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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/04/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 332/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.1.2025 da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. MADAMA CARLO e con domicilio eletto presso il suo studio professionale sito in Broni (PV), Via Emilia n. 228;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in ARENA PO (PV), in data
07/06/2014, (atto n. 2, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno
2014), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30.1.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1) La casa coniugale, sita in Arena Po (PV) Via Beatrice D'Este n. 1, di cui è comproprietaria la IG.ra unitamente alla madre IG.ra , Parte_1 Parte_2
viene definitivamente assegnata alla moglie con gli arredi in essa contenuti, che vengono parimenti assegnati definitivamente alla medesima. Il IG. a già provveduto CP_1
pag. 1 di 5 a formalizzare il trasferimento della propria residenza anagrafica presso differente indirizzo;
2) il figlio minore viene affidato in regime condiviso ad entrambi i genitori, con PE collocamento prevalente del medesimo presso l'abitazione materna;
3) circa l'esplicazione del diritto di visita paterno, il padre potrà vedere e tenere con sé
, previo accordo con la madre, in qualsiasi momento;
in ogni caso, il padre PE trascorrerà con il figlio fine settimana alternati, prelevando dall'abitazione PE materna alle ore 17:30 circa del venerdì ed accompagnandolo presso l'istituto scolastico frequentato dal minore il lunedì mattina all'avvio delle lezioni;
nel corso della pausa scolastica estiva, il minore verrà riaccompagnato dal padre presso l'abitazione materna il lunedì mattina alle ore 8:00;
4) il padre potrà, inoltre, vedere e tenere con sé due pomeriggi infrasettimanali, PE individuati nei giorni di martedì e di giovedì, prelevando il figlio presso l'abitazione materna alle ore 17:30 circa ed accompagnandolo presso l'istituto scolastico frequentato dal minore nella mattina della giornata successiva (ovvero il mercoledì ed il venerdì) all'avvio delle lezioni;
nel corso della pausa scolastica estiva, il minore verrà riaccompagnato dal padre presso l'abitazione materna alle ore 8:00 della mattina successiva a quella di frequentazione (ovvero il mercoledì ed il venerdì);
5) durante le festività natalizie, trascorrerà le giornate di Natale, di Santo PE
Stefano e di Capodanno ad anni alterni con la madre e con il padre;
allo stesso modo, quanto alle festività pasquali, passerà la giornata di Pasqua un anno con la PE madre ed un anno con il padre e così anche per il lunedì dell'Angelo;
6) durante le vacanze scolastiche, il padre potrà tenere con sé tre settimane, PE
anche non consecutive, da concordarsi con la madre entro il mese di maggio di ogni anno;
7) il padre corrisponderà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento di , l'importo mensile di Euro 500,00 (cinquecento/00), somma PE
da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo le variazioni dell'indice Istat, avendo quale riferimento l'indice ISTAT del mese di febbraio di ogni anno;
8) il padre, inoltre, corrisponderà alla madre il 50% delle “spese extra-mantenimento” individuate secondo il Protocollo n. 2323/16 del 09.11.2016 tra il Tribunale di Pavia ed
pag. 2 di 5 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia, da intendersi quivi integralmente richiamato;
in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del menzionato Protocollo, il rimborso delle spese extra-mantenimento dovrà intervenire unitamente all'assegno mensile del mese successivo, purché la trasmissione dei documenti comprovanti le spese avvenga entro il giorno 20 del mese precedente, atteso che, in caso di ritardo, il rimborso sarà effettuato unitamente all'assegno del mese ancora successivo;
9) l'Assegno Unico e Universale erogato dall'INPS verrà percepito integralmente dalla
IG.ra ; Parte_1
10) la IG.ra ed il IG. dichiarano di avere già regolato e definito Parte_1 CP_1
tra loro ogni questione di carattere pecuniario e, per l'effetto, riconoscono la loro reciproca indipendenza economica, rinunciando a qualsiasi vicendevole richiesta di mantenimento, nulla avendo reciprocamente a pretendere ad alcun altro titolo;
11) le parti si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per
l'espatrio per il figlio minorenne”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
pag. 3 di 5 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il
Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
sposati in ARENA PO (PV), in data 07/06/2014, Controparte_1
(atto n. 2, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014);
2. omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
pag. 4 di 5 3. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Così deciso in Pavia, il 10.4.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 332/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.1.2025 da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. MADAMA CARLO e con domicilio eletto presso il suo studio professionale sito in Broni (PV), Via Emilia n. 228;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in ARENA PO (PV), in data
07/06/2014, (atto n. 2, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno
2014), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30.1.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1) La casa coniugale, sita in Arena Po (PV) Via Beatrice D'Este n. 1, di cui è comproprietaria la IG.ra unitamente alla madre IG.ra , Parte_1 Parte_2
viene definitivamente assegnata alla moglie con gli arredi in essa contenuti, che vengono parimenti assegnati definitivamente alla medesima. Il IG. a già provveduto CP_1
pag. 1 di 5 a formalizzare il trasferimento della propria residenza anagrafica presso differente indirizzo;
2) il figlio minore viene affidato in regime condiviso ad entrambi i genitori, con PE collocamento prevalente del medesimo presso l'abitazione materna;
3) circa l'esplicazione del diritto di visita paterno, il padre potrà vedere e tenere con sé
, previo accordo con la madre, in qualsiasi momento;
in ogni caso, il padre PE trascorrerà con il figlio fine settimana alternati, prelevando dall'abitazione PE materna alle ore 17:30 circa del venerdì ed accompagnandolo presso l'istituto scolastico frequentato dal minore il lunedì mattina all'avvio delle lezioni;
nel corso della pausa scolastica estiva, il minore verrà riaccompagnato dal padre presso l'abitazione materna il lunedì mattina alle ore 8:00;
4) il padre potrà, inoltre, vedere e tenere con sé due pomeriggi infrasettimanali, PE individuati nei giorni di martedì e di giovedì, prelevando il figlio presso l'abitazione materna alle ore 17:30 circa ed accompagnandolo presso l'istituto scolastico frequentato dal minore nella mattina della giornata successiva (ovvero il mercoledì ed il venerdì) all'avvio delle lezioni;
nel corso della pausa scolastica estiva, il minore verrà riaccompagnato dal padre presso l'abitazione materna alle ore 8:00 della mattina successiva a quella di frequentazione (ovvero il mercoledì ed il venerdì);
5) durante le festività natalizie, trascorrerà le giornate di Natale, di Santo PE
Stefano e di Capodanno ad anni alterni con la madre e con il padre;
allo stesso modo, quanto alle festività pasquali, passerà la giornata di Pasqua un anno con la PE madre ed un anno con il padre e così anche per il lunedì dell'Angelo;
6) durante le vacanze scolastiche, il padre potrà tenere con sé tre settimane, PE
anche non consecutive, da concordarsi con la madre entro il mese di maggio di ogni anno;
7) il padre corrisponderà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento di , l'importo mensile di Euro 500,00 (cinquecento/00), somma PE
da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo le variazioni dell'indice Istat, avendo quale riferimento l'indice ISTAT del mese di febbraio di ogni anno;
8) il padre, inoltre, corrisponderà alla madre il 50% delle “spese extra-mantenimento” individuate secondo il Protocollo n. 2323/16 del 09.11.2016 tra il Tribunale di Pavia ed
pag. 2 di 5 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia, da intendersi quivi integralmente richiamato;
in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del menzionato Protocollo, il rimborso delle spese extra-mantenimento dovrà intervenire unitamente all'assegno mensile del mese successivo, purché la trasmissione dei documenti comprovanti le spese avvenga entro il giorno 20 del mese precedente, atteso che, in caso di ritardo, il rimborso sarà effettuato unitamente all'assegno del mese ancora successivo;
9) l'Assegno Unico e Universale erogato dall'INPS verrà percepito integralmente dalla
IG.ra ; Parte_1
10) la IG.ra ed il IG. dichiarano di avere già regolato e definito Parte_1 CP_1
tra loro ogni questione di carattere pecuniario e, per l'effetto, riconoscono la loro reciproca indipendenza economica, rinunciando a qualsiasi vicendevole richiesta di mantenimento, nulla avendo reciprocamente a pretendere ad alcun altro titolo;
11) le parti si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per
l'espatrio per il figlio minorenne”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
pag. 3 di 5 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il
Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
sposati in ARENA PO (PV), in data 07/06/2014, Controparte_1
(atto n. 2, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014);
2. omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
pag. 4 di 5 3. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Così deciso in Pavia, il 10.4.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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