Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01031/2025REG.PROV.COLL.
N. 00938/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 938 del 2022, proposto dai signori -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’Avv. Calogero Ubaldo Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sciacca, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione seconda) n. -OMISSIS-, resa inter partes , e pubblicata l’8 marzo 2022 che ha respinto il ricorso n. -OMISSIS- R.G
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la Consigliera OL La GA e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Viene appellata la sentenza indicata in epigrafe con la quale il T.a.r. ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento:
- della nota prot. Generale n. -OMISSIS- e Prot. Urb. nr. -OMISSIS-. del 20.05.2019, con cui il Comune di Sciacca, V Settore Urbanistica ha rigettato l’istanza di permesso di costruire in sanatoria ex legge regionale n. -OMISSIS-, pratica n.-OMISSIS- del 29/04/1986, diretta alla sig.ra -OMISSIS- n.q. di erede del sig. -OMISSIS-, notificata in data 22 maggio 2019;
- della nota prot. Generale n. -OMISSIS- e Prot. Urb. nr. -OMISSIS-. del 25.06.2019, con cui il Comune di Sciacca, V Settore Urbanistica ha rigettato l’istanza di permesso di costruire in sanatoria ex legge regionale n. -OMISSIS-, pratica n.-OMISSIS- del 29/04/1986, diretta al sig. -OMISSIS- n.q. di erede del sig. -OMISSIS-, notificata in data 28 giugno 2019 (mediante deposito presso la casa comunale di Sciacca);
- della nota prot. generale n. -OMISSIS- e Prot. Urb. nr. -OMISSIS-. del 25.06.2019, con cui il Comune di Sciacca, V Settore Urbanistica ha rigettato l’istanza di permesso di costruire in sanatoria ex legge Regionale -OMISSIS-, pratica n.-OMISSIS- del 29/04/1986, diretta al sig. -OMISSIS- n.q. di erede del sig. -OMISSIS-, notificata in data 08 luglio 2019 (mediante deposito presso la casa comunale di Caltabellotta);
- nonché quale atto presupposto per la sig.ra -OMISSIS- la nota prot. gen. -OMISSIS- del 29.10.2018, prot. -OMISSIS- del 29.10.2018, avente ad oggetto “Avvio del procedimento di diniego del permesso di costruire in sanatoria ex legge regionale n. -OMISSIS-, pratica n.-OMISSIS- del 29/04/1986”;
- nonché quale atto presupposto per il sig. -OMISSIS- la nota Prot. Gen. 15296 del 20.05.2019, prot. Urb. -OMISSIS- del 20.05.2019, avente ad oggetto “Avvio del procedimento di diniego del permesso di costruire in sanatoria ex legge regionale n. -OMISSIS-, pratica n.-OMISSIS- del 29/04/1986”;
- nonché quale atto presupposto per il sig. -OMISSIS- la nota prot. gen. 15292 del 20.05.2019, prot. urb. -OMISSIS- del 20.05.2019, avente ad oggetto “Avvio del procedimento di diniego del permesso di costruire in sanatoria ex legge regionale n. -OMISSIS-, pratica n.-OMISSIS- del 29/04/1986”;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
2. l’appello è affidato ai seguenti motivi:
« violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 CDFUE e 97 cost: violazione dei principi buon andamento, doverosità, efficacia, efficienza, responsabilità dell'amministrazione. Violazione del principio di proporzionalità e del principio del legittimo affidamento. Eccesso di potere per travisamento dei fatti sotto il profilo della erroneità, del difetto dei presupposti ed ingiustizia grave e manifesta. Eccesso di potere per contradittorietà ed irragionevolezza. Violazione e/o falsa applicazione della lett. b) dell’art. 33 della legge 47/1985, nonché dell’art. 23, comma 10 della lr 37/85 e ss.mm.ii., della circolare assessoriale regionale n. 2 del 31.08.1985, dell’art. 15 della lr n. 78/1976, dell’art. 2 comma 3 della lr n. 15/1991, della circolare assessoriale regionale territorio e ambiente n. 1/95 dru punto 3 violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3,9,41,97 e 117 della costituzione; violazione e falsa applicazione dell’art. 23 della lr 37/85; violazione e falsa applicazione dell’art. 15 lett. a) della lr 78/1976; violazione e falsa applicazione dell’art. 142 del dlgs 42/2004 eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, difetto dei presupposti, ingiustizia manifesta e difetto di motivazione. In via ulteriormente subordinata – violazione e falsa applicazione degli artt. 3,9341,97 e 117 della costituzione; violazione e falsa applicazione dell’art. 23 della lr 37/85; violazione e falsa applicazione dell’art. 15 lett. a) della lr 78/1976; eccesso di potere per difetto e carenza di motivazione e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza in via ulteriormente subordinata – violazione e falsa applicazione degli artt. 3,9341,97 e 117 della costituzione; violazione e falsa applicazione dell’art. 23 della lr 37/85; violazione e falsa applicazione dell’art. 15 lett. a) della lr 78/1976; eccesso di potere per difetto e carenza di motivazione e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza »
Con l’atto di appello vengono riproposti le medesime argomentazioni che hanno supportato il ricorso proposto in primo grado e che sono state respinte dal T.a.r., dolendosi in modo analitico per ciascuno di esse delle statuizioni contenute in sentenza perché del tutto erronee e illegittime.
3. Il Comune di Sciacca non si è costituito in giudizio.
La causa è stata cancellata dal ruolo all’udienza del 12.12.2024 attesa la pendenza del giudizio avanti alla Corte Costituzionale della principale questione controversa oggetto del presente giudizio
4. Successivamente a seguito dell’istanza di fissazione ai sensi dell’art. 80 comma 1 del c.p.a. depositata dall’appellante all’udienza pubblica del 18 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta indecisione.
DIRITTO
5. L’appello non può essere accolto.
5.1.Col primo motivo di appello gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il TAR ha escluso la necessità di una motivazione rafforzata, ritenendo sufficiente il mero richiamo alla natura vincolata del diniego di sanatoria e al ripristino della legalità violata. Si sostiene invece che, nella fattispecie in esame, il lungo lasso di tempo trascorso (oltre 30 anni) dall’ultimazione dell’opera e dalla presentazione dell’istanza di sanatoria abbia ingenerato un affidamento qualificato, avvalorato anche dall’inerzia dell’Amministrazione, dalla mancanza di atti interruttivi e dalle rassicurazioni rese, all’originario richiedente la sanatoria, dai funzionari comunali in merito alla probabile sanabilità delle opere abusive.
Gli appellanti richiamano un diverso orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’esercizio tardivo del potere repressivo richiederebbe un quid pluris motivazionale, che spieghi e motivi l’interesse pubblico ulteriore dell’amministrazione rispetto all’esigenza di ripristinare la legalità violata.
Ci si duole del fatto che l’Ente locale, nel caso in esame, avrebbe concentrato la motivazione con un generico rinvio all’ubicazione del manufatto nella fascia dei 150 metri dalla battigia di inedificabilità assoluta, senza illustrare ragioni specifiche e attuali che giustifichino il legittimo affidamento ingenerato nel privato.
La sentenza è errata per non aver considerato la peculiarità del caso concreto, né il principio di proporzionalità cui deve sottostare l’attività amministrativa quando l’interesse pubblico è tutelato in un momento assai distante dal compimento dell’illecito.
5.1.2. A fronte della commissione di un illecito edilizio, non è invocabile alcun legittimo affidamento neanche nel caso di notevoli ritardi dell’Amministrazione nel provvedere su eventuali istanze di sanatoria o condono degli abusi realizzati. Infatti, la mera inerzia, anche prolungata, da parte dell’Amministrazione, nell’esercizio dei propri poteri di controllo del territorio, non è idonea a far divenire legittimo ciò che è sin dall’origine illegittimo, con la conseguenza che il trascorrere del tempo non può certamente radicare un affidamento di carattere legittimo in capo al proprietario dell’opera abusiva sulla regolarizzazione di fatto di quest’ultima (cfr., anche di recente, Cons. Stato Sez. II, 18/03/2020, n. 1925 e, in termini analoghi, Cons. Stato Sez. VI, 22/02/2021, n. 1552 e Cons. giust. amm. Sicilia, 22/02/2021, n. 135).
Come più volte ribadito da questo Collegio l’ordinamento può tutelare l’affidamento solo quando sia incolpevole, al contrario, la realizzazione e il consapevole mantenimento di un’opera abusiva concretizzano una volontaria attività del privato “ contra legem ”.
In punto di motivazione del diniego del permesso di costruire il Collegio aderisce alla prevalente giurisprudenza che non richiede alcuna specifica motivazione sull’interesse pubblico.
In materia edilizia la repressione degli abusi e il diniego delle richieste di condono in mancanza dei requisiti di legge sono atti vincolati che non richiedono alcuna specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, proprio perché non si può ammettere l'esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che – come detto - il tempo non può giammai legittimare (CGA n. 753/2025 del 13 ottobre 2025).
5.2 Col secondo motivo di appello si contesta il convincimento del TAR circa l’applicabilità, anche ratione temporis , del vincolo di inedificabilità assoluta di cui all’art. 15, lett. a) della l.r. n. 78/1976. Gli appellanti evidenziano che, alla data di realizzazione delle opere (anteriori al 1986), il territorio del Comune di Sciacca fosse già disciplinato dal Piano Urbanistico Comprensoriale n. 6, approvato nel 1975, che prevedeva un limite edificatorio di soli 100 metri dalla battigia.
Sarebbe, pertanto, errata l’affermazione secondo la quale la l. r. n. 78/1976 avrebbe introdotto un vincolo immediatamente efficace anche nei comuni dotati di strumenti urbanistici vigenti, in quanto il combinato disposto degli artt. 15 e 18 della l.r. n. 78/1976, nonché la circolare assessoriale del 1977, confermerebbero che, fino all’entrata in vigore della l.r. n. 15/1991, le prescrizioni regionali sulle distanze costiere non prevalessero sugli strumenti urbanistici già approvati.
Da ciò deriva che il manufatto – pacificamente realizzato prima del 1986 come si evince dall’istanza di sanatoria prot. n. 1408 del 1986 – doveva essere valutato alla luce del Piano Comprensoriale n. 6, che consentiva costruzioni oltre i 100 metri. La sentenza avrebbe quindi errato nel ritenere applicabile un vincolo di 150 metri che, ratione temporis , non operava.
Si deduce, inoltre, che la sentenza abbia ingiustamente ritenuto non provata la distanza superiore ai 100 metri, nonostante la perizia tecnica depositata dagli appellanti e la mancata contestazione del Comune. Viene quindi reiterata la richiesta di CTU, nell’eventualità in cui residuino incertezze.
5.2.1. Anche tale motivo di appello è infondato, questo Consiglio di giustizia amministrativa ha chiarito che:
- il vincolo introdotto dalla legge regionale n. 78/1976, entro la fascia di rispetto di 150 metri dalla battigia, è di inedificabilità assoluta;
- il comma 10 dell’art. 23 della l. r. n. -OMISSIS-, che recepisce la legge n. 47/1985, dispone espressamente che « restano altresì escluse dalla concessione o autorizzazione in sanatoria le costruzioni eseguite in violazione dell’art. 15, lett. a, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, ad eccezione di quelle iniziate prima dell’entrata in vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976 »;
- l’art. 2, comma 3, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, il quale prevede che « le disposizioni di cui all’articolo 15, primo comma, lettere a, d, ed e della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 devono intendersi direttamente ed immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati. Esse prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi », ha efficacia retroattiva, avendo operato un’interpretazione autentica delle previsioni dell’art. 15 della legge regionale n. 78/1976.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione IL ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 3, della l. r. n. siciliana del 30 aprile 1991, n. 15, nella parte in cui avrebbe operato un’illegittima interpretazione autentica dell’art. 15, comma 1, lettera a), della Regione IL 12 giugno 1976, n. 78 (recante “provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia”), ricavando dal tenore della disposizione di legge un significato – l’esistenza di un vincolo di inedificabilità immediatamente applicabile anche nei confronti dei privati a prescindere dalla sua incorporazione negli strumenti urbanistici – non annoverabile tra le possibili e ragionevoli alternative ermeneutiche: così limitando retroattivamente la possibilità di accedere al “primo condono edilizio” previsto dalla legge della Regione IL 10 agosto 1985, n. 37 (che ha recepito con modifiche la l. 28 febbraio 1985, n. 47) nel caso di fabbricati realizzati entro i 150 metri dalla battigia nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 1977 e il 1° ottobre 1983, frustrando, in tal senso, l’affidamento ingeneratosi in capo ai privati.
La Corte Costituzionale, a cui questo consiglio deve uniformarsi, ha respinto la questione con la sentenza n. 72 depositata in data 23 maggio 2025.
Nel merito la Corte ha ritenuto che:
- la disposizione del 1991 abbia interpretato autenticamente la norma del 1976, chiarendo ciò che nel testo di quest’ultima poteva risultare non chiaro: ovvero che il divieto di costruire entro 150 metri dalla battigia valesse direttamente fin dal 1976 per i privati e non solo ai fini del suo inserimento nei piani urbanistici;
- la disposizione di interpretazione autentica non ha leso un legittimo affidamento sulla possibilità di sanatoria edilizia, affidamento che, secondo il CGARS, sarebbe sorto con l’entrata in vigore della citata legge regionale del 1985 sul condono (articolo 23);
- la legge regionale del 1985 sul condono non era suscettibile di ingenerare nei privati un affidamento di questa portata, essendo determinanti in tal senso le leggi regionali sopravvenute a quella del 1976 sino alla disciplina condonistica del 1985, dalle quali poteva inferirsi la non condonabilità. Ai proprietari delle opere abusive, dunque, non poteva riconoscersi sul punto alcun meritevole affidamento.
Pertanto, nell’anno 1986 in cui è stata presentata l’istanza di sanatoria era già operante e prevalente il vincolo di inedificabilità nella fascia di 150 metri dalla battigia, fissato dall’art. 15, comma 1, lett. a), della l.r. n. 78/1976.
Il Collegio, conformemente anche alla sentenza appellata, ritiene di dare continuità all’orientamento secondo il quale la dedotta circostanza che nel Comune di Sciacca fosse vigente dal 1973 il Piano Urbanistico comprensoriale che consentiva l’edificazione di immobili senza il rispetto della distanza dei 150 m dalla battigia appare priva di pregio a fronte della natura cogente del vincolo assoluto d’inedificabilità posto dal sopraggiunto art. 15 della l.r. n. 78/1976.
L’area su cui insiste l’immobile esclude in radice l’applicabilità dell’invocato art. 18 della l. r. n. 78/1976 secondo cui « restano salve le disposizioni contenute nei piani regolatori generali e comprensoriali già approvati o divenuti efficaci ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, nonché quelle relative alle zone A e B dei programmi di fabbricazione già approvati ». Il regime delle eccezioni avrebbe potuto riguardare soltanto il passato (ossia le zone A e B già pianificate in sede comunale) poiché, per il futuro, il vincolo era destinato a prevalere sulla pianificazione locale, rimanendo indifferente a eventuali, difformi interventi programmatori del territorio. (Cgars, sez giur.vn. 753/2025 del 13.10.2025; Cgars parere n. 165/2023 Adunanza delle Sezioni riunite del 28 febbraio 2023; Cgars, sez giur. 21 settembre 2010, n. 1220).
5.3. Con i motivi terzo e quarto parte appellante eccepisce l’incoerenza logica della sentenza, che da un lato sostiene che la materia rientri nella tutela del paesaggio (competenza regionale), dall’altro richiama l’art. 9 Cost. sì come modificato nel 2022, che colloca la materia del paesaggio nell’ambito più ampio della tutela dell’ambiente, materia attribuita in via esclusiva allo Stato dall’art. 117, comma 2, lett. s), Cost.
Secondo gli appellanti, il vincolo dei 150 metri ex art. 15 l. r. n. 78/1976, nonché il rinvio contenuto nell’art. 23 l. r. n. -OMISSIS-, risultano comunque superati o abrogati per incompatibilità con il successivo art. 142 del d.lgs. n. 42/2004, il quale disciplina in modo uniforme la tutela delle coste su tutto il territorio nazionale, prevedendo un vincolo non assoluto ma subordinato all’autorizzazione paesaggistica dell’autorità competente.
La normativa regionale, introducendo un divieto assoluto di edificazione e comprimendo in modo radicale lo ius aedificandi , invaderebbe altresì la competenza statale in materia di ordinamento civile (art. 117, comma 2, lett. l).
Ne deriverebbe l’illegittimità della sentenza nella parte in cui ha attribuito prevalenza al vincolo regionale, senza considerare il sopravvenuto quadro costituzionale e statale.
Si chiede in ogni caso, in via subordinata, la rimessione alla Corte costituzionale per verificare la compatibilità della normativa regionale con il quadro costituzionale vigente.
5.3.1. Anche questi motivi di appello sono infondati.
Correttamente il giudice di prime cure ha reputato manifestatamente infondate le questioni inerenti vincoli di inedificabilità imposti dal legislatore regionale, più restrittivi rispetto al quadro normativo statale, in virtù dell’esercizio della potestà esclusiva riconosciuta dalla Costituzione alla Regione IL e attivabili in considerazione della concreta situazione del territorio.
La normativa regionale, pur introducendo un divieto più stringente, non ha mai implicato una deroga alla competenza dello Stato, ma piuttosto ha svolto un ruolo integrativo e di rafforzamento della tutela del territorio; la stessa imponendo il divieto di edificazione entro i 150 metri, rappresenta una misura di tutela ambientale che non confligge con la competenza statale, ma anzi la rafforza e la rende più stringente. Sul punto va evidenziato l’indiscutibile particolare valore ambientale che connota le coste della Sicilia, nonché la situazione di degrado in cui versano parte di tali coste; e, a fronte di tali emergenze, non appare irragionevole la scelta legislativa di assicurare ai terreni limitrofi alle coste della Sicilia una particolare tutela, idonea a garantire la preservazione del loro valore ambientale (v. T.a.r. Sicilia – Palermo, sez. III, 12/4/2010, n. 4928; T.a.r. Sicilia – Palermo, sez. III, 4/11/2009, n. 1732 e T.a.r. Sicilia – Palermo, sez. III, 4/3/2008, n. 287).
Il legislatore regionale ha dettato un regime vincolistico dei beni ricadenti in prossimità del mare; e la circostanza che tale regime determini vincoli più intensi rispetto a quelli esistenti nel resto dell’Italia è la legittima conseguenza delle attribuzioni spettanti in materia alla Regione IL (a statuto speciale) che sarebbero evidentemente svuotate di qualsiasi reale contenuto ove non fosse possibile apportare in sede regionale alcuna variazione rispetto alla normativa vigente in campo nazionale.
5.4. Col quinto motivo di appello parte appellante contesta l’affermazione del TAR secondo cui la situazione di saturazione urbanistica della zona sarebbe irrilevante; gli stessi richiamano invece la giurisprudenza (TAR Catania 695/2006; CGA 315/2007) che valorizza la ratio del vincolo costiero quale misura funzionale alla tutela del paesaggio e alla fruibilità della costa, finalità che non sarebbero più perseguibili in un contesto integralmente edificato quale quello di specie.
In aree già antropizzate, la rigida applicazione del limite dei 150 metri diverrebbe irragionevole, in quanto la presenza di numerosi immobili analoghi – spesso autorizzati dallo stesso Comune – denoterebbe l’impossibilità di raggiungere lo scopo del vincolo.
Inoltre, l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare la compatibilità paesaggistica relativa dell’opera, richiedendo il nulla osta previsto dall’art. 23, comma 10, l. r. n. -OMISSIS-, o attivando un piano particolareggiato di recupero ex comma 12, anziché limitarsi a un diniego automatico.
5.4.1. Non è fondato neanche questo motivo di appello.
L'art. 15, lett. a), della l.r. n. 78 del 1976, come detto, impone un vincolo di inedificabilità assoluta entro i 150 metri dalla battigia non individuando alcuna deroga « Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B, in aggiunta alle disposizioni vigenti, le seguenti prescrizioni: a) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati ».
Il dato letterale non legittima dubbi interpretativi. Nella zona destinataria del vincolo possono essere realizzate opere che siano strettamente e direttamente finalizzate a rendere fruibile il mare e possono essere ristrutturate, entro rigorosi limiti, le opere che esistevano prima dell'emanazione della legge regionale de quo .
L’unica circostanza idonea e decisiva a stabilire se la zona in cui è stata realizzata l’opera abusiva in esame sia soggetta al vincolo di inedificabilità di cui alla l. r. n. 78/1976, è il suo regime urbanistico al giugno 1976.
In pratica detta normativa si è semplicemente limitata a “fotografare” il regime delle eccezioni al vincolo d’inedificabilità delle aree poste a tutela delle zone costiere, come al momento esistente, escludendo da detto regime (d’inedificabilità) solo quelle zone (come individuate ai sensi del D.M. 1444/68) che illo tempore , avevano già subito interventi edificatori (nei sensi e limiti di cui al prefato D.M. 1444/68), e stabilendo per il futuro la prevalenza di dette disposizioni vincolistiche su eventuali “ulteriori” interventi programmatori secondari a opera delle autorità preposte alla pianificazione urbanistica del territorio (C.G.A. n. 603/2022REG. del 19 maggio 2022).
La ratio della norma va individuata nella tutela dell’interesse pubblico primario, costituzionalmente garantito, alla conservazione dei valori ambientali insiti nel perimetro costiero dell’intera Regione IL, in grado di resistere, sotto il profilo della gerarchia delle fonti, a eventuali tentativi di incisione realizzati dagli Enti locali attraverso varianti della zonizzazione in essere, introdotte nei propri strumenti pianificatori (C.G.A. n. 1220 del 2010; n.160/2016; n. 554/2018 e n. 297/2019).
Questo Consiglio ha più volte puntualizzato che non rileva la situazione di fatto esistente nella zona territoriale presa in considerazione nel giugno 1976, quantunque riconducibile ai parametri normativi previsti per la sua qualificazione come zona B, ma la sua formale qualificazione, nello strumento urbanistico allora vigente, quale zona B. Specificando che non è necessario che la formale qualificazione quale zona B sia inserita in un P.R.G., ben potendo essere contenuta anche in altri atti generali, quali la perimetrazione eseguita a norma dell’art. 18 della legge n. 865/1971, a condizione che risulti formalizzata in un atto pianificatorio, non potendo in ogni caso darsi rilievo a mere situazioni di fatto, a posteriori ricostruite più o meno fedelmente (CGA n. 1220 del 2010; n.160/2016; n. 554/2018 e n. 297/2019).
Al di fuori dei casi in cui vi è la prova che l'opera ricada in zona A) e B) già qualificata come tale o perimetrata come tale prima del 31 dicembre 1976 (prova che nel presente giudizio non risulta fornita), è del tutto estraneo alla problematica relativa alla tutela del vincolo paesaggistico il riferimento alla eventuale urbanizzazione di fatto e completa edificazione della zona in cui ricade il fabbricato abusivo, alla stregua del valore assolutamente prevalente che proprio la Costituzione assegna alla difesa del paesaggio, rispetto al quale ogni altro interesse è sicuramente recessivo poiché l'interesse paesaggistico viene considerato dalla giurisprudenza costituzionale prevalente nella gerarchia degli interessi pubblici.
« La tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico è principio fondamentale della Costituzione (art. 9) ed ha carattere di preminenza rispetto agli altri beni giuridici che vengono in rilievo nella difesa del territorio » (Cons. St., II, 14 novembre 2019, n. 7839).
Ha ribadito ancora il Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza n. 1486 del 2 marzo 2020, che alla funzione di tutela del paesaggio è estranea ogni forma di attenuazione determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorché pubblici, che di volta in volta possono venire in considerazione.
La Corte costituzionale ha ribadito il valore "assoluto e primario" del paesaggio con le sentenze nn. 218 e 246 del 2017.
Sul punto anche la giurisprudenza di questo Consiglio (C.G.A. 12 aprile 2022, n. 454) esclude la rilevanza della circostanza, alla stregua della prevalenza dell'interesse costituzionalmente prevalente alla tutela del paesaggio che condivide con il patrimonio culturale lo stesso livello di protezione costituzionale: « È del tutto estraneo alla problematica relativa alla tutela del vincolo paesaggistico il riferimento alla eventuale urbanizzazione di fatto e completa edificazione della zona in cui ricade il fabbricato abusivo, alla stregua del valore assolutamente prevalente che proprio la Costituzione assegna alla difesa del paesaggio, rispetto al quale ogni altro interesse è sicuramente recessivo poiché l'interesse paesaggistico viene considerato dalla giurisprudenza costituzionale prevalente nella gerarchia degli interessi pubblici » (C.G.A.R.S. n. 662/2021).
Pertanto, le argomentazioni di parte appellante in merito all’effettivo grado di urbanizzazione della zona di interesse assimilabile a quello di una zona A o B o alla saturazione urbanistica che la caratterizza non meritano positivo apprezzamento.
5.4. Col sesto motivo di appello si eccepisce l’erroneità della sentenza per aver ritenuto non provato l’arretramento della linea di costa nel corso degli anni. Gli appellanti richiamano uno studio del Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente che evidenzia un significativo fenomeno erosivo che ha interessato il litorale Saccense tra il 1998 e il 2001, con arretramenti medi superiori a 11 metri.
Il T.a.r. ha correttamente ha respinto detto motivo.
Infatti sarebbe stato onere di parte ricorrente adoperarsi in ogni nodo per provare la diversa conformazione del litorale all’epoca della realizzazione dell’abuso con preciso riferimento al proprio immobile; carenza probatoria che certamente non può essere supplita richiedendo al giudice lo svolgimento di una consulenza tecnica.
6. Nulla sulle spese del presente grado di giudizio, attesa la mancata costituzione dell’amministrazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione IL, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità degli appellanti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO OL, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Michele Pizzi, Consigliere
OL La GA, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL La GA | RO OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.