Articolo 29 della Legge 31 maggio 1990, n. 128
Articolo 28
Versione
4 giugno 1990
Art. 29. 1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1990.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 4 giugno 1990
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