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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1880/2019 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 16/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Latassa Nazzareno e Parte_1
Scarmato Marcello (PEC: , che la rappresentano e difendono, Email_1 giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente sita in Vibo Valentia, via E.
P. Murmura snc, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC:
t.) dell'avvocatura interna, giusta procura generale alle liti in Email_2 atti,
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 23/10/2019, parte ricorrente in epigrafe indicata, dopo aver formulato tempestivo dissenso rispetto alle conclusioni raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo, agiva in questa sede al fine di ottenere l'accertamento della sua invalidità con riduzione a meno di 1/3 della sua capacità a svolgere attività lavorative confacenti alle sue attitudini (ex art. 1
L. 222/1984), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- accertare e dichiarare espressamente che la sig.ra è da considerarsi invalida con riduzione a meno di Parte_1
1/3 della capacità residua a svolgere attività lavorativa confacente le proprie attitudini;
- conseguentemente, condannare l' in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, CP_1 al pagamento in favore dello stesso dall'indennità economiche previste dalla legislazione vigente in materia di invalidi civili (assegno ordinario di invalidità) con la decorrenza a partire dalla domanda amministrativa o da quella ritenuta di giustizia, con interessi legali su ogni singolo rateo fino al soddisfo;
- condannare in ogni caso l' come pro tempore legalmente rappresentato, alla CP_1 rifusione delle spese e competenze del giudizio ex art. 445 bis c.p.c. e del presente da distrarsi ex art.
93 c.p.c., ai sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e di non aver riscosso le seconde;
- condannare l' come pro tempore legalmente rappresentato, al pagamento delle CP_1 spese di CTU eventualmente disposta.”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire a un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3.Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u., impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
4.Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
5.Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli
"errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
6. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il c.t.u. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha presentato contestazione insistendo nella richiesta di accertamento dell'invalidità con riduzione della capacità a svolgere attività lavorativa inferiore a un terzo, disconosciuta in sede di accertamento tecnico preventivo dal professionista.
2 7.Tuttavia, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
8. In particolare, si evidenzia come il CTU abbia precisato che la ricorrente sebbene affetta da: «lesione cuffia dei rotatori spalla dx.; ipoacusia neurosensoriale bilaterale di lieve entita'; lombodiscartrosi a lieve incidenza funzionale;
cardiopatia ipertensiva;
depressione ansiosa”. tali patologie non incidono in modo significativo sulle capacità lavorative specifiche e generiche in occupazioni confacenti alle sue attitudini pertanto ritengo che la ricorrente non possa essere considerata invalida ai sensi della legge 222/84. Concordo quindi con il giudizio espresso dalla commissione medica dell' e successivamente dal comitato provinciale dell' » CP_1 CP_1
9. Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004), avendo il ctu valutato adeguatamente l'intero quadro clinico di parte ricorrente.
10. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. In definitiva, nonostante la patologia di cui soffre l'odierno ricorrente sia grave, non emerge, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
11. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma delle conclusioni di cui al precedente accertamento tecnico anche in considerazione della circostanza che la documentazione sanitaria depositata non lascia emergere patologie nuove rispetto a quelle già valutate dal CTU nella fase dell'accertamento tecnico preventivoné aggravamenti di quelle in essere..
12.Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo il ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge.
13.Le spese della C.T.U. della presedente fase cautelare (accertamento tecnico preventivo), pertanto, non possono che essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- non assoggetta il ricorrente al pagamento delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
3 Vibo Valentia, 16/01/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 16/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Latassa Nazzareno e Parte_1
Scarmato Marcello (PEC: , che la rappresentano e difendono, Email_1 giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente sita in Vibo Valentia, via E.
P. Murmura snc, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC:
t.) dell'avvocatura interna, giusta procura generale alle liti in Email_2 atti,
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 23/10/2019, parte ricorrente in epigrafe indicata, dopo aver formulato tempestivo dissenso rispetto alle conclusioni raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo, agiva in questa sede al fine di ottenere l'accertamento della sua invalidità con riduzione a meno di 1/3 della sua capacità a svolgere attività lavorative confacenti alle sue attitudini (ex art. 1
L. 222/1984), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- accertare e dichiarare espressamente che la sig.ra è da considerarsi invalida con riduzione a meno di Parte_1
1/3 della capacità residua a svolgere attività lavorativa confacente le proprie attitudini;
- conseguentemente, condannare l' in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, CP_1 al pagamento in favore dello stesso dall'indennità economiche previste dalla legislazione vigente in materia di invalidi civili (assegno ordinario di invalidità) con la decorrenza a partire dalla domanda amministrativa o da quella ritenuta di giustizia, con interessi legali su ogni singolo rateo fino al soddisfo;
- condannare in ogni caso l' come pro tempore legalmente rappresentato, alla CP_1 rifusione delle spese e competenze del giudizio ex art. 445 bis c.p.c. e del presente da distrarsi ex art.
93 c.p.c., ai sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e di non aver riscosso le seconde;
- condannare l' come pro tempore legalmente rappresentato, al pagamento delle CP_1 spese di CTU eventualmente disposta.”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire a un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3.Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u., impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
4.Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
5.Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli
"errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
6. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il c.t.u. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha presentato contestazione insistendo nella richiesta di accertamento dell'invalidità con riduzione della capacità a svolgere attività lavorativa inferiore a un terzo, disconosciuta in sede di accertamento tecnico preventivo dal professionista.
2 7.Tuttavia, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
8. In particolare, si evidenzia come il CTU abbia precisato che la ricorrente sebbene affetta da: «lesione cuffia dei rotatori spalla dx.; ipoacusia neurosensoriale bilaterale di lieve entita'; lombodiscartrosi a lieve incidenza funzionale;
cardiopatia ipertensiva;
depressione ansiosa”. tali patologie non incidono in modo significativo sulle capacità lavorative specifiche e generiche in occupazioni confacenti alle sue attitudini pertanto ritengo che la ricorrente non possa essere considerata invalida ai sensi della legge 222/84. Concordo quindi con il giudizio espresso dalla commissione medica dell' e successivamente dal comitato provinciale dell' » CP_1 CP_1
9. Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004), avendo il ctu valutato adeguatamente l'intero quadro clinico di parte ricorrente.
10. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. In definitiva, nonostante la patologia di cui soffre l'odierno ricorrente sia grave, non emerge, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
11. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma delle conclusioni di cui al precedente accertamento tecnico anche in considerazione della circostanza che la documentazione sanitaria depositata non lascia emergere patologie nuove rispetto a quelle già valutate dal CTU nella fase dell'accertamento tecnico preventivoné aggravamenti di quelle in essere..
12.Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo il ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge.
13.Le spese della C.T.U. della presedente fase cautelare (accertamento tecnico preventivo), pertanto, non possono che essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- non assoggetta il ricorrente al pagamento delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
3 Vibo Valentia, 16/01/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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