Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 24/02/2026, n. 1501
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Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Accolto
    Mancanza di conformità del titolo estero ai requisiti italiani

    La formazione rumena è risultata essere un corso di formazione professionale continua, non equiparabile ai percorsi di specializzazione previsti in Italia, mancando requisiti essenziali quali la direzione del corso da parte di professori qualificati, laboratori specifici per grado di scuola, tutor specializzati e convenzioni con istituti scolastici italiani per il tirocinio. Inoltre, il titolo non è conforme alla Direttiva 2005/36/CE e non è stato rilasciato dal competente Ministero rumeno. Le differenze qualitative e quantitative sono ritenute incolmabili, anche mediante misure compensative.

  • Rigettato
    Mancanza di contraddittorio procedimentale e di comunicazione di preavviso di diniego

    Sebbene il TAR abbia ritenuto fondata questa censura, il Consiglio di Stato ha stabilito che, anche in presenza di una comunicazione di preavviso, l'esito non sarebbe cambiato data l'evidente inidoneità del titolo estero e l'assenza di presupposti per il riconoscimento. L'amministrazione ha agito in modo vincolato e dovuto, non essendovi margine per un esito diverso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 24/02/2026, n. 1501
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1501
    Data del deposito : 24 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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