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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 58/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FERRARA COSTANTINO, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 709/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Ss Monti Lepini Km 51260 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720259002530934000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140010458480000 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1011/2025 depositato il
26/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 057202590025309 34000 notificata in data 8 aprile 2025 con cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione ha richiesto il pagamento di
II.DD. ed Iva, sanzioni ed interessi per un importo pari ad € 4.282,09 per l'anno di imposta 2010. La ricorrente include nell'impugnativa anche gli atti presupposti all'intimazione, nonché di tutti gli atti precedenti e successivi ad esso connesso in particolare l'atto ex art. 28/ter DPR 602/73 con il quale si è disposta la compensazione.
La ricorrente esordisce eccependo la nullità della intimazione per omessa notifica della presupposta cartella di pagamento n. 05720140010458480000, asseritamente notificata in data 6.12.2014 - relativa a
EF ed Iva, oltre sanzioni e interessi dell'anno 2010. Rappresenta che tale cartella, della quale ha richiesto previamente referti di notifica, risultava irregolarmente notificata. La stessa, indirizzata alla ricorrente, era stata inizialmente trasmessa ad un indirizzo di Formia dal quale la contribuente, sin dal
2012, risultava trasferita, per aver cambiato indirizzo di residenza in Gaeta dal 27/08/2012. Pertanto, deduce la nullità della notifica della cartella in quanto la relativa raccomandata pervenne, con notifica ex art. 140 c.p.c., in un luogo non riferibile al destinatario dell'atto, senza che il messo avesse regolarmente constatato, invece, più che l'irreperibilità della contribuente, il suo trasferimento in altro comune, dato che la comunicazione di trasferimento risultava correttamente trascritta in entrambi i comuni interessati, quello di provenienza e quello di destinazione. Tale circostanza, deduce altresì la parte, ha comportato per l'ufficio l'incorrere nei termini di decadenza e prescrizione della pretesa. Tale pretesa, conclude nel ricorso la contribuente, risulterebbe viepiù non dovuta per effetto del mancato riconoscimento alla stessa di pregressi crediti EF. Si trattava di un rimborso IRPEF della dichiarazione dell'anno 2023
spettante alla ricorrente che veniva bloccato e non erogato da parte dell'ADE in data 7.12.2024 – e segnalato all'ADER per la compensazione ex art. 28/ter del DPR n.
602/73. La ricorrente sostiene quindi che l'Agenzia pretenda oggi le maggiori imposte dirette in modo assolutamente illegittimo e arbitrario poiché l'ufficio compensava il credito dovuto alla ricorrente attraverso la procedura ex art. 28 ter senza affatto renderla partecipe della relativa procedura che avrebbe necessitato di una comunicazione preventiva rispetto all'adozione della compensazione.
L'Agenzia delle Entrate di Latina si costituisce in giudizio il 4/09/2025 rilevando dell'intercorrere, tra essa e l'ufficio della riscossione, di controlli volti ad accertare la posizione tributaria della ricorrente in merito alle pretese dedotte in giudizio, affermando di avere, nelle more, sospeso il relativo carico, per il quale deposita provvedimento di sospensione cautelare in attesa di riscontri dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione.
Deposita, infine, la ricorrente, memorie illustrative in data 6/11/2025, con le quali si riporta ai motivi di ricorso di cui chiede l'accoglimento, insistendo per la mancata prova della notifica di atti presupposti non fornita dal resistente ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che nessuna formale censura o motivo di replica risulta ad oggi concretamente opposto dall'ufficio resistente ai motivi di ricorso della ricorrente, anche a seguito di rinvio già disposto all'udienza del 09/09/2025.
Sulla scorta di ciò, la Corte deve accogliere il ricorso sulla base della nullità della notificazione che interessava l'atto esattoriale, cartella di pagamento n. 05720140010458480000, asseritamente notificata in data 6.12.2014, presupposta all'intimazione oggi impugnata in via principale. La stessa difesa di parte ricorrente si era infatti premurata di procurarsi la refertazione di notifica della cartella, che oggi deposita in giudizio e dalla quale è possibile in effetti confermare le censure mosse contro la stessa, non replicate da parte resistente.
La cartella de qua fu infatti inviata a mezzo raccomandata a. r., in Indirizzo_1 snc, Formia. La notifica veniva effettuata a mezzo deposito alla casa comunale del Comune di
Formia, ai sensi dell'art. 140 cpc “per irreperibilità”, come da allegato doc. 3 di parte ricorrente. Ma dalla documentazione relativa ai cambi di residenza della contribuente tra i comuni di Formia e Gaeta risulta come la stessa non poteva dirsi irreperibile, in quanto si era trasferita, ad un altro indirizzo sempre nel
Comune di Formia e poi nel Comune limitrofo di Gaeta, sin dal 2012.
La Ricorrente_1, infatti, è residente in Gaeta (LT), Indirizzo_2, dal 27.08.2012 a tutt'oggi (Doc. 4 certificato storico residenza Comune di Gaeta). Dalla residenza di Formia (LT) Indirizzo_3, invece, risulta emigrata sin dal 2009 (Doc. 5 certificato di residenza storico del Comune di Formia). Nei due certificati sono elencati tutti i passaggi di residenza della sig.ra Ricorrente_1, sin dall'anno della sua nascita nel 1973, ad oggi, risulta pertanto provato senza dubbio che la sua residenza nel 2014 era già stabilita nel Comune di Gaeta (LT), in Indirizzo_4 ed a quell'indirizzo doveva essere inviata la raccomandata che il notificatore, usando la normale diligenza, avrebbe potuto conoscere con una semplice visura presso il Comune di Formia, dove risultano trascritti tutti i passaggi di residenza. La procedura di notificazione della cartella deve ritenersi pertanto invalidata essendo provato in atti dalla ricorrente che la stessa perveniva in luogo privo di qualsivoglia collegamento con la persona del destinatario, né, in senso contrario, l'ufficio ha assolto alcun onere di documentare la coincidenza del luogo di notifica della cartella con il luogo esatto di residenza della destinataria. Tali circostanze hanno in radice impedito il perfezionarsi della notifica della cartella presupposta all'intimazione di pagamento impugnata che deve quindi, in uno ad essa, essere annullata. D'altronde, in tali circostanze, risulta chiaro anche l'orientamento di legittimità (cfr. Cass. n. 12832/2022) che, in materia di notifica di atto impoesattivi ad indirizzo diverso, ha stabilito che l'erronea individuazione del luogo di residenza o di domicilio del destinatario (anche soltanto per mera inesattezza nell'indicazione del numero civico, come nel caso di specie) impedisce il perfezionamento della notifica, anche nell'ipotesi in cui l'atto sia stato quivi ricevuto da persona diversa, trattandosi di luogo privo di qualsivoglia collegamento con la persona del destinatario. Per cui, in caso di contestazione, è onere del notificante provare che la notifica sia stata eseguita presso la residenza o il domicilio del destinatario. Spese a carico della parte soccombente liquidate in euro 500,00 omnicomprensive
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna la parte resistente alle spese di lite liquidate in euro 500,00 onnicomprensivi
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FERRARA COSTANTINO, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 709/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Ss Monti Lepini Km 51260 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720259002530934000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140010458480000 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1011/2025 depositato il
26/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 057202590025309 34000 notificata in data 8 aprile 2025 con cui l'Agenzia delle Entrate e Riscossione ha richiesto il pagamento di
II.DD. ed Iva, sanzioni ed interessi per un importo pari ad € 4.282,09 per l'anno di imposta 2010. La ricorrente include nell'impugnativa anche gli atti presupposti all'intimazione, nonché di tutti gli atti precedenti e successivi ad esso connesso in particolare l'atto ex art. 28/ter DPR 602/73 con il quale si è disposta la compensazione.
La ricorrente esordisce eccependo la nullità della intimazione per omessa notifica della presupposta cartella di pagamento n. 05720140010458480000, asseritamente notificata in data 6.12.2014 - relativa a
EF ed Iva, oltre sanzioni e interessi dell'anno 2010. Rappresenta che tale cartella, della quale ha richiesto previamente referti di notifica, risultava irregolarmente notificata. La stessa, indirizzata alla ricorrente, era stata inizialmente trasmessa ad un indirizzo di Formia dal quale la contribuente, sin dal
2012, risultava trasferita, per aver cambiato indirizzo di residenza in Gaeta dal 27/08/2012. Pertanto, deduce la nullità della notifica della cartella in quanto la relativa raccomandata pervenne, con notifica ex art. 140 c.p.c., in un luogo non riferibile al destinatario dell'atto, senza che il messo avesse regolarmente constatato, invece, più che l'irreperibilità della contribuente, il suo trasferimento in altro comune, dato che la comunicazione di trasferimento risultava correttamente trascritta in entrambi i comuni interessati, quello di provenienza e quello di destinazione. Tale circostanza, deduce altresì la parte, ha comportato per l'ufficio l'incorrere nei termini di decadenza e prescrizione della pretesa. Tale pretesa, conclude nel ricorso la contribuente, risulterebbe viepiù non dovuta per effetto del mancato riconoscimento alla stessa di pregressi crediti EF. Si trattava di un rimborso IRPEF della dichiarazione dell'anno 2023
spettante alla ricorrente che veniva bloccato e non erogato da parte dell'ADE in data 7.12.2024 – e segnalato all'ADER per la compensazione ex art. 28/ter del DPR n.
602/73. La ricorrente sostiene quindi che l'Agenzia pretenda oggi le maggiori imposte dirette in modo assolutamente illegittimo e arbitrario poiché l'ufficio compensava il credito dovuto alla ricorrente attraverso la procedura ex art. 28 ter senza affatto renderla partecipe della relativa procedura che avrebbe necessitato di una comunicazione preventiva rispetto all'adozione della compensazione.
L'Agenzia delle Entrate di Latina si costituisce in giudizio il 4/09/2025 rilevando dell'intercorrere, tra essa e l'ufficio della riscossione, di controlli volti ad accertare la posizione tributaria della ricorrente in merito alle pretese dedotte in giudizio, affermando di avere, nelle more, sospeso il relativo carico, per il quale deposita provvedimento di sospensione cautelare in attesa di riscontri dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione.
Deposita, infine, la ricorrente, memorie illustrative in data 6/11/2025, con le quali si riporta ai motivi di ricorso di cui chiede l'accoglimento, insistendo per la mancata prova della notifica di atti presupposti non fornita dal resistente ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che nessuna formale censura o motivo di replica risulta ad oggi concretamente opposto dall'ufficio resistente ai motivi di ricorso della ricorrente, anche a seguito di rinvio già disposto all'udienza del 09/09/2025.
Sulla scorta di ciò, la Corte deve accogliere il ricorso sulla base della nullità della notificazione che interessava l'atto esattoriale, cartella di pagamento n. 05720140010458480000, asseritamente notificata in data 6.12.2014, presupposta all'intimazione oggi impugnata in via principale. La stessa difesa di parte ricorrente si era infatti premurata di procurarsi la refertazione di notifica della cartella, che oggi deposita in giudizio e dalla quale è possibile in effetti confermare le censure mosse contro la stessa, non replicate da parte resistente.
La cartella de qua fu infatti inviata a mezzo raccomandata a. r., in Indirizzo_1 snc, Formia. La notifica veniva effettuata a mezzo deposito alla casa comunale del Comune di
Formia, ai sensi dell'art. 140 cpc “per irreperibilità”, come da allegato doc. 3 di parte ricorrente. Ma dalla documentazione relativa ai cambi di residenza della contribuente tra i comuni di Formia e Gaeta risulta come la stessa non poteva dirsi irreperibile, in quanto si era trasferita, ad un altro indirizzo sempre nel
Comune di Formia e poi nel Comune limitrofo di Gaeta, sin dal 2012.
La Ricorrente_1, infatti, è residente in Gaeta (LT), Indirizzo_2, dal 27.08.2012 a tutt'oggi (Doc. 4 certificato storico residenza Comune di Gaeta). Dalla residenza di Formia (LT) Indirizzo_3, invece, risulta emigrata sin dal 2009 (Doc. 5 certificato di residenza storico del Comune di Formia). Nei due certificati sono elencati tutti i passaggi di residenza della sig.ra Ricorrente_1, sin dall'anno della sua nascita nel 1973, ad oggi, risulta pertanto provato senza dubbio che la sua residenza nel 2014 era già stabilita nel Comune di Gaeta (LT), in Indirizzo_4 ed a quell'indirizzo doveva essere inviata la raccomandata che il notificatore, usando la normale diligenza, avrebbe potuto conoscere con una semplice visura presso il Comune di Formia, dove risultano trascritti tutti i passaggi di residenza. La procedura di notificazione della cartella deve ritenersi pertanto invalidata essendo provato in atti dalla ricorrente che la stessa perveniva in luogo privo di qualsivoglia collegamento con la persona del destinatario, né, in senso contrario, l'ufficio ha assolto alcun onere di documentare la coincidenza del luogo di notifica della cartella con il luogo esatto di residenza della destinataria. Tali circostanze hanno in radice impedito il perfezionarsi della notifica della cartella presupposta all'intimazione di pagamento impugnata che deve quindi, in uno ad essa, essere annullata. D'altronde, in tali circostanze, risulta chiaro anche l'orientamento di legittimità (cfr. Cass. n. 12832/2022) che, in materia di notifica di atto impoesattivi ad indirizzo diverso, ha stabilito che l'erronea individuazione del luogo di residenza o di domicilio del destinatario (anche soltanto per mera inesattezza nell'indicazione del numero civico, come nel caso di specie) impedisce il perfezionamento della notifica, anche nell'ipotesi in cui l'atto sia stato quivi ricevuto da persona diversa, trattandosi di luogo privo di qualsivoglia collegamento con la persona del destinatario. Per cui, in caso di contestazione, è onere del notificante provare che la notifica sia stata eseguita presso la residenza o il domicilio del destinatario. Spese a carico della parte soccombente liquidate in euro 500,00 omnicomprensive
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna la parte resistente alle spese di lite liquidate in euro 500,00 onnicomprensivi