TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/11/2025, n. 2028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2028 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1639/2025 R.G. trattenuto per la decisione in esito alle note scritte autorizzate in sostituzione dell'udienza del 16.10.2025
TRA
, nato il [...] a [...] – USA) e residente Parte_1
a AR (Indiana) al 6 Northlake Drive;
(nata ) nata a [...] – USA) il 26.06.1961 e Controparte_1 Pt_1
residente a [...](Indiana) al 9049 Tilly Mill Road;
nata ad [...] – USA) l'08.07.2003 e residente a Controparte_2
LP (Luisiana) al 1141 Mosswood Drive Lot. 190;
nata ad [...] – USA) il 02.04.2007 e ivi residente Parte_2
al 9049 Tilly Mill Road, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv.
RI IN (C.F. del Foro di Palermo e presso il suo CodiceFiscale_1
studio elettivamente domiciliati, ricorrenti
E
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1 CP_4
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina (C.F. , presso i cui uffici in Via dei Mille isol. 221, è ope legis C.F._2
domiciliato, resistente avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 26.04.2025, i ricorrenti adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento e il riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis, premettendo di essere diretti discendenti della sig.ra , nata nel Comune di Sant'Agata di TE (ME) in data Persona_1
28.07.1894. Più precisamente, i richiedenti ricostruivano il loro albero genealogico evidenziando i seguenti passaggi generazionali: l'ava emigrava negli Persona_1
Stati Uniti d'America, ove sposava, nel 1914, il sig. cittadino Persona_2
italiano naturalizzatosi statunitense;
la sig.ra , di contro, non si Persona_1
naturalizzava cittadina americana;
dal matrimonio tra la sig.ra ed il sig. Persona_1
nasceva, in data 13.05.1926, in Ohio, la sig.ra Persona_2 Persona_3
quest'ultima, in data 04.06.1955, a Patti (Me), sposava il sig.
[...] [...]
; da suddette nozze nascevano gli odierni ricorrenti Controparte_5 Parte_1
e (nata ); il primogenito nasceva il 15.07.1959 a East
[...] Controparte_1 Pt_1
CL (Ohio – USA) e la secondogenita nasceva il 26.06.1961 a Beech Grove
(Indiana – USA); quest'ultima, il 05.05.1990, sposava il sig. e i Persona_4
due generavano i ricorrenti nata ad [...] – USA) in Controparte_2
data 08.07.2003, e nata ad [...] – USA) il Parte_2
02.04.2007.
Trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, gli atti di causa venivano comunicati al Pubblico Ministero.
Il si costituiva in giudizio per il tramite dell'Avvocatura Controparte_3
Distrettuale dello Stato senza, tuttavia, contestare nel merito la domanda di parte avversa e rimettendo al Tribunale adito l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore delle odierne ricorrenti. Parte resistente avanzava, tuttavia, richiesta di compensazione delle spese di lite, evidenziando l'impossibilità per l'Autorità consolare, in assenza di un intervento del legislatore, di applicare i princìpi elaborati dalla giurisprudenza in materia di trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis per via materna.
In esito alle note scritte autorizzate in sostituzione dell'udienza del 16.10.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, u.c., c.p.c.
Preliminarmente, va ritenuta la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano,
a far data dal 22.06.2022. Pertanto, essendo l'ava degli odierni ricorrenti nata nel
Comune di Sant'Agata di TE (ME), il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
Deve, inoltre, ritenersi sussistente l'interesse ad agire, atteso che, trattandosi di una discendenza con passaggi in linea femminile antecedenti all'entrata in vigore della
Costituzione, i richiedenti non avrebbero potuto ottenere dal Consolato competente il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis;
in questi casi, infatti, come correttamente osservato tanto dal resistente quanto dai richiedenti, l'autorità CP_3
amministrativa non può fare applicazione dei princìpi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, dovendosi attenere alla normativa vigente.
Nel merito, va richiamata la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza. Innanzitutto, giova evidenziare come, in virtù dei princìpi di diritto internazionale stabiliti dagli artt. 1 e 2 della Convenzione de L'Aja del 12 aprile
1930, ratificata con legge 5 giugno 1934, "Spetta a ciascuno Stato determinare con la propria legislazione quali sono i suoi cittadini" e "Ogni questione relativa al possesso, da parte di un individuo, della cittadinanza di un determinato Stato deve essere risolta in conformità della legge di tale Stato", di talché i criteri volti all'acquisizione o alla perdita dello status civitatis devono essere individuati unicamente dal legislatore nazionale, non avendo alcuna rilevanza le scelte legislative compiute dai legislatori dei
Paesi terzi, i quali possono decidere chi considerare “proprio” cittadino, ma non possono condizionare le scelte legislative degli altri Stati. Nel nostro ordinamento giuridico, l'iniziale assetto normativo in materia di cittadinanza risale al codice civile del 1865, i cui articoli da 1 a 15 ne regolavano l'acquisto e la perdita, prevedendo, nello specifico, che la cittadinanza si acquistasse per discendenza iure sanguinis dal figlio di padre cittadino e si perdesse per rinuncia o in forza dell'ottenimento di una cittadinanza straniera. Successivamente, è intervenuta la legge n. 555 del 1912, prima legge organica in materia di cittadinanza, che riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre. In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana. In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione. Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. In tal senso, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data. Ai rapporti risalenti ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto. La Suprema Corte, pur condividendo e riconoscendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, in base al quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme risalenti ad una epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, sostiene che il diritto di cittadinanza costituisca uno status permanente ed imprescrittibile e, di conseguenza, giustiziabile in ogni tempo;
ciò in forza dell'effetto dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale, che perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che suddetto diritto è giustiziabile anche in caso di morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva la trasmissione dello status civitatis. Giova, peraltro, evidenziare che la giurisprudenza successiva (v., tra le altre, Cass. n. 7127/2011 e Cass. n. 22608/2015) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto. Attualmente, la disciplina sulla cittadinanza nell'ordinamento italiano è affidata alla legge n. 91/1992, della quale meritano attenzione, in questa sede: l'art. 1, a mente del quale il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti ha diritto alla cittadinanza italiana se nasce sul territorio nazionale (iure sanguinis e iure soli); l'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze (principio, peraltro, già previsto dall'art. 3 della
Convenzione de L'Aja del 1930); l'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”. Da ultimo, il D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 ha modificato la L. n. 91/1992, ponendo un limite all'acquisto della cittadinanza italiana per discendenza attraverso l'introduzione dell'art. 3 bis. Tale nuova disposizione, entrata in vigore in data 29.03.2025, stabilisce che “In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14
e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli
1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e
9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo
2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino è nato in [...]; d) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in [...]”. Sicché, in virtù della riforma appena richiamata,
l'acquisto della cittadinanza italiana per i nati all'estero da ascendenti italiani non è automatico, salvo che non ricorra una delle seguenti condizioni: presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis entro il 27 marzo
2025; pendenza di un procedimento giudiziale alla stessa data;
nascita in Italia di un genitore o adottante cittadino;
residenza in Italia per almeno due anni continuativi di un genitore o adottante cittadino prima della nascita o adozione;
nascita in Italia di un ascendente di primo grado dei genitori o adottanti cittadini.
Tanto premesso, venendo al caso in esame, occorre rilevare che la linea di discendenza riportata nell'atto introduttivo trova perfetta corrispondenza nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, da cui risulta che i ricorrenti discendono dalla cittadina italiana , nata a [...] Persona_1
TE (ME) il 28.07.1894. Più precisamente, è stato documentalmente dimostrato che dal matrimonio tra la predetta capostipite e il sig. è nata, in Persona_2
America, la sig.ra madre dei signori Persona_3 Parte_1
e (nata ). Da quest'ultima sono, poi, nati i ricorrenti Controparte_1 Pt_1 [...]
e Può dirsi, dunque, compiutamente documentato il CP_2 Parte_2
rapporto di filiazione plurigenerazionale che lega i ricorrenti all'ava italiana
[...]
. Per_1
Dalla documentazione in atti emerge, inoltre, che l'ascendente degli odierni ricorrenti non risulta naturalizzata americana, come risulta dal certificato versato in atti
(v. allegato n. 5). La sig.ra , dunque, non ha perso la cittadinanza italiana Persona_1
e l'ha trasmessa, per effetto delle pronunce richiamate in narrativa, alla figlia
[...]
ai nipoti e (nata ) e Persona_3 Parte_1 Controparte_1 Pt_1
ai pronipoti e Controparte_2 Parte_2
Per quanto fin qui ritenuto, la domanda va accolta e deve dichiararsi, in virtù dell'applicazione dei princìpi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata in precedenza e esclusa l'applicabilità del nuovo art. 3 bis l. n. 91/1992 al caso di specie, la trasmissione dall'ava italiana della cittadinanza iure Persona_1
sanguinis agli odierni ricorrenti e disporsi l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte del . Controparte_3
Si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite, scaturenti dall'impossibilità per il chiamato in giudizio di provvedere sulle domande CP_3
di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis che contemplano passaggi in linea materna.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1639/2025 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:
1. in accoglimento della domanda, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita;
2. ordina al , e per esso all'Ufficiale dello stato civile Controparte_3
competente, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3. compensa le spese di lite.
Messina, 11 novembre 2025
Il Giudice on.
(d.ssa Francescaromana Puglisi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giorgia
Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima e la Terza
Sezione Civile del Tribunale di Messina.
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1639/2025 R.G. trattenuto per la decisione in esito alle note scritte autorizzate in sostituzione dell'udienza del 16.10.2025
TRA
, nato il [...] a [...] – USA) e residente Parte_1
a AR (Indiana) al 6 Northlake Drive;
(nata ) nata a [...] – USA) il 26.06.1961 e Controparte_1 Pt_1
residente a [...](Indiana) al 9049 Tilly Mill Road;
nata ad [...] – USA) l'08.07.2003 e residente a Controparte_2
LP (Luisiana) al 1141 Mosswood Drive Lot. 190;
nata ad [...] – USA) il 02.04.2007 e ivi residente Parte_2
al 9049 Tilly Mill Road, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv.
RI IN (C.F. del Foro di Palermo e presso il suo CodiceFiscale_1
studio elettivamente domiciliati, ricorrenti
E
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1 CP_4
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina (C.F. , presso i cui uffici in Via dei Mille isol. 221, è ope legis C.F._2
domiciliato, resistente avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 26.04.2025, i ricorrenti adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento e il riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis, premettendo di essere diretti discendenti della sig.ra , nata nel Comune di Sant'Agata di TE (ME) in data Persona_1
28.07.1894. Più precisamente, i richiedenti ricostruivano il loro albero genealogico evidenziando i seguenti passaggi generazionali: l'ava emigrava negli Persona_1
Stati Uniti d'America, ove sposava, nel 1914, il sig. cittadino Persona_2
italiano naturalizzatosi statunitense;
la sig.ra , di contro, non si Persona_1
naturalizzava cittadina americana;
dal matrimonio tra la sig.ra ed il sig. Persona_1
nasceva, in data 13.05.1926, in Ohio, la sig.ra Persona_2 Persona_3
quest'ultima, in data 04.06.1955, a Patti (Me), sposava il sig.
[...] [...]
; da suddette nozze nascevano gli odierni ricorrenti Controparte_5 Parte_1
e (nata ); il primogenito nasceva il 15.07.1959 a East
[...] Controparte_1 Pt_1
CL (Ohio – USA) e la secondogenita nasceva il 26.06.1961 a Beech Grove
(Indiana – USA); quest'ultima, il 05.05.1990, sposava il sig. e i Persona_4
due generavano i ricorrenti nata ad [...] – USA) in Controparte_2
data 08.07.2003, e nata ad [...] – USA) il Parte_2
02.04.2007.
Trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, gli atti di causa venivano comunicati al Pubblico Ministero.
Il si costituiva in giudizio per il tramite dell'Avvocatura Controparte_3
Distrettuale dello Stato senza, tuttavia, contestare nel merito la domanda di parte avversa e rimettendo al Tribunale adito l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore delle odierne ricorrenti. Parte resistente avanzava, tuttavia, richiesta di compensazione delle spese di lite, evidenziando l'impossibilità per l'Autorità consolare, in assenza di un intervento del legislatore, di applicare i princìpi elaborati dalla giurisprudenza in materia di trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis per via materna.
In esito alle note scritte autorizzate in sostituzione dell'udienza del 16.10.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, u.c., c.p.c.
Preliminarmente, va ritenuta la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano,
a far data dal 22.06.2022. Pertanto, essendo l'ava degli odierni ricorrenti nata nel
Comune di Sant'Agata di TE (ME), il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
Deve, inoltre, ritenersi sussistente l'interesse ad agire, atteso che, trattandosi di una discendenza con passaggi in linea femminile antecedenti all'entrata in vigore della
Costituzione, i richiedenti non avrebbero potuto ottenere dal Consolato competente il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis;
in questi casi, infatti, come correttamente osservato tanto dal resistente quanto dai richiedenti, l'autorità CP_3
amministrativa non può fare applicazione dei princìpi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, dovendosi attenere alla normativa vigente.
Nel merito, va richiamata la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza. Innanzitutto, giova evidenziare come, in virtù dei princìpi di diritto internazionale stabiliti dagli artt. 1 e 2 della Convenzione de L'Aja del 12 aprile
1930, ratificata con legge 5 giugno 1934, "Spetta a ciascuno Stato determinare con la propria legislazione quali sono i suoi cittadini" e "Ogni questione relativa al possesso, da parte di un individuo, della cittadinanza di un determinato Stato deve essere risolta in conformità della legge di tale Stato", di talché i criteri volti all'acquisizione o alla perdita dello status civitatis devono essere individuati unicamente dal legislatore nazionale, non avendo alcuna rilevanza le scelte legislative compiute dai legislatori dei
Paesi terzi, i quali possono decidere chi considerare “proprio” cittadino, ma non possono condizionare le scelte legislative degli altri Stati. Nel nostro ordinamento giuridico, l'iniziale assetto normativo in materia di cittadinanza risale al codice civile del 1865, i cui articoli da 1 a 15 ne regolavano l'acquisto e la perdita, prevedendo, nello specifico, che la cittadinanza si acquistasse per discendenza iure sanguinis dal figlio di padre cittadino e si perdesse per rinuncia o in forza dell'ottenimento di una cittadinanza straniera. Successivamente, è intervenuta la legge n. 555 del 1912, prima legge organica in materia di cittadinanza, che riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre. In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana. In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione. Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. In tal senso, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data. Ai rapporti risalenti ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto. La Suprema Corte, pur condividendo e riconoscendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, in base al quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme risalenti ad una epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, sostiene che il diritto di cittadinanza costituisca uno status permanente ed imprescrittibile e, di conseguenza, giustiziabile in ogni tempo;
ciò in forza dell'effetto dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale, che perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che suddetto diritto è giustiziabile anche in caso di morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva la trasmissione dello status civitatis. Giova, peraltro, evidenziare che la giurisprudenza successiva (v., tra le altre, Cass. n. 7127/2011 e Cass. n. 22608/2015) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto. Attualmente, la disciplina sulla cittadinanza nell'ordinamento italiano è affidata alla legge n. 91/1992, della quale meritano attenzione, in questa sede: l'art. 1, a mente del quale il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti ha diritto alla cittadinanza italiana se nasce sul territorio nazionale (iure sanguinis e iure soli); l'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze (principio, peraltro, già previsto dall'art. 3 della
Convenzione de L'Aja del 1930); l'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”. Da ultimo, il D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 ha modificato la L. n. 91/1992, ponendo un limite all'acquisto della cittadinanza italiana per discendenza attraverso l'introduzione dell'art. 3 bis. Tale nuova disposizione, entrata in vigore in data 29.03.2025, stabilisce che “In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14
e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli
1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e
9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo
2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino è nato in [...]; d) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in [...]”. Sicché, in virtù della riforma appena richiamata,
l'acquisto della cittadinanza italiana per i nati all'estero da ascendenti italiani non è automatico, salvo che non ricorra una delle seguenti condizioni: presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis entro il 27 marzo
2025; pendenza di un procedimento giudiziale alla stessa data;
nascita in Italia di un genitore o adottante cittadino;
residenza in Italia per almeno due anni continuativi di un genitore o adottante cittadino prima della nascita o adozione;
nascita in Italia di un ascendente di primo grado dei genitori o adottanti cittadini.
Tanto premesso, venendo al caso in esame, occorre rilevare che la linea di discendenza riportata nell'atto introduttivo trova perfetta corrispondenza nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, da cui risulta che i ricorrenti discendono dalla cittadina italiana , nata a [...] Persona_1
TE (ME) il 28.07.1894. Più precisamente, è stato documentalmente dimostrato che dal matrimonio tra la predetta capostipite e il sig. è nata, in Persona_2
America, la sig.ra madre dei signori Persona_3 Parte_1
e (nata ). Da quest'ultima sono, poi, nati i ricorrenti Controparte_1 Pt_1 [...]
e Può dirsi, dunque, compiutamente documentato il CP_2 Parte_2
rapporto di filiazione plurigenerazionale che lega i ricorrenti all'ava italiana
[...]
. Per_1
Dalla documentazione in atti emerge, inoltre, che l'ascendente degli odierni ricorrenti non risulta naturalizzata americana, come risulta dal certificato versato in atti
(v. allegato n. 5). La sig.ra , dunque, non ha perso la cittadinanza italiana Persona_1
e l'ha trasmessa, per effetto delle pronunce richiamate in narrativa, alla figlia
[...]
ai nipoti e (nata ) e Persona_3 Parte_1 Controparte_1 Pt_1
ai pronipoti e Controparte_2 Parte_2
Per quanto fin qui ritenuto, la domanda va accolta e deve dichiararsi, in virtù dell'applicazione dei princìpi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata in precedenza e esclusa l'applicabilità del nuovo art. 3 bis l. n. 91/1992 al caso di specie, la trasmissione dall'ava italiana della cittadinanza iure Persona_1
sanguinis agli odierni ricorrenti e disporsi l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte del . Controparte_3
Si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite, scaturenti dall'impossibilità per il chiamato in giudizio di provvedere sulle domande CP_3
di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis che contemplano passaggi in linea materna.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1639/2025 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:
1. in accoglimento della domanda, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita;
2. ordina al , e per esso all'Ufficiale dello stato civile Controparte_3
competente, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3. compensa le spese di lite.
Messina, 11 novembre 2025
Il Giudice on.
(d.ssa Francescaromana Puglisi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giorgia
Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima e la Terza
Sezione Civile del Tribunale di Messina.