Ordinanza collegiale 9 gennaio 2012
Sentenza 25 gennaio 2013
Ordinanza collegiale 31 agosto 2019
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00002/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01100/1997 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1100 del 1997, proposto da:
LA PE, ED NN, MI RA, TO ET, IN NN EN, GA CA, SE RM, NO RA, LO ON, NT NA, AP IL (recte: Rapuano), GL IN, Di IA (recte: Di Luccio) OS, IN AR e DI EN, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Bonelli, con domicilio eletto in Salerno, largo Dogana Regia n. 15 presso lo studio dell’avv. Brancaccio e con recapito digitale come da PEC da Registri di giustizia;;
contro
Comune di Agropoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Attilio Pecora, con recapito digitale come da PEC da Registri di giustizia;
nei confronti
CO EF, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Accarino, con domicilio eletto in Salerno, Corso Vittorio Emanuele n. 58, presso lo studio dell’avv. Polverino e con recapito digitale come da PEC da Registri di giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Castelnuovo Fabio, in qualità di legale rappresentante della Master Sport s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, corso Vittorio Emanuele n.143 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l'annullamento:
- della concessione edilizia n. 2147, n. 5699 reg. costruzioni, rilasciata in data 10 luglio 1994 (ovvero 10 agosto 1994, come da dicitura apposta in calce in data 8 settembre 1994) dall’Assessore all’urbanistica del Comune di Agropoli a CO EF, CO, AN, e TR IA NC con cui si autorizza il “cambio di destinazione ad attività commerciale (ad uso palestra)”, in relazione ad un parcheggio seminterrato sottostante alla palazzina “B” del Parco condominiale “CO” sito in Agropoli, alla via Petrarca n. 7 (confinante con la via Bovio);
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, compreso il richiamato parere espresso dalla commissione edilizia comunale nella seduta del 4 agosto 1994, con verbale n. 424.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Agropoli e di CO EF;
Visto l’atto di intervento ad opponendum di Castelnuovo Fabio, in qualità di legale rappresentante della Master Sport s.r.l.
Vista la sentenza n. 869 del 12 giugno 2001;
Vista l’ordinanza collegiale n. 5 del 9 gennaio 2012;
Vista la sentenza n. 185 del 25 gennaio 2013;
Vista l’ordinanza collegiale n. 1483 del 31 agosto 2019;
Vista la nota depositata 29 settembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 dicembre 2025 il dott. IO NO, presente l’avv. Accarino e preso atto della richiesta di passaggio in decisione senza discussione da remoto depositata in data 19 dicembre 2025, dalla parte ricorrente.
Premesso che con nota depositata il 29 settembre 2025, parte ricorrente rappresenta che:
- a seguito d’istanza di fissazione d’udienza, ai sensi dell’art. 80 c.p.a. presentata dalla parte ricorrente, questo TAR ha inserito l’odierno ricorso nel ruolo dell’udienza straordinaria del 22 dicembre 2025, fissata nell’ambito del programma di smaltimento dell’arretrato nella giustizia amministrativa;
- la sentenza della Corte di appello di Salerno, sez. II, n. 5291 del 23 dicembre 2024, posta a base dell’istanza di fissazione, risulta impugnata dai controinteressati con ricorso per cassazione notificato in data 16 giugno 2025, attualmente pendente col n. 13261/2025.
- pendente il giudizio, le parti hanno raggiunto tuttavia un accordo transattivo, con compensazione integrale delle spese, onde alcun interesse hanno i ricorrenti alla coltivazione e alla decisione dell’odierno ricorso.
Ciò premesso:
- è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa sia trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto ogni interesse a coltivare il ricorso.
- In quest’ultimo caso il giudice, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso va dichiarato improcedibile. In relazione alla pronuncia in rito, si ravvisano le giuste ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025, svoltasi in videocollegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
IO NO, Consigliere, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO NO | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO