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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/10/2025, n. 2259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2259 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 09/10/2025 nella causa RG n. 5220/2025 promossa da
, assistita dall'avv. LESCA GIACOMO Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
, assistito dall'avv. GRECO ATANASIO MAURIZIO CP_1 P.IVA_1
Parte convenuta
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
-la ricorrente si è rivolta al Tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere il pagamento del TFS, di cui ha lamentato la mancata corresponsione nei termini di legge;
CP_
-l' ha resistito in giudizio;
-la causa è stata discussa oralmente all'odierna udienza, nel cui ambito le parti hanno chiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, stante l'avvenuto integrale pagamento del tfs a favore della ricorrente.
Considerato che: CP_
-a seguito dell'intervenuto integrale pagamento da parte dell' dell'importo richiesto, deve essere accolta la concorde richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, stante l'assenza di perdurante interesse alla naturale definizione del giudizio, essendo venuto meno ogni contrasto tra le parti;
-quanto alla decisione in ordine alle spese di lite, l'avvenuto pagamento in epoca successiva alla CP_ presentazione del ricorso appare idoneo e sufficiente a far considerare l' come soccombente virtuale ai fini della decisione sulle spese, né sussistono ragioni che ai sensi dell'art. 92 c.p.c. suggeriscano la compensazione delle stesse;
-le spese di lite –liquidate come da dispositivo sulla base delle previsione di cui al D.M. 55/2014 con applicazione di valori inferiori ai medi in considerazione del livello di complessità delle CP_ questioni trattate e dell'attività svolta- vanno dunque poste a carico dell' con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
-condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, complessivamente liquidate in euro 2.200, oltre rimb. 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione.
1 Torino, 09/10/2025.
La Giudice Dott.ssa Francesca Marchese
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 09/10/2025 nella causa RG n. 5220/2025 promossa da
, assistita dall'avv. LESCA GIACOMO Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
, assistito dall'avv. GRECO ATANASIO MAURIZIO CP_1 P.IVA_1
Parte convenuta
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
-la ricorrente si è rivolta al Tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere il pagamento del TFS, di cui ha lamentato la mancata corresponsione nei termini di legge;
CP_
-l' ha resistito in giudizio;
-la causa è stata discussa oralmente all'odierna udienza, nel cui ambito le parti hanno chiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, stante l'avvenuto integrale pagamento del tfs a favore della ricorrente.
Considerato che: CP_
-a seguito dell'intervenuto integrale pagamento da parte dell' dell'importo richiesto, deve essere accolta la concorde richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, stante l'assenza di perdurante interesse alla naturale definizione del giudizio, essendo venuto meno ogni contrasto tra le parti;
-quanto alla decisione in ordine alle spese di lite, l'avvenuto pagamento in epoca successiva alla CP_ presentazione del ricorso appare idoneo e sufficiente a far considerare l' come soccombente virtuale ai fini della decisione sulle spese, né sussistono ragioni che ai sensi dell'art. 92 c.p.c. suggeriscano la compensazione delle stesse;
-le spese di lite –liquidate come da dispositivo sulla base delle previsione di cui al D.M. 55/2014 con applicazione di valori inferiori ai medi in considerazione del livello di complessità delle CP_ questioni trattate e dell'attività svolta- vanno dunque poste a carico dell' con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
-condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, complessivamente liquidate in euro 2.200, oltre rimb. 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione.
1 Torino, 09/10/2025.
La Giudice Dott.ssa Francesca Marchese
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