Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 3049/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez., in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 07.02.2022 e promosso con atto di citazione notificato in data 31.01.2022 da
cod. fiscale in persona della Commissione Parte_1 P.IVA_1
Straordinaria pro tempore, elettivamente domiciliato in Sant'Anastasia (NA), via Donizetti angolo via Primicerio, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Marciano, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE - OPPONENTE contro in concordato preventivo, in Controparte_1 persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, sig.ra CP_2
partita IVA , con sede in viale dei Pini n. 53, elettivamente
[...] P.IVA_2 Pt_1 domiciliata in via Vannella Gaetani n. 27, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Cinque, Pt_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: pagamento prestazioni sociosanitarie
Conclusioni per l'opponente: si riporta a tutti i propri scritti difensivi unitamente alla documentazione ad essi allegata, chiedendone l'integrale accoglimento.
Conclusioni per l'opposta: In via principale: accertare e dichiarare infondata l'opposizione avversaria per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
9590 del 27 dicembre 2021. In via subordinata: accertare e dichiarare lo svolgimento delle prestazioni socio sanitarie della in favore del per le causali di CP_1 Parte_1 cui in narrativa e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della somma di euro €
73.585,26, oltre gli interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, cod. civ. con decorrenza dal
14/05/2021 e sino al soddisfo, nonché le spese della procedura monitoria, liquidate in €
406,50 per esborsi ed € 1.750,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge. In via istruttoria, la CP_1
chiede ammettersi prova testimoniale sulle circostanze in fatto di cui ai paragrafi n. 1, n.
[...]
2, n. 3, n. 4 e n. 5 della comparsa di costituzione di risposta, da intendersi qui ritrascritte e depurate da ogni valutazione, nonché precedute dalla locuzione “vero che”. Si indica quale teste la sig.ra , domiciliata presso la Testimone_1 Controparte_1
[..
[...]
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 9590/2021, notificato in data 29.12.2021, con cui il tribunale di Napoli ha ingiunto al , Parte_1 quale comune capofila dell'ambito territoriale N15, di pagare € 73.585,26, oltre interessi e spese, in favore della (di seguito, per comodità, Controparte_1
), a titolo di corrispettivo delle prestazioni sociosanitarie eseguite in favore delle CP_1 pazienti , e negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019. Persona_1 Persona_2 Per_3
A fondamento dell'opposizione, il ha eccepito, in via preliminare, la nullità del Pt_1 decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale del giudice adito, sussistendo la competenza territoriale del tribunale di Napoli Nord, quale luogo ove doveva essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio;
- la tesoreria comunale, infatti, aveva sede nel circondario del predetto ufficio giudiziario;
nel merito, l'opponente ha dedotto che: - in base alla delibera della Giunta regionale n. 282 del 2016, il pagamento della parte di corrispettivo, a carico dei comuni, delle prestazioni sanitarie di rilevanza sociale, eseguite in regime semiresidenziale o residenziale, era effettuato, in via sostitutiva, dalle Aziende Sanitarie Locali mediante fondi trasferiti direttamente dalla regione Campania;
- di conseguenza, nel caso in esame le fatture emesse dovevano essere liquidate dall'Asl di riferimento previa attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte dell;
- l'Asl, quindi, era tenuta a manlevarlo in caso di Controparte_4 mancato pagamento delle fatture prodotte da controparte;
- il “presunto credito” era “viziato ad origine dall'assenza della prescritta copertura finanziaria richiesta per autorizzare qualunque impegno di spesa da parte di una pubblica amministrazione nel rispetto della normativa vigente”; - in particolare, non erano stati “espressi i pareri di regolarità tecnica ex art. 49,
D.Lgs n. 267/2000 e predisposta la necessaria copertura finanziaria ex art. 153, comma 5°, del D.Lgs n. 267/2000”; - con riferimento ai corrispettivi chiesti da controparte, non era stato adottato alcun impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. n. 267 del 2000; - l'onere della prova dei fatti costitutivi del credito incombeva sull'opposta. Ciò dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, dichiarare la propria incompetenza per territorio e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Napoli, X sezione, nel ricorso rubricato al N.R.G. n. 27027/2021, per essere competente il Tribunale di Napoli Nord.
2) Sempre in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa in garanzia dell'ASL al fine di essere manlevato e garantito da ogni eventuale responsabilità e – per l'effetto - ordinare il contestuale differimento della prima udienza, ai sensi dell'art. 269, comma 2, c.p.c., allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge;
3) Nel merito, revocare o, comunque, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli per i motivi e le ragioni sopra esposte”.
La si è costituita, replicando alle avverse argomentazioni difensive ed CP_1 evidenziando che: - il non aveva emesso alcuna “determina di pagamento nei Pt_1 confronti dell'Asl”, di conseguenza, “ai sensi e per gli effetti del DGRC 282/16 il pagamento
2 delle prestazioni socio sanitarie svolte nei confronti delle sig.re , Persona_1 [...]
e della sig.ra restava a suo carico;
- in atti erano presenti “le autorizzazioni Per_2 Per_3 per prestazioni socio sanitarie compartecipate rilasciate dalla per le pazienti Controparte_5 Per_ e nonché le relative comunicazioni del 10.07.2018, del 25.07.2018 e Per_2 dell'11.09.2018 con cui il ” aveva “trasmesso alla RSA Padre Annibale di Controparte_6
l'autorizzazione ai rispettivi ricoveri e copia delle fatture elettroniche intestate al CP_1
capofila dell'ambito territoriale” in cui era compreso il comune di , Parte_1 CP_6 così come risultava dalla Carta dei servizi dell'ambito territoriale n. 15; - inoltre, aveva prodotto “le autorizzazioni per prestazioni socio sanitarie compartecipate rilasciate dalla
[...]
nei confronti della sig.ra per i periodi dal 12/3/2018 al 9/6/2018, dal CP_5 Per_1
1/01/2019 al 30/06/2019 e dal 1/07/2019 al 31/12/2019 con le relative fatture elettroniche trasmesse al . Ciò dedotto, ha concluso per il rigetto Parte_1 dell'opposizione.
Con ordinanza resa all'udienza del 06.10.2022, il Tribunale ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, osservando che in base alla delibera n. 282/2016, i comuni restavano gli unici debitori della quota a loro carico, con la conseguenza che non era opportuno coinvolgere l nella presente controversia e ciò anche alla luce del Controparte_5 principio di ragionevole durata del processo.
La causa è stata assegnata in decisione in data 03.10.2024 con la concessione degli ordinari termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
*****
§ 2. L'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito in via monitoria deve essere respinta.
Secondo consolidata giurisprudenza, in base al disposto dell'art. 38 c.p.c., il convenuto deve sollevare l'eccezione in esame, contestando tutti i possibili criteri di collegamento applicabili al caso concreto ed indicando, per ciascuno di essi, il giudice ritenuto competente dal punto di vista territoriale;
nel caso in cui l'eccezione sia sollevata in modo incompleto, la competenza del giudice adito si consolida in base al criterio non contestato (cfr. Cass., sez. VI, n. 21769 del
27/10/2016). In particolare, «nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38, comma 1, c.p.c., come sostituito dall'art. 45 della l. n. 69 del 2009 - la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del terzo comma del testo previgente dell'art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell'eccezione "a pena di decadenza" nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell'eccezione - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del
3 medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato» (cfr. Cass., sez.
VI., n. 17374 del 20/08/2020; in senso conforme Cass., sez. VI, n. 17020 del 04/08/2011).
Ebbene, nel caso in esame, l'opponente ha sollevato l'eccezione di incompetenza soltanto rispetto al criterio di collegamento consistente nel luogo dove doveva essere adempiuta l'obbligazione oggetto di causa, senza nulla osservare in ordine all'altro criterio di collegamento previsto dall'art. 20 c.p.c. ossia senza indicare il giudice competente in base al luogo in cui la detta obbligazione è sorta. Sul punto occorre aggiungere che «le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il "forum destinatae solutionis" eventualmente in deroga all'art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile. La P.A. convenuta che intenda, pertanto, eccepire la incompetenza del giudice adito, diverso da quello della sede della tesoreria, ha l'onere di contestare specificamente tutti i possibili fori, indicando le ragioni giustificative dell'esclusione di ogni momento di collegamento idoneo a radicare la competenza» (cfr. Cass., sez. VI, n. 11781 del 18/06/2020).
In base a quanto precede, la competenza si è radicata dinanzi a questo Tribunale in forza del criterio di collegamento non contestato dalla . CP_1
§ 3. Parimenti infondata è l'eccezione che fa leva sul disposto della delibera di Giunta regionale n. 282 del 14/06/2016. Infatti, con tale delibera la ha posto le premesse per CP_7 delineare “un procedimento di pagamento delle prestazioni sanitarie di rilevanza sociale […] atto a consentire che la quota di compartecipazione sociale di tali prestazioni, erogata a seguito di ammissione ai servizi regolarmente determinata dalle UVI – Unità di Valutazione
Integrata, venga trasferita dalla Regione alle e da queste corrisposta alle strutture, CP_8 in nome e per conto dei Comuni/Ambiti territoriali per i Piani di Zona Sociali”, precisando però che quest'ultimi “restano tuttavia gli unici debitori”. Dunque, la delibera prevede una modalità di semplificazione delle modalità di pagamento dei corrispettivi dovuti alle “strutture che forniscono prestazioni socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali per disabili e adulti/anziani non autosufficienti”, ma non determina alcuna variazione in ordine al soggetto obbligato al pagamento dei detti corrispettivi, che resta individuato nel Comune di residenza del paziente, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 3, della legge della Campania n. 8 del CP_7
22/04/2003, dall'art. 6, comma 4, della legge n. 328 del 08/11/2000 e dal d.P.C.M.
14.02.2001 (vedi allegato A).
In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della legge n. 328 del 2000,
“per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”.
§ 4. Deve invece essere accolta l'eccezione che fa leva sulla mancata prova dell'adozione dell'impegno di spesa e dell'attestazione di copertura finanziaria, atti contabili previsti, rispettivamente, dagli artt. 181 e 153, comma 5, del d.lgs. 267 del 2000, e necessari affinché sorga una valida obbligazione a carico dell'ente pubblico territoriale. Ed invero, a mente
4 dell'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, “gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5”. Laddove vi sia stata acquisizione di beni e servizi in violazione della predetta regola, “il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni” (cfr. art. 191, comma 4).
Sulla normativa sino ad ora richiamata si fonda il consolidato principio di diritto secondo cui
“l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione” (cfr. Cass., sez. III, n. 33768 del 19/12/2019, ma si tratta di giurisprudenza consolidata, cfr., ad es., Cass., sez. III, n. 13159 del 14/05/2024,
Cass., sez. I, n. 9364 del 05/04/2023 e Cass., sez. I, n. 12636 del 26/05/2006).
Contrariamente a quanto ritenuto dallo scrivente nell'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione, la regolarità contabile dell'impegno assunto dall'ente locale è requisito di esistenza dell'obbligazione anche con riferimento ai corrispettivi dovuti alle residenze sanitarie assistenziali. Sul punto va ancora una volta richiamata la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha precisato che “in tema di servizi socio-assistenziali, l'art. 6 della l. n.
328 del 2000 va contemperato con il disposto degli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, sicché l'obbligo del comune di residenza di disporre il ricovero di persone anziane presso strutture private è subordinato all'attestazione della relativa copertura finanziaria, in quanto è vietata qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione. Tale obbligo di assistenza, infatti, non è incondizionato, ma presuppone un bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, ravvisabili nelle effettive risorse organizzative e finanziarie di cui l'ente dispone, che si traducono, poi, nell'osservanza delle disposizioni sui contratti della P.A.» (cfr. Cass., sez. I, n.24655 del 02/12/2016; in senso conforme: Cass., sez. I, n. 5869 del 22/02/2022 e n.14006 del 10/06/2010; corte di appello di
Napoli, sentenza n. 5243/2024 del 19.12.2024; corte di appello di Salerno sentenza n.
576/2024 del 16.06.2024).
In base a quanto precede, in mancanza di prova dell'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e dell'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000, non è sorta alcuna valida obbligazione a carico del opponente, né i suddetti atti contabili possono ritenersi surrogati dagli atti Pt_1 con cui l'ambito territoriale N15 ha autorizzato le prestazioni socio sanitarie, atteso che in dette
5 autorizzazioni non vi è alcun accenno al procedimento contabile seguito per l'assunzione delle spesa.
In conclusione, l'opposizione è accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e rigetto della domanda dell'opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n.
55 del 10.03.2014 (come modificato dal d.m. n. 147 del 2022), del valore della controversia, dell'attività difensiva in concreto prestata, del mancato compimento di atti istruttori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 9590/2021 e rigetta la domanda proposta dalla nei confronti del Controparte_1 di Pt_1 Pt_1
b) condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite dell'opponente, liquidate in €
406,50 per esborsi ed € 8.300,00 per compenso del difensore (di cui € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.270,00 per la fase introduttiva, € 2.900,00 per la fase istruttoria, €
2.130,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 20.01.2025 Il Giudice
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