Articolo 2 della Legge 23 giugno 2014, n. 96
Articolo 1Articolo 3
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12 luglio 2014
Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 38 dell'Accordo stesso.
Entrata in vigore il 12 luglio 2014