Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
81/2018 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 09/01/2025, alle ore 11.28, innanzi al Presidente di Sezione, dott. Ugo
Scavuzzo, sono comparsi: per il dott. Controparte_1
praticante abilitato per delega dell'Avv. G. Ceccio il quale insiste nelle CP_2 conclusioni già rassegnate nell'opposizione spiegata e in subordine chiede la sospensione del giudizio ex art.295 c.p.c.; nessuno è comparso per . Controparte_3
Il Presidente di Sezione invita, quindi, alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La parte presente discute oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali.
Quindi, il Presidente di Sezione decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE
In fatto ed in diritto Con atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c., la società
(C.F. conveniva in giudizio Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_4
davanti al Tribunale di Messina affinché lo stesso sospendesse inaudita
[...] altera parte l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 29520170014341407000
e del relativo ruolo per la coesistenza del “periculum in mora” e del “fumus boni iuris”; dichiarasse l'illegittimità della cartella impugnata e la sua nullità e/o annullabilità; sospendesse il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. per pregiudizialità con altro procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Messina (procedimento n.1921/2016
R.G.); il tutto con vittoria di spese e compensi di causa. In ordine a tali domande, la società opponente premetteva che alla società CP_1
in data 12/12/2017 era stata notificata, da parte della la
[...] Controparte_4 cartella di pagamento n. 29520170014341407000, con la quale era stata richiesta, da parte della - la somma di € 190.458,80 Controparte_5 in ragione della sopravvenuta revoca del contributo già concesso;
che l'iscrizione a ruolo
1
, con riferimento alla garanzia prestata a favore della
[...] Controparte_6
, di aver avviato la procedura di mediaconciliazione tesa ad ottenere la nullità dei
[...] contratti stipulati con la stessa e garantiti dalla e che CP_5 Controparte_5 pendeva il correlato giudizio di cognizione (n. 1921/2016 R.G. Tribunale di Messina) e che ciò nonostante la aveva escusso la garanzia per Controparte_6
l'importo di € 184.899,31. La società opponente comn l'atto introduttivo del presente giudizio si doleva a) dell'illegittimità della notifica della cartella di pagamento effettuata via p.e.c.; b) dell'illegittimità della cartella per carenza di motivazione e della carenza di prova;
c) della nullità della cartella di pagamento per vizi afferenti alla validità del ruolo;
d) dell'illegittimità della cartella di pagamento per violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e per violazione degli articoli 474 c.p.c. e 295 c.p.c. Con comparsa del 17.04.2018 si costituiva Agente della Controparte_4
Riscossione per la Provincia di Messina, la quale dell'opposizione chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi di causa. L'Agente della Riscossione contestava tutto quanto fatto valere da controparte ritenuto infondato in fatto ed in diritto;
con riferimento al primo motivo di opposizione allegava di aver notificato la cartella controversa presso l'indirizzo p.e.c. del destinatario, nonché di aver provveduto a depositare la stessa nell'area riservata del sito Internet della società Infocamere S.C.P.A e di aver dato comunicazione di ciò alla ricorrente;
con riferimento al secondo motivo di opposizione evidenziava che la cartella di pagamento era compiutamente motivata;
con riferimento alla dedotta illegittimità della procedura di riscossione, l'esattore rivendicava la legittimità della procedura posta in essere dichiarandosi estranea ad eventuali vizi del ruolo trasmesso dall'ente impositore. Con ordinanza del 18.07.2018 il Giudice accoglieva l'istanza di inibitoria dell'efficacia della cartella impugnata e rinviava il processo per la discussione orale all'udienza del 26 settembre 2019 con termine per memorie conclusionali;
udienza differita fino alla data odierna del 09.01.2025. L'opposizione proposta è infondata nel merito e va, pertanto, rigettata e ciò per quanto di ragione.
Il primo motivo d'opposizione L'opponente in sintesi ha lamentato la mancanza dell'attestazione di conformità dell'atto notificato all'originale, l'omessa sottoscrizione telematica della cartella notificata e, infine, la carenza di prova dell'effettiva consegna della cartella al destinatario. Il motivo è privo di fondamento;
l'opponente dolendosi dei vizi della procedura notificatoria della cartella impugnata ha sostanzialmente lamentato la nullità di essa;
sennonché la stessa formulazione tempestiva dell'opposizione in esame consente di ritenere sanato (in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo) l'eventuale vizio;
laddove poi si volesse argomentare che la doglianza sia stata avanzata per far valere l'inesistenza della notifica, sarebbe sufficiente argomentare che dell'inesistenza
2 l'opponente avrebbe potuto dolersi solo in funzione della remissione in termini per la formulazione della tempestiva opposizione. Il secondo motivo d'opposizione
Anche la seconda doglianza dell'opposizione in esame è priva di fondamento nel merito, ciò che si ricava dalla stessa lettura della cartella impugnata;
trattasi di cartella congruamente motivata;
in essa v'è il richiamo alla revoca del decreto di concessione del contributo, v'è la quantificazione delle some dovute;
la stessa articolata formulazione delle doglianze sul merito della pretesa di parte opposta comprova la completezza del tessuto motivazione dell'atto impugnato. Nella cartella di pagamento oggi opposta, nella sezione “Dettaglio degli addebiti”
– pag.5 cartella – è contenuto tutto il dettaglio degli importi richiesti con l'indicazione specifica del numero di ruolo emesso e della data in cui è stato reso esecutivo, del codice tributo che, peraltro, indica chiaramente la voce “Revoca contributo concesso – IMPORTO DOVUTO A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIA DI FONDO PUBBLICO 662/96”; v'è anche l'indicazione dell'arco temporale di maturazione degli interessi al tasso legale. Il terzo motivo d'opposizione La doglianza è priva di fondamento;
infatti, il difetto di sottoscrizione del ruolo esattoriale da parte del capo dell'ufficio – al pari della mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana – non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente. L'ultimo motivo d'opposizione. Con l'ultimo motivo di opposizione, la società opponente ha lamentato l'illegittimità della cartella di pagamento perché ritenuta emessa in violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973; ha dedotto, nel dettaglio, che la cartella di pagamento è strumento volto al recupero di determinate somme e che in base all'art.11 del D.P.R. del '73, l'iscrizione nei ruoli può avvenire per “le imposte, le sanzioni e gli interessi” e non anche per il recupero di risorse pubbliche correlate alla revoca del decreto di concessione di esse.
Tuttavia, secondo un recentissimo orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cassazione civile sez. III, 22/11/2024 n.30181), al questo Tribunale giudica di poter aderire pienamente, "in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole
e medie imprese, ex L. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del D.Lgs. 46 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del D.L. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla L. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente" (così, da ultimo, Cass. n. 9657/2024; conf. Cass. n.
3 3118/2024 e Cass. n. 1005/2023); se ne ricava la piena legittimità della procedura di riscossione intrapresa da Controparte_4
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'opposizione de qua deve ritenersi infondata nel merito e per l'effetto deve essere rigettata previa revoca della sospensione della efficacia esecutiva dell'atto impugnato già disposta. Le spese di lite, liquidate secondo il criterio della soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente nella misura determinata in dispositivo secondo i parametri minimi previsti dal D.M., n. 55/2014 per lo scaglione di valore di riferimento;
spese distratte in favore del Difensore dell'esattore
P.Q.M.
il Presidente della II Sezione Civile, dott. Ugo Scavuzzo, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa portante il numero 81.2018 R.G. promossa da società (C.F. ), con sede in Messina Via Controparte_1 P.IVA_1
Torrente Pace C.da San Giuseppe, e per essa il Sig. quale legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore nato a [...] in data [...] ( ) ed ivi residente in Panoramica dello Stretto, ai fini del CodiceFiscale_1 presente giudizio elettivamente domiciliata in Messina Via G. Bruno n. 106 presso lo studio dell'Avv. Gianfilippo Ceccio (C.F.: ), che la rappresenta e C.F._2 difende giusta procura in atti, parte opponente contro , Controparte_3 già Agente della Riscossione per la Provincia di Messina, in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., Via Garibaldi n.72, presso e nello studio dell'Avv. Alessandro Cattafi (C.F:
che la rappresenta e difende giusta procura in atti, parte opposta, C.F._3 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede,
1) rigetta l'opposizione;
2) revoca l'inibitoria già concessa;
3) condanna l'opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite che liquida in € 4.200,00 oltre s.g. al 15%, iva e cassa, spese distratte in favore del Difensore dell'esattore. Così deciso in Messina, il 09.01.2025
Il Presidente di Sezione
(dott. Ugo Scavuzzo)
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