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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. V, sentenza 10/02/2026, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 102/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 5, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
NAPOLITANO LUISA, Presidente
ME CE, Relatore
MARCOLEONI GIORGIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 389/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Venezia - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 594/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 1
e pubblicata il 11/09/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 11980202400000640000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la difesa della riscossione si riporta a quanto in atti e chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Conclude per il rigetto dell'appello con vittoria di spese del grado con attribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione (c.f. P.IVA_1), rappresentata e difesa come in atti, ha impugnato la sentenza n. 594/2024 pronunciata il 26.07.2024 e depositata l'11.09.2024, della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Venezia, Sezione 1, che in riferimento al preavviso di fermo amministrativo n.
11980202400000640000 dell'autoveicolo Fiat Fiorino Qubo targato Targa_1 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, fondato su plurime cartelle di pagamento per un credito di € 88.710,72, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in riferimento ai crediti extratributaria;
per il resto ha accolto il ricorso compensando le spese di giudizio.
Il Collegio di prime cure ha ritenuto che il preavviso di fermo riguardava un veicolo multiuso acquistato nel
2022 al prezzo dichiarato di euro 1.600,00 quando già aveva dieci anno di vita e la rilevazione nel registro dei beni ammortizzabili faceva presumere la necessità del suo utilizzo ai fini dell'esercizio dell'impresa (nel campo dell'edilizia) svolta dal contribuente, verosimilmente anche per il trasporto del personale, data la presenza in visura, depositata in atti, dell'indicazione di otto dipendenti
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha interposto appello ritenendo la sentenza erronea poiché la strumentalità del veicolo all'esercizio della professione deve essere intesa in una accezione restrittiva e deve essere indispensabile per lo svolgimento di detta attività. In sintesi, si deve verificare la circostanza per la quale l'attività dell'impresa senza quel veicolo non possa essere esercitata, essendo la caratteristica che distingue i veicoli strumentali ad uso esclusivo da quelli a uso promiscuo. Dunque, sul punto il contribuente non avrebbe offerta la prova idonea, atteso che l'attività svolta nel campo edile possa essere svolta anche senza l'utilizzo del veicolo assoggettato al fermo. Conclude per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza, dichiararsi la legittimità del preavviso di fermo amministrativo, con vittoria di spese e competenze del doppio grado.
L'appellato contribuente si è costituito in giudizio con controdeduzioni, contesta tutto quanto ex adverso eccepito e dedotto, poiché infondato in fatto e diritto. Conclude per il rigetto dell'appello con vittoria di spese del grado con attribuzione.
Alla trattazione in pubblica udienza, su invito del Presidente, il Relatore espone i fatti, le questioni della controversia e illustra le ragioni delle parti costituite come in atti e la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva che l'atto di preavviso di fermo amministrativo di un veicolo è una delle attività più forti ed incisive a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per spingere al pagamento dei debiti esattoriali, con il limite che il fermo non può essere disposto qualora il debitore dimostri la strumentalità del bene.
La Corte di Cassazione di recente, con l'ordinanza n. 7156 del 17.03.2025, è tornata a pronunciarsi in materia di individuazione dei limiti dell'applicazione del fermo amministrativo sui mezzi di trasporto di cui all'art. 86 del D.P.R. 29.09.1973, n. 602, che tutela solo quei beni che rappresentano strumenti indispensabili di produzione o di lavoro, non la pluralità dei veicoli, che pur appartenendo formalmente all'impresa, siano destinati a un uso promiscuo o accessorio. Dunque, la statuizione dei Giudici di legittimità conferma un indirizzo restrittivo e coerente con la ratio legis, che impone di riservare l'esclusione dal fermo ai soli mezzi realmente funzionali all'attività economica, con onere probatorio che grava sul contribuente che intenda far valere l'esclusione dalla misura cautelare prevista dalla norma. Come nel caso in esame, la Suprema Corte ha ritenuto non sufficiente, al fine di ritenere provata la strumentalità del mezzo all'esercizio dell'attività di impresa, l'inserimento del veicolo nel registro dei beni ammortizzabili, non essendo provata la destinazione dello stesso esclusivamente all'attività propria dell'impresa.
È necessario, specificano i giudici di legittimità, dimostrare che l'auto è un bene strumentale, ovvero che è necessario per l'attività. Utilizzando l'esempio che non può essere sottoposto a fermo un camion per la ditta di trasporti o un escavatore per l'impresa che si occupa in campo edile della movimentazione del terreno.
Detto in altre parole, occorre che il mezzo sia per sua natura indispensabile per l'attività. Invece, al contrario, la semplice circostanza di utilizzare il veicolo per raggiungere il posto di lavoro o il cantiere non è in sé e di per sé sufficiente, poiché il veicolo non deve essere visto come mezzo di trasporto bensì come mezzo necessario all'esecuzione dell'attività stessa.
La Corte di Cassazione già con la pronuncia n. 34813 del 29 dicembre 2024, in relazione al requisito della strumentalità aveva affermato che deve essere circoscritto ai soli casi in cui il conseguimento dei ricavi caratteristici dell'impresa dipende direttamente dall'impiego del veicolo (CM n. 37/97 e n. 48/98, circolari
Agenzia delle Entrate n. 1/2007 e n. 11/2007; risoluzione Agenzia delle Entrate n. 59/2007).
In conclusione, assorbita ogni altra questione, deve essere accolto l'appello principale dell'Agenzia della
Riscossione e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare la legittimità del fermo amministrativo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, accoglie l'appello dell'Agenzia della Riscossione e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la legittimità del fermo amministrativo. Condanna l'appellato al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 1500 oltre accessori come per legge se dovuti da distrarsi in favore del Difensore antistatario.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 5, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
NAPOLITANO LUISA, Presidente
ME CE, Relatore
MARCOLEONI GIORGIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 389/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Venezia - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 594/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 1
e pubblicata il 11/09/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 11980202400000640000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la difesa della riscossione si riporta a quanto in atti e chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Conclude per il rigetto dell'appello con vittoria di spese del grado con attribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione (c.f. P.IVA_1), rappresentata e difesa come in atti, ha impugnato la sentenza n. 594/2024 pronunciata il 26.07.2024 e depositata l'11.09.2024, della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Venezia, Sezione 1, che in riferimento al preavviso di fermo amministrativo n.
11980202400000640000 dell'autoveicolo Fiat Fiorino Qubo targato Targa_1 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, fondato su plurime cartelle di pagamento per un credito di € 88.710,72, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in riferimento ai crediti extratributaria;
per il resto ha accolto il ricorso compensando le spese di giudizio.
Il Collegio di prime cure ha ritenuto che il preavviso di fermo riguardava un veicolo multiuso acquistato nel
2022 al prezzo dichiarato di euro 1.600,00 quando già aveva dieci anno di vita e la rilevazione nel registro dei beni ammortizzabili faceva presumere la necessità del suo utilizzo ai fini dell'esercizio dell'impresa (nel campo dell'edilizia) svolta dal contribuente, verosimilmente anche per il trasporto del personale, data la presenza in visura, depositata in atti, dell'indicazione di otto dipendenti
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha interposto appello ritenendo la sentenza erronea poiché la strumentalità del veicolo all'esercizio della professione deve essere intesa in una accezione restrittiva e deve essere indispensabile per lo svolgimento di detta attività. In sintesi, si deve verificare la circostanza per la quale l'attività dell'impresa senza quel veicolo non possa essere esercitata, essendo la caratteristica che distingue i veicoli strumentali ad uso esclusivo da quelli a uso promiscuo. Dunque, sul punto il contribuente non avrebbe offerta la prova idonea, atteso che l'attività svolta nel campo edile possa essere svolta anche senza l'utilizzo del veicolo assoggettato al fermo. Conclude per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza, dichiararsi la legittimità del preavviso di fermo amministrativo, con vittoria di spese e competenze del doppio grado.
L'appellato contribuente si è costituito in giudizio con controdeduzioni, contesta tutto quanto ex adverso eccepito e dedotto, poiché infondato in fatto e diritto. Conclude per il rigetto dell'appello con vittoria di spese del grado con attribuzione.
Alla trattazione in pubblica udienza, su invito del Presidente, il Relatore espone i fatti, le questioni della controversia e illustra le ragioni delle parti costituite come in atti e la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva che l'atto di preavviso di fermo amministrativo di un veicolo è una delle attività più forti ed incisive a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per spingere al pagamento dei debiti esattoriali, con il limite che il fermo non può essere disposto qualora il debitore dimostri la strumentalità del bene.
La Corte di Cassazione di recente, con l'ordinanza n. 7156 del 17.03.2025, è tornata a pronunciarsi in materia di individuazione dei limiti dell'applicazione del fermo amministrativo sui mezzi di trasporto di cui all'art. 86 del D.P.R. 29.09.1973, n. 602, che tutela solo quei beni che rappresentano strumenti indispensabili di produzione o di lavoro, non la pluralità dei veicoli, che pur appartenendo formalmente all'impresa, siano destinati a un uso promiscuo o accessorio. Dunque, la statuizione dei Giudici di legittimità conferma un indirizzo restrittivo e coerente con la ratio legis, che impone di riservare l'esclusione dal fermo ai soli mezzi realmente funzionali all'attività economica, con onere probatorio che grava sul contribuente che intenda far valere l'esclusione dalla misura cautelare prevista dalla norma. Come nel caso in esame, la Suprema Corte ha ritenuto non sufficiente, al fine di ritenere provata la strumentalità del mezzo all'esercizio dell'attività di impresa, l'inserimento del veicolo nel registro dei beni ammortizzabili, non essendo provata la destinazione dello stesso esclusivamente all'attività propria dell'impresa.
È necessario, specificano i giudici di legittimità, dimostrare che l'auto è un bene strumentale, ovvero che è necessario per l'attività. Utilizzando l'esempio che non può essere sottoposto a fermo un camion per la ditta di trasporti o un escavatore per l'impresa che si occupa in campo edile della movimentazione del terreno.
Detto in altre parole, occorre che il mezzo sia per sua natura indispensabile per l'attività. Invece, al contrario, la semplice circostanza di utilizzare il veicolo per raggiungere il posto di lavoro o il cantiere non è in sé e di per sé sufficiente, poiché il veicolo non deve essere visto come mezzo di trasporto bensì come mezzo necessario all'esecuzione dell'attività stessa.
La Corte di Cassazione già con la pronuncia n. 34813 del 29 dicembre 2024, in relazione al requisito della strumentalità aveva affermato che deve essere circoscritto ai soli casi in cui il conseguimento dei ricavi caratteristici dell'impresa dipende direttamente dall'impiego del veicolo (CM n. 37/97 e n. 48/98, circolari
Agenzia delle Entrate n. 1/2007 e n. 11/2007; risoluzione Agenzia delle Entrate n. 59/2007).
In conclusione, assorbita ogni altra questione, deve essere accolto l'appello principale dell'Agenzia della
Riscossione e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare la legittimità del fermo amministrativo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, accoglie l'appello dell'Agenzia della Riscossione e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la legittimità del fermo amministrativo. Condanna l'appellato al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 1500 oltre accessori come per legge se dovuti da distrarsi in favore del Difensore antistatario.