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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/10/2025, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
OR, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti il 4 e il 7 Ottobre 2025 in sostituzione dell'udienza del 17 Ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 624 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa
DA
il signor , nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
TT (AG), nella via T. di Lampedusa n. 8, C.F. , elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliato, ai fini del presente giudizio, a TT CL (AG), nella via Papa Luciani n. 1, presso lo studio dell'Avv. Francesco Calderaro, che lo rappresenta e difende in forza di procura digitale allegata agli atti di lite,
- ricorrente -
CONTRO
l , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lidia Carcavallo e Giantony Ilardo in virtù di procura generale alle liti allegata agli atti di causa, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, a Roma, nella via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Avvocatura dell'ente medesimo,
- resistente -
Oggetto: Opposizione a ordinanza - ingiunzione.
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
1.- In fatto. Con ricorso depositato il 3 Marzo 2024, notificato in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, il signor proponeva Parte_1 opposizione avanti l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, avverso l'ordinanza
1 - ingiunzione n. OI-001335819, Protocollo n. .0100.02/02/2024.0035160, notificatagli per CP_2
posta il 12 Febbraio 2024. Specificando che con tale provvedimento, relativo all'atto di accertamento n. .0100.19/09/2018.0171741 del 19 Settembre 2018 riferito all'anno 2017, CP_2
l' - sede di Agrigento, gli aveva ingiunto, alla stregua Controparte_1
di titolare/legale rappresentante/responsabile della ditta individuale AN TO
VELOX, il pagamento dell'importo di € 622,50 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria,
oltre le spese di notifica. Ciò perché, nella spiegata qualità, aveva omesso il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali di cui all'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463 del 12
Settembre 1983, convertito con modificazioni dalla legge n. 638 dell'11 Novembre 1983, come sostituito dall'art. 3, VI comma, del D. Lgs. n. 8 del 15 Gennaio 2016, e novellato dall'art. 23 del D.L. n. 48 del 4 Maggio 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 85 del 3 Luglio
2023. All'uopo l'opponente formulava una serie di motivi per contrastare la citata ordinanza - ingiunzione. Pertanto, con il ricorso in limine indicato chiedeva all'adita autorità giudiziaria di dichiarare, innanzitutto, l'illegittimità di quest'ultima e del procedimento sanzionatorio attivato nei rispettivi riguardi sia per violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981, in quanto non gli era stato notificato il suddetto atto di accertamento, nonché per decadenza dell'ente resistente dal potere di emetterla e di irrogare la sanzione in parola e per la conseguente estinzione della somma pretesa;
sia poiché nel caso di specie non era stato rispettato l'art. 18 della cennata legge,
ledendo il proprio diritto di difesa. In secondo luogo che, il menzionato provvedimento sanzionatorio era nullo, e/o illegittimo non solo per assoluto difetto di motivazione, in spregio al disposto dell'enunciato art. 18 della legge n. 689/1981, dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e degli artt. 97 e 24 della Costituzione;
ma, anche, per l'infrazione dell'art. 11 della legge n.
689/1981 e per mancanza di sottoscrizione. In terz'ordine, l'estinzione della sanzione irrogata per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689/1981, Quindi, di annullare la richiamata ordinanza - ingiunzione, o, in subordine, di rideterminare l'ammontare della sanzione applicata nella misura minima prevista ex lege.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 14 Ottobre 2024 il proprio fascicolo con la memoria difensiva. In tale scritto prendeva posizione in ordine alle varie argomentazioni dedotte dal ricorrente per giustificarne l'instaurazione. In forza delle ragioni ivi spiegate domandava al Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, di rigettare il ricordato
2 ricorso essendo infondato in fatto e in diritto, confermando l'ordinanza ingiunzione in dibattito integralmente, o, comunque, nella diversa misura risultante di giustizia.
Il procedimento de quo veniva istruito sulla base della documentazione allegata dalle parti nei rispettivi fascicoli. In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17 Ottobre 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti il 4 e il 7 Ottobre 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2.- In diritto. Il ricorso introduttivo del presente giudizio è giuridicamente legittimo e fondato con riguardo a uno dei motivi formulati per supportarlo.
Allo scopo di corroborare la decisione di valutare suscettibile di accoglimento l'opposizione proposta dal signor avverso l'ordinanza - ingiunzione n. OI- Parte_1
001335819, Protocollo n. .0100.02/02/2024.0035160, notificatagli per posta il 12 CP_2
Febbraio 2024, è necessario evidenziare alcuni significativi aspetti. Invero, il citato atto risulta emesso ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla legge n. 638/1983, che prevede che: “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma
1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e
con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo
omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa,
quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. Bisogna pure precisare in punto di diritto che, tale comma era stato precedentemente novellato dall'art. 3, VI comma, del D. Lgs. n. 8/2016, il quale all'art. 6 stabilisce che: “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”. Prendendo le mosse da tali delucidazioni, la vertenza processuale che ci occupa deve essere decisa sulla scorta del motivo, articolato dall'opponente nel predetto ricorso, relativo alla decadenza dell' ex art. CP_2
14 della legge n. 689/1981, in ossequio al principio della ragione più liquida, quale derivazione degli artt. 24 e 11 costituzione. Rispetto a esso la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che: “Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la
verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza
logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle
questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di
3 economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la
conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole
soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (cfr.: Cass., Sez.
6 - Lav., n. 12002 del 28/05/2014; conforme: Cass., Sez.
U., n. 9936/2014). Ciò posto, l'opposizione sottoposta a disamina è suscettibile di accoglimento giacché, sebbene, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981: “La violazione, quando è
possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa” (I comma).
“Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati
residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento” (II comma).
“Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione” (III comma).
“Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può esse effettuata, con
le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere
eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice” (IV comma).
“Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla
scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione” (V comma).
“L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto” (VI comma).
E', altrettanto innegabile che, nel caso di specie risulta evidente la violazione del prescritto termine di 90 giorni a decorrere dall'entrata in vigore del citato D. Lgs. n. 8/2016, avvenuta in data 6 Febbraio 2016. In effetti, dalla documentazione prodotta agli atti di lite emerge chiaramente che, l'ordinanza - ingiunzione n. OI-001335819 opposta riguarda il periodo
4 contributivo 10/2017. Mentre, la contestazione della violazione, ossia l'atto presupposto al cennato provvedimento, costituito dall'atto di accertamento n. .0100.19/09/2018.0171741 CP_2
del 19 Settembre 2018, è stato notificato al ricorrente il 16 Ottobre 2018, consegnandolo alla figlia dell'istante, come dimostrato dalla ricevuta di avvenuta consegna allegata dall'ente resistente nel proprio fascicolo. Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che, il termine di cui all'articolo 14 della legge n. 689/1981 va commisurato non solo al tempo in cui la violazione è stata commessa, agli atti compiuti ed agli elementi raccolti;
ma, anche, e soprattutto al tempo in cui deve essere notificata in virtù di un principio di ragionevolezza (cfr., così: Cass.,
8/04/2010 n. 8335; Cass., 30/10/2009 n. 23016; Cass., 29/02/2008 n. 5467; Cass., Sez. U.,
9/03/2007 n. 5395; Cass., 11/12/1998 n. 12490). Difatti, in caso contrario, l'accertatore sarebbe completamente libero di autodeterminare i tempi del procedimento, dilatandoli secondo le proprie esigenze, dovendo solo osservare l'onere di notificare entro 90 giorni dalla conclusione di un accertamento autonomamente ed arbitrariamente delimitato cronologicamente,
vanificando in tal modo il senso della norma ed esponendo il contribuente ad uno stato di incertezza ingiustificabile, con palese violazione del principio della ragionevolezza e del diritto di difesa. Pertanto, il menzionato termine decorre da quando l'amministrazione è in possesso di tutti gli elementi per l'individuazione sia degli estremi oggettivi e soggettivi dell'infrazione; sia dell'autore responsabile della stessa. In merito al principio della ragionevolezza dei tempi dell'accertamento ispettivo, la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto che: “in tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente deve provvedere alla contestazione, sono collegati all'esito del procedimento di accertamento, la legittimità della cui durata va, di conseguenza, valutata dal giudice del merito in relazione al caso concreto e sulla base della
complessità delle indagini (……)” (cfr.: Cass., n. 11308/1998; Cass. n. 1866/2000; Cass. n.
2088/2000; Cass. n. 3254/2003). Ebbene, nell'ipotesi che ci occupa tale dies a quo può essere individuato nella data del mancato versamento dei contributi dovuti, trattandosi di violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari aggravi istruttori. Tant'è vero CP_2
che, prima di notificargli l'enunciato atto di accertamento l'ente resistente aveva già emesso nei confronti del signor gli avvisi di addebito n. 591 2018 00000297 68 000 e n. Parte_1
591 2018 00000427 12 000 sottesi, versato agli atti del presente giudizio, notificatigli a mezzo del servizio postale il 6 e il 14 Febbraio 2018. Attraverso tali atti l'opposto ha richiesto al ricorrente la corresponsione dei contributi dovuti per il periodo 10/2017, cui fa riferimento il
5 nominato atto di accertamento. Sicché, il procedimento di accertamento in capo a quest'ultimo
è stato concluso dal prefato almeno a partire dal mese di Febbraio 2018. D'altro canto, CP_1
su questo specifico punto non sono stati introdotti dall'ente resistente argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario. Invero, dagli atti non sono emersi dati istruttori che consentano di ritenere complessa, o particolarmente laboriosa l'attività di verifica delle omissioni posta in essere dall' , trattandosi di mancati versamenti contributivi alla scadenza, da esso CP_2
automaticamente rilevabili. Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione proposta dall'opponente avverso la ricordata ordinanza - ingiunzione è giuridicamente legittima e fondata. L'accoglimento del motivo appena esaminato rende superflua l'analisi delle altre argomentazioni sviluppate dall'odierno istante per contrastare il richiamato atto, che sono dal medesimo assorbite.
3.- Infine, per il principio della soccombenza, l'ente resistente deve essere condannato a rifondere al signor le spese del procedimento de quo, che si liquidano in Parte_1
complessivi € 350,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del suo difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara OR, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara, in accoglimento dell'opposizione proposta avverso l'ordinanza - ingiunzione n.
n. OI-001335819, Protocollo n. .0100.02/02/2024.0035160, notificatagli per posta il 12 CP_2
Febbraio 2024, che non è dovuta dal signor la somma con essa pretesa;
Parte_1
- infine, condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere al CP_2
ricorrente le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 350,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del suo difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento in data 17 Ottobre 2025.
Il Giudice
Barbara OR
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