Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/02/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale nella persona della dott.ssa Gianna Valeri, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 758/2019 promossa da:
( CF ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Tasciotti e Avv. Antonio Lungo presso i medesimi elettivamente domiciliato in Latina Viale dello Statuto n. 13 per procura in calce all'atto introduttivo
- PARTE ATTRICE
CONTRO
:
( CF ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
Giampiero Cevrain e dall'Avv. Claudio Maria Cardarello ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Latina, Via V. Monti n. 35, per procura in calce alla comparsa di costituzione
- PARTE CONVENUTA
NONCHE'
CONTRO
:
OGGETTO: DIVISIONE EREDITARIA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 settembre 2024, i procuratori delle parti concludevano come da verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
CONTROVERSIA
1
innanzi all'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti Parte_2
conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale - dichiarare aperte le successione legittime di Persona_1
e ; - ordinare la resa dei conti alla coerede per quanto di Persona_2 Parte_2
sua spettanza;
- dichiarare la convenuta obbligata a conferire alla massa ereditaria, a titolo di collazione, le somme delle quali si è appropriata in vita del genitore R_
, già depositate nell'Istituto di credito ( Banco Popolare di Fondi) a nome del
[...]
comune genitore e comunque a titolo di donazione illegittima;
- disporre per l'effetto lo scioglimento delle comunioni eredita riedi e di e la Persona_1 Persona_2
formazione di due progetti di divisione.”
A sostegno della domanda si deduceva che in data 30 luglio 2013 decedeva senza lasciare testamento madre dell'attore, nata a [...] F. il 10.8.1933, con Persona_1
ultima residenza in Latina, lasciando a sé superstiti come eredi legittimi il coniuge R_
ed i figli ed;
si esponeva inoltre che la defunta
[...] Parte_1 Parte_2 all'atto del decesso risultava titolare di conti correnti bancari e postali Persona_1
nonché di fondi di investimento costituenti la massa ereditaria della signora Per_1
a beneficio degli eredi
[...]
In narrativa inoltre si deduceva che, successivamente, in data 20.5.2014 veniva a mancare anche il padre dell'attore, nonché marito della signora , , Persona_1 Persona_2
nato a [...] il [...], con ultima residenza in Latina, lasciando a sé quali eredi legittimi i figli ed . Parte_1 Parte_2
Deduceva parte attrice che il defunto padre, oltre a quanto ereditato dalla moglie Per_1
era proprietario di beni mobili consistenti in attrezzature (come da elenco allegato)
[...]
nonché di notevole liquidità versata in banca in diversi conti correnti, dovuta al ricavato della vendita del 22.11.2012 di un terreno sito in Pontinia, strada Morta per un prezzo dichiarato di €. 142.213,00, versato sul conto corrente del defunto alla Banca Popolare di
Fondi, filiale di Latina.
Si esponeva inoltre in narrativa che al momento della sua morte il signor Persona_2
viveva con la figlia alla quale veniva richiesto il conto del ricavato delle Parte_2
proprietà mobiliari e sulle liquidità, apprendendo l'attore dalla Banca Popolare di Fondi che in effetti sul conto corrente intestato al de cuius non vi era più liquidità, presumendosi che la somma di € 142.213,00 presente sul c/c del de cuius quale ricavato della suddetta vendita, fosse stata ritirata dalla convenuta dal conto corrente bancario o, nell'ipotesi più
2 favorevole alla coerede, fosse stata a lei consegnata dal de cuius, quale donazione lesiva della quota di eredità legittima spettante all'attore coerede.
Pertanto si chiedeva di dichiarare aperta la successione di Persona_1
relativamente alle somme di denaro a lei intestate costituenti il suo patrimonio ereditario ed allo scioglimento della comunione ereditaria formando le quote per la divisione ereditaria tra i due coeredi dei beni mobili della signora e per quanto Persona_1
riguardava la successione di , previa collazione da parte della convenuta di Persona_2
quanto a lei pervenuto a titolo di donazione e previo accertamento della consistenza patrimoniale ereditaria del signor , si chiedeva che venga dichiarata la lesione Persona_2 della quota spettante all'attore quale legittimario e di dichiarare quindi aperta la successione di nonché procedere allo scioglimento della comunione Persona_2
ereditaria formando le quote per la divisione ereditaria tra i due coeredi dei beni mobili e delle somme di denaro del de cuius.
Si costituiva la convenuta rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_2
“A) In via preliminare, per i motivi di cui in premessa, accertare e dichiarare
l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda così come formulata;
B) Sempre in via preliminare, per i motivi di cui in premessa, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
C) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ravvisare la nullità della citazione e/o l'improcedibilità - inammissibilità della domanda così come formulata, dichiarare sciolta la comunione ereditaria sussistente tra i sig.ri
[...]
e relativamente ai beni meglio descritti al punto n. 4 della Parte_2 Parte_1
premessa e, per l'effetto, procedere alla loro divisione ed assegnazione ai coeredi come per legge”.
La convenuta eccepiva in primo luogo che la domanda così come formulata da parte attrice dovesse ritenersi improcedibile in quanto sulla questione, a seguito di introduzione di analoga azione in data 21.07.2016 con identico atto di citazione iscritta dinanzi al
Tribunale di Latina al N° 1266/16, era stata emessa in data 11.07.2018 la sentenza N°
1881/18 alla quale, pur avendo rigettato la domanda a seguito di un'eccezione processuale in rito (carenza di legittimazione attiva) doveva attribuirsi valore di cosa giudicata in senso sostanziale.
Veniva inoltre eccepita l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda per violazione degli artt. 713 e 1111 c.c. non risultano in atti, nessun documento attestante la qualità di erede dell'attore ed altresì la nullità della domanda per indeterminatezza dell'edictio actionis ex art. 163, comma IV, c.p.c. per incertezza ed indeterminatezza sia del petitum
3 che della la causa petendi della domanda di parte attrice . La convenuta eccepiva l'insussistenza dei fatti e delle circostanze addotte a sostegno della domanda, evidenziando che il sig. aveva sempre vissuto presso la propria abitazione sita in Pontinia Persona_2
(LT) unitamente alla moglie e che solo gli ultimi mesi di vita, essendo Persona_1
gravemente malato, li aveva trascorsi presso l'abitazione della figlia , sita Parte_2
in Latina, loc.tà B.go Sabotino, allo scopo di ricevere la dovuta e necessaria assistenza. Si deduceva, pertanto, che eventuali disposizioni economiche poste in essere dal
[...]
non erano in nessun modo riconducibili alla convenuta, evidenziando altresì la R_
genericità della domanda di collazione e che le pretese dell'attore avevano impedito la formalizzazione della divisione.
Espletate le prove orali ammesse alle parti nonché CTU contabile la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 19 settembre 2024.
MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è fondata e risulta meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
In primo luogo devono essere respinte le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta.
Non risulta dubbio che la sentenza che ha respinto l'anteriore giudizio incardinato dall'odierno attore per carenza di prova della qualità di erede non impedisca la riproposizione della stessa domanda di cui risultano individuati sia pure in forma succinta gli elementi di fatto e di diritto a fondamento della domanda.
Si rileva, sul punto che l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non solo nella sua letterale formulazione, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite dalla parte stessa, desumibile dalla natura delle situazioni dedotte in giudizio, senza altri limiti che quelli connessi all'esigenza del rispetto del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato ed al divieto di sostituire d'ufficio domande non esperite a quelle formalmente proposte.
Pertanto, la nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda, ricorre nel caso in cui il petitum, inteso sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto l'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento o la negazione, sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto (cfr.
Cass. 10 dicembre 2008 n. 28986); ciò non può dirsi nel caso in cui tali elementi della domanda siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (cfr. Cass. Sez. Unite, 21 luglio 2009 n.
4 16910); ciò, tenendo presente che, per la determinazione dell'edictio actionis non occorre l'uso di formule sacramentali o solenni, ma è sufficiente che essa risulti dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo (cfr. Cass. 28 agosto 2009, n. 18783). La nullità dell'atto di citazione per "petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (Cass. n. 1681 del 29 gennaio 2015).
Quanto alla eccezione relativa alla mancanza di prova della qualità di erede, parte attrice ha depositato le certificazioni anagrafiche
Deve al riguardo richiamarsi il principio ( Cass. 3 febbraio 2017 n. 3016), secondo cui il figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, del quale afferma essere erede "ab intestato", ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il "de cuius" (ma, soltanto lo status di erede), non deve ulteriormente dimostrare, al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, l'esistenza di tale rapporto producendo l'atto dello stato civile, attestante la filiazione, ma è sufficiente, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, che abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, di cui costituisce atto idoneo l'esercizio stesso dell'azione.
Quanto al merito della causa, richiede in giudizio lo scioglimento della Parte_1
comunione ereditaria derivante dalla successione legittima della madre Persona_1
nata a [...] F. il 10.8.1933 e deceduta in data 30 luglio 2013 con ultima residenza in
Latina e del padre nato a [...] il [...] e deceduto in data 20.5.2014, Persona_2
con ultima residenza in Latina, previa collazione delle donazioni asseritamente ricevute in vita dalla sorella, la convenuta . Parte_2
La CTU espletata in giudizio dal Dott. ha verificato la consistenza dei Persona_3
depositi bancari e postali intestati a ed a dall'analisi della Persona_2 Persona_1
documentazione è emerso che il ricavato della vendita nel 2012 del terreno per €
142.213,00 è transitata nel corso del 2012 su un conto intestato ai due coniugi presso la
Banca Popolare di Fondi.
Il CTU ha verificato che nel corso del 2012 e del 2013, fase nella quale si colloca la vendita in questione ,vi sono state diverse uscite dal conto corrente cointestato.
5 A seguito di quesito integrativo, il CTU, presi in esame gli estratti conto trasmessi dalla
Banca Popolare di Fondi, ha verificato in primis l'uscita di denaro dal conto corrente tramite n. 27 prelievi allo sportello bancomat da f 250,00 cadauno per un importo totale di € 6.750,00
e che il sig. durante l'arco temporale in questione ha effettuato presso la Persona_2
Banca Popolare di Fondi, filiale n. 13, ben 15 prelevamenti per un importo totale pari ad €
47.800,00 ed altresì che dal conto sono usciti diversi assegni dei quali due, uno di C
32.000,00 e di € 25.000,00 intestati a pagati all'incasso da Persona_2 Controparte_1
Il CTU ha concluso che sulla base degli elementi disponibili non si può arrivare ad
[...]
un conteggio esatto in quanto non è dato sapere chi prelevava denaro contante dallo sportello bancomat e che non risultano assegni emessi dal sig. riconducibili Persona_2
direttamente alla sig.ra . Parte_2
Anche per quanto riguarda i beni mobili di asserita titolarità del defunto , Persona_2
le prove orali assunte in giudizio non hanno fornito elementi certi in tal senso.
In conseguenza di tanto, la domanda di collazione di presunte donazioni effettuate da alla figlia deve essere respinta per carenza di prova. Persona_2 Parte_2
Al riguardo si afferma in giurisprudenza ( Cass. 22 ottobre 2021 n. 29583), che presenza di donazioni fatte in vita dal de cuius, la collazione ereditaria - in entrambe le forme previste dalla legge, per conferimento del bene in natura ovvero per imputazione
- è uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere al fine di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote, da determinarsi, in relazione alla misura del diritto di ciascun condividente, sulla base della sommatoria del relictum e del donatum al momento dell'apertura della successione, e quindi garantire a ciascuno degli eredi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota.
Ne consegue che l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione (salva l'espressa dispensa da parte del de cuius nei limiti in cui sia valida) e che i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni, facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione. Incombe in tal caso sulla parte che eccepisca un fatto ostativo alla collazione l'onere di fornirne la prova nei confronti di tutti gli altri condividenti ma ciò vuol dire che la collazione opera in presenza di donazioni, senza necessità di domanda, incombendo a colui che neghi l'operatività dell'istituto di fornire la prova del fatto impeditivo e dunque a condizione
6 che risulti l'esistenza di donazioni. Queste, qualora non risultino in modo palese, debbono essere provare da chi le deduce. Pertanto si presume l'obbligo del conferimento della donazione che risulti oggettivamente o sia stata provata ma non si presume invece l'esistenza della donazione solo perché ne sia stato chiesto il conferimento, onere della prova non assolto nel caso di specie.
Ne deriva che debba procedersi alla apertura della successione per entrambi i nominativi oggetto di causa e disposto lo scioglimento della comunione ereditaria di entrambi i nominativi con devoluzione per successione legittima dei beni mobili relitti in parti uguali tra e costituiti per quanto riguarda Parte_1 Parte_2 Per_1
da:
[...]
a) saldo a credito di €. 5.582,37 di conto corrente bancario n. 013/330/40631 cointestato con (presso la Banca Popolare di Fondi); b) n. 948,75 Persona_2 quote per un valore di €. 7.402,75 Fondo AR Bond Corporate per;
c) quote Fondo
AR Cash Plus per un valore di €. 1.016,42; d) saldo di €. 25.100,00 CP_1
libretto avente il numero 32796605 cointestato ad altre due persone ed intestato ad
. Persona_1
Ne deriva che tali beni per la quota di spettanza dei genitori deceduti debbano essere divisi in parti uguali tra gli eredi e . Parte_1 Parte_2
Le spese di lite devono compensarsi stante il rigetto della domanda di collazione e l'adesione della convenuta alla domanda di divisione. Le spese di CTU vanno poste al
50% tra le parti e in solido nei confronti del consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in persona della Dott.ssa Gianna Valeri ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
P.Q.M.
a) Accoglie la domanda di parte attrice nei termini di cui in parte motiva e per l'effetto dichiara aperta la successione di deceduta in data 30 luglio Persona_1
2013 nata a [...] F. il 10.8.1933 con ultima residenza in Latina e di Persona_2
deceduto in data 20.5.2014, nato a [...] il [...], con ultima residenza in
Latina;
b) Dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria di entrambi i nominativi con devoluzione per successione legittima dei beni mobili relitti in parti uguali tra
7 e costituiti per quanto riguarda Parte_1 Parte_2 Persona_1
da:
a)saldo a credito di €. 5.582,37 di conto corrente bancario n. 013/330/40631 cointestato con (presso la Banca Popolare di Fondi); b) n. 948,75 Persona_2 quote per un valore di €. 7.402,75 Fondo AR Bond Corporate;
c) quote Fondo
AR Cash Plus per un valore di €. 1.016,42; d) saldo di €. 25.100,00 CP_1
libretto avente il numero 32796605 cointestato ad altre due persone ed intestato ad
; Persona_1
c) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
d) Pone le spese di CTU come liquidate al 50% tra le parti e in solido per l'intero nei confronti del consulente.
Così deciso in Latina, il 28 febbraio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Gianna Valeri
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