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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 848/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1831/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12039/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
2 e pubblicata il 29/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2023252512 IVA-ALIQUOTE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190116343302 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6701/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 07.03.2025 , il sig. Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 12039/2024 , depositata in data 29.07.2024 , con la quale la Corte di Giustizia di I Grado di Napoli, Sez.
2 rigettava il ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 2023/252512 notificata a mezzo pec il 02.11.2023, limitatamente alla cartella di pagamento n.07120190116343302000 relativa ad IVA anno 2016 ,per l'importo di € 17.607,16.
Opponeva l' appellante, la erroneità della sentenza la quale aveva ritenuto corretta l'esecuzione della notifica eseguita via pec,in data 10.10.2019, omettendo di valutare, invece, che la cartella medesima non fosse stata correttamente notificata .Dal referto di notifica, infatti, emergeva “ la mancata consegna” ,né era stata fornita prova di aver attivato la procedura ex art. 14 D.Lgs 159/2015 che prevede il deposito telematico presso il sito della Camera di Commercio e l'invio di raccomandata informativa con ricevuta ,per conseguenza , era intervenuta la prescrizione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale eccepiva l'inammissibilità delle eccezioni , attesa la tempestiva notifica della cartella in contestazione ,deducendo la sostanziale infondatezza del gravame.
Alla pubblica udienza del 04.11.2025,sulle conclusioni delle parti, la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Dalla produzione versata in atti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione è emerso che la cartella n.
n.07120190116343302000 notificata in data 19.09.2019 , all'indirizzo pec “ fulltime@gigapec. it” è stata restituita con la dicitura “avviso di mancata consegna” perché non valido l'indirizzo pec
Non vi è da ritenere che la notifica possa dirsi perfezionata.
Sussiste ,infatti, l' onere di rinnovare la notifica all'indirizzo fisico del destinatario, anche se il comportamento della controparte è obiettivamente negligente.
Il mancato perfezionamento della notifica per posta elettronica per non avere il destinatario reso possibile la ricezione dei messaggi sulla propria casella pec, pur imputabile al destinatario, impone alla parte di provvedere tempestivamente al suo rinnovo secondo le regole generali dettate dagli artt. 137 e seguenti,
c.p.c. ,persistendo la domiciliazione fisica del soggetto destinatario e rilevando il fatto che lo stesso notificante può subito controllare l'esito della mancata consegna, tramite appunto il messaggio di rifiuto.
La notifica si perfeziona quando l'atto è reso "disponibile" nella casella del destinatario che si concretizza solo quando il sistema genera la Ricevuta di Avvenuta Consegna (RAC).
L'assenza di questo elemento impedisce alla notifica di produrre qualsiasi effetto legale. Non è sufficiente il tentativo di invio: è indispensabile che l'atto entri concretamente nella sfera di conoscibilità del destinatario, e questa conoscibilità deve essere tecnicamente e legalmente dimostrabile.
Né è risultata provata l'adozione del meccanismo alternativo previsto dall'art. 14 D.Lgs 159/2015 che ne avrebbe assicurato la conoscibilità.
A tale stregua, è illegittimo il preavviso di ipoteca qui impugnato in relazione alla cartella n.
07120190116343302000 presupposta, non risultandone provata la notifica e,perciò relativamente ad esso la iscrizione va annullata.
Le spese ,come liquidate in dispositivo , seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata accoglie il ricorso originario. Condanna la appellata AD alle spese del doppio grado ,liquidate complessivamente in € 560,00 per il primo grado ed
€ 910,00 per il secondo grado, oltre accessori e CU
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1831/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12039/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
2 e pubblicata il 29/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2023252512 IVA-ALIQUOTE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190116343302 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6701/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 07.03.2025 , il sig. Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 12039/2024 , depositata in data 29.07.2024 , con la quale la Corte di Giustizia di I Grado di Napoli, Sez.
2 rigettava il ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 2023/252512 notificata a mezzo pec il 02.11.2023, limitatamente alla cartella di pagamento n.07120190116343302000 relativa ad IVA anno 2016 ,per l'importo di € 17.607,16.
Opponeva l' appellante, la erroneità della sentenza la quale aveva ritenuto corretta l'esecuzione della notifica eseguita via pec,in data 10.10.2019, omettendo di valutare, invece, che la cartella medesima non fosse stata correttamente notificata .Dal referto di notifica, infatti, emergeva “ la mancata consegna” ,né era stata fornita prova di aver attivato la procedura ex art. 14 D.Lgs 159/2015 che prevede il deposito telematico presso il sito della Camera di Commercio e l'invio di raccomandata informativa con ricevuta ,per conseguenza , era intervenuta la prescrizione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale eccepiva l'inammissibilità delle eccezioni , attesa la tempestiva notifica della cartella in contestazione ,deducendo la sostanziale infondatezza del gravame.
Alla pubblica udienza del 04.11.2025,sulle conclusioni delle parti, la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Dalla produzione versata in atti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione è emerso che la cartella n.
n.07120190116343302000 notificata in data 19.09.2019 , all'indirizzo pec “ fulltime@gigapec. it” è stata restituita con la dicitura “avviso di mancata consegna” perché non valido l'indirizzo pec
Non vi è da ritenere che la notifica possa dirsi perfezionata.
Sussiste ,infatti, l' onere di rinnovare la notifica all'indirizzo fisico del destinatario, anche se il comportamento della controparte è obiettivamente negligente.
Il mancato perfezionamento della notifica per posta elettronica per non avere il destinatario reso possibile la ricezione dei messaggi sulla propria casella pec, pur imputabile al destinatario, impone alla parte di provvedere tempestivamente al suo rinnovo secondo le regole generali dettate dagli artt. 137 e seguenti,
c.p.c. ,persistendo la domiciliazione fisica del soggetto destinatario e rilevando il fatto che lo stesso notificante può subito controllare l'esito della mancata consegna, tramite appunto il messaggio di rifiuto.
La notifica si perfeziona quando l'atto è reso "disponibile" nella casella del destinatario che si concretizza solo quando il sistema genera la Ricevuta di Avvenuta Consegna (RAC).
L'assenza di questo elemento impedisce alla notifica di produrre qualsiasi effetto legale. Non è sufficiente il tentativo di invio: è indispensabile che l'atto entri concretamente nella sfera di conoscibilità del destinatario, e questa conoscibilità deve essere tecnicamente e legalmente dimostrabile.
Né è risultata provata l'adozione del meccanismo alternativo previsto dall'art. 14 D.Lgs 159/2015 che ne avrebbe assicurato la conoscibilità.
A tale stregua, è illegittimo il preavviso di ipoteca qui impugnato in relazione alla cartella n.
07120190116343302000 presupposta, non risultandone provata la notifica e,perciò relativamente ad esso la iscrizione va annullata.
Le spese ,come liquidate in dispositivo , seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata accoglie il ricorso originario. Condanna la appellata AD alle spese del doppio grado ,liquidate complessivamente in € 560,00 per il primo grado ed
€ 910,00 per il secondo grado, oltre accessori e CU