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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/12/2025, n. 9295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9295 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31725/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Anna Giorgia Carbone ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 31725 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 TRA (C.F. ), assistito, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Fabio Manfrè (C.F: ) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 studio del predetto difensore sito in 20025 Legnano (MI), Largo Franco Tosi 3, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE E
partita IVA ) in persona del suo procuratore CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 speciale Dr.ssa nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Elisabetta Valentini del foro di Milano (c.f. pec: C.F._3 fax 028654980) e dall'Avv. Alessandro Orsenigo Email_1 del Foro di Milano, (fax 02865480 pec: Email_2
) giusta procura in calce al decreto ingiuntivo opposto ed CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliata presso e nello studio di questi in Milano, Largo Augusto n.7 OPPOSTA OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo – fideiussione omnibus- improcedibilità mancato esperimento mediazione obbligatoria CONCLUSIONI come da verbale di udienza del 3.12.2025
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Rilevato che con decreto ingiuntivo n. 8219/2024 dell'11.6.2024 il Tribunale di Milano, su ricorso depositato da ingiungeva a in forza Controparte_1 Parte_2 dell'inadempimento a contratto di conto corrente 3686, al contratto di apertura di credito anticipi su fatture n. 3687, al contratto di finanziamento a medio lungo termine di € 100.000,00 a valere su garanzia Mediocredito Centrale e al contratto di finanziamento n. 5966489 di € 75.500,00 e a in forza della fideiussione omnibus rilasciata in data 1.7.2008 Parte_3 fino all'importo di € 150.000,00, il pagamento dell'importo di € 56.380,07 oltre agli interessi moratori nella misura dell'art. 1284 I comma dal 10.1.2023 al saldo dovuto;
rilevato che con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo PEC in data 3.9.2024 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8219/2024 di cui Parte_3
pagina 1 di 3 chiedeva la revoca fondando le ragioni dell'opposizione sulla inesigibilità della fideiussione, per essere il credito garantito dal Fondo di Garanzia di , sulla nullità Controparte_3 della fideiussione omnibus per violazione dell'art. 2 della legge 287/1990 e conseguente estinzione della fideiussione pe mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c. oltre che sulla mancanza di liquidità, certezza ed esigibilità del credito relativo al contratto di leasing n. 30187054 ed il saldo debitore dell'apertura di credito anticipi fatture n. 3687; rilevato che parte convenuta nel costituirsi in giudizio contestava la fondatezza dell'opposizione concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
rilevato che all'esito dell'udienza di trattazione il giudice emetteva ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo di € 49.737,35 (pari ad € 30.547,42 contratto di finanziamento n. 5966489 oltre agli interessi convenzionali di mora dal 19.11.2023 al saldo, e ad € 19.189,93 contratto di finanziamento a medio e lungo termine garantito da n.5953225 oltre Parte_4 interessi al tasso convenzionale di mora dal 13.11.2023 al saldo) e assegnava a parte opposta termine di 15 giorni per instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del Dlgs n. 28 del 2010 trattandosi di controversia in materia di contratti bancari e fissava l'udienza odierna del 3.12.2025 per la verifica dell'esito della mediazione obbligatoria;
rilevato che all'udienza del 3 dicembre 2024 parte opposta rilevava di non avere avviato la procedura della mediazione obbligatoria ed il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e all'esito si riservata di decidere;
rilevato che ai sensi dell'art. 5 bis , del d.lgs. 28/10 introdotto dal D.lgs 149/2022, rubricato
“procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo” è previsto: “Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.”. Ritenuto che la norma stabilisce che, in caso di omesso espletamento del procedimento di mediazione, il giudice dichiara l'improcedibilità non essendo rispettata la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria;
Ritenuto pertanto che le domande proposte da parte opposta con il ricorso monitorio devono essere sanzionate con l'improcedibilità e che restano assorbite in tale decisione sia le altre questioni di merito e con la revoca del decreto ingiuntivo;
ritenuto che
le spese seguono la soccombenza di parte opposta e si liquidano in dispositivo secondo le previsioni del d.m. 55/2014, aggiornato con il D.M. 149/2022 applicando il parametro da € 26.000,00 ad € 52,000,00 considerata la riduzione del credito ad € 49.737,35 in fase di 648 c.p.c. tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, dell'assenza di fase istruttoria e la fase decisoria è consistita nella discussione orale della causa sulla questione dell'improcedibilità delle domande per omesso esperimento della mediazione obbligatoria;
PQM
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Pt_3
pagina 2 di 3 nell'atto di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8219/2024 emesso dal Pt_3
Tribunale di Milano in data 11.6.2024 contro così provvede: Controparte_1
1. dichiara improcedibili le domande proposte da con il ricorso monitorio Controparte_1 depositato in data 16.4.2024;
2. dichiara assorbita ogni altra questione pregiudiziale e di merito e revoca il decreto ingiuntivo n. 8219/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 11.6.2024;
3. condanna l'opposta alla refusione, in favore del Sig. Controparte_1 Parte_5 delle spese di lite che liquida nella somma di € 4.358,00, per compenso, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge.
Milano, 3 dicembre 2025
Il Giudice Anna Giorgia Carbone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Anna Giorgia Carbone ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 31725 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 TRA (C.F. ), assistito, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Fabio Manfrè (C.F: ) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 studio del predetto difensore sito in 20025 Legnano (MI), Largo Franco Tosi 3, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE E
partita IVA ) in persona del suo procuratore CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 speciale Dr.ssa nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Elisabetta Valentini del foro di Milano (c.f. pec: C.F._3 fax 028654980) e dall'Avv. Alessandro Orsenigo Email_1 del Foro di Milano, (fax 02865480 pec: Email_2
) giusta procura in calce al decreto ingiuntivo opposto ed CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliata presso e nello studio di questi in Milano, Largo Augusto n.7 OPPOSTA OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo – fideiussione omnibus- improcedibilità mancato esperimento mediazione obbligatoria CONCLUSIONI come da verbale di udienza del 3.12.2025
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Rilevato che con decreto ingiuntivo n. 8219/2024 dell'11.6.2024 il Tribunale di Milano, su ricorso depositato da ingiungeva a in forza Controparte_1 Parte_2 dell'inadempimento a contratto di conto corrente 3686, al contratto di apertura di credito anticipi su fatture n. 3687, al contratto di finanziamento a medio lungo termine di € 100.000,00 a valere su garanzia Mediocredito Centrale e al contratto di finanziamento n. 5966489 di € 75.500,00 e a in forza della fideiussione omnibus rilasciata in data 1.7.2008 Parte_3 fino all'importo di € 150.000,00, il pagamento dell'importo di € 56.380,07 oltre agli interessi moratori nella misura dell'art. 1284 I comma dal 10.1.2023 al saldo dovuto;
rilevato che con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo PEC in data 3.9.2024 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8219/2024 di cui Parte_3
pagina 1 di 3 chiedeva la revoca fondando le ragioni dell'opposizione sulla inesigibilità della fideiussione, per essere il credito garantito dal Fondo di Garanzia di , sulla nullità Controparte_3 della fideiussione omnibus per violazione dell'art. 2 della legge 287/1990 e conseguente estinzione della fideiussione pe mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c. oltre che sulla mancanza di liquidità, certezza ed esigibilità del credito relativo al contratto di leasing n. 30187054 ed il saldo debitore dell'apertura di credito anticipi fatture n. 3687; rilevato che parte convenuta nel costituirsi in giudizio contestava la fondatezza dell'opposizione concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
rilevato che all'esito dell'udienza di trattazione il giudice emetteva ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo di € 49.737,35 (pari ad € 30.547,42 contratto di finanziamento n. 5966489 oltre agli interessi convenzionali di mora dal 19.11.2023 al saldo, e ad € 19.189,93 contratto di finanziamento a medio e lungo termine garantito da n.5953225 oltre Parte_4 interessi al tasso convenzionale di mora dal 13.11.2023 al saldo) e assegnava a parte opposta termine di 15 giorni per instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del Dlgs n. 28 del 2010 trattandosi di controversia in materia di contratti bancari e fissava l'udienza odierna del 3.12.2025 per la verifica dell'esito della mediazione obbligatoria;
rilevato che all'udienza del 3 dicembre 2024 parte opposta rilevava di non avere avviato la procedura della mediazione obbligatoria ed il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e all'esito si riservata di decidere;
rilevato che ai sensi dell'art. 5 bis , del d.lgs. 28/10 introdotto dal D.lgs 149/2022, rubricato
“procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo” è previsto: “Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.”. Ritenuto che la norma stabilisce che, in caso di omesso espletamento del procedimento di mediazione, il giudice dichiara l'improcedibilità non essendo rispettata la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria;
Ritenuto pertanto che le domande proposte da parte opposta con il ricorso monitorio devono essere sanzionate con l'improcedibilità e che restano assorbite in tale decisione sia le altre questioni di merito e con la revoca del decreto ingiuntivo;
ritenuto che
le spese seguono la soccombenza di parte opposta e si liquidano in dispositivo secondo le previsioni del d.m. 55/2014, aggiornato con il D.M. 149/2022 applicando il parametro da € 26.000,00 ad € 52,000,00 considerata la riduzione del credito ad € 49.737,35 in fase di 648 c.p.c. tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, dell'assenza di fase istruttoria e la fase decisoria è consistita nella discussione orale della causa sulla questione dell'improcedibilità delle domande per omesso esperimento della mediazione obbligatoria;
PQM
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Pt_3
pagina 2 di 3 nell'atto di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8219/2024 emesso dal Pt_3
Tribunale di Milano in data 11.6.2024 contro così provvede: Controparte_1
1. dichiara improcedibili le domande proposte da con il ricorso monitorio Controparte_1 depositato in data 16.4.2024;
2. dichiara assorbita ogni altra questione pregiudiziale e di merito e revoca il decreto ingiuntivo n. 8219/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 11.6.2024;
3. condanna l'opposta alla refusione, in favore del Sig. Controparte_1 Parte_5 delle spese di lite che liquida nella somma di € 4.358,00, per compenso, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge.
Milano, 3 dicembre 2025
Il Giudice Anna Giorgia Carbone
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