Ordinanza collegiale 15 luglio 2020
Sentenza 16 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 16/03/2022, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/03/2022
N. 00414/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01047/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1047 del 2013, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Congedo, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Garibaldi, n. 43;
contro
Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Rubichi, n. 16;
per la declaratoria dell’illegittimità
della pretesa di pagamento avanzata dal Comune di Lecce, per la definizione della domanda di sanatoria edilizia ex art. 32 della Legge n. 326/2003 presentata il 10.12.2004 concernente l'immobile di proprietà del ricorrente, con nota dirigenziale prot. n. -OMISSIS-del Comune di Lecce - Ufficio Condono;
nonché per l'annullamento della nota dirigenziale del Comune di Lecce - Ufficio Condono prot. n. -OMISSIS-, della nota del Comune di Lecce - Ufficio Condono prot. n. -OMISSIS-, della nota del Comune di Lecce - Ufficio Condono prot. n.-OMISSIS-e di ogni altro atto connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Il ricorrente chiede la declaratoria dell’illegittimità della richiesta di pagamento degli importi di (i) € 28.146,64 a titolo di conguaglio oblazione abusivismo edilizio, comprensivi di sanzioni pari a € 7.470,23 ed interessi legali calcolati dal 14/05/2008 al 30/04/2013 pari a € 2.000,84, (ii) € 2.063,80 a titolo di conguaglio della maggiorazione del 10% oblazione (L.R. n. 28/2003), comprensivi di sanzioni per € 747,02 ed interessi legali calcolati dal 14/05/2008 al 31/03/2013 pari a € 200,08, nonchè (iii) € 46.556,77 a titolo di conguaglio oneri concessori, già comprensivi di sanzioni (pari al 40%) ed interessi legali calcolati dal 14/05/2008 al 31/03/2013 (oltre € 400,00 a titolo di diritti di segreteria e € 16,52 per marca da bollo da apporre al momento del ritiro sul provvedimento), avanzata dal Comune di Lecce, per la definizione della pratica di sanatoria edilizia ex art. 32 della Legge n. 326/2003 concernente l'immobile di proprietà del ricorrente medesimo, con nota dirigenziale prot. n. -OMISSIS-del Comune di Lecce - Ufficio Condono (avente ad oggetto “Legge n. 326/03. "DOMANDA RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DEGLI ILLECITI EDILIZI registrata al protocollo n. -OMISSIS-- Pratica -OMISSIS- relativa a opere ad uso residenziale, in Lecce alla -OMISSIS-”), con diffida al pagamento dei suddetti importi entro e non oltre il termine di giorni 30 (trenta) dalla ricezione postale della nota predetta e con espresso avvertimento che, infruttuosamente decorso detto termine, l'immobile in questione sarebbe stato considerato definitivamente abusivo e l'Amministrazione Comunale avrebbe assunto, senza altro avviso, ogni consequenziale determinazione. Il ricorrente chiede, altresì, l’annullamento della predetta nota prot. n. -OMISSIS-e delle precedenti note del Comune di Lecce - Ufficio Condono prot. n. -OMISSIS-(avente ad oggetto “Domanda di Condono Edilizio protocollo n. -OMISSIS- Pratica -OMISSIS- relativa alla realizzazione di opere abusive in -OMISSIS-”), con la quale si comunicava all’odierno ricorrente, ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria, che, ad integrazione della pratica, era necessario che facesse pervenire entro 30 giorni la documentazione e i versamenti relativi ad oblazione ed oneri di costruzione ivi indicati (“1. Dichiarazione ICI 2. Dichiarazione TARSU 3. Titolo di proprietà 4. Attestazione del versamento della somma di € 9.337,79 a titolo di 50% conguaglio oblazione, … - "50% Conguaglio Oblazione Abusivismo Edilizio" 5. Attestazione del versamento della somma di € 9.337,79 a titolo di 50% conguaglio oblazione, … - "50% Conguaglio Oblazione Abusivismo Edilizio" 6. Attestazione del versamento della somma di € 1.867,55 a titolo di conguaglio maggiorazione 10% oblazione, … - " Saldo/Conguaglio maggiorazione 10% Oblazione Abusivismo Edilizio", 7. Attestazione del versamento della somma di € 30.933,04 a titolo di conguaglio oneri concessori, … - Oneri Concessori abusivismo condono. TALI SOMME SCATURISCONO DA UN CONGUAGLIO DI TIPOLOGIA”) e prot. n.-OMISSIS-(avente ad oggetto “Domanda di Condono Edilizio protocollo n. -OMISSIS-Pratica -OMISSIS- relativa alla realizzazione di opere abusive in -OMISSIS-”), recante richiesta di documentazione, e ogni altro atto connesso o consequenziale.
A sostegno del ricorso interposto ha dedotto le seguenti censure:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 32 L. 24.11.2003 N. 326 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 7.8.1990 N. 241 - ERRORE SUI PRESUPPOSTI DI FATTO E DIRITTO - SVIAMENTO DI POTERE.
Il 15/07/3013, si è costituito in giudizio il Comune di Lecce, depositando un atto di controricorso, nel quale ha eccepito l’inammissibilità, improponibilità, improcedibilità e infondatezza, in fatto e in diritto, del ricorso, chiedendone il rigetto.
Il 05/03/2020, il Comune di Lecce si è costituito in giudizio con un nuovo difensore, ribadendo l’inammissibilità, improponibilità, improcedibilità ed infondatezza del proposto ricorso, chiedendone il rigetto.
Il 30/04/2020, il Comune di Lecce ha depositato in giudizio una memoria difensiva, sostenendo la insussistenza della prescrizione del diritto al conguaglio eccepita da parte ricorrente e, nel merito, che “ La liquidazione del conguaglio operata dall’Amministrazione comunale è adeguatamente motivata, pertinente e congrua. Infatti, la nota 14/5/2008 specifica che le somme richieste dall’Amministrazione a titolo di conguaglio e oneri scaturiscono da un conguaglio di tipologia. Ciò in quanto ai fini dell'identificazione della tabella da applicare, tra quelle allegate al d.lgs. n. 269 del 2003, ovvero ai fini del calcolo dell'oblazione dovuta per il rilascio del condono edilizio, gli interventi edilizi che alterano la distribuzione interna della superficie con spostamento e modifica dei vani interni non sono riconducibili alla categoria del restauro o della manutenzione straordinaria, ma a quella della ristrutturazione edilizia… ”.
Il 7/05/2020, il ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Il 15/05/2020, il ricorrente ha depositato in giudizio una memoria di replica alla memoria difensiva del Comune di Lecce, nella quale ha, nel merito, rilevato che “ la memoria di controparte si è ben guardata ancora una volta dal dar conto compiutamente del calcolo attraverso il quale si è pervenuti alla richiesta oggi contestata ” e, comunque, ha specificamente contestato i conteggi effettuati dall’Amministrazione comunale resistente, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Ad esito della pubblica udienza del 9/06/2020, con ordinanza istruttoria n. 760 del 15/07/2020, questa Sezione, rilevando che la causa non appariva matura per la decisione, ha ritenuto “ necessario, ai fini del decidere, disporre incombenti istruttori a carico del Comune di Lecce, ordinando l’esibizione in giudizio di una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso e in particolare sui conteggi effettuati dall'Ente comunale resistente per la determinazione delle somme richieste a conguaglio, a titolo di oblazione e di oneri concessori, con la gravata nota dirigenziale prot. n. -OMISSIS-del Comune di Lecce - Ufficio Condono, che, in particolare, spieghi analiticamente quale Tabella è stata applicata, tra quelle allegate al D.L. n. 269 del 2003, e come la predetta Tabella è stata applicata, ai fini del calcolo dell'oblazione e degli oneri concessori dovuti ”, ordinando all'Amministrazione Comunale resistente di provvedere al predetto adempimento entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della predetta ordinanza istruttoria e rinviando la causa per il prosieguo alla udienza pubblica del 9 Marzo 2021.
Il 03/03/2021, il ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza, chiedendo la concessione di un congruo rinvio dell’udienza di discussione nel merito del 9 Marzo 2021 per la pendenza tra le parti di trattative di bonario componimento della causa.
Il 04/03/2021, il Comune resistente ha depositato in giudizio un’istanza di adesione alla richiesta di rinvio depositata da parte ricorrente.
Nella pubblica udienza del 9 Marzo 2021, il Presidente di questa Sezione, letta l'istanza di rinvio presentata dalle parti congiuntamente, ha disposto il rinvio della causa alla prima udienza pubblica della Sezione del mese di gennaio 2022, poi rinviata d’ufficio all'udienza pubblica dell'8 febbraio 2022.
Il 07/02/2022, il ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di c.m.c., nella quale ha comunicato “ che in data di oggi 7 febbraio 2022 il Comune di Lecce, a seguito di rideterminazione delle somme relative al condono edilizio domandato dal ricorrente, sulla scorta dei rilievi formulati e dei ricalcoli effettuati in contraddittorio, ha rilasciato il permesso di costruire in sanatoria -OMISSIS-(cfr. doc. all) così determinando la soddisfazione dell’interesse pretensivo sotteso al ricorso ”, ha dichiarato “ di non avere più interesse all’accoglimento del ricorso ” e ha chiesto “ che, in ragione dell’intervenuto rilascio, da parte del comune di Lecce, del permesso di costruire in sanatoria, sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese e competenze di lite ”.
L’08/02/2022, anche il Comune di Lecce ha depositato in giudizio il permesso di costruire in sanatoria -OMISSIS-
Nella pubblica udienza dell’08/02/2022, il difensore del Comune resistente si è associato alla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese presenta da parte ricorrente il 7 febbraio 2022, quindi la causa è stata trattenuta in decisione.
2. - Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Osserva, in particolare, il Collegio che, il 07/02/2022, il ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di c.m.c., nella quale ha dichiarato “ di non avere più interesse all’accoglimento del ricorso ” e ha chiesto “ che, in ragione dell’intervenuto rilascio, da parte del comune di Lecce, del permesso di costruire in sanatoria, sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese e competenze di lite ”.
Il Tribunale rileva, quindi, che, pur non essendo presenti nel caso di specie i presupposti necessari per la invocata pronuncia di cessazione della materia del contendere (non risultando la piena e integrale soddisfazione della pretesa azionata con il ricorso introduttivo del presente giudizio, bensì emergendo che il Comune resistente “ a seguito di rideterminazione delle somme relative al condono edilizio domandato dal ricorrente, sulla scorta dei rilievi formulati e dei ricalcoli effettuati in contraddittorio, ha rilasciato il permesso di costruire in sanatoria -OMISSIS- ”), è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare - come avvenuto nel caso di specie - di avere perduto ogni interesse alla decisione.
In quest’ultimo caso, il Giudice - non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire - non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
3. - Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
4. - Sussistono i presupposti di legge per disporre che le spese del giudizio vadano interamente compensate tra le parti, come da concorde richiesta delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.