Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28/01/2026, n. 716
CS
Rigetto
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Errata individuazione del soggetto proprietario

    Le ordinanze hanno correttamente individuato il soggetto responsabile nella persona fisica del legale rappresentante della persona giuridica proprietaria dell'area, nonché, nel caso dell'ordinanza n. 3/2015, nella persona fisica del legale rappresentante della società responsabile dell'intervento.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 167 D.Lgs. 42/2004

    La responsabilità del proprietario, anche se non trasgressore, trova la sua ragion d'essere nella necessità di assicurare l'effettività dell'ordine di ripristino ed è coerente con la legittimazione del proprietario a presentare istanza di compatibilità paesaggistica.

  • Inammissibile
    Inapplicabilità della sanatoria paesaggistica

    Le ordinanze impugnate costituiscono esercizio del potere repressivo di rimessione in pristino, distinto dal procedimento di sanatoria paesaggistica che richiede un'apposita istanza. Le considerazioni sulla compatibilità paesaggistica sono estranee alla funzione dell'ordine di ripristino.

  • Rigettato
    Deficitaria istruttoria sull'area qualificabile come bosco

    L'accertamento della Regione si è fondato su plurimi elementi (interventi di miglioramento boschivo, risultanze catastali, contratto di compravendita, ortofoto, carte forestali, sopralluoghi) che hanno consentito una ragionevole individuazione delle aree boscate e della loro estensione, rendendo superflua una CTU o verificazione.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria in ordine alle aree oggetto dei provvedimenti

    L'accertamento della Regione si è fondato su plurimi elementi (interventi di miglioramento boschivo, risultanze catastali, contratto di compravendita, ortofoto, carte forestali, sopralluoghi) che hanno consentito una ragionevole individuazione delle aree boscate e della loro estensione, rendendo superflua una CTU o verificazione.

  • Rigettato
    Estensione dell'area determinata in via approssimativa

    Le ortofoto consentono di apprezzare i tratti di maggior copertura dell'area boschiva e non le parti coperte da arbusti o vegetazione di piccola taglia. Pertanto, all'accertamento effettuato può imputarsi semmai una mera sottostima dell'estensione del bosco ma non certo un'eccessiva estensione. L'accertamento ex post è sorretto da evidenze e indizi gravi, precisi e concordanti.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza per esclusione difetto di competenza della Regione

    La competenza della Regione non deriva dall'esercizio di un potere sostitutivo, ma da un potere ordinario conferito dall'ordinamento regionale (art. 15 L.r. Veneto) che demanda tale potere al Servizio forestale regionale.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza per utilizzabilità documentazione depositata dalla Regione

    La violazione dei termini perentori per il deposito dei documenti va verificata in relazione all'udienza in cui l'affare viene trattenuto in decisione. Il differimento dell'udienza impone di computare i termini a ritroso in relazione alla nuova data. La documentazione risulta tempestivamente depositata rispetto alla nuova udienza.

  • Rigettato
    Erronea individuazione dell'area boscata e contraddittorietà delle risultanze istruttorie

    L'accertamento della Regione si è fondato su plurimi elementi (interventi di miglioramento boschivo, risultanze catastali, contratto di compravendita, ortofoto, carte forestali, sopralluoghi) che hanno consentito una ragionevole individuazione delle aree boscate e della loro estensione, rendendo superflua una CTU o verificazione. L'accertamento ex post è sorretto da evidenze e indizi gravi, precisi e concordanti.

  • Inammissibile
    Questione di legittimità costituzionale

    La questione è inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto l'eventuale modifica normativa non comporterebbe automaticamente l'obbligo di avvio di un nuovo procedimento né l'incidenza sul giudizio in corso è certa e concreta, dipendendo da future scelte del legislatore.

  • Rigettato
    Mancanza di rilievi tecnico-agronomici e accertamenti risalenti

    L'accertamento della Regione si è fondato su plurimi elementi (interventi di miglioramento boschivo, risultanze catastali, contratto di compravendita, ortofoto, carte forestali, sopralluoghi) che hanno consentito una ragionevole individuazione delle aree boscate e della loro estensione, rendendo superflua una CTU o verificazione. L'accertamento ex post è sorretto da evidenze e indizi gravi, precisi e concordanti.

  • Rigettato
    Omessa indicazione delle attività da parte del sig. FA

    L'accertamento della Regione si è fondato su plurimi elementi (interventi di miglioramento boschivo, risultanze catastali, contratto di compravendita, ortofoto, carte forestali, sopralluoghi) che hanno consentito una ragionevole individuazione delle aree boscate e della loro estensione, rendendo superflua una CTU o verificazione. L'accertamento ex post è sorretto da evidenze e indizi gravi, precisi e concordanti.

  • Rigettato
    Richiesta di CTU o verificazione

    L'accertamento della Regione si è fondato su plurimi elementi che hanno consentito una ragionevole e sufficientemente precisa individuazione delle aree boscate e della loro estensione, rendendo superflua una verificazione o una CTU.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28/01/2026, n. 716
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 716
    Data del deposito : 28 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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