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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/04/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice istruttore Dott.ssa Maria Iandiorio ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1761 del Ruolo generale degli affari civili dell'anno
2023, avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non
ricomprese nelle altre materie vertente
TRA
n. il 3.1.1975 a Caracas, rappresentato e difeso dagli Parte_1
avv. Angela Felicita e Loredana Felicita
- APPELLANTE
E
CP_1
- APPELLATA
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 512/2022 il giudice di pace di Sant'Angelo dei Lombardi
rigettava la domanda avanzata da di risarcimento dei Parte_1
danni alla carrozzeria della sua autovettura Alfa Romeo 159 tg DB554JC
provocati il giorno 28 ottobre 2019 alle 08:40 quando, in direzione di marcia da NI (Av) verso UR ER (Sa), all'altezza della località San Vito,
ricadente in agro del comune di Caposele (progressiva chilometrica 24+800), 2
all'improvviso due cani di grossa taglia provenienti dal lato destro gli sbarravano la strada. Dopo aver schivato il primo cane, non riusciva Pt_1
ad evitare la collisione con il secondo che impattava violentemente contro la prefata autovettura nella parte anteriore sinistra per poi allontanarsi velocemente.
Sul posto sopraggiungevano nell'immediatezza un sorvegliante – CP_1
in persona di – e un agente di Polizia Municipale del Comune di CP_2
Caposele (Av) – in persona di – i quali constatavano il CP_3
danneggiamento subito dall'autovettura ad opera del prefato impatto.
A seguito del suo intervento l'agente di P.M. , tra l'altro, CP_3
accertava che la recinzione adiacente alla carreggiata presentava diverse
“rotture” tipiche del passaggio di animali e che la recinzione posta a valle della carreggiata, anche per il tratto antecedente per circa 100 metri, risultava danneggiata in analogo modo, ed infine accertava che il tratto di strada interessato era sprovvisto di segnaletica verticale del tipo “animali selvatici
vaganti” e “animali domestici vaganti”.
Per effetto del violento impatto l'autovettura dell'appellante riportava danni al parafango anteriore SX – paraurti anteriore Sx- slitta paraurti ant. Sx – cornice fendinebbia ant. Sx – faro Anteriore SX Griglia Anteriore SX. 5.) I danni subiti dal sono ingenti a ammontano ad euro 2.221,62: così Parte_1
come risulta dal preventivo dell'autocarrozzeria “La Perfetta di TA
CO località Teglia 84021 Buccino (Sa) del 04.11.2019. 3
Il Giudice di pace di Sant'Angelo de' Lombardi rigettava la domanda,
compensando le spese, motivando in ordine alla carenza di legittimazione passiva dell' CP_1
L'appellante chiedeva la riforma della sentenza citata, affermando che “per
andare esente da responsabilità…l'ente gestore della strada deve dimostrare
la propria estraneità all'evento dannoso e dar prova che lo stesso sia stato
imprevedibile e inevitabile. In quanto custode il gestore è tenuto a prevenire
questo genere di accadimenti attraverso la predisposizione di adeguate
barriere, come ad esempio una serie di reti di recinzioni che costeggi la sede
stradale, oltre all'installazione di tali reti, ovviamente, l'ente deve provvedere
anche alla loro corretta e costante manutenzione, per prevenire e riparare
eventuali squarci e aperture che ne vanifichino 'utilità. Pertanto, il custode
deve evitare, a monte, la situazione di pericolo e quindi deve attivarsi per
impedire agli animali di transitare in mezzo alla strada, prevedendo delle
apposite recinzioni e facendo sì che le stesse siano tenute in buono stato di
manutenzione. E' configurabile, quindi, la responsabilità risarcitoria a carico
del custode della strada e delle relative pertinenze ex art. 2051 c.c., facendo
rientrare in tale pertinenze anche la recinzione avente precipua funzione di
impedire l'accesso sulla carreggiata di animali, data la situazione di pericolo
per la sicurezza della circolazione che essi vengono a determinare in ragione
della particolare destinazione della rete stradale di consentire il traffico
veicolare.”
Ha concluso, pertanto, in tal senso: 4
1) Accertare e dichiarare la responsabilità dell' dei fatti CP_1
di cui in premessa, la quale omettendo la manutenzione ordinaria
della strada statale 691 FVS, con direzione di marcia da NI (Av)
verso UR ER (Sa) ha generato l'evento per cui è causa. 2)
Per l'effetto condannare l' al risarcimento di tutti i CP_1
danni subiti dal per il sinistro verificatosi il giorno Pt_1
28.10.2019- alle ore 08:40 circa – presso la Statale 691 FVS, con
direzione di marcia da NI (Av) verso UR ER (Sa) pari
ad euro 2.221,62 o nella somma minore o maggiore che sarà
accertata in corso di causa. 3) Condannare parte appellata al
pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio,
oltre il rimborso spese forfetarie ed accessori di legge, con
attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari. “
2) Si è costituita che ha chiesto dichiararsi inammissibile CP_1
e/o infondato l'appello.
3) All'udienza del 10.4.2025 la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è fondato e, come tale, la sentenza emessa dal Giudice di pace di
Sant'Angelo de' Lombardi va annullata.
Dall'istruttoria espletata in primo grado è emerso, per come accertato dalla
Polizia Municipale del – in persona dell'agente Controparte_4 CP_3
–, che la recinzione della carreggiata esistente in loco presentava in
[...]
più punti diverse rotture tipiche del passaggio di animali e che la recinzione 5
posta a valle della carreggiata anche per il tratto antecedente per circa 100 m risulta essere danneggiato fino in analogo modo a quello descritto al punto precedente;
non è presente segnaletica verticale del tipo animali selvatici vaganti e animali domestici vaganti.
Tale accertamento, compiuto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, è chiaramente coperto da fede privilegiata.
Parimenti provato risulta essere stato il fatto dell'attraversamento dei due cani randagi.
In sintesi, il fatto appare essere incontestato mentre quello su cui si controverte
è la responsabilità dell' convenuta in giudizio che secondo il giudice di CP_1
pace non è legittimata passiva nella presente azione essendo legittimati il comune e l'Asl competente.
Cass. Civ. sez. III, 22/06/2020, (ud. 09/12/2019, dep. 22/06/2020), n.12112 ha affermato che l'ipotesi di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., non è
configurabile in un tratto stradale curato da come rilevato da Cass. CP_1
Sez. 6-3, n. 19542 del 2019 relativa ad attraversamento di cane randagio su strada CP_1
Tale principio è stato affermato con riguardo alla impossibilità per l'ente gestore del tratto autostradale di esercitare un effettivo potere di governo della cosa sussumibile nel concetto di custodia rilevante ai fini della norma ex art. 6
sede viaria, ma è affermata, con riferimento a quella autostradale, in ragione delle sue peculiari caratteristiche.
L'impossibilità di configurare un potere di governo della cosa esteso fino al punto da garantire che essa non sia attraversata da animali selvatici e dunque l'ascrivibilità dell'evento dannoso a responsabilità custodiale impone in via generale l'assenza di responsabilità dell' ogniqualvolta si invochi CP_1
genericamente una responsabilità per attraversamento stradale di animali selvatici.
Il caso in questione, tuttavia, appare profondamente diverso poiché parte appellante non censura in astratto l'omessa vigilanza in ordine all'eventuale attraversamento di animali selvatici ma censura un comportamento specifico e concreto che avrebbe omesso di tenere ossia quello di garantire la CP_1
sicurezza di un tratto anche per il tramite di recinzioni volte a creare una barriera -e quindi una cautela- onde evitare fatti per lo più imprevisti.
In tal senso, le recinzioni rotte rappresentano una negligenza colpevole che ha determinato l'attraversamento degli animai, con la conseguenza che l' è CP_1
responsabile non per l'attraversamento in sé quanto per l'omessa vigilanza sulla recinzione nei tratti di sua pertinenza.
Il fatto, costituito da un incidente causato da due cani randagi su una strada statale, va riassunto sotto l'art. 2051 c.c., il quale viene in esame a seguito del titolo sulla base del quale agisce l'attore in primo grado che avanza la responsabilità di nella mancata custodia della strada sulla quale CP_1 7
si é verificato l'evento. Tutte le prove esperite si basano sulla manutenzione della strada.
Ebbene, in caso di applicazione dell'art. 2043 c.c. colui che ha subito il danno deve provare l'esistenza del danno quindi anche tutti gli elementi che hanno portato all'evento dannoso e la colpa nella causazione dell'evento dell'autore del fatto illecito, mentre in caso di applicazione dell'art. 2051 c.c. é colui cui viene attribuita la responsabilità che deve provare che ha fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso in specie l'attore del primo grado ha provato il danno ricevuto e il luogo in cui lo ha ricevuto e le condizioni del luogo, quindi in base all'art. 2043
c.c. ha provato i fatti costitutivi del danno, evento, comportamento illecito e nesso causale fra i due elementi.
Esaminando il fatto sulla base dell'art. 2051 sarebbe stata invece l' a dover CP_1
provare di aver messo in atto ogni misura necessaria ad evitare il danno, ma l' non ha provato nulla, é stata inerme. CP_1
Ne consegue la fondatezza dell'appello, per essere stati provati tutti i fatti costitutivi della domanda, nonché per avere omesso di aver provato CP_1
di aver posto in essere tutte le cautele necessarie ad impedire eventi dannosi quale quello verificatosi.
I danni risultano inoltre compatibili con quanto testimoniato ed accertato dalla
Polizia municipale. 8
Le spese seguono la soccombenza del doppio grado di giudizio e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza n. 512/2022 emessa dal
Giudice di pace di Sant'Angelo de' Lombardi e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento della somma di € 2221,62 per le causali di cui in CP_1
motivazione;
condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio CP_1
che si liquidano in complessivi € 250,00 per esborsi ed € 3791,00 per compenso professionale con attribuzione agli avv. dichiaratisi anticipatari.
Così deciso in Avellino in data 28.4.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Iandiorio
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2051 c.c.; possibilità che tuttavia non sussiste con riferimento ad ogni tipo di