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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/11/2025, n. 2449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2449 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa OS AN, ha pronunciato, in esito all'udienza del 3 novembre
2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 127/2025
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CO IC, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cammaroto
RESISTENTE
OGGETTO: assegno di invalidità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 13 gennaio 2025, esponeva: Pt_1 Parte_1
- di aver presentato, in data 27 luglio 2023, domanda alla competente Commissione Medica al fine essere riconosciuta invalida civile nella misura pari al 75%;
- sottoposta a visita medica collegiale, era stata riconosciuta invalida in misura pari al 35%;
- aveva, pertanto, proposto ricorso per accertamento tecnico ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi a codesto
Tribunale, iscritto al n. 1624/2024 R.G., per l'accertamento del requisito sanitario utile alla prestazione richiesta e, disposta ed espletata la ctu medico legale, era stata riconosciuta invalida in misura pari al 46%;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso.
Contestava le conclusioni del ctu rilevando che il consulente aveva errato nella valutazione delle gravi ed inemendabili patologie da cui era affetta e tali da fondare il diritto alla prestazione richiesta. Evidenziava l'errore diagnostico valutativo e metodologico del ctu per aver sottovalutato le patologie afferenti all'apparato cardio-circolatorio, le quali risultavano riconducibili, come attestato dall'esame clinico-strumentale del 25 ottobre 2023 in atti, al codice tabellare n.6442 con una percentuale pari al
41-40% evidenziando che il giudizio espresso dal ctu non era suffragato da esami clinico-strumentali di segno opposto,
Rilevava, inoltre, l'errore diagnostico valutativo e metodologico del ctu, che aveva sottovalutato le patologie dell'apparato osseo-tendineo, come dedotte ed allegate mediante referto ortopedico con del
26 ottobre 2023 che risultavano riconducibili ai codici tabellari n. 7205 (Anchilosi di ginocchio rettilinea 21-30%) e n. 7010 (Spondilodiscoartrosi 31-40%).
Contestava, altresì, la sottovalutazione della patologia psichiatrica, qualificata come sindrome depressiva endogena di grado lieve, riconducibile al codice tabellare n. 2208, con attribuzione di una percentuale di invalidità pari al 30%.
Sottolineava, infine che, valutando le patologie refertate alla luce dei codici ministeriali e non necessariamente ai minimi tabellari in caso di intervallo di valori, con l'applicazione della maggiorazione ex art. 3 del D.lgs. n. 509/88, si arrivava a una percentuale del 75%.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuta e dichiarata invalida nella misura del 75% e che l' CP_1 venisse condannato al riconoscimento della chiesta prestazione con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità dell'azione per difetto di interesse CP_1 ad agire rilevando che parte ricorrente non aveva provato di possedere alcun requisito socio– economico.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Veniva disposto il richiamo del ctu che aveva espletato l'incarico nel procedimento per atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente.
4.- L'udienza del 3 novembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza dell'invalidità nella misura del 75% utile al conseguimento dell'assegno di invalidità (giudizio iscritto al RG n. 1624/2024, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati riconosceva la ricorrente invalida in misura pari al 46% con decorrenza dal maggio 2024 e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso. Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede l'accertamento dell'invalidità nella misura del 75% utile al conseguimento dell'assegno di invalidità.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Questo decidente, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente, ha disposto il richiamo del ctu nominato nel procedimento per a.t.p.
Il ctu nominato, nel procedimento per a.t.p., ha ritenuto la ricorrente affetta da “sindrome ansioso- depressiva, per analogia al Codice 2207, con una percentuale del 15%....artrosi vertebrale per analogia al Codice 7008, con una percentuale di invalidità del 12%....stato ipertensivo in prima classe funzionale NYHA, Codice 6441, con una percentuale del 30%., ipoacusia” ed ha concluso ritenendo la ricorrente invalida nella misura del 46% con decorrenza dal maggio 2024.
Il ctu, richiamato nel presente giudizio, in seguito ai rilievi di parte ricorrente, ha osservato che le patologie della ricorrente “sono rappresentate dalla sindrome ansioso-depressiva, dall'artrosi vertebrale a lieve incidenza funzionale e dallo stato ipertensivo” rilevando che “la ricorrente non ha lamentato altre affezioni e l'esame clinico dei vari organi ed apparati non ha evidenziato altre patologie degne di nota.”.
Il ctu ha rilevato che “La ricorrente soffre di artrosi vertebrale a scarsa incidenza funzionale che alla data odierna ha causato solo una lieve limitazione dei movimenti articolari del rachide cervicale e lombosacrale, in assenza di turbe della statica e della dinamica, per cui è stata equiparata per analogia alla spondilolistesi, Codice 7008, con una percentuale di invalidità del 12%; la sindrome ansioso-depressiva non documentata da alcuna visita specialistica agli atti, è stata diagnosticata in sede di consulenza e valutata con il relativo codice 2207, con una percentuale del 15% e non è stata attribuita la II classe NYHA alla cardiopatia ipertensiva, sia per la mancanza di un esame ecocardiografico da cui si sarebbero potuti evincere eventuali turbe dell'emodinamica cardiaca e la
Frazione di Eiezione ed anche perchè la ricorrente non ha lamentato sintomatologia da riferire ad uno scompenso o ad una insufficienza della pompa cardiaca, come per es., dispnea, crisi ipertensive, facile affaticabilità dopo lievi sforzi, tachicardia, cardiopalmo, crisi anginose da sforzo od a riposo, episodi di edema polmonare e/ o di asma cardiaco, comparsa di edemi declivi e dall'esame obiettivo dell'apparato cardiovascolare, non sono emersi dati clinici degni di nota”.
Il ctu ha concluso confermando il giudizio medico- legale precedentemente formulato.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
5.- La domanda non può, dunque, trovare accoglimento.
6.- In presenza di dichiarazione ex art. 152 disp att cpc da parte della ricorrente quest'ultima viene esonerata dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per atp e le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per atp;
c) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 4 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
OS AN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa OS AN, ha pronunciato, in esito all'udienza del 3 novembre
2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 127/2025
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CO IC, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cammaroto
RESISTENTE
OGGETTO: assegno di invalidità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 13 gennaio 2025, esponeva: Pt_1 Parte_1
- di aver presentato, in data 27 luglio 2023, domanda alla competente Commissione Medica al fine essere riconosciuta invalida civile nella misura pari al 75%;
- sottoposta a visita medica collegiale, era stata riconosciuta invalida in misura pari al 35%;
- aveva, pertanto, proposto ricorso per accertamento tecnico ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi a codesto
Tribunale, iscritto al n. 1624/2024 R.G., per l'accertamento del requisito sanitario utile alla prestazione richiesta e, disposta ed espletata la ctu medico legale, era stata riconosciuta invalida in misura pari al 46%;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso.
Contestava le conclusioni del ctu rilevando che il consulente aveva errato nella valutazione delle gravi ed inemendabili patologie da cui era affetta e tali da fondare il diritto alla prestazione richiesta. Evidenziava l'errore diagnostico valutativo e metodologico del ctu per aver sottovalutato le patologie afferenti all'apparato cardio-circolatorio, le quali risultavano riconducibili, come attestato dall'esame clinico-strumentale del 25 ottobre 2023 in atti, al codice tabellare n.6442 con una percentuale pari al
41-40% evidenziando che il giudizio espresso dal ctu non era suffragato da esami clinico-strumentali di segno opposto,
Rilevava, inoltre, l'errore diagnostico valutativo e metodologico del ctu, che aveva sottovalutato le patologie dell'apparato osseo-tendineo, come dedotte ed allegate mediante referto ortopedico con del
26 ottobre 2023 che risultavano riconducibili ai codici tabellari n. 7205 (Anchilosi di ginocchio rettilinea 21-30%) e n. 7010 (Spondilodiscoartrosi 31-40%).
Contestava, altresì, la sottovalutazione della patologia psichiatrica, qualificata come sindrome depressiva endogena di grado lieve, riconducibile al codice tabellare n. 2208, con attribuzione di una percentuale di invalidità pari al 30%.
Sottolineava, infine che, valutando le patologie refertate alla luce dei codici ministeriali e non necessariamente ai minimi tabellari in caso di intervallo di valori, con l'applicazione della maggiorazione ex art. 3 del D.lgs. n. 509/88, si arrivava a una percentuale del 75%.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuta e dichiarata invalida nella misura del 75% e che l' CP_1 venisse condannato al riconoscimento della chiesta prestazione con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità dell'azione per difetto di interesse CP_1 ad agire rilevando che parte ricorrente non aveva provato di possedere alcun requisito socio– economico.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Veniva disposto il richiamo del ctu che aveva espletato l'incarico nel procedimento per atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente.
4.- L'udienza del 3 novembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza dell'invalidità nella misura del 75% utile al conseguimento dell'assegno di invalidità (giudizio iscritto al RG n. 1624/2024, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati riconosceva la ricorrente invalida in misura pari al 46% con decorrenza dal maggio 2024 e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso. Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede l'accertamento dell'invalidità nella misura del 75% utile al conseguimento dell'assegno di invalidità.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Questo decidente, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente, ha disposto il richiamo del ctu nominato nel procedimento per a.t.p.
Il ctu nominato, nel procedimento per a.t.p., ha ritenuto la ricorrente affetta da “sindrome ansioso- depressiva, per analogia al Codice 2207, con una percentuale del 15%....artrosi vertebrale per analogia al Codice 7008, con una percentuale di invalidità del 12%....stato ipertensivo in prima classe funzionale NYHA, Codice 6441, con una percentuale del 30%., ipoacusia” ed ha concluso ritenendo la ricorrente invalida nella misura del 46% con decorrenza dal maggio 2024.
Il ctu, richiamato nel presente giudizio, in seguito ai rilievi di parte ricorrente, ha osservato che le patologie della ricorrente “sono rappresentate dalla sindrome ansioso-depressiva, dall'artrosi vertebrale a lieve incidenza funzionale e dallo stato ipertensivo” rilevando che “la ricorrente non ha lamentato altre affezioni e l'esame clinico dei vari organi ed apparati non ha evidenziato altre patologie degne di nota.”.
Il ctu ha rilevato che “La ricorrente soffre di artrosi vertebrale a scarsa incidenza funzionale che alla data odierna ha causato solo una lieve limitazione dei movimenti articolari del rachide cervicale e lombosacrale, in assenza di turbe della statica e della dinamica, per cui è stata equiparata per analogia alla spondilolistesi, Codice 7008, con una percentuale di invalidità del 12%; la sindrome ansioso-depressiva non documentata da alcuna visita specialistica agli atti, è stata diagnosticata in sede di consulenza e valutata con il relativo codice 2207, con una percentuale del 15% e non è stata attribuita la II classe NYHA alla cardiopatia ipertensiva, sia per la mancanza di un esame ecocardiografico da cui si sarebbero potuti evincere eventuali turbe dell'emodinamica cardiaca e la
Frazione di Eiezione ed anche perchè la ricorrente non ha lamentato sintomatologia da riferire ad uno scompenso o ad una insufficienza della pompa cardiaca, come per es., dispnea, crisi ipertensive, facile affaticabilità dopo lievi sforzi, tachicardia, cardiopalmo, crisi anginose da sforzo od a riposo, episodi di edema polmonare e/ o di asma cardiaco, comparsa di edemi declivi e dall'esame obiettivo dell'apparato cardiovascolare, non sono emersi dati clinici degni di nota”.
Il ctu ha concluso confermando il giudizio medico- legale precedentemente formulato.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
5.- La domanda non può, dunque, trovare accoglimento.
6.- In presenza di dichiarazione ex art. 152 disp att cpc da parte della ricorrente quest'ultima viene esonerata dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per atp e le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per atp;
c) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 4 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
OS AN