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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1032/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
MELI SALVATORE, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 496/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Simeto Ambiente Spa In Liquidazione - 04028260877
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM.AD ADEMP. n. 202400632367762177519989 TRIBUTI LOCALI
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione ad adempiere, meglio indicata in epigrafe, emessa dalla società Simeto Ambiente s.p.a. in relazione a somme richieste a titolo di TIA. Il ricorrente sosteneva che l'atto impugnato doveva considerarsi illegittimo e nullo, in ragione della mancata notifica degli atti presupposti, della mancata allegazione, dell'intervenuta decadenza e dell'intervenuta prescrizione.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
La società Simeto Ambiente s.p.a. si costituiva in giudizio. Il ricorrente depositava memorie.
La Corte, all'odierna udienza, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Parte resistente non ha depositato la prova dell'avvenuta notifica degli atti presupposti, indicati nell'atto impugnato nei documenti con numero finale 058 e 1363 (indicati come notificati in data 9.11.2019 e
8.02.2022), limitandosi a depositare documentazione dalla quale risulta la notifica nel corso del 2016 e del
2017 degli avvisi di accertamento e delle ingiunzioni di pagamento con numero finale 076, 006, 029, 024 e
047.
Si tratta di atti non richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata e, comunque, non sufficienti al fine di evitare l'avvenuto decorso della prescrizione quinquennale al momento della notifica dell'atto impugnato
(17.12.2024).
Ciò, nonostante la sospensione dei termini dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (pari complessivamente a
541 giorni) e la proroga degli stessi fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (ex artt. 68 d.l. n. 18 del 2020 e 12 d.lgs. n. 159 del 2015, al quale il primo rinvia) e, pertanto, fino alla data del 31.12.2023.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida in euro
200,00 (duecento), oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Camera di Consiglio il 3 febbraio 2026.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
MELI SALVATORE, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 496/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Simeto Ambiente Spa In Liquidazione - 04028260877
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM.AD ADEMP. n. 202400632367762177519989 TRIBUTI LOCALI
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione ad adempiere, meglio indicata in epigrafe, emessa dalla società Simeto Ambiente s.p.a. in relazione a somme richieste a titolo di TIA. Il ricorrente sosteneva che l'atto impugnato doveva considerarsi illegittimo e nullo, in ragione della mancata notifica degli atti presupposti, della mancata allegazione, dell'intervenuta decadenza e dell'intervenuta prescrizione.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
La società Simeto Ambiente s.p.a. si costituiva in giudizio. Il ricorrente depositava memorie.
La Corte, all'odierna udienza, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Parte resistente non ha depositato la prova dell'avvenuta notifica degli atti presupposti, indicati nell'atto impugnato nei documenti con numero finale 058 e 1363 (indicati come notificati in data 9.11.2019 e
8.02.2022), limitandosi a depositare documentazione dalla quale risulta la notifica nel corso del 2016 e del
2017 degli avvisi di accertamento e delle ingiunzioni di pagamento con numero finale 076, 006, 029, 024 e
047.
Si tratta di atti non richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata e, comunque, non sufficienti al fine di evitare l'avvenuto decorso della prescrizione quinquennale al momento della notifica dell'atto impugnato
(17.12.2024).
Ciò, nonostante la sospensione dei termini dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (pari complessivamente a
541 giorni) e la proroga degli stessi fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (ex artt. 68 d.l. n. 18 del 2020 e 12 d.lgs. n. 159 del 2015, al quale il primo rinvia) e, pertanto, fino alla data del 31.12.2023.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida in euro
200,00 (duecento), oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Camera di Consiglio il 3 febbraio 2026.