Articolo 3 della Legge 5 agosto 1978, n. 484
Articolo 2Articolo 4
Versione
27 agosto 1978
Art. 3.
Ai titolari di pensione sociale, di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , viene corrisposto in via forfettaria un rimborso nella misura di L. 10.000 dell'onere di cui all'articolo 2 della presente legge.
A tale rimborso si provvede in sede di erogazione della tredicesima mensilita'. Per l'anno 1978 il rimborso ammonta a L. 4.000.
Entrata in vigore il 27 agosto 1978