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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 29/09/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 1160/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1160/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.BUONGIORNO CARMELA
PARTE RICORRENTE contro nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. CP_1
BUONGIORNO CARMELA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 19/6/2025 e Parte_1 CP_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 25/4/2005, che dalla unione era nato il figlio e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente Persona_1
indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
1) Cessazione della convivenza: i coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto con l'obbiettivo solidale di garantire al figlio minore la più serena crescita Persona_1
psichica, fisica ed affettiva, riconoscendosi piena libertà di fissare ciascuno la propria residenza ove lo riterranno opportuno e facoltà di portare seco i propri effetti personali;
2) Casa coniugale: i coniugi danno atto che nella casa già coniugale, con tutti gli arredi,
ubicata all'interno dell'azienda agricola sita in Amendolara (CS) alla Contrada Pietrastoppa
n.11 è rimasto a vivere il coniuge per necessità lavorative legate Parte_1
all'attività imprenditoriale/artigiana, mentre l'altro coniuge sig.ra , di comune CP_1
accordo, ha trovato un'autonoma sistemazione abitativa in Trebisacce (CS).
3) Affidamento del figlio: il figlio è affidato in via condivisa ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocamento preferenziale presso la madre.
4) Responsabilità genitoriale sui minori: la responsabilità genitoriale sul minore sarà
esercitata da entrambi i genitori e, conseguentemente, tutte le decisioni relative al medesimo verranno concordemente assunte dai genitori i quali a tal fine, si impegnano a collaborare nell'interesse prioritario dell'equilibrato sviluppo psico-fisico del figlio assumendo, altresì, l'impegno di comunicarsi reciprocamente e tempestivamente ogni informazione rilevante ed afferente la salute, la formazione, l'educazione e l'istruzione di
, tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, Persona_1
mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
5) Modalità di visita: i tempi di frequentazione del minore con i genitori si svolgeranno secondo la più ampia libertà e in seguito ad accordi di volta in volta da questi assunti.
6) Mantenimento del figlio minore: i coniugi, di comune accordo, dichiarano di impegnarsi reciprocamente a provvedere al mantenimento del figlio essendo in grado Persona_1
entrambi di provvedere alle esigenze del figlio, tenuto conto del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le loro risorse economiche.
- Il padre del minore a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, verserà in favore della madre collocataria, un importo mensile di € 150,00 (euro centocinquanta) da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese su indicando conto corrente con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT.
-Entrambi i coniugi parteciperanno al 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative).
7) Mantenimento del coniuge: i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento, essendo gli stessi titolari di adeguati redditi propri.
8) Consenso all'espatrio: i coniugi esprimono reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio.
9) Altre condizioni: il sig. e la sig.ra danno atto che Parte_1 CP_1
eventuali e/o ulteriori questioni patrimoniali saranno definite in un momento successivo e separato dalla procedura di separazione. Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nato a [...] il Parte_1
08/04/1976 e nata a [...] il [...] alle condizioni CP_1
riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari , 29 settembre 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1160/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.BUONGIORNO CARMELA
PARTE RICORRENTE contro nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. CP_1
BUONGIORNO CARMELA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 19/6/2025 e Parte_1 CP_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 25/4/2005, che dalla unione era nato il figlio e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente Persona_1
indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
1) Cessazione della convivenza: i coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto con l'obbiettivo solidale di garantire al figlio minore la più serena crescita Persona_1
psichica, fisica ed affettiva, riconoscendosi piena libertà di fissare ciascuno la propria residenza ove lo riterranno opportuno e facoltà di portare seco i propri effetti personali;
2) Casa coniugale: i coniugi danno atto che nella casa già coniugale, con tutti gli arredi,
ubicata all'interno dell'azienda agricola sita in Amendolara (CS) alla Contrada Pietrastoppa
n.11 è rimasto a vivere il coniuge per necessità lavorative legate Parte_1
all'attività imprenditoriale/artigiana, mentre l'altro coniuge sig.ra , di comune CP_1
accordo, ha trovato un'autonoma sistemazione abitativa in Trebisacce (CS).
3) Affidamento del figlio: il figlio è affidato in via condivisa ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocamento preferenziale presso la madre.
4) Responsabilità genitoriale sui minori: la responsabilità genitoriale sul minore sarà
esercitata da entrambi i genitori e, conseguentemente, tutte le decisioni relative al medesimo verranno concordemente assunte dai genitori i quali a tal fine, si impegnano a collaborare nell'interesse prioritario dell'equilibrato sviluppo psico-fisico del figlio assumendo, altresì, l'impegno di comunicarsi reciprocamente e tempestivamente ogni informazione rilevante ed afferente la salute, la formazione, l'educazione e l'istruzione di
, tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, Persona_1
mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
5) Modalità di visita: i tempi di frequentazione del minore con i genitori si svolgeranno secondo la più ampia libertà e in seguito ad accordi di volta in volta da questi assunti.
6) Mantenimento del figlio minore: i coniugi, di comune accordo, dichiarano di impegnarsi reciprocamente a provvedere al mantenimento del figlio essendo in grado Persona_1
entrambi di provvedere alle esigenze del figlio, tenuto conto del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le loro risorse economiche.
- Il padre del minore a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, verserà in favore della madre collocataria, un importo mensile di € 150,00 (euro centocinquanta) da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese su indicando conto corrente con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT.
-Entrambi i coniugi parteciperanno al 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative).
7) Mantenimento del coniuge: i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento, essendo gli stessi titolari di adeguati redditi propri.
8) Consenso all'espatrio: i coniugi esprimono reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio.
9) Altre condizioni: il sig. e la sig.ra danno atto che Parte_1 CP_1
eventuali e/o ulteriori questioni patrimoniali saranno definite in un momento successivo e separato dalla procedura di separazione. Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nato a [...] il Parte_1
08/04/1976 e nata a [...] il [...] alle condizioni CP_1
riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari , 29 settembre 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento