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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 18/11/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/3
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice provvedendo in ordine all'udienza cartolare antecedentemente fissata, con ordinanza del 1° agosto
2025, dà atto che entrambe le parti hanno ritualmente depositato note di trattazione scritta, contenenti deduzioni e richieste, da intendersi integralmente richiamate, trascritte ed allegate al presente verbale d'udienza cartolare, e che pertanto appare soddisfatto l'onere di partecipazione delle parti, per consentire la partecipazione figurata ex art. 127 ter, co. 1, c.p.c., e giusta quanto disposto con il provvedimento di fissazione d'udienza e lo svolgimento mediante trattazione scritta.
Il Giudice ha emesso la seguente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Torre,
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3/2024 R.G. promossa da:
, quale amministratore e rapp.te legale della Controparte_1 Controparte_2
p. iva , con sede in Campobello di Mazara nella via Rosario n. 706,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Lentini del Foro di Marsala, c.f. C.F._1
1 con studio in Castelvetrano nella via G. Marconi n.7, presso cui elegge domicilio al suo indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
-ricorrente -
e
c.f. Controparte_3 P.IVA_2 con sede legale in nella Piazza Vittorio Veneto n. 2, in persona del Commissario Straordinario CP_3 in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Scaminaci, Responsabile dell'Avvocatura dell'Ente, giusta decreto commissariale n. 15 del 30/01/2024 pec: Email_2
-resistente -
OGGETTO: Opposizione a ordinanza ingiunzione ex artt. 18 - 22 L. 689/1981_
CONCLUSIONI DELLE PARTI: ricorrente: […] Annullare il provvedimento opposto perché la sanzione si è estinta ex art. 28 l.
689\1981.
In subordine annullare la ordinanza ingiunzione per assenza dell'elemento soggettivo ex art. 3 l.
689\1981.
In linea ancora più subordinata perché la ordinanza impugnata viola il principio del bis in idem.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Resistente: […] -Rigettare le domande del ricorrente poiché totalmente infondate in fatto e in diritto per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto confermare l'efficacia dell'ordinanza ingiunzione impugnata, condannando il ricorrente al pagamento della sanzione irrogata con la stessa ordinanza.
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre oneri riflessi (CPDEL e INAIL) nella misura di legge (in luogo di IVA e CPA), trattandosi di patrocinio reso da avvocato iscritto all'Albo speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici.
In caso di condanna di controparte alle spese del giudizio si chiede che il compenso professionale venga aumentato del 30%, ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, del D. M. 55/2014,in quanto gli atti del presente giudizio, depositati con modalità telematica, sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e/o la fruizione e, in particolare, in quanto consentono la ricerca testuale, attraverso i collegamenti ipertestuali, all'interno della memoria di costituzione e dell'indice dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
2 (art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
1) Con ricorso depositato in data 2 gennaio 2024 quale amministratore e rapp.te Controparte_1 legale della , proponeva opposizione avverso l'ordinanza Controparte_2
t Controparte_3Controparte_4
Terr. RiserNat. ed approvata con determina dirigenziale n. 53 Controparte_5 Parte_1 del 23\11\2023, comunicata via pec il 05\12\2023, con cui era stato ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 6.600,00 oltre 12,27 per spese di notifica, avendo violato l'art. 124 cv o.
1 del dlt 152\2006, poiché versava nella pubblica fognatura i reflui domestici ed assimilati dello stabilimento oleario in assenza della prescritta autorizzazione comunale;
fatto accertato il 28\11\2018 con processo verbale della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo n. 131\2018.
E ciò sul presupposto dello 'sversamento nella fognatura comunale di reflui di natura domestica in presenza di una autorizzazione allo scarico scaduta e con un'istanza di rinnovo presentata dopo il termine annuale antecedente la scadenza ma comunque prima della scadenza;
autorizzazione rilasciata dal Comune di Campobello di Mazara il 11\09\2003 n. 74, istanza di rinnovo del
02\02\2011, ripetuta il 28\06\2011 e sollecitata il 26\02\2019'.
Esponeva che le suddette istanze di rinnovo, in cui è contenuta la dichiarazione di non modificazione della consistenza del refluo rispetto all'autorizzazione originaria, erano pendenti presso il Comune dal
28\06\2011 e cioè da ben oltre 12 anni, senza che la P.A. sulla stessa si fosse mai pronunciata, e di avere ricevuto un'ispezione dei NAS il 9.11.2011 in cui era stato redatto un verbale senza sollevare alcuna contravvenzione;
e che con sentenza irrevocabile n. 236/2016 del 15.2.2016 il Tribunale Penale di Marsala aveva assolto 'per lo scarico in mancanza di autorizzazione perché il fatto Controparte_1 non sussiste'.
Tanto sopra precisato, i motivi della spiegata opposizione consistono nella eccepita prescrizione della sanzione in quanto il fatto illecito è stato accertato in data 28\11\2018, sicché la sanzione si è prescritta in data 28\11\2023, mentre l'ordinanza ingiunzione è stata notificata successivamente alla prescrizione in data 06\12\2023.
Nonché, nella dedotta insussistenza di una condotta colpevole ex art. 3 della l. 689\1981 e principio dell'affidamento, tenuto conto della condotta inadempiente della P.A. che dopo un tempo così lungo non si era ancora pronunciata sulla domanda ed il cui silenzio non costituisce il suo rigetto implicito, e dunque dell'affidamento sulla legittimità della domanda di rinnovo e quindi sul suo effetto di proroga della autorizzazione precedente in attesa del rilascio della nuova con buon esito.
3 Ed ancora, nella violazione del ne bis in idem stante l'assoluzione nella succitata statuizione penale e ciò stante la identità del fatto contestato e la pronuncia in sede penale di insussistenza del fatto.
Concludeva come innanzi riportato.
2) Si costitutiva il resistente ente che, obiettando alle Controparte_3 deduzioni e ai rilievi di parte ricorrente, premetteva intanto che l'ordinanza ingiunzione n. 52 del
23.11.2023 era stata emessa emessa dal per la violazione Controparte_3 dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 152/2006, sanzionato dal successivo art. 133, comma 2, del medesimo D.lgs, in quanto il trasgressore “effettuava lo scarico rifiuti domestici ed assimilati in pubblica fognatura senza la prevista autorizzazione allo scarico”, e che la suddetta ordinanza veniva emessa sulla base del verbale n. 131 del 28/11/2018 elevato dalla Capitaneria di Porto di Mazara del
Vallo, notificato all'odierno ricorrente, , nella qualità di rappresentante legale Controparte_1 dell' a mezzo pec in data 06/12/2018 e non in data 28/11/2018. Controparte_2
E che era stato accertato in detto verbale che: “Il ricorrente era provvisto di un'autorizzazione allo scarico n. 74/2003”, quindi scaduta,veniva accertato, altresì, che lo stesso ricorrente “aveva presentato la richiesta di rinnovo della suddetta autorizzazione in data 28 giugno 2011”, quindi, oltre il termine di 4 anni previsto dall'art. 124, comma 8, D.lgs. 152/2006, alla quale non era seguita alcuna risposta da parte del che doveva rilasciare la prescritta autorizzazione. Veniva accertato, CP_6 ancora, che il ricorrente aveva inviato “una diffida al in data 27/09/2012”, anch'essa priva di CP_6 riscontro”.
La Capitaneria a seguito di ulteriore successiva verifica accertava che “il rinnovo era stato presentato, dal ricorrente, ben oltre il termine (di quattro anni)previsto dalla legge”. Pertanto, evidenziava nel verbale, che il trasgressore “avrebbe dovuto presentare al l'istanza per il rilascio e non il CP_6 rinnovo di quella antecedente già scaduta.
Inoltre, che il ricorrente in data 07/01/2019 il ricorrente aveva presentato scritti difensivi, a cui seguivano controdeduzioni della Capitaneria di Porto, e con successiva audizione del 20 febbraio
2019, e quindi che l'Ente valutato il comportamento complessivo del ricorrente, nonché l'infondatezza degli scritti difensivi, concludeva il procedimento emettendo e notificando al ricorrente l'ordinanza ingiunzione oggi impugnata.
Contestava poi la sollevata prescrizione in quanto costituivano atti idonei ad interrompere la prescrizione, il verbale di contestazione, l'atto di notificazione del verbale di accertamento della violazione e la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione: nella fattispecie, il verbale di accertamento della violazione n. 131 del 28/11/2018 era stato notificato a mezzo pec, in data 06/12/2018, come si
4 evince dall'avviso di consegna prodotto, e l'ordinanza ingiunzione era stata spedita a mezzo posta in data 5 dicembre 2023 e consegnata in data 6 dicembre 2023; e la presentazione di scritti difensivi aveva interrotto la prescrizione così come l'audizione del 20 febbraio 2019, eccependo, altresì, che la violazione in questione ha carattere di illecito permanente in quanto trattasi di violazione ambientale.
Contestava poi il rilievo circa la sussistenza di una condotta incolpevole del ricorrente e che il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico era stata presentata dopo i quattro anni previsti dall'allora vigente art. 45, comma 7, del D.lgs. 11 maggio 1999 n. 152, confermato dall'oggi vigente art. 124, comma 8,
D.lgs. 152/2006.
Ed ancora, eccepiva l'insussistenza del rilievo di ne bin in idem poiché il reato contestato, per il quale il ricorrente era stato assolto, riguarda l'art. 137, comma 5, del D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 il quale sanziona penalmente lo scarico di acque reflue industriali, mentre la violazione contestata con l'ordinanza ingiunzione oggi impugnata attiene invece allo scarico di acque reflue domestiche, la cui violazione non è sanzionata penalmente, bensì con una sanzione amministrativa;
ed aggiungendo che il reato di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione ha natura permanente in quanto si consuma fino al rilascio dell'autorizzazione o alla cessazione dello scarico.
Ed inoltre, che la sentenza penale risale, come si evince dalla stessa, a fatti accaduti due anni prima nel
2016, quindi l'accertamento condotto dalla Capitaneria di porto due anni dopo, cioè nel 2018appare, in ogni caso, del tutto scollegato dai fatti accertati con la sentenza penale in argomento.
Concludeva come innanzi richiamato.
3) La causa è stata istruita in via documentale, e con ordinanza del 1° agosto 2025 era rimessa sul ruolo disponendo che l'Autorità che aveva emesso il provvedimento impugnato provvedesse a depositare anche copia del suddetto verbale facente parte degli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione, e nel contempo veniva fissata nuova udienza con svolgimento mediante trattazione scritta assegnando termine per il deposito di note scritte.
Tanto sopra premesso, l'opposizione è priva di fondamento.
Per quanto attiene al primo motivo, in ordine alla prescrizione della sanzione, non vi è dubbio che l'istituto della prescrizione è espressamente disciplinato dall'art. 28 della Legge 24 novembre 1981, n.
689, che prevede “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.”
Inoltre, l'art. 28 della legge 689/1981 rimanda al codice civile per la disciplina degli atti interruttivi del corso della prescrizione, sicché occorre fare riferimento agli artt. 2943 e 2945 c.c. in tema di
5 “Interruzione da parte del titolare” e il 2945 “Effetti e durata dell'interruzione”: così l'art. 2945 c.c. che “la prescrizione è…interrotta da ogni…atto che valga a costituire in mora il debitore” (comma
4).
E dunque, assumono rilevanza ai fini dell'interruzione della prescrizione sia la notificazione del verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo che l'eventuale e successiva notificazione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
Diversamente, con ordinanza n. 29389 del 14 novembre 2024, la seconda sezione civile della Corte di
Cassazione ha affermato che l'orientamento secondo cui l'audizione del trasgressore costituisce un atto idoneo ad interrompere la prescrizione è stato superato dalla più recente giurisprudenza.
Nelle ultime pronunce della Suprema Corte si è affermato che: in tema di sanzioni amministrative,
l'audizione del trasgressore e la relativa convocazione non costituiscono atti idonei a interrompere la prescrizione, ai sensi dell'art. 28, comma 2, L. n. 689 del 1981, non avendo gli stessi la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in maniera tale da costituire esercizio della pretesa sanzionatoria.
Al di là delle considerazioni sviluppabili, tuttavia, va rilevato come nel caso di specie l'ordinanza- ingiunzione risulti notificata a mezzo pec il 5.12.2023 (come indicato da parte ricorrente) e comunque a mezzo posta il successivo 6.12.2023, sicché considerato che il verbale di accertamento della violazione n. 131 del 28/11/2018 era stato notificato a mezzo pec in data 06/12/2018, l'eccezione appare infondata.
Va peraltro rilevato, sotto diverso aspetto, che l'eccezione di prescrizione in questione è in ogni caso infondata considerato che l'illecito ambientale contestato e sanzionato ha natura permanente e dunque si esaurisce solamente nel momento in cui cessa l'illiceità della condotta: il reato di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione ha natura permanente in quanto si consuma fino al rilascio dell'autorizzazione o alla cessazione dello scarico (Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 45750 del
28 giugno 2017).
Per quanto attiene al secondo motivo di opposizione, va intanto considerato che, in base all'art. 124, c.
7, del D.Lgs. 152/2006, non appare sussistere un meccanismo di silenzio-assenso ove l'autorità non provveda entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, intendendosi l'autorizzazione temporaneamente concessa per i successivi 60 giorni.
Ed in tal senso, l'art. 124, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 prevede semplicemente che “l'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda”, e non contempla un meccanismo di silenzio-assenso nel caso di inadempimento dell'autorità: di conseguenza la semplice
6 domanda di autorizzazione allo scarico non opera alcun effetto “liberatorio”, neppure temporaneo, potendo l'attività richiesta essere esercitata unicamente una volta rilasciata l'autorizzazione. E così la norma in oggetto prevede, al c. 7 e al c. 8 due distinte ipotesi: la prima riguarda l'istanza di autorizzazione proposta ex novo all'autorità competente, la seconda riguarda il caso del rinnovo dell'istanza di autorizzazione.
È da ritenersi che, alla stregua di un'attenta analisi del successivo c. 8, quale sia la disciplina applicabile e ricavabile in ordine alle istanze di rinnovo. Si legge, infatti, che “Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza;
trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 può prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima”.
Per quanto detto: se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata, fino all'adozione del nuovo provvedimento è possibile mantenere in funzione lo scarico, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione;
per gli scarichi che contengono le sostanze pericolose di cui all'art. 108, se entro sei mesi dalla data di scadenza il rinnovo non è concesso, lo scarico dovrà immediatamente cessare;
inoltre, le Regioni possono prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche forme di rinnovo tacito della domanda.
Proprio nel caso in esame, è agevole rilevare che in effetti la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico venne presentata dopo i quattro anni mentre unanno prima della scadenza ne avrebbe dovuto essere richiesto il rinnovo.
Parimenti appare infondata la sussistenza dell'invocato principio del ne bis in idem posto che - come correttamente eccepito da parte resistente - il reato contestato nella sentenza penale sanziona penalmente lo scarico di acque reflue industriali, mentre la violazione contestata con l'ordinanza ingiunzione oggi impugnata attiene invece allo scarico di acque reflue domestiche ('scarico di reflui domestici ed assimilati in pubblica fognatura senza la prevista autorizzazione allo scarico').
L'opposizione va pertanto rigettata.
7 Il ricorrente soccombente va, quindi, condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal resistente, che si liquidano come in dispositivo per la semplicità delle questioni trattate, espunta la fase istruttoria, oltre oneri riflessi (CPDEL e INAIL) nella misura di legge (in luogo di IVA e CPA), trattandosi di patrocinio reso da avvocato iscritto all'Albo speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Matteo Torre, definitivamente pronunciando nella causa n.
3/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
-Rigetta l'opposizione.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese nei confronti della resistente, che si liquidano in euro 1.700,00, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Marsala, 18 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Torre
Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Matteo Torre in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice provvedendo in ordine all'udienza cartolare antecedentemente fissata, con ordinanza del 1° agosto
2025, dà atto che entrambe le parti hanno ritualmente depositato note di trattazione scritta, contenenti deduzioni e richieste, da intendersi integralmente richiamate, trascritte ed allegate al presente verbale d'udienza cartolare, e che pertanto appare soddisfatto l'onere di partecipazione delle parti, per consentire la partecipazione figurata ex art. 127 ter, co. 1, c.p.c., e giusta quanto disposto con il provvedimento di fissazione d'udienza e lo svolgimento mediante trattazione scritta.
Il Giudice ha emesso la seguente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Torre,
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3/2024 R.G. promossa da:
, quale amministratore e rapp.te legale della Controparte_1 Controparte_2
p. iva , con sede in Campobello di Mazara nella via Rosario n. 706,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Lentini del Foro di Marsala, c.f. C.F._1
1 con studio in Castelvetrano nella via G. Marconi n.7, presso cui elegge domicilio al suo indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
-ricorrente -
e
c.f. Controparte_3 P.IVA_2 con sede legale in nella Piazza Vittorio Veneto n. 2, in persona del Commissario Straordinario CP_3 in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Scaminaci, Responsabile dell'Avvocatura dell'Ente, giusta decreto commissariale n. 15 del 30/01/2024 pec: Email_2
-resistente -
OGGETTO: Opposizione a ordinanza ingiunzione ex artt. 18 - 22 L. 689/1981_
CONCLUSIONI DELLE PARTI: ricorrente: […] Annullare il provvedimento opposto perché la sanzione si è estinta ex art. 28 l.
689\1981.
In subordine annullare la ordinanza ingiunzione per assenza dell'elemento soggettivo ex art. 3 l.
689\1981.
In linea ancora più subordinata perché la ordinanza impugnata viola il principio del bis in idem.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Resistente: […] -Rigettare le domande del ricorrente poiché totalmente infondate in fatto e in diritto per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto confermare l'efficacia dell'ordinanza ingiunzione impugnata, condannando il ricorrente al pagamento della sanzione irrogata con la stessa ordinanza.
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre oneri riflessi (CPDEL e INAIL) nella misura di legge (in luogo di IVA e CPA), trattandosi di patrocinio reso da avvocato iscritto all'Albo speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici.
In caso di condanna di controparte alle spese del giudizio si chiede che il compenso professionale venga aumentato del 30%, ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, del D. M. 55/2014,in quanto gli atti del presente giudizio, depositati con modalità telematica, sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e/o la fruizione e, in particolare, in quanto consentono la ricerca testuale, attraverso i collegamenti ipertestuali, all'interno della memoria di costituzione e dell'indice dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
2 (art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
1) Con ricorso depositato in data 2 gennaio 2024 quale amministratore e rapp.te Controparte_1 legale della , proponeva opposizione avverso l'ordinanza Controparte_2
t Controparte_3Controparte_4
Terr. RiserNat. ed approvata con determina dirigenziale n. 53 Controparte_5 Parte_1 del 23\11\2023, comunicata via pec il 05\12\2023, con cui era stato ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 6.600,00 oltre 12,27 per spese di notifica, avendo violato l'art. 124 cv o.
1 del dlt 152\2006, poiché versava nella pubblica fognatura i reflui domestici ed assimilati dello stabilimento oleario in assenza della prescritta autorizzazione comunale;
fatto accertato il 28\11\2018 con processo verbale della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo n. 131\2018.
E ciò sul presupposto dello 'sversamento nella fognatura comunale di reflui di natura domestica in presenza di una autorizzazione allo scarico scaduta e con un'istanza di rinnovo presentata dopo il termine annuale antecedente la scadenza ma comunque prima della scadenza;
autorizzazione rilasciata dal Comune di Campobello di Mazara il 11\09\2003 n. 74, istanza di rinnovo del
02\02\2011, ripetuta il 28\06\2011 e sollecitata il 26\02\2019'.
Esponeva che le suddette istanze di rinnovo, in cui è contenuta la dichiarazione di non modificazione della consistenza del refluo rispetto all'autorizzazione originaria, erano pendenti presso il Comune dal
28\06\2011 e cioè da ben oltre 12 anni, senza che la P.A. sulla stessa si fosse mai pronunciata, e di avere ricevuto un'ispezione dei NAS il 9.11.2011 in cui era stato redatto un verbale senza sollevare alcuna contravvenzione;
e che con sentenza irrevocabile n. 236/2016 del 15.2.2016 il Tribunale Penale di Marsala aveva assolto 'per lo scarico in mancanza di autorizzazione perché il fatto Controparte_1 non sussiste'.
Tanto sopra precisato, i motivi della spiegata opposizione consistono nella eccepita prescrizione della sanzione in quanto il fatto illecito è stato accertato in data 28\11\2018, sicché la sanzione si è prescritta in data 28\11\2023, mentre l'ordinanza ingiunzione è stata notificata successivamente alla prescrizione in data 06\12\2023.
Nonché, nella dedotta insussistenza di una condotta colpevole ex art. 3 della l. 689\1981 e principio dell'affidamento, tenuto conto della condotta inadempiente della P.A. che dopo un tempo così lungo non si era ancora pronunciata sulla domanda ed il cui silenzio non costituisce il suo rigetto implicito, e dunque dell'affidamento sulla legittimità della domanda di rinnovo e quindi sul suo effetto di proroga della autorizzazione precedente in attesa del rilascio della nuova con buon esito.
3 Ed ancora, nella violazione del ne bis in idem stante l'assoluzione nella succitata statuizione penale e ciò stante la identità del fatto contestato e la pronuncia in sede penale di insussistenza del fatto.
Concludeva come innanzi riportato.
2) Si costitutiva il resistente ente che, obiettando alle Controparte_3 deduzioni e ai rilievi di parte ricorrente, premetteva intanto che l'ordinanza ingiunzione n. 52 del
23.11.2023 era stata emessa emessa dal per la violazione Controparte_3 dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 152/2006, sanzionato dal successivo art. 133, comma 2, del medesimo D.lgs, in quanto il trasgressore “effettuava lo scarico rifiuti domestici ed assimilati in pubblica fognatura senza la prevista autorizzazione allo scarico”, e che la suddetta ordinanza veniva emessa sulla base del verbale n. 131 del 28/11/2018 elevato dalla Capitaneria di Porto di Mazara del
Vallo, notificato all'odierno ricorrente, , nella qualità di rappresentante legale Controparte_1 dell' a mezzo pec in data 06/12/2018 e non in data 28/11/2018. Controparte_2
E che era stato accertato in detto verbale che: “Il ricorrente era provvisto di un'autorizzazione allo scarico n. 74/2003”, quindi scaduta,veniva accertato, altresì, che lo stesso ricorrente “aveva presentato la richiesta di rinnovo della suddetta autorizzazione in data 28 giugno 2011”, quindi, oltre il termine di 4 anni previsto dall'art. 124, comma 8, D.lgs. 152/2006, alla quale non era seguita alcuna risposta da parte del che doveva rilasciare la prescritta autorizzazione. Veniva accertato, CP_6 ancora, che il ricorrente aveva inviato “una diffida al in data 27/09/2012”, anch'essa priva di CP_6 riscontro”.
La Capitaneria a seguito di ulteriore successiva verifica accertava che “il rinnovo era stato presentato, dal ricorrente, ben oltre il termine (di quattro anni)previsto dalla legge”. Pertanto, evidenziava nel verbale, che il trasgressore “avrebbe dovuto presentare al l'istanza per il rilascio e non il CP_6 rinnovo di quella antecedente già scaduta.
Inoltre, che il ricorrente in data 07/01/2019 il ricorrente aveva presentato scritti difensivi, a cui seguivano controdeduzioni della Capitaneria di Porto, e con successiva audizione del 20 febbraio
2019, e quindi che l'Ente valutato il comportamento complessivo del ricorrente, nonché l'infondatezza degli scritti difensivi, concludeva il procedimento emettendo e notificando al ricorrente l'ordinanza ingiunzione oggi impugnata.
Contestava poi la sollevata prescrizione in quanto costituivano atti idonei ad interrompere la prescrizione, il verbale di contestazione, l'atto di notificazione del verbale di accertamento della violazione e la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione: nella fattispecie, il verbale di accertamento della violazione n. 131 del 28/11/2018 era stato notificato a mezzo pec, in data 06/12/2018, come si
4 evince dall'avviso di consegna prodotto, e l'ordinanza ingiunzione era stata spedita a mezzo posta in data 5 dicembre 2023 e consegnata in data 6 dicembre 2023; e la presentazione di scritti difensivi aveva interrotto la prescrizione così come l'audizione del 20 febbraio 2019, eccependo, altresì, che la violazione in questione ha carattere di illecito permanente in quanto trattasi di violazione ambientale.
Contestava poi il rilievo circa la sussistenza di una condotta incolpevole del ricorrente e che il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico era stata presentata dopo i quattro anni previsti dall'allora vigente art. 45, comma 7, del D.lgs. 11 maggio 1999 n. 152, confermato dall'oggi vigente art. 124, comma 8,
D.lgs. 152/2006.
Ed ancora, eccepiva l'insussistenza del rilievo di ne bin in idem poiché il reato contestato, per il quale il ricorrente era stato assolto, riguarda l'art. 137, comma 5, del D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 il quale sanziona penalmente lo scarico di acque reflue industriali, mentre la violazione contestata con l'ordinanza ingiunzione oggi impugnata attiene invece allo scarico di acque reflue domestiche, la cui violazione non è sanzionata penalmente, bensì con una sanzione amministrativa;
ed aggiungendo che il reato di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione ha natura permanente in quanto si consuma fino al rilascio dell'autorizzazione o alla cessazione dello scarico.
Ed inoltre, che la sentenza penale risale, come si evince dalla stessa, a fatti accaduti due anni prima nel
2016, quindi l'accertamento condotto dalla Capitaneria di porto due anni dopo, cioè nel 2018appare, in ogni caso, del tutto scollegato dai fatti accertati con la sentenza penale in argomento.
Concludeva come innanzi richiamato.
3) La causa è stata istruita in via documentale, e con ordinanza del 1° agosto 2025 era rimessa sul ruolo disponendo che l'Autorità che aveva emesso il provvedimento impugnato provvedesse a depositare anche copia del suddetto verbale facente parte degli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione, e nel contempo veniva fissata nuova udienza con svolgimento mediante trattazione scritta assegnando termine per il deposito di note scritte.
Tanto sopra premesso, l'opposizione è priva di fondamento.
Per quanto attiene al primo motivo, in ordine alla prescrizione della sanzione, non vi è dubbio che l'istituto della prescrizione è espressamente disciplinato dall'art. 28 della Legge 24 novembre 1981, n.
689, che prevede “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.”
Inoltre, l'art. 28 della legge 689/1981 rimanda al codice civile per la disciplina degli atti interruttivi del corso della prescrizione, sicché occorre fare riferimento agli artt. 2943 e 2945 c.c. in tema di
5 “Interruzione da parte del titolare” e il 2945 “Effetti e durata dell'interruzione”: così l'art. 2945 c.c. che “la prescrizione è…interrotta da ogni…atto che valga a costituire in mora il debitore” (comma
4).
E dunque, assumono rilevanza ai fini dell'interruzione della prescrizione sia la notificazione del verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo che l'eventuale e successiva notificazione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
Diversamente, con ordinanza n. 29389 del 14 novembre 2024, la seconda sezione civile della Corte di
Cassazione ha affermato che l'orientamento secondo cui l'audizione del trasgressore costituisce un atto idoneo ad interrompere la prescrizione è stato superato dalla più recente giurisprudenza.
Nelle ultime pronunce della Suprema Corte si è affermato che: in tema di sanzioni amministrative,
l'audizione del trasgressore e la relativa convocazione non costituiscono atti idonei a interrompere la prescrizione, ai sensi dell'art. 28, comma 2, L. n. 689 del 1981, non avendo gli stessi la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in maniera tale da costituire esercizio della pretesa sanzionatoria.
Al di là delle considerazioni sviluppabili, tuttavia, va rilevato come nel caso di specie l'ordinanza- ingiunzione risulti notificata a mezzo pec il 5.12.2023 (come indicato da parte ricorrente) e comunque a mezzo posta il successivo 6.12.2023, sicché considerato che il verbale di accertamento della violazione n. 131 del 28/11/2018 era stato notificato a mezzo pec in data 06/12/2018, l'eccezione appare infondata.
Va peraltro rilevato, sotto diverso aspetto, che l'eccezione di prescrizione in questione è in ogni caso infondata considerato che l'illecito ambientale contestato e sanzionato ha natura permanente e dunque si esaurisce solamente nel momento in cui cessa l'illiceità della condotta: il reato di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione ha natura permanente in quanto si consuma fino al rilascio dell'autorizzazione o alla cessazione dello scarico (Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 45750 del
28 giugno 2017).
Per quanto attiene al secondo motivo di opposizione, va intanto considerato che, in base all'art. 124, c.
7, del D.Lgs. 152/2006, non appare sussistere un meccanismo di silenzio-assenso ove l'autorità non provveda entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, intendendosi l'autorizzazione temporaneamente concessa per i successivi 60 giorni.
Ed in tal senso, l'art. 124, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 prevede semplicemente che “l'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda”, e non contempla un meccanismo di silenzio-assenso nel caso di inadempimento dell'autorità: di conseguenza la semplice
6 domanda di autorizzazione allo scarico non opera alcun effetto “liberatorio”, neppure temporaneo, potendo l'attività richiesta essere esercitata unicamente una volta rilasciata l'autorizzazione. E così la norma in oggetto prevede, al c. 7 e al c. 8 due distinte ipotesi: la prima riguarda l'istanza di autorizzazione proposta ex novo all'autorità competente, la seconda riguarda il caso del rinnovo dell'istanza di autorizzazione.
È da ritenersi che, alla stregua di un'attenta analisi del successivo c. 8, quale sia la disciplina applicabile e ricavabile in ordine alle istanze di rinnovo. Si legge, infatti, che “Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza;
trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 può prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima”.
Per quanto detto: se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata, fino all'adozione del nuovo provvedimento è possibile mantenere in funzione lo scarico, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione;
per gli scarichi che contengono le sostanze pericolose di cui all'art. 108, se entro sei mesi dalla data di scadenza il rinnovo non è concesso, lo scarico dovrà immediatamente cessare;
inoltre, le Regioni possono prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche forme di rinnovo tacito della domanda.
Proprio nel caso in esame, è agevole rilevare che in effetti la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico venne presentata dopo i quattro anni mentre unanno prima della scadenza ne avrebbe dovuto essere richiesto il rinnovo.
Parimenti appare infondata la sussistenza dell'invocato principio del ne bis in idem posto che - come correttamente eccepito da parte resistente - il reato contestato nella sentenza penale sanziona penalmente lo scarico di acque reflue industriali, mentre la violazione contestata con l'ordinanza ingiunzione oggi impugnata attiene invece allo scarico di acque reflue domestiche ('scarico di reflui domestici ed assimilati in pubblica fognatura senza la prevista autorizzazione allo scarico').
L'opposizione va pertanto rigettata.
7 Il ricorrente soccombente va, quindi, condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal resistente, che si liquidano come in dispositivo per la semplicità delle questioni trattate, espunta la fase istruttoria, oltre oneri riflessi (CPDEL e INAIL) nella misura di legge (in luogo di IVA e CPA), trattandosi di patrocinio reso da avvocato iscritto all'Albo speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Matteo Torre, definitivamente pronunciando nella causa n.
3/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
-Rigetta l'opposizione.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese nei confronti della resistente, che si liquidano in euro 1.700,00, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Marsala, 18 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Torre
Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Matteo Torre in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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