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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 08/07/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1222 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. TIRNETTA MAURO, giusta Parte_1 procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
DI AGRIGENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura depositata telematicamente
-resistente -
Oggetto: assegno ordinario di invalidità.
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 18.04.2024 il ricorrente adiva il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c..
Premetteva di aver presentato, ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di ottenere il riconoscimento all'assegno ordinario di invalidità, all'esito del quale aveva presentato rituale dissenso e nel termine di legge incardinato il ricorso di merito chiedendo il riconoscimento e la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione oggetto della sua pretesa. Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa, istruita a mezzo di CTU medico legale, viene decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza dell'8.7.25
Motivi della decisione
1 Va rilevata la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale -decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Va, altresì, premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Ciò detto, la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dal ricorrente nei confronti delle conclusioni del CTU e culmina in una sentenza espressamente definita come inappellabile (art. 445-bis, ult. co., c.p.c.).
Dalla lettura dell'elaborato peritale disposto nella presente fase di merito, viene confermato il quadro clinico e la valutazione già espressa dal consulente della precedente fase di a.t.p. Nel corso della presente fase di merito, l'ausiliario nominato dal Giudice ha chiarito, con motivazioni puntuali, che le condizioni cliniche complessive del ricorrente non configurano una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi.
Più nel dettaglio, il consulente ha rilevato che “Il rachide presenta una buona mobilità generale, nonostante la presenza di protrusioni discali. La limitazione dei movimenti si manifesta solo ai gradi estremi ed è comunque modesta. Inoltre, il test di Lasègue è risultato negativo, escludendo segni di sciatalgia attiva, elemento clinico rilevante per la valutazione della funzionalità vertebrale. Dal punto di vista psichico, è emersa una lieve deflessione del tono dell'umore, che tuttavia non compromette in modo significativo l'autonomia e la capacità di svolgere attività lavorative, soprattutto se a basso impegno fisico. In merito alla patologia neoplastica di cui il soggetto è affetto (leucemia mieloide cronica - LMC), il consulente ha rilevato che la malattia risulta attualmente ben controllata grazie alla terapia farmacologica in atto. Gli effetti collaterali segnalati, prevalentemente di tipo gastrointestinale (come crampi e stipsi), sono di lieve entità e non risultano tali da incidere in modo rilevante sulla capacità lavorativa residua, specie se rapportata a mansioni di tipo leggero o sedentario.”
2 Il consulente ha, inoltre, preso in esame le note critiche presentate dalla parte ricorrente, il quale ritiene che, sebbene ciascuna patologia sia di entità moderata, l'effetto combinato delle stesse potrebbe determinare una compromissione globale più significativa della capacità lavorativa. In altre parole, la parte ha sollecitato una lettura più ampia e integrata del quadro clinico, richiamando una valutazione di tipo
"olistico". Tuttavia, l'ausiliario ha motivatamente confermato il proprio giudizio, rilevando che
“le osservazioni di parte non introducono elementi clinici nuovi né specifici che possano incidere sull'analisi già effettuata”.
Va precisato che la valutazione delle condizioni patologiche è già avvenuta in modo globale, tenendo conto dell'interazione tra le diverse problematiche cliniche e del tipo di attività lavorativa abitualmente esercitata dal ricorrente, caratterizzata da un modesto impegno fisico e che in questa fase non è stato documentato alcun aggravio.
Le conclusioni, cui è giunto il consulente, appaiono condivisibili, siccome logicamente argomentate ed in coerenza con gli accertamenti eseguiti e di cui alla relazione in atti.
Pertanto, alla luce di quanto emerso, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio, stante la dichiarazione ex art 152 disp.att.c.p.c. versata in atti, vengono dichiarate irripetibili.
Le spese di CTU di ambo le fasi del giudizio vengono poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese del giudizio;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, di questa fase CP_1
e della precedente fase di accertamento tecnico preventivo, che si liquidano separatamente.
Così deciso in Agrigento, 08/07/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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