccompagnerà a scuola (nel periodo scolastico) o dalla madre (nel periodo extrascolastico); quando la madre è reperibile, la bambina starà con il padre. Inoltre il padre avrà diritto di tenere con sè la figlia un week end ogni 15 giorni dal sabato sera quando il padre terminerà il lavoro sino alla domenica sera o al lunedì mattina a seconda del turno lavorativo della madre.
Durante le vacanze natalizie il diritto di visita del padre si svolgerà come sopra, prevedendosi che le festività di Natale e Capodanno siano trascorse dalla minore con i genitori ad anni alterni, prevedendosi che il Natale 2025 stia con il padre e Per_1 trascorra, invece, con la madre il capodanno;
idem per le vacanze pasquali, in ordine alle quali i genitori concorderanno sulla base degli impegni lavorativi della signora
Parte_1
Il signor potrà tenere con sé la figlia per le vacanze estive 15 giorni CP_1 anche non consecutivi, concordando i periodi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
Per le altre festività i coniugi concordano il principio dell'alternanza, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi.
Il tutto salvo migliori accordi fra le parti, tenuto conto dei rispettivi impegni dei genitori e delle esigenze di . Per_1
Tutte le decisioni riguardanti , anche quelle di minor conto e di Per_1 amministrazione ordinaria, saranno assunte congiuntamente dai genitori, i quali
2 avranno cura di non coinvolgere in alcun modo la minore nelle loro decisioni, né utilizzarla come tramite per le loro comunicazioni;
d) i genitori danno atto di essersi impegnati ad intraprendere idoneo percorso di sostegno alla genitorialità, individuando all'uopo nel dott. il Persona_2 professionista incaricato di seguirli. I costi del medesimo saranno ripartiti fra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
e) il padre verserà alla madre a titolo di contributo al mantenimento di , sino a Per_1 quando la stessa non sarà economicamente autosufficiente, a mezzo di bonifico bancario su conto corrente alla medesima intestato, la somma di euro 350,00 mensili
(somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT). I genitori si accollano le spese straordinarie relative alla figlia nella misura del 50% ciascuno, come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, impegnandosi a rifonderle a chi le avrà sostenute entro 15 giorni dalla richiesta documentata.
Anche il costo della mensa scolastica sarà ripartito al 50% tra i genitori.
Il padre acconsente a che l'assegno unico sia versato e trattenuto in via esclusiva dalla madre;
f) i coniugi dichiarano reciprocamente di essere economicamente indipendenti e, pertanto, alcun contributo al mantenimento viene previsto in favore né dell'uno né dell'altra;
g) il sig. si impegna a restituire alla signora che accetta, la CP_1 Parte_1 somma pari ad Euro 2000,00 allo stesso mutuata, il giorno successivo alla pubblicazione della sentenza di separazione conforme alle condizioni pattuite. Con
l'esatto adempimento di tale prestazione i coniugi dichiarano di avere definito ogni questione patrimoniale fra di loro e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra;
h) spese legali compensate tra le parti.
Rinuncia ai termini per la impugnazione della emananda sentenza».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in SELLERO, in data
04/06/2016, trascritto al n. 1 parte II serie A dell'anno 2016 del registro dello stato civile del predetto comune.
Dall'unione è nata la figlia (15 giugno 2017). Per_1
Dopo un avvio contenzioso del processo, le parti hanno raggiunto un accordo e hanno presentato le conclusioni congiunte sopra trascritte.
3 La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la pronuncia della sentenza.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§ 4. – L'accordo raggiunto dalle parti appare conforme alla legge, sicché non vi sono ostacoli a disporre in conformità ad esso, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. dispone che la separazione sia disciplinata in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti;
3. compensa le spese di lite;
4. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 05/11/2025.
Il Presidente estensore
ND IN
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. ND IN Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 6788/2025 R.G. promossa da c.f. (avv. OSTAN Parte_1 C.F._1
STEFANIA)
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv. MASTAGLIA MARIA CP_1 C.F._2
ELENA)
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «separazione personale dei coniugi»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti private hanno rassegnato, congiuntamente, le seguenti conclusioni:
«a) vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
b) assegnazione della casa coniugale, in locazione da terzi, alla moglie, che continuerà ad abitarla con la figlia minore, con tutto quanto in essa contenuto, fatta eccezione per 1 gli effetti personali del marito, che ha già provveduto ad asportarli presso la sua nuova dimora;
c) affidamento condiviso della figlia, con collocamento prevalente della stessa presso la madre e diritto per il padre di vederla e tenerla con se secondo le seguenti modalità, attualmente attuate, determinate in funzione dei turni lavorativi della madre: quando la madre lavora dalle 6 alle 13, dormirà dal padre che la Per_1 accompagnerà a scuola (nel periodo scolastico) oppure la terrà sino a quando la madre terminerà il lavoro ed andrà a riprenderla (nel periodo extrascolastico); quanto la madre lavora dalle 12 alle 19 o dalle 13 alle 20, sarà ritirata da scuola alle Per_1
16 dal padre o persona di sua fiducia, rimarrà con lui per la cena e poi sarà riaccompagnata dalla madre per il pernottamento se quest'ultima non svolgerà il primo turno lavorativo (6-13). In tal caso la figlia dormirà con il padre che la riporterà a scuola (nel periodo scolastico) o dalla madre (alla fine del proprio turno nei periodi extrascolastici); quando la madre lavora dalle 16.45 a mezzanotte, il papà starà con la figlia dalle 16 sino alla mattina successiva quando la riaccompagnerà a scuola (nel periodo scolastico) o dalla madre (nel periodo extrascolastico); quando la madre è reperibile, la bambina starà con il padre. Inoltre il padre avrà diritto di tenere con sè la figlia un week end ogni 15 giorni dal sabato sera quando il padre terminerà il lavoro sino alla domenica sera o al lunedì mattina a seconda del turno lavorativo della madre.
Durante le vacanze natalizie il diritto di visita del padre si svolgerà come sopra, prevedendosi che le festività di Natale e Capodanno siano trascorse dalla minore con i genitori ad anni alterni, prevedendosi che il Natale 2025 stia con il padre e Per_1 trascorra, invece, con la madre il capodanno;
idem per le vacanze pasquali, in ordine alle quali i genitori concorderanno sulla base degli impegni lavorativi della signora
Parte_1
Il signor potrà tenere con sé la figlia per le vacanze estive 15 giorni CP_1 anche non consecutivi, concordando i periodi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
Per le altre festività i coniugi concordano il principio dell'alternanza, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi.
Il tutto salvo migliori accordi fra le parti, tenuto conto dei rispettivi impegni dei genitori e delle esigenze di . Per_1
Tutte le decisioni riguardanti , anche quelle di minor conto e di Per_1 amministrazione ordinaria, saranno assunte congiuntamente dai genitori, i quali
2 avranno cura di non coinvolgere in alcun modo la minore nelle loro decisioni, né utilizzarla come tramite per le loro comunicazioni;
d) i genitori danno atto di essersi impegnati ad intraprendere idoneo percorso di sostegno alla genitorialità, individuando all'uopo nel dott. il Persona_2 professionista incaricato di seguirli. I costi del medesimo saranno ripartiti fra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
e) il padre verserà alla madre a titolo di contributo al mantenimento di , sino a Per_1 quando la stessa non sarà economicamente autosufficiente, a mezzo di bonifico bancario su conto corrente alla medesima intestato, la somma di euro 350,00 mensili
(somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT). I genitori si accollano le spese straordinarie relative alla figlia nella misura del 50% ciascuno, come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, impegnandosi a rifonderle a chi le avrà sostenute entro 15 giorni dalla richiesta documentata.
Anche il costo della mensa scolastica sarà ripartito al 50% tra i genitori.
Il padre acconsente a che l'assegno unico sia versato e trattenuto in via esclusiva dalla madre;
f) i coniugi dichiarano reciprocamente di essere economicamente indipendenti e, pertanto, alcun contributo al mantenimento viene previsto in favore né dell'uno né dell'altra;
g) il sig. si impegna a restituire alla signora che accetta, la CP_1 Parte_1 somma pari ad Euro 2000,00 allo stesso mutuata, il giorno successivo alla pubblicazione della sentenza di separazione conforme alle condizioni pattuite. Con
l'esatto adempimento di tale prestazione i coniugi dichiarano di avere definito ogni questione patrimoniale fra di loro e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra;
h) spese legali compensate tra le parti.
Rinuncia ai termini per la impugnazione della emananda sentenza».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in SELLERO, in data
04/06/2016, trascritto al n. 1 parte II serie A dell'anno 2016 del registro dello stato civile del predetto comune.
Dall'unione è nata la figlia (15 giugno 2017). Per_1
Dopo un avvio contenzioso del processo, le parti hanno raggiunto un accordo e hanno presentato le conclusioni congiunte sopra trascritte.
3 La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la pronuncia della sentenza.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§ 4. – L'accordo raggiunto dalle parti appare conforme alla legge, sicché non vi sono ostacoli a disporre in conformità ad esso, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. dispone che la separazione sia disciplinata in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti;
3. compensa le spese di lite;
4. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 05/11/2025.
Il Presidente estensore
ND IN
4