Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 58
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Nullità notifica cartella di pagamento presupposta

    La Corte ha ritenuto fondata la censura, accertando che la notifica della cartella di pagamento era avvenuta in un luogo privo di collegamento con la destinataria, non essendo stata provata la sua irreperibilità e avendo la ricorrente fornito prova del suo cambio di residenza.

  • Accolto
    Decadenza e prescrizione della pretesa

    La Corte ha accolto il ricorso sulla base della nullità della notificazione della cartella di pagamento presupposta all'intimazione, con conseguente annullamento di entrambi gli atti.

  • Accolto
    Illegittimità della compensazione

    La Corte ha accolto il ricorso sulla base della nullità della notificazione della cartella di pagamento presupposta all'intimazione, con conseguente annullamento di entrambi gli atti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 58
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina
    Numero : 58
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

    Testo completo