Rigetto
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28/01/2026, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00716/2026REG.PROV.COLL.
N. 07819/2024 REG.RIC.
N. 08099/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7819 del 2024, proposto da:
Società Azienda Agricola dei CA s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Neri e Franco Zumerle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Londei, Tito Munari, Francesco Zanlucchi e Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ZI FA, CA TE, Comune di Tregnago, Comune di Mezzane di Sotto, non costituiti in giudizio
sul ricorso numero di registro generale 8099 del 2024, proposto da:
ZI FA, rappresentato e difeso dagli avvocati Natalia Paoletti e Paola Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Londei, Tito Munari, Francesco Zanlucchi e Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Societa' Agricola Azienda Agricola dei CA s.s., CA TE, Comune di Tregnago, Comune di Mezzane di Sotto, non costituiti in giudizio;
per la riforma:
quanto al ricorso n. 8099 del 2024 e al ricorso n. 7819 del 2024:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 00533/2024, resa tra le parti.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il Consigliere NZ Cordì e udita l’avvocato Natalia Paoletti per il sig. FA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Società Azienda CO dei CA e il sig. FA hanno appellato, con separati ricorsi, la sentenza n. 533/2024, con la quale il T.A.R. per il Veneto ha riunito e respinto i ricorsi R.G. n. 1376/2015, R.G. n. 1377/2015 e R.G. n. 1388/2025.
1.1. I ricorsi R.G. n. 1376/2015 e R.G. n. 1377/2015 sono stati proposti dalla Società Azienda CO dei CA avverso rispettivamente: i ) l’ordinanza n. 4 del 25.5.2015 del Settore forestale regionale (con la quale era stata ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi per lavori di sistemazione agronomica di area boscata ex art. 167, comma 2, del D.lgs 42/2004) e ogni atto annesso, connesso o presupposto; ii ) l’ordinanza n. 3 del 25.5.2015 del Settore forestale regionale (con la quale era stata ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi per lavori di sistemazione agronomica di area boscata ex art. 167, comma 2, del D.lgs 42/2004) e ogni atto annesso, connesso o presupposto. Il ricorso R.G. n. 1388/2015 è stato proposto dal sig. FA avverso l’ordinanza n. 4 del 25.5.2015 del Settore forestale regionale, indicata supra .
2. I provvedimenti indicati al precedente punto hanno ingiunto la rimessione in pristino di un’area pari a circa 10,5 ettari, avendo la Regione accertato la riduzione della superficie boscata (destinata a vigneto) senza autorizzazione. In particolare, l’ordinanza n. 3/2015 ha ordinato la rimessione in pristino dello stato dei luoghi al sig. TE, legale rappresentante dell’azienda CO dei CA, constatando la riduzione di un’area boscata di circa quattro ettari e affermando che gli interventi privi di autorizzazione sarebbero stati perpetrati dall’aprile del 2006 al 2012. L’ordinanza n. 4/2015 ha, invece, ordinato al signor FA (quale responsabili dei lavori eseguiti e proprietario dell’area al momento dell’esecuzione dei lavori e fino all’aprile del 2006) e al sig. TE (quale legale rappresentate dell’azienda CO dei CA e attuale proprietario dell’area interessata dal disboscamento) la rimessione in pristino di un’area boscata pari a circa 6,5 ettari, ridotta senza autorizzazione negli anni 2000-2006.
3. Il T.A.R. ha respinto i ricorsi in base ad argomentazioni che saranno di seguito esaminate, per quanto di interesse per la presente decisione.
4. L’azienda CO e il sig. FA hanno impugnato la decisione, deducendone l’erroneità per plurimi motivi, anch’essi di seguito esaminati. Si è costituita in entrambi i giudizi la Regione Veneto, chiedendo di respingere i ricorsi in appello. In vista dell’udienza pubblica del 22.1.2026 le parti hanno depositato memorie conclusionali e memorie di replica. All’udienza del 22.1.2026 le cause sono state trattenute in decisione.
5. Preliminarmente occorre disporre la riunione dei giudizi in epigrafe, aventi ad oggetto la medesima sentenza e operando, pertanto, la disposizione di cui all’art. 96, comma 1, c.p.a.
6. In ordine logico occorre, preliminarmente, esaminare il primo motivo del ricorso in appello del sig. FA (R.G. n. 8099/2024; ff . 16-19 del ricorso in appello), con il quale lo stesso ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso il difetto di competenza della Regione ad emettere l’ordinanza ex art. 167, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004.
6.1. Sul punto, il T.A.R. ha evidenziato che: i ) la disposizione di cui all’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 imputa l’adozione delle sanzioni ripristinatorie e l’accertamento di compatibilità paesaggistica all’Autorità amministrativa preposta alla tutela; ii ) in via ordinaria la competenza per il procedimento autorizzatorio spetta alla Regione, previo parere della Soprintendenza, ma la Regione può delegarne l’esercizio agli enti locali, conservando, comunque, il potere di intervenire in via sostitutiva; iii ) salvo l’esercizio della delega, la Regione è competente in via ordinaria ed è, altresì, competente nel caso in cui l’ente delegato rimanga inerte; iv ) l’Amministrazione regionale doveva ritenersi competente nel caso di specie in quanto non risultava che i Comuni avessero esercitato i poteri sanzionatori.
6.2. Il sig. RI ha dedotto l’erroneità della sentenza (incentrata – come esposto – sull’esercizio di un potere sostitutivo) osservando che: i ) il potere sostitutivo è previsto in caso di decorso del termine di cui all’art. 146, comma 8, del D.Lgs. n. 42/2004, e riguarda il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica; ii ) presupposto della regola è la richiesta di un soggetto privato che chiede alla Regione di intervenire in ragione dell’inerzia dell’ente locale; iii ) nel caso di specie, non vi era stata, comunque, un’interlocuzione con l’ente locale da parte della Regione, in conformità con i principi elaborati in materia dalla Corte Costituzionale; iv ) il potere sostitutivo può essere esercitato solo nei casi previsti dalla legge, per il compimento di atti e attività non discrezionali e con l’intervento di un organo di governo, stante l’attitudine ad incidere sull’autonomia dell’ente sostituito; v ) è, altresì, necessario osservare congrue garanzie procedimentali, omesse nel caso di specie; vi ) non era rilevante la sentenza n. 312/2018 di questo Consiglio che aveva respinto omologa censura in quanto la parte non aveva indicato le diverse regole di allocazione della competenza, a differenza di quanto effettuato dal sig. FA.
6.3. La dedotta incompetenza della Regione Veneto non è condivisibile, pur per ragioni diverse da quella indicate dal Giudice di primo grado. Osserva il Collegio come l’art. 15 della L.r. del Veneto ha previsto l’autorizzazione regionale per la riduzione di superficie forestale. Con le delibere della Giunta regionale n. 4808/1997 e n. 1112/2000 (allegati n. 88 e 89 della Regione Veneto) la Regione ha conferito il potere al Servizio forestale regionale competente per territorio, sentita la Commissione Tecnica regionale Lavori pubblici. L’autorità preposta alla tutela è, quindi, la Regione che, nella specifica materia, ha conferito il potere al servizio forestale regionale e non agli enti locali. Tale aspetto è confermato dalla disposizione di cui all’art. 45- ter , comma 2, lett. c ), della L.r. del Veneto n. 11/2004, che demanda alla Regione le competenze amministrative di cui all’art. 45- bis , comma 2 [tra cui l’adozione delle ordinanze ex art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, richiamate alla lett. c ), di tale comma] nel caso in cui il progetto sia sottoposto al parere di un organo consultivo regionale, come accade nel caso della trasformazione boschiva. Pertanto, quello esercitato dalla Regione non è stato un potere sostitutivo ma un potere ordinario, conferito alla Regione dall’ordinamento. Ciò priva di rilievo le deduzioni dell’appellante, incentrate sull’insussistenza dei presupposti del potere sostitutivo che, tuttavia, non è stato esercitato nel caso di specie per le ragioni spiegate.
7. Proseguendo in ordine logico occorre esaminare il secondo motivo di ricorso in appello del sig. FA (R.G. n. 8099/2024; ff . 19-21 del ricorso in appello). Con tale motivo la parte ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto utilizzabile la documentazione versata in atti dalla Regione Veneto in data 5.10.2023.
7.1. Sul punto il T.A.R. ha affermato la tardività della memoria della Regione (in quanto depositata dopo le ore 12:00 dell’ultimo giorno utile) ma ha ritenuto ammissibile e, quindi, utilizzabile, la documentazione depositata in giudizio in data 5.10.2023, nel rispetto del termine di quaranta giorni liberi prima dell’udienza previsto dal citato art. 73 c.p.a.
7.2. Il sig. FA ha evidenziato che: i ) la trattazione del ricorso di primo grado era stata originariamente fissata all’udienza del 13.4.2023, a cui aveva fatto seguito l’udienza del 16.11.2023, fissata per la trattazione congiunta dei ricorsi; ii ) con provvedimento presidenziale n. 83/2023 il T.A.R. aveva autorizzato il deposito tardivo da parte della Regione dei documenti 56-68, rimettendo la decisione finale sull’ammissibilità al Collegio; iii ) il Collegio non aveva deciso in ordine all’ammissibilità di tale documentazione che era stata depositata una seconda volta dalla Regione in data 5.10.2023; iv ) il T.A.R. aveva, quindi, ritenuto la documentazione utilizzabile, nonostante la dedotta tardività. Secondo il sig. FA il capo di sentenza in esame sarebbe, quindi, affetto da omesso pronuncia sulla definitiva ammissibilità della documentazione depositata in data 27.3.2023 e da errata pronuncia sull’ammissibilità del secondo deposito. La tesi della parte si fonda su un’intervenuta “ cristallizzazione ” dei termini di cui all’art. 73 c.p.a., che non avrebbero potuto essere “ TI ” in ragione del rinvio dell’udienza di trattazione. Inoltre, il sig. FA ha evidenziato come il motivo non fosse meramente formalistico ma, al contrario, relativo all’ammissibilità di elementi decisivi per il giudizio.
7.3. Il motivo è infondato atteso che, secondo l’orientamento di questo Consiglio, la violazione dei termini perentori sanciti dall'art. 73, comma 1, c.p.a. per il deposito dei documenti, delle memorie e delle repliche deve essere verificata in relazione all'udienza in cui effettivamente l'affare viene trattenuto in decisione, sicché il differimento dell'udienza impone di computare i termini a ritroso sanciti dal menzionato art. 73 c.p.a. in relazione alla nuova data (Consiglio di Stato, Sez. V, 6 dicembre 2012, n. 6261; Id., 12 giugno 2012, n. 3439). Nel caso di specie, l’udienza di trattazione è stata differita al 16.11.2023. Rispetto alla data della nuova udienza la documentazione risulta tempestivamente depositata. Non vi è stata, quindi, alcuna erronea declaratoria di ammissibilità della documentazione da parte del Giudice di primo grado, né un’omessa pronuncia in relazione al deposito del 27.3.2023, questione superata dal nuovo termine e, pertanto, implicitamente ritenuta non rilevante.
8. Prima di procedere ad esaminare il terzo e il quarto motivo di ricorso in appello del sig. FA (nonché la questione di legittimità costituzionale prospettata) occorre esaminare i primi tre motivi di ricorso in appello dell’azienda CO dei CA.
9. A tal fine si osserva come, con il primo motivo, la Società abbia dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto il primo motivo dei due ricorsi proposti, con il quale l’appellante aveva evidenziato l’erronea individuazione del soggetto proprietario, indicato dalla Regione nel sig. TE e non nell’azienda CO (R.G. n. 7819/2024; ff . 10-13).
9.1. Sul punto, il T.A.R. ha evidenziato che: i ) l’eliminazione delle superfici a bosco contestate era stata effettuata nell’arco di oltre un decennio, a partire dagli anni 2000 fino all’anno 2012 e aveva coinvolto sia l’avente causa (signor TE CA, attuale proprietario dell’area) che il dante causa (signor FA ZI, proprietario dell’area sino ad aprile 2006) dei terreni oggetto di disboscamento; ii ) le ordinanze impugnate erano immuni dai vizi dedotti anche laddove rivolte nei confronti del signor TE, nella sua veste di legale rappresentante dell’azienda CO in quanto, per il periodo 2006-2012, il sig. TE era il soggetto trasgressore (in quanto committente dei lavori), mentre, per il periodo 2000-2006, lo stesso era stato coinvolto quale proprietario dell’area; iii ) l’ordine di cui all’art. 167, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004 deve essere rivolto anche all’attuale proprietario, obbligato, anch’egli, alla misura ripristinatoria; iv ) non sussisteva il vizio formale dedotto in quanto le ordinanze erano state notificate al sig. TE quale legale rappresentante dell’azienda CO ed erano state precedute da comunicazioni di avvio del procedimento intestate all’azienda CO; v ) la Società non aveva indicato quale fosse la sede della Società ove si sarebbe dovuta effettuare la notificazione ed era venuta, comunque, a conoscenza del provvedimento impugnato, come risultante dal ricorso, dalla presentazione di un’istanza di accesso e di una richiesta di proroga del termine per adempiere; vi ) le regole in materia di partecipazione procedimentale dovevano interpretarsi in modo sostanziale, escludendo la sussistenza di vizi invalidanti in assenza di effettive lesione alle prerogative difensive.
9.2. L’azienda CO appellante ha censurato la sentenza di primo grado osservando che: i ) le ordinanze erano state notificate al sig. TE in quanto proprietario del bene; ii ) la corretta intestazione di alcune comunicazioni di avvio del procedimento non sanava i vizi di identificazione del soggetto tenuto al ripristino; iii ) non aveva rilievo la questione relativa alla sede della Società, trattandosi di questione relativa all’individuazione dell’obbligato e non al luogo della notificazione; iv ) la proposizione dei ricorsi non era ragione di sanatoria del vizio di identificazione dell’obbligato e la sanatoria di cui all’art. 21- octies della L. n. 241/1990 non avrebbe potuto operare in quanto i provvedimenti avrebbero potuto avere un contenuto diverso da quello, in concreto, adottato.
9.3. Il motivo è infondato per i motivi di seguito esposti, che sostituiscono le ragioni indicate dal primo grado.
9.4. Osserva il Collegio come l’ordinanza n. 3/2025 abbia individuato uno dei soggetti responsabili del ripristino nel sig. TE, in qualità di legale rappresentante dell’azienda CO ( f . 3, ultimo periodo prima dell’ordine). Questa indicazione costituisce puntuale precisazione del soggetto, effettivamente, obbligato e si salda con la parte relativa all’ordine ove la qualità del sig. TE non è stata riportata. Dalla lettura integrale dell’ordinanza emerge, infatti, che il sig. TE è stato individuato quale soggetto tenuto al ripristino non in proprio ma in quanto legale rappresentante della Società proprietà. L’inesattezza contenuta nella parte ingiuntiva non costituisce un errore di identificazione ma, per l’appunto, solo un errore ostativo, chiaramente superato dal precedente richiamo alla qualità di legale rappresentante dell’azienda proprietaria.
9.5. Omologhe considerazioni valgono per l’ordinanza n. 4 atteso che anche questo provvedimento indica il sig. TE in quanto legale rappresentante dell’azienda CO ( f . 3, ultimo periodo prima dell’ordine).
9.6. In ragione di quanto esposto deve ritenersi che le ordinanze abbiano, correttamente, individuato il soggetto responsabile nella persona fisica legale rappresentante della persona giuridica proprietaria dell’area, nonché, nel caso dell’ordinanza n. 3/2015, nella persona fisica legale rappresentante della Società responsabile dell’intervento.
10. Con il secondo motivo l’azienda CO ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto il secondo motivo del ricorso R.G. n. 1376/2015, con il quale si era censurata la violazione e falsa applicazione dell’art. 167 del D. Lgs. 42/2004, che, secondo la Società, limitava l’ordine al solo trasgressore e non anche al proprietario non trasgressore.
10.1. Il motivo è infondato alla luce della recente giurisprudenza della Sezione (che il Collegio condivide), secondo la quale “ la responsabilità del proprietario, nel senso di assoggettamento del medesimo all’esecuzione dell’ordine di ripristino, trova la sua ragion d’essere nella necessità di assicurare l’effettività dell’ordine di ripristino, ed è coerente con la affermata legittimazione del proprietario-non trasgressore a presentare l’istanza di compatibilità paesaggistica: se fosse nella natura delle cose che il proprietario-non trasgressore non dovesse subire l’ordine di ripristino, non avrebbe avuto senso prevedere la possibilità che egli possa farsi parte attiva per ottenere l’accertamento di compatibilità ambientale ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 marzo 2024, n. 2525).
11. Con il terzo motivo la Società ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto inapplicabile la sanatoria paesaggistica di cui all’art. 167, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004. La Società ha evidenziato la mancanza di incidenza dell’intervento sul contesto paesaggistico e ha prospettato, in subordine, questione di legittimità costituzionale della previsione indicata nella parte in cui non consente – secondo l’interpretazione contestata dall’azienda – la sanabilità degli interventi di riduzione boscata.
11.1. Osserva il Collegio come le censure non possano essere condivise pur per ragioni diverse da quelle indicate dal Giudice di primo grado. Le ordinanze impugnate costituiscono atto di esercizio del potere repressivo di cui all’art. 167, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004, che impone all’Autorità competente di ordinare la rimessione in pristino in caso di accertamento una violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza del D.Lgs. n. 42/2004. Diverso, invece, è il procedimento di sanatoria paesaggistica che è attivato ad istanza di parte e comporta l’acquisizione – da parte dell’Autorità preposta alla gestione del vincolo – del parere della Soprintendenza. Si tratta, quindi, di procedimenti e provvedimenti distinti, con la conseguenza che le considerazioni incidentalmente esposte dalla Regione nei provvedimenti non possono costituire un diniego di sanatoria, in difetto dell’apposita istanza e dello specifico procedimento previsto dalla legge. Si tratta, pertanto, di considerazioni ultronee, non incidenti, tuttavia, sulla validità dell’ordine che è, comunque, ancorato ai presupposti di legge per la sua adozione, consistenti – come spiegato – nell’accertamento di una violazione delle disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica. La valutazione di compatibilità spetta, invece, all’Autorità preposta alla gestione del vincolo, previo acquisizione del parere della Soprintendenza. Procedimento che la parte non ha neppure dedotto di aver avviato con l’apposita istanza, con la conseguenza che non può questo Giudice esaminare questioni relative ad un potere amministrativo che, come nel caso di specie, non è stato ancora esercitato.
11.2. In ragione di quanto esposto, le considerazioni dell’appellante devono ritenersi non sono infondate – come ritenute dal T.A.R. – ma inammissibili, in quanto calibrate su considerazioni non incidenti sulla legittimità dei provvedimenti e, in particolare, su un giudizio di compatibilità paesaggistica che è estraneo al contenuto e alla funzione dell’ordine di ripristino. Di conseguenza, la prospettata questione di legittimità costituzionale deve ritenersi non manifestamente infondata ma inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto relativa ad una questione che non può essere, propriamente, oggetto di questo giudizio ma, in ipotesi, del giudizio proposto avverso l’eventuale atto di diniego che verrà emesso all’esito dello specifico procedimento previsto dalla legge.
12. Terminata la disamina dei primi due motivi del ricorso in appello del sig. FA e dei primi tre motivi di ricorso in appello della Società, possono esaminarsi, congiuntamente, i motivi con le quali le parti hanno dedotto l’erroneità della sentenza in relazione alla ritenuta correttezza dell’accertamento compiuto dalla Regione.
12.1. In questo capo di sentenza sono, quindi, esaminati: i ) il quarto motivo di ricorso in appello dell’azienda CO, con il quale la parte ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado nel capo in cui ha escluso che l’istruttoria effettuata dall’Amministrazione fosse stata deficitaria sia in relazione alla sussistenza di un’area qualificabile come bosco; ii ) il quinto motivo di ricorso in appello dell’azienda CO, con il quale la parte ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto la censura con la quale era stato dedotto il difetto di istruttoria in ordine alle aree oggetto dei provvedimenti; iii ) il terzo e il quarto motivo di ricorso in appello del sig. FA, anch’essi relativi all’erronea individuazione dell’area boscata e alla contraddittorietà delle risultanze istruttore, anche in relazione all’estensione dell’area; iv ) la questione di legittimità costituzionale prospettata dal sig. FA, in relazione all’art. 2, comma 6, del D.Lgs. n. 227/2001 (sostituito dall’art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 34/2018), all’art. 14 della L.r. del Veneto e all’art. 31 della L.r. del Veneto n. 3/2013.
12.3. Prima di procedere a tale disamina occorre sintetizzare il percorso logico-argomentativo della sentenza di primo grado. A tal fine si osserva che il T.A.R. ha evidenziato come: i ) il bosco sia oggetto di tutela paesaggistica e sia definito, per quanto riguarda il territorio del Veneto, dall’art. 15 della L.r. del Veneto n. 52/1978, come i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nei quali il grado di copertura arborea superi il trenta per cento della relativa superficie e vi sia in atto rinnovazione forestale e macchie boscate, la cui estensione non sia inferiore a 2.000 mq e la larghezza media non inferiore a venti metri; ii ) la normativa ha valorizzato elementi quantitativi e non qualitativi, relativi, cioè, alle formazioni forestali, indicando come idonea qualsiasi vegetazione arborea anche associata a quella arbustiva; iii ) tali elementi erano stati riscontrati dall’Amministrazione sulla base di plurimi elementi; iv ) la conclusione non mutava applicando la normativa sopravvenuta, più restrittiva rispetto alla precedente, considerato che l’estensione di riduzione accertata era ben superiore alle soglie quantitative previste; v ) l’accertamento era stato effettuato sulla base di riscontri documentali in ragione dell’avvenuta riduzione del bosco; vi ) questi riscontri erano costituiti dalle ortofoto, dalle visure catastali, dalla carta dei tipi forestali, dalla carta tecnica regionale, dai libri di cantiere relativi agli interventi eseguiti nel tempo, dalle istruttorie e dai sopralluoghi effettuati per il rilascio di vari nulla-osta forestali, dalle indagini del Corpo forestale dello Stato e dagli elaborati allegati alle richieste di n.o.f.; vii ) in particolare, le ortofoto avevano consentito di accertare la progressiva riduzione del bosco; viii ) la sussistenza di un’area boscata era indicata nell’atto di compravendita del 2006 ed era desumibile anche dalla carta tecnica regionale e dalla perimetrazione delle aree boscate, nonché dagli interventi di miglioramento boschivo eseguiti nel tempo; ix ) le aree erano state indicate in modo indicativo e approssimativo vista l’impossibilità di una diversa ricostruzione e al fine di consentire alle parti “ spazi di manovra ” per l’intervento di ripristino.
13. La disamina delle varie censure impone, altresì, di tracciare il quadro normativo di riferimento. Prendendo l’abbrivio dal D.lgs. n. 42/2004 si osserva come l’art. 142, comma 1, preveda che siano di interesse paesaggistico i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. In aree di interesse paesaggistico operano le disposizioni di cui all’art. 146, commi 1 e 2, del medesimo articolato normativo che impongono ai proprietari, ai possessori e ai detentori di non distruggerli e di non introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. Tali soggetti hanno l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione . In caso di violazione tali soggetti (come specificato supra ) sono tenuti alla rimessione in ripristino a proprie spese (art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004).
13.1. Tra gli interventi oggetto dell’obbligo rientrano anche le rimozioni dei territori coperti da foreste e boschi. Ora, la disposizione di cui all’art. 2, comma 6, del D.Lgs. n. 227/2001, poi abrogata dall’art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 34/2018, aveva stabilito che, “ nelle more dell’emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse” si sarebbe considerato bosco “i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi […] i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi ”.
13.1.1. L’art. 31, comma 1, della L.r. del Veneto n. 3/2013 indica che “ in attesa di un’organica disciplina regionale nel settore forestale, la definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da questo escluse è stabilita dal comma 6, dell’articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227” e, al comma 3, dispone che “la Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per l’individuazione dei territori a bosco ai sensi del comma 1 ”.
13.2. Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1319 del 23 luglio 2013, ai sensi dell’art. 31 della L.r. del Veneto n. 3 del 2013, la Regione Veneto ha approvato le norme attuative e le linee guida per la definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da questo escluse con riferimento all’art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 227 del 2001.
13.2.1. L’allegato A alla delibera pone in rilievo che “ la definizione di bosco di cui al d.lgs. 227/2001 vale anche [ai] fini dell’applicazione dell’articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ‘Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137’; conseguentemente le superfici forestali escluse dalla definizione di bosco rappresentano un bene non più oggetto di tutela paesaggistica ”.
13.2.2. Il punto f ) della delibera, rubricato “ recupero a fini produttivi ”, stabilisce che: “ Ai fini della individuazione delle formazioni forestali afferenti ai processi di forestazione, naturale o artificiale, come precedentemente definiti, che interessano i terrazzamenti e i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, il carattere di non boscosità non interviene automaticamente ma è subordinato al recupero a fini produttivi, dei relativi territori. Il carattere di ‘non boscosità’, pertanto, interviene solo a seguito della manifesta volontà degli interessati di ripristinare i territori in argomento agli usi agricoli ”.
13.3. Il d.lgs. n. 34 del 2018, che ha abrogato il d.lgs. n. 227 del 2001, richiamato quanto alla definizione di “ bosco ” e di “ aree escluse dalla definizione di bosco ” dall’art. 14, comma 1, della L.r. del Veneto n. 52 del 1978, come sostituito dall’art. 21, comma 1, della L.R. Veneto n. 17 del 2021, all’art. 5, commi 1 e 2, indica le aree escluse dalla definizione di bosco, ma tali nuove disposizioni non mutano i termini essenziali della questione e, anzi, al comma 3 è espressamente disposto che ” le fattispecie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 continuano ad essere considerate bosco sino all’avvio dell’esecuzione degli interventi di ripristino e recupero delle attività agricole e pastorali autorizzati dalle strutture competenti ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 febbraio 2024, n. 1732).
14. Ricostruito il quadro normativo di riferimento può esaminarsi, in primo luogo, la questione di legittimità prospettata dal sig. FA.
14.1. La parte ha evidenziato come fino ai primi anni novanta del secolo scorso le aree fossero prevalentemente destinate a pascolo o prato, e, inoltre, solo per alcuni mappali poteva riscontrarsi la sussistenza di un bosco. La Regione non aveva tenuto conto delle modalità e tempistiche della rigenerazione boschiva attuatasi, che doveva essere ancorata ad un determinato riferimento temporale, assente nella normativa statale e regionale veneta, a differenza di quanto previsto dalle Regioni Toscana, Piemonte e Friuli Venezia Giulia che avevano regolato tale dato temporale. Secondo la parte l’omessa previsione di tale elemento temporale sarebbe stata in contrasto: i ) con l’art. 3 della Costituzione, diversificandosi irragionevolmente la disciplina valevole nei vari territori regionali; ii ) con gli artt. 42 e 44 della Costituzione, determinando limiti alla proprietà privata; iii ) con l’art. 97 della Costituzione, che imporrebbe un equo contemperamento tra interesse pubblico ed interesse privato prima di sanzionare le condotte dei cittadini. Il sig. FA ha, quindi, chiesto di sollevare questione di legittimità delle disposizioni indicate nella parte in cui non prevedono un termine minimo ragionevole durante il quale devono sussistere i requisiti quantitativi previsti dalla legge per qualificare un’area come bosco. In punto rilevanza, la parte ha osservato che “ qualora venisse modificata la normativa in questione, muterebbero in radice i presupposti per l’accertamento e la relativa dichiarazione della natura boschiva dell’area oggetto del giudizio, con conseguente necessità di avvio di un nuovo procedimento ”.
14.2. La questione è inammissibile per difetto di rilevanza. Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale la questione di legittimità – per essere rilevante – deve avere i requisiti dell’attualità (Corte Costituzionale, 10 giugno 2016, n. 134), della non implausibilità alla stregua della motivazione offerta dal rimettente (Corte Costituzionale, 2 aprile 2014, n. 67). La questione non può ritenersi rilevante affermando, come prospettato dalla parte, che il mutamento della disciplina comporterebbe la necessità di avvio di un nuovo procedimento. Una mera modificazione normativa – conseguente anche all’attività del legislatore statale o regionale – non comporterebbe, comunque, l’obbligo di avvio di un nuovo procedimento atteso che i provvedimenti risulterebbero non incisi da modificazioni normative non retroattive e non espressamente incidenti sui provvedimenti già adottati. Il caso della declaratoria di incostituzionalità è diverso, stante la retroattività della pronuncia della Corte ma per affermarne la rilevanza è necessario che sia certa l’incidenza della pronuncia sul giudizio in corso. Nel caso di specie, la parte lamenta la mancata previsione di un limite temporale di “ permanenza ” dei limiti quantitativi rilevanti per la qualificazione di bosco. Ora, un’eventuale sentenza della Corte Costituzionale dovrebbe, invero, imporre un nuovo intervento del legislatore statale o regionale, che dovrebbe fissare tale limiti. In questa ipotesi (pur postulando la retroattività dell’intervento) occorrerebbe ipotizzare l’incidenza sul giudizio dei possibili limiti che i legislatori (statale e regionale) potrebbero prevedere. Pur ipotizzando di effettuare tale operazione tenendo conto dei limiti indicati dalla legislazione regionale indicata dalla parte, non risulterebbe, tuttavia, dimostrata l’incidenza effettiva di una diversa regola che imponesse un dato elemento temporale sulla vicenda per cui è causa. Infatti, l’incidenza sul concreto giudizio è affermata facendo, comunque, riferimento a termini meramente ipotetici in quanto conseguenti alla scelta del legislatore statale o regionale (che la Corte dovrebbe imporre solo nell’ an ), che, come tali, rendono la questione non concreta né attuale in quanto ancorata ad una mera supposizione.
15. Passando alle censure sul merito dell’istruttoria effettuata dalla Regione, le stesse si appalesano infondate.
15.1. In particolare, il sig. FA ha contestato l’approssimazione delle misurazioni e la mancanza di rilievi tecnico-agronomici sul terreno, nonché l’effettuazione di accertamenti risalenti a quindici anni fa e, quindi, con strumentazione diversa dall’attuale (terzo motivo). Il sig. FA ha, altresì, affermato che l’Amministrazione avrebbe dovuto puntualmente accertare la natura boschiva delle aree e indicare quali attività sarebbero state effettuate dal sig. FA, e ha indicato, altresì, alcuni mappali come, chiaramente, privi di superficie boschiva. La parte ha, in subordine, chiesto di disporre c.t.u. o verificazione per effettuare tale accertamento (quarto motivo).
15.2. L’azienda CO ha, invece, evidenziato l’inattendibilità dell’accertamento, fondato prevalentemente su orto-foto risalenti e di scadente qualità e, comunque, inidonee a disvelare la sussistenza dei requisiti quantitativi richiesti dalla normativa nonché l’effettiva consistenza della vegetazione presente anche in ragione del diverso stato della stessa nelle varie stagioni dell’anno. L’azienda ha, quindi, chiesto di disporre c.t.u. o verificazione sul punto, considerata anche la non attendibilità delle risultanze catastali (quarto motivo). La parte ha, altresì, contestato l’estensione dell’area indicata dalle ordinanze, ritenendola determinata in via approssimativa e non precisa (quinto motivo).
16. Osserva il Collegio come l’accertamento della Regione si sia fondato su plurimi elementi che hanno consentito una ragionevole e sufficientemente precisa individuazione delle aree boscate e della loro estensione. Ciò rende superflua una verificazione o una c.t.u., non essendovi dubbi ragionevoli né sulla natura delle aree, né sulla loro ragionevole estensione. Inoltre, questi strumenti di prova non risultano necessari in un’ipotesi come quella di specie ove l’accertamento può essere svolto solo sulla base di documenti e non mediante sopralluoghi o altre verifiche dirette stante la riduzione della superficie boscata proprio per l’attività delle parti. Tali strumenti sono, infatti, finalizzati ad effettuare un accertamento finalizzato a “ completare la conoscenza dei fatti che non siano desumibili dalle risultanze documentali ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 novembre 2014, n. 5522).
17. Passando a vagliare gli elementi istruttori su cui si sono fondate le ordinanze occorre evidenziare in primo luogo, come l’area era stato oggetto di plurimi interventi di miglioramento boschivo sin dagli anni ottanta del secolo scorso. Tali interventi erano inseriti in specifici progetti di miglioramento delle aree in questione (v. doc. nn. 58-60 della Regione Veneto, depositati in entrambi i giudizi riuniti), che facevano riferimento alle caratteristiche del bosco presente, nonché alle indicazioni catastali dei terreni oggetto dell’intervento. La sussistenza di un’area boschiva emerge anche dalle risultanze catastali (che, comunque, costituiscono un indizio rilevante della natura delle aree), nonché nel contratto di compravendita del 2006 ove si classificano i terreni come bosco. Nello stesso anno il sig. TE aveva richiesto i nulla osta per l’impianto di alcuni vigneti, individuando le aree originariamente boscate (segnate con tratto rosso) e le aree già incide dal disboscamento, escluse, pertanto, dai nulla osta rilasciati nel 2007 (documenti n. 11-14 della Regione Veneto).
17.1. La presenza di area boschiva è stata, poi, ricostruita in base a plurime orto-foto, scattate negli anni 1989-2018, che risultano, altresì, chiare e consentono di apprezzare la sussistenza di una superficie boscata e la sua progressiva riduzione nel tempo. Osservando, in particolare, l’orto-foto del 1996 si evince – nell’area tracciata in rosso – la sussistenza di una fitta vegetazione, emergente anche nella foto del 2000, di poco antecedenti ai vari interventi. Proprio raffrontando queste orto-foto con quelle degli anni 2003 e 2007 si evince la riduzione della vegetazione che componeva il bosco e, quindi, l’alterazione dello stesso. Dalle orto-foto del 2008 e del 2012 si apprezza un’ulteriore riduzione della superficie boschiva e dall’orto-foto del 2018 la destinazione delle aree a vigneto. Queste situazione è confermata dalle foto satellitari versate in atti che testimoniano, con ogni evidenza, la progressiva riduzione della superficie boscata. L’Amministrazione ha operato, altresì, una puntuale operazione di sovrapposizione delle varie orto-foto che ha consentito di distinguere gli interventi di cui è responsabile il sig. FA e quelli di cui è responsabile la Società CO (documento n. 65, con diverso tratto di colore).
17.2. Le evidenze documentali indicate non possono ritenersi approssimative se non, invero, per difetto, come evidenziato dalla Regione. Trattandosi di foto aeree le stesse consentono di apprezzare i tratti di maggior copertura dell’area boschiva e non anche le parti coperte da arbusti e vegetazione di più piccola taglia o in fase iniziale di sviluppo. Pertanto, all’accertamento effettuato può imputarsi semmai una mera sottostima dell’estensione del bosco ma non certo un’eccessiva estensione. Né, del resto, può condividersi la prospettazione delle parti che contestano l’inadeguatezza dell’istruttoria condotta ex post . Come affermato da questo Consiglio, “ della parziale incompletezza e approssimazione del quadro istruttorio è scarsamente plausibile che si dolga proprio chi, procedendo in autonomia al taglio, senza interpellare le autorità competenti e senza richiedere un apposito e preventivo accertamento in loco, se ne è reso direttamente responsabile ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 24 dicembre 2019, n. 8817). In casi come quelli di specie è possibile – proprio per la condotta degli appellanti – effettuare solo un accertamento ex post che è, comunque, sorretto da evidenze e da indizi gravi, precisi e concordanti. Infatti, le prime orto-foto segnalano la sussistenza di una superficie boscata per quasi l’interezza delle aree, di estensione complessiva superiore alla soglia prevista sia dalla normativa vigente al momento del provvedimento che a quella sopravvenuta. La successiva documentazione fotografica testimonia, invece, la progressiva riduzione. Si tratta di foto chiare e di epoca certa che, quindi, ben possono essere utilizzate per accertare lo stato di fatto dell’area (Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 marzo 2024, n. 2525). Questa documentazione appare, quindi, idonea e rilevante a dimostrare lo stato di fatto delle aree oggetto dell’ordinanza.
17.3. Va, inoltre, considerato che il Servizio forestale ha utilizzato per l’accertamento sia la carta dei tipi forestali della Regione che la perimetrazione delle aree boscate (che indica le aree come bosco nell’anno 2000, proprio attraverso uno studio attento di fotointerpretazione), nonché i libri di cantiere per gli interventi di miglioramento boschivo. Il disboscamento è stato poi accertato mediante specifici sopralluoghi, indicati nei vari verbali redatti dal Servizio forestale, nei quali sono stati indicati i fogli e i mappali interessati (documento n. 9).
17.4. L’attività di accertamento della responsabilità è stata, parimenti, effettuata in termini compiuti dall’Amministrazione. Infatti, già con l’integrazione della comunicazione di avvio del procedimento, l’Amministrazione aveva indicato le varie aree in cui il disboscamento era imputabile al sig. FA o all’azienda CO. Il Servizio forestale aveva suddiviso gli interventi senza autorizzazione in quattro periodi temporali distinti con colori differenti: i ) giallo, per la riduzione del periodo 2000-2003; ii ) verde, per la riduzione del periodo 2003-2006/2007; iii ) blu, per la riduzione del periodo 2006/2007-2008; iv ) rosso, per la riduzione del periodo 2008-2012. Affermata la “ imputazione ” del primo e del quarto periodo rispettivamente al sig. FA e all’azienda CO, il Servizio aveva acquisito informazioni sull’anno di esecuzione delle orto-foto, che aveva consentito di imputare gli interventi del terzo periodo all’azienda CO. Per il secondo periodo, l’imputazione degli interventi era stata resa possibile dalle indagini effettuate dal personale del Corpo forestale dello Stato.
17.5. Il complessivo accertamento eseguito risulta, quindi, immune dai vizi dedotti dalle parti e idoneo a sorreggere i provvedimenti impugnati.
18. In definitiva, i motivi di ricorso in appello devono respingersi in quanto infondati.
19. Vanno, invece, dichiarate inammissibili le censure di primo grado riproposte dal sig. FA ( ff . 25-35 del ricorso in appello) atteso che il ricorso in appello deve contenere specifiche censure alla decisione di primo grado e non può consistere nella mera riproposizione dei motivi articolati in primo grado (Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 aprile 2025, n. 3600).
20. I ricorsi in appello esaminati devono essere, quindi, respinti. Si precisa che le questioni esaminate esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante; cfr ., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209; Id., 13 settembre 2022, n. 7949), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
21. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Nulla sulle spese di lite nei confronti dei soggetti intimati ma non costituiti nei giudizi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli come in epigrafe proposti:
i ) riunisce i giudizi in epigrafe;
ii ) dichiara insussistenti i presupposti per rimettere alla Corte Costituzionale le questioni prospettate dagli appellanti, stante il difetto di rilevanza delle stesse;
ii i) respinge le istanze istruttorie articolate dalle parti appellanti;
iv ) dichiara inammissibili i motivi di primo grado riproposti dal sig. FA;
v ) respinge i ricorsi in appello e, per l’effetto, conferma, pur con parziale diversa motivazione, la sentenza di primo grado;
vi ) condanna la Società azienda CO dei CA a rifondere alla Regione Veneto le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge; nulla sulle spese nei confronti dei soggetti intimati ma non costituiti in giudizio;
vii ) condanna il sig. FA a rifondere alla Regione Veneto le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge; nulla sulle spese nei confronti dei soggetti intimati ma non costituiti in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO De LI, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Stefano Toschei, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
NZ RD, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ RD | IO De LI |
IL SEGRETARIO