Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/03/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 1527/2020 - Pag. 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Gianluca Di Giovanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1527/2020, avente ad oggetto “Arricchimento senza causa” e vertente TRA
, (C.F.: , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall' avv. Ettore Zagarese, elettivamente domiciliati come in atti;
-ATTORE-
CONTRO
, (P.IVA: ), in persona del titolare NT P.IVA_1 dell'omonima impresa individuale rappresentato e difeso, giusta procura in atti, NT dall'Avv. Pisano Claudio, elettivamente domiciliati come in atti;
-CONVENUTO-
NONCHÈ
, (C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_2 C.F._2 in atti, dall'avv. Valeria Pugliese, elettivamente domiciliati come in atti;
-CONVENUTO-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1
, deducendo che: Controparte_3
- fino all'anno 2017, era proprietario dell'immobile sito in Crosia alla Via A. De Gasperi, identificato al catasto del Comune di Crosia al foglio 6 particella 272 sub.
1. nel quale veniva svolta l'attività commerciale di panificio;
- nel 2005 aveva provveduto a sostituire i macchinari e gli impianti esistenti con altri nuovi e tecnologicamente più avanzati;
- nel 2016 aveva concesso in comodato d'uso gratuito al figlio, il Controparte_4 suddetto immobile, con all'interno tutti i macchinari e gli impianti;
- con contratto del 1.02.2016, registrato a Rossano il 22.02.2016 al n. 213 serie 3T, CP_4 aveva concesso in locazione parte dell'immobile di cui sopra alla ditta
[...] [...]
, nella persona del titolare;
NT NT
- successivamente, con contratto del 1.02.2017, registrato a Rossano il 17.02.2017 al n. 223 serie 3T, aveva concesso in locazione alla ditta Controparte_4 NT la restante porzione dell'immobile;
[...]
- la ditta aveva utilizzato l'immobile oggetto della locazione per NT la propria attività commerciale;
- i contratti di locazione avevano ad oggetto anche i beni, gli arredi e i complementi all'interno dell'immobile;
- instaurata dinanzi al Tribunale di Castrovillari la procedura esecutiva R.G.E. n. 90/2012 in suo danno, il G.E. aveva ordinato la vendita dell'immobile;
- in data 5.02.2017 il G.E. aveva ordinato l'immediato rilascio, in favore del custode
giudiziario, dell'immobile libero da persone e vuoto da cose;
- a seguito della vendita senza incanto tenutasi l'8.11.2017 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 90/2012, era divenuto aggiudicatario Controparte_2 dell'immobile ed era stato immesso nel possesso, con decreto del G.E. di trasferimento del
24.01.2018 rep. 50/2018;
- dopo tre/quattro mesi, il aveva spostato la sua attività altrove;
NT
- a seguito di ciò, era rimasto all'interno dell'immobile: a) un carrello di infornamento a molle completo di telo del valore di €.1.000,00; un climatizzatore disposto nella sala vendita completo di motore del valore di €.5.000,00; gli arredamenti completi di due bagni (docce e lavelli resina) del valore di €.2.000,00; tre motori per il funzionamento di serrande automatiche del valore di €.1.500,00; l'impianto di illuminazione interno-esterno dei marciapiedi circostanti l'immobile del valore di €.4.000,00; una porta antincendio tagliafuoco del valore di €.1.200,00; tre vetrine in alluminio doppio vetro e quattro finestre doppio vetro interne ed esterne complete di zanzariere del valore di €.4.000,00; due sale annesse alla vendita con tetto ribassato ed impianto illuminazione del valore di €.1.500,00; mobili, elettrodomestici e svariate minuterie necessarie per la lavorazione del valore di
€.500,00; l'arredamento completo di banchi e retrobanchi per l'esposizione dei prodotti da forno del valore di €.2.000,00; due lavelli inox del valor di €.800,00; tre carrelli completi di teglie inox del valore di €.1.500,00; due scaldabagno nuovi/cucina inox del valore di
€.700,00; un mobile anni '80 con due vetrine e sei sportelli contenente microonde/forno, teglie e utensili necessari per la produzione di dolciumi e pasta fresca del valore di
€.1.700,00;
- con missiva del 29.10.2018 aveva rappresentato la mancata restituzione delle attrezzature presenti nell'immobile a e i quali, il 22.11.2018, Controparte_2 NT avevano contestato la suddetta missiva;
- in data 3.06.2019 aveva inviato la richiesta di convenzione di negoziazione assistita, invitando nuovamente i convenuti alla restituzione delle attrezzature;
- e non avevano alcun titolo idoneo per godere dei beni Controparte_2 NT corrispondenti al depauperamento subito dall'attore poiché avrebbero dovuto provvedere sin da subito alla restituzione di tutte le attrezzature di sua proprietà. Tanto precisato, l'attore ha chiesto a questo Tribunale di: «In via principale accogliere la domanda di parte attrice e condannare ex art. 2041 c.c. i convenuti alla restituzione delle attrezzature sopra descritte;
In via subordinata condannare i convenuti, qualora non siano in grado di restituire la merce indebitamente trattenuta, alla corresponsione del valore delle attrezzature sopra descritte per un totale di €.52.400,00; In ogni caso condannare le parti convenute al pagamento delle spese e competenze di giudizio da porsi a carico dell'Erario poiché vi è ammissione al gratuito patrocinio».
Con comparsa deposita il 23.11.2020 si è costituito in giudizio , deducendo che: Controparte_2
- aveva partecipato alla vendita giudiziaria disposta dal Tribunale di Castrovillari - ex Rossano - nell'ambito della procedura R.G.E.I. n. 90/2012, avente ad oggetto due lotti (un appartamento ed un locale commerciale) di proprietà di , quale debitore Parte_1 esecutato;
- aveva quindi presentato un'offerta per il locale commerciale di cui al lotto n. 2, come descritto nell'avviso di vendita redatto dal professionista delegato («unità immobiliare (locale magazzino) ubicata in via De Gasperi 9 in Crosia con destinazione d'uso attività artigianale di panificazione, ubicato al piano terra di un fabbricato di civile abitazione composto da tre piani fuori terra e copertura, identificato catastalmente al foglio n. 6 part.
272 sub 1 […]) e, all'esito della vendita, era risultato aggiudicatario;
- in data 24.01.2018, il G.E. aveva emesso il decreto di trasferimento rep. n. 50/2018 in favore di , coniugato con in regime di comunione legale dei Controparte_2 CP_5 beni;
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- con verbale del 26.03.2018 il custode giudiziario e delegato alla vendita aveva provveduto ad effettuare la consegna dell'immobile e la relativa immissione in possesso in favore dell'aggiudicatario, alla presenza, altresì, di quale conduttore del locale;
NT
- era conduttore del suddetto locale in virtù del contratto di locazione ad NT uso commerciale di natura transitoria stipulato tra la custodia giudiziaria e quest'ultimo, avente decorrenza dal 10.04.2017, risolto di diritto all'esito della vendita giudiziaria dell'8.11.2017;
- della presenza dei beni mobili dedotti dall'attore nel locale staggito non era stato dato atto nella perizia di stima, nel verbale di primo accesso del custode del 27.02.2017, sottoscritto dal debitore esecutato, nell'ordinanza di vendita, nell'avviso di vendita, nel contratto di locazione stipulato dalla custodia giudiziaria con la ditta e neanche nel verbale di consegna dell'immobile all'aggiudicatario;
- nella procedura esecutiva non risultavano richieste o dichiarazioni del debitore esecutato in merito alla presenza di beni all'interno dei locali di sua proprietà né richieste di asporto e prelievo;
- prima della vendita, l'immobile era stato liberato da cose e persone, come risultante dall'ordine di liberazione emesso dal G.E. ed eseguito dal custode giudiziario;
- la vendita giudiziaria era avvenuta «nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive, a corpo e non a misura» (cfr. p. 5 ordinanza di vendita e p. 15 avviso di vendita);
- mancavano i riferimenti normativi al diritto sostanziale leso;
- mancavano documenti fiscali di acquisto volti a descrivere i beni oggetto di causa e ad attestarne la proprietà in capo all'attore, oltre che la loro presenza nell'immobile;
- le missive prodotte dalla parte attrice ed inviate a (del 29.10.2018 e del Controparte_2
04.06.2019) non contenevano alcuna indicazione ad attrezzature, ivi richiedendosi la restituzione di beni non precisati;
- posto il carattere sussidiario dell'azione di arricchimento senza giusta causa, ai sensi dell'art. 2042 c.c., la domanda attorea ex art. 2041 c.c. era inammissibile in quanto formulata quale domanda risarcitoria in forma specifica e, in subordine, risarcitoria per equivalente;
- sussisteva la responsabilità aggravata dell'attore ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c., posta la stipula dei contratti di comodato (tra padre e figlio, non CP_4 CP_4 comprendente beni mobili ma il solo locale commerciale) e di locazione in data successiva all'atto di pignoramento, in violazione della normativa dell'esecuzione immobiliare, e posta la temerarietà ed infondatezza della domanda attorea.
Ciò posto, ha formulato le seguenti conclusioni: «In via preliminare a) Controparte_2
Dichiarare la carenza di legittimazione sostanziale e processuale del sig. , poiché Controparte_2 estraneo al giudizio in quanto aggiudicatario del bene immobile non oggetto di causa;
In via pregiudiziale b) Dichiarare la inammissibilità della domanda atteso che non è stato soddisfatto il principio di sussidiarietà dell'azione di cui all'art. 2042 c.c.; Nel merito c) Rigettare la domanda per infondatezza della stessa sia in fatto sia in diritto;
In tutti i casi d) Condannare la parte istante al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, secondo il prudente apprezzamento del Giudice, in via in favore del sig. , ai sensi dell'art. 96 comma 1 e 3 c.p.c.; e) Controparte_2
Condannare la parte istante al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre accessori di legge».
Con comparsa depositata il 27.11.2020, si è costituito in giudizio il , in NT persona del titolore dell'omonima impresa individuale deducendo: NT
- il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto, per stessa ammissione dell'attore, aveva lasciato l'immobile locato all'indomani dell'aggiudicazione dello stesso da parte di
, in data 8.11.2017; Controparte_2
- che i due contratti di locazione stipulati nel 2016 e nel 2017 con il figlio dell'attore,
in forza del contratto di comodato del 6.07.2015, avevano ad oggetto Controparte_4 R.G. n.° 1527/2020 - Pag. 4 di 8
solo porzioni dell'immobile e venivano sostituiti dal contratto di natura transitoria stipulato il 10.04.2017 dal custode giudiziario (in rappresentanza del debitore esecutato) e dal
, risolto dopo l'aggiudicazione del bene pignorato in favore di NT
; Controparte_2
- l'assenza di prove sull'esistenza delle attrezzature e delle merci oggetto della domanda attorea, in quanto non indicate nei contratti di locazione del 2016 e del 2017, nel contratto transitorio stipulato con il custode giudiziario e neanche nel contratto di comodato intervenuto tra l'attore e il di lui figlio, essendo stato concesso il comodato d'uso del solo immobile;
- l'immobile era stato liberato da persone e da cose da parte del custode giudiziario, come risultante dall'ordine di liberazione,
- l'inammissibilità dell'azione proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c. in assenza del presupposto dell'arricchimento senza giusta causa da parte del (il quale aveva lasciato CP_1 l'immobile al subito dopo l'aggiudicazione e aveva continuato ad esercitare la CP_2 propria attività di panificatore avvalendosi di attrezzature e merci proprie) e del corrispendente impoverimento da parte dell'attore, oltre che della mancanza del presupposto della sussidiarietà dell'azione ex art. 2041 c.c., in quanto l'attore avrebbe dovuto proporre altra azione prima o contestualmente al rilascio dei beni in favore degli organi della procedura esecutiva;
- che nel verbale di primo accesso del 27.02.2017 (presente nel fascicolo della procedura di esecuzione immobiliare R.G.E.I. n. 90/2012), sottoscritto da tutti i presenti, incluso l'attore, non veniva fatto riferimento a merci o attrezzature nel locale né veniva allo stesso allegato un inventario;
- che non vi era riferimento a merci o attrezzature neppure nel verbale del 26.03.2018, redatto contestualmente alla consegna dell'immobile da parte del custode giudiziario agli aggiudicatari, in forza del decreto di trasferimento;
- la condanna dell'attore al pagamento in favore della ditta convenuta del risarcimento dei danni pari ad € 2.500,00 ai sensi dell'art. 96 co. 1 c.p.c. o della somma equitativamente determinata in sede di statuizioni delle spese processuali, ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., posta la infondatezza e la temerarietà della domanda attorea.
Ciò posto, la convenuta ditta ha chiesto a questo Tribunale di: «1) in Parte_2 via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva del convenuto , in NT accoglimento di quanto esposto ed illustrato al precedente punto 1, con le conseguenziali statuizioni di legge, anche in ordine alla condanna dell'attore al pagamento delle spese e competenze di lite;
2) nel merito, rigettare la domanda proposta in quanto infondata in fatto e in diritto per quanto espresso al punto 2 e comunque inammissibile per quanto esposto al punto 3, con la conseguente condanna dell'attore alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore del convenuto, sig. ; 3) condannare l'attore, ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 3, al NT risarcimento dei danni in favore dell'attore nella misura di € 2.500,00 o in quella diversa misura che sarà ritenuta equa e di giustizia;
in subordine, si chiede che il Tribunale, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, in sede di statuizione delle spese processuali ex art. 91 c.p.c., voglia condannare la parte soccombente al pagamento in favore dell'odierno convenuto di una somma equitativamente determinata, il tutto in accoglimento di quanto esposto al precedente punto 4». Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. richiesti dalla parte attrice, con ordinanza del 24.04.2023 è stata ritenuta irrilevante e, quindi non ammessa, la prova testimoniale articolata dalle parti, sulla base della documentazione già versata in atti. Con la medesima ordinanza è stata ritenuta inammissibile la documentazione depositata in Cancelleria dalla parte attrice in data 28.04.2021, oltre il termine del 26.02.2021 assegnato per il deposito della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., ed è stato rilevato, altresì, che entro lo stesso termine di scadenza delle preclusioni istruttorie non era stata formulata l'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione al deposito in Cancelleria, stante, in ogni caso, la mancata allegazione e prova da parte del difensore dell'attore dell'impossibilità del R.G. n.° 1527/2020 - Pag. 5 di 8
deposito telematico della suddetta documentazione unitamente alla seconda memoria istruttoria. All'udienza del 15.10.2024, i difensori di tutte le parti hanno precisato le proprie conclusioni (“Ciascun difensore si riporta a tutte le proprie domande, difese, deduzioni e conclusioni formulate nei rispetti atti di parte e nei verbali di causa e ne chiede l'accoglimento, con vittoria di compensi e di spese. I difensori chiedono poi che la causa venga assegnata a sentenza con i termini di legge”) e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Nel merito L'azione generale di arricchimento di cui all'art. 2041 c.c. è esperibile allorquando taluno «senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona»; in tali casi l'arricchito è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare l'impoverito della correlativa diminuzione patrimoniale» (comma 1) e «qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda» (comma 2), con la precisazione ‒ ai sensi dell'art. 2042 c.c. ‒ che «l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito». L'ambito di proponibilità dell'azione in questione è definito dalla legge, con la conseguenza che il giudice, anche d'ufficio, deve accertare che non sussista altra specifica azione per le restituzioni ovvero per l'indennizzo del pregiudizio subìto contro lo stesso arricchito o contro altra persona (cfr.
Cass., Sez. III, sent. n. 529/2014).
L'azione di arricchimento senza causa ha, dunque, carattere sussidiario ed è inammissibile, ai sensi dell'art. 2042 c.c., allorché chi la eserciti ‒ secondo una valutazione da compiersi in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito ‒ possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito (sul punto, Cass., SS.UU., sent. n. 28042/2008).
A tal proposito, «è principio generale che l'azione di ingiustificato arricchimento resta preclusa dall'infondatezza o dall'inammissibilità (anche solo per violazione dei relativi termini di proposizione) dell'azione tipica in origine spettante al preteso impoverito (dovendo poi la valutazione di sussidiarietà compiersi in astratto e quindi a prescindere dalle concrete circostanze per le quali quegli non abbia potuto trovare soddisfacimento delle sue pretese mediante quella:
Cass. 3 ottobre 2007, n. 20747; Cass. Sez. Un., 25 novembre 2008, n. 28042; Cass. 16 dicembre
2010, n. 25461; Cass. Sez. Un., 28 aprile 2011, n. 9441; Cass. 9 gennaio 2014, n. 307; Cass. 18 dicembre 2015, n. 25449).
Dunque, tra i presupposti richiesti dall'art. 2041 c.c. ai fini dell'esperimento vittorioso, deve sussistere: l'arricchimento dell'accipiens, il danno dell'impoverito, la correlazione tra arricchimento e danno - intesa come unicità del fatto generatore -, e, infine, la mancanza di giustificazione dell'arricchimento.
Tanto precisato, nella fattispecie in esame, l'attore ha rappresentato che, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 90/2012 avente ad oggetto l'immobile di sua proprietà sito in Crosia alla Via A. De Gasperi, catastalmente identificato al foglio 6 particella n. 272 sub. 1, dopo tre/quattro mesi dall'immissione di nel possesso dell'immobile, avvenuto con Controparte_2 decreto di trasferimento del 24.01.2018 rep. 50/2018, la ditta aveva NT spostato altrove la sua attività, lasciando all'interno dell'immobile i beni mobili e le attrezzature elencate nell'atto introduttivo (cfr. pagine 3 dell'atto di citazione). L'attore ha, quindi, agito, nella forma dell'azione generale di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 c.c. per la restituzione delle attrezzature e dei beni mobili elencati nell'atto introduttivo o, in subordine, per la corresponsione del valore complessivo delle medesime attrezzature e beni mobili, pari a €.52.400,00. La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata, per le ragioni che seguono. Con riferimento alla domanda spiegata nei confronti di , deve, infatti, rilevarsi Controparte_2 che la circostanza lamentata dall'attore, e cioè l'arricchimento del , il quale avrebbe goduto CP_2 dei beni mobili presenti nel locale aggiudicatosi nell'ambito della procedura esecutiva - in disparte ogni valutazione in ordine alla effettiva sussistenza di tali beni all'interno dell'immobile staggito e, R.G. n.° 1527/2020 - Pag. 6 di 8
quindi, all'effettivo arricchimento (di cui infra) - non può ritenersi essere avvenuto senza una giusta causa, come richiesto dall'art. 2041 c.c. ai fini del vittorioso esperimento dell'azione. Difatti, va osservato che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, deve essere esclusa la proponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento quando quest'ultimo trovi giustificazione nel consenso, anche soltanto tacito, del soggetto che assume di essere stato danneggiato o quando l'attribuzione patrimoniale sia avvenuta in base ad una specifica disposizione di legge (in quanto ciò costituisca una giusta causa legale di arricchimento, cfr. Cass. n. 1288/2003; n. 18099/2009; n. 8481/2000).
Nel caso in esame, risulta essere stato adottato dal giudice dell'esecuzione, in data 5/2/17, l'ordine di liberazione del locale commerciale, ex art. 560 c.p.c., avente, tra le varie finalità, quella di asportare i beni mobili estranei alla procedura esecutiva (“Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l'intimazione è rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalità di cui al periodo precedente”); ne consegue che, quand'anche ci fossero stati dei beni all'interno dell'immobile espropriato di proprietà del il mancato ritiro sarebbe avvenuto per volontà di quest'ultimo, il che CP_4 esclude ab origine la sussistenza del presupposto dell'assenza di giusta causa dell'arricchimento, richiesta dall'art. 2041 c.c.; peraltro, nessuna illegittimità della procedura esecutiva immobiliare r.g.e 90/2012 - nella parte relativa proprio alla liberazione dell'immobile - risulta essere stata eccepita dall'odierno attore nel presente giudizio (avendo, anzi, espressamente affermato, nella memoria ex art. 183.6, n.1 c.p.c., di aver avuto conoscenza dell'ordine di liberazione), illegittimità che, in ogni caso, non poteva essere fatta valere in questa sede, trovando il suo rimedio giurisdizionale nell'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c. Ciò detto, di per sé sufficiente a determinare il rigetto della domanda, non può non rilevarsi, inoltre, che, nel caso in esame, difetta l'ulteriore presupposto richiesto dall'art. 2041 c.c. relativo proprio all'arricchimento dell'accipiens – consistito, a dire dell'attore, nell'appropriazione dei beni mobili del da parte del – atteso che, in seguito all'adozione dell'ordine di liberazione CP_4 CP_2 del 5/2/17, risulta essere stato eseguito l'accesso nel locale commerciale da parte del custode in data 27/2/17, con contestuale redazione di verbale, sottoscritto peraltro dall'odierno attore, in cui non vi è traccia alcuna dei beni indicati dal nell'atto di citazione. Né vi è traccia di tali beni CP_4 nell'avviso di vendita del custode giudiziario del 13/10/17, nel contratto di locazione dell'immobile stipulato il 10/4/17 dal custode giudiziario con la né nel verbale di consegna CP_6 dell'immobile all'aggiudicatario del 26/3/18. Dalle considerazioni che precedono, in definitiva, deriva il rigetto della domanda nei confronti di
, per assenza di due presupposti normativi richiesti dall'art. 2041 c.c., senza che Controparte_2 sia necessario scrutinare gli altri. Va parimenti rigettata la domanda nei confronti di sulla base dell'assorbente NT rilievo per cui l'attore, nell'atto di citazione, ha allegato che: - in data 5.02.2017 il G.E. aveva ordinato l'immediato rilascio, in favore del custode giudiziario, dell'immobile libero da persone e vuoto da cose;
- a seguito della vendita senza incanto, tenutasi l'8.11.2017 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 90/2012, era divenuto aggiudicatario Controparte_2 dell'immobile ed era stato immesso nel possesso, con decreto del G.E. di trasferimento del 24.01.2018 rep. 50/2018; - dopo tre/quattro mesi, il aveva spostato la NT sua attività altrove;
- a seguito di ciò, erano rimasti all'interno dell'immobile i beni meglio descritti nell'atto introduttivo. Ebbene, dalla ricostruzione dei fatti offerta dall'attore - non provata, alla luce dei rilievi che precedono - si evince che i predetti beni mobili siano rimasti nell'immobile staggito di cui il
è divenuto proprietario e, tale circostanza - si ripete, dedotta dallo stesso attore - esclude, CP_2 di per sé, che tali beni siano stati lasciati nella disponibilità di comportando il NT dedotto arricchimento posto a sostegno dell'azione intrapresa. Ed infatti, delle due l'una: o i beni R.G. n.° 1527/2020 - Pag. 7 di 8
erano stati asportati dal prima della consegna dell'immobile al - e, quindi, l'azione CP_1 CP_2 doveva essere intrapresa esclusivamente nei confronti di quest'ultimo, o - come indicato dall'attore nell'atto di citazione - dopo che la ditta aveva spostato altrove la propria attività NT gli stessi erano rimasti nel locale commerciale e, quindi, nella disponibilità del . CP_2
In altri termini, da una lettura attenta dei fatti indicati dal si evince che l'arricchimento CP_4 sarebbe avvenuto in favore del - per aver acquisito la disponibilità materiale del locale CP_2 commerciale e dei beni ivi depositati - e non del , con conseguente rigetto della domanda nei CP_1 confronti di quest'ultimo per mancanza di prova dell'arricchimento del . CP_1
Non può non essere poi rilevato l'ulteriore profilo di infondatezza della domanda ex art. 2041 c.c. spiegata nei confronti di per difetto di sussidiarietà. NT Ed infatti, l'attore ha allegato (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione) che “tutti i contratti di locazione riguardavano anche beni, arredi e complementi all'interno dell'immobile”, e, quindi, che la disponibilità da parte di dei beni di cui ha richiesto la restituzione con il presente NT giudizio trovasse titolo nei due contratti di locazione dell'1/2/16 e dell'1/2/17 stipulati dal figlio con il . Controparte_4 CP_1
È evidente, dunque, che, sussistendo nel caso in esame altra specifica azione per la restituzione dei beni mobili e/o per il risarcimento dei danni, fondata su titolo contrattuale, l'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. non poteva essere proposta nei confronti di NT
Ne deriva, in definitiva, il rigetto della domanda anche nei confronti di NT
3. Sulla condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. La condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria formulata dalle parti convenute non può essere accolta.
La stessa presuppone non solo il requisito oggettivo della totale soccombenza di controparte e quello soggettivo dell'elemento psicologico di avere agito o resistito in mala fede o colpa grave ma richiede anche la prova, quantomeno nelle sue linee essenziali relativamente ad an e quantum, di un danno subito (cfr., ex multis, Cass. Civ. n. 27383 del 2005, Cass. Civ. n. 21393 del 2005, Cass. n. 18169/2004), potendo il giudice liquidare equitativamente tale danno solo una volta fornita tale prova relativa all'esistenza del danno.
Ciò posto, le parti convenute non solo non hanno provato, ma in verità nemmeno hanno dedotto l'esistenza di tale danno, mai evidenziando in cosa sarebbe consistito.
4. Le spese di lite Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 10 marzo 2014, n. 55, aggiornati al D.M. n.
147 del 13/08/2022, atteso che «l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, la cui istituzione è prevista dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 74, comma 2, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte ‒ in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese ‒ si impegna ad anticipare» (Cass., Sez. VI-3, ord. n. 10053/2012; in tal senso anche Cass., Sez. VI-3, ord. n. 8388/2017).
Le spese del giudizio si liquidano d'ufficio come da dispositivo, tenuto conto: a) che il valore della presente controversia fa sì che rientri nello scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00 (cfr., al riguardo, Cass., Sez. II, sent. n. 28417/2018 secondo cui: «In caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del “disputatum”, senza che trovi applicazione il correttivo del “decisum”»); R.G. n.° 1527/2020 - Pag. 8 di 8
b) che deve aversi riguardo ai valori minimi stabiliti dal decreto ministeriale in ragione della difficoltà – non elevata ‒ dell'affare, dell'esiguo numero delle questioni giuridiche da trattare, dell'assenza di contrasti giurisprudenziali in materia e della snellezza della fase istruttoria, caratterizzata dalla mancata assunzione di prove di tipo orale;
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA la domanda ex art. 2041 c.c. formulata da nei confronti di Parte_1
e di nella qualità di titolare dell'omonima impresa Controparte_2 NT individuale;
- CONDANNA parte attrice al pagamento, in favore della parte Parte_1 convenuta , delle spese di giudizio, che si liquidano € 4.217,00, per Controparte_2 compenso, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
- CONDANNA parte attrice al pagamento, in favore della parte Parte_1 convenuta nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, NT delle spese di giudizio, che si liquidano € 4.217,00, per compenso, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Castrovillari in data 17 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Giovanni
Provvedimento redatto con la collaborazione dell' dott. Stefano Lombardo CP_7