Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/04/2025, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. N. 2685/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 DENTINO FRANCESCO;
e
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, con l'assistenza e difesa dell'avv. Paolo Leopardi;
a seguito della camera di consiglio e preso atto della riunione al presente giudizio di quello di cui al n. 12225/2023 RG, ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
La domanda attorea originariamente spiegata all'interno del giudizio di cui al n. 2685/2023 R.G. – volta ad ottenere l'accertamento che l'importo di € 2.370,00 richiesto dall' a titolo di contribuzione per l'anno 2022 CP_1 (liquidato nella misura del 50% dell'intero) è illegittimo e per l'effetto la rideterminazione dell'importo dovuto allo stesso titolo in ossequio al c.d. “contributo di solidarietà” nella misura del 3% ovvero dell'1% - non può essere reputata fondata.
Nel merito parte ricorrente si è doluta della quantificazione dei contributi operata dall'ente resistente in quanto, a suo dire, avente diritto al beneficio del
“contributo di solidarietà” di cui all'art. 21 del Regolamento di Previdenza dell' in atti che CP_1 testualmente dispone: <qualora l all eserciti attivit professionale e sia soggetto per legge in relazione a tale generale obbligatoria o ad altra previdenza la misura del contributo>1 previdenziale può essere ridotta del 33,33% o del 50% o dell'85% limitatamente ai periodi di iscrizione alla predetta previdenza, con proporzionale riduzione del trattamento pensionistico eventualmente spettante [comma 1].
A tale situazione e per gli stessi effetti è equiparata, per un periodo massimo complessivo di cinque anni contributivi, la temporanea ed involontaria disoccupazione. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, il periodo massimo complessivo è aumentato di due anni contributivi. L'iscritto che, al 1° gennaio 2016, abbia già esaurito il quinquennio di contribuzione ridotta o di solidarietà per temporanea ed involontaria disoccupazione, può usufruire, entro l'anno 2018, dell'ulteriore periodo di contribuzione ridotta o di solidarietà, previa presentazione di apposita domanda di riduzione nei termini di decadenza di cui al presente articolo [comma 2].
L'iscritto per la prima volta all'Ente a partire dal 1° gennaio 2004 che eserciti attività professionale e sia soggetto per legge in relazione a tale attività all'assicurazione generale obbligatoria ovvero ad altra previdenza obbligatoria e non abbia altri redditi da attività professionale fiscalmente dichiarati o accertati non soggetti a contribuzione previdenziale obbligatoria, ha facoltà di versare, in luogo della contribuzione previdenziale obbligatoria, un contributo di solidarietà pari al 3% del contributo previdenziale intero. In questo caso il contributo versato, a titolo di solidarietà, non è utile ai fini del riconoscimento di prestazioni pensionistiche di cui al presente regolamento [comma 3].
La medesima facoltà di cui al comma precedente è riconosciuta alle stesse condizioni, per il periodo massimo indicato al comma 2, all'iscritto per la prima volta all'Ente a partire dal 1° gennaio 2004 che si trovi nella condizione di temporanea ed involontaria disoccupazione
[comma 4].
A decorrere dal 1° gennaio 2014 la misura del contributo di solidarietà per chi si trovi nella condizione di temporanea e involontaria disoccupazione è fissata all'1% del contributo previdenziale intero [comma 5].
La facoltà di riduzione è estesa nella misura del 33,33% o del 50% o dell'85% anche ai titolari di pensione di vecchiaia, di anzianità ovvero di invalidità erogata dall' che non esercitino l'attività professionale e, CP_1 nei limiti della riduzione del 33,33% o del 50% agli iscritti che non esercitino attività professionale [comma 6].
In ogni caso non sono ammessi al beneficio della riduzione i titolari di farmacia, i soci farmacisti delle società di
2 cui all'art. 7 della legge 8 novembre 1991 n. 362, ovvero gli iscritti comunque associati agli utili della farmacia
[comma 7].
Agli iscritti, titolari del trattamento d'invalidità CP_1 non è comunque consentito di avvalersi delle decurtazioni previste dal presente articolo, nel periodo compreso tra il sesto ed il ventesimo anno di iscrizione [comma 8].
La riduzione è concessa su domanda degli interessati e, con esclusione del caso di disoccupazione, può essere richiesta anche per i riscatti di cui all'art. 20 [comma 9].
La domanda di riduzione del contributo previdenziale e quella di versamento del contributo di solidarietà, ai sensi del presente articolo, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello per il quale si chiede il beneficio;
il termine è prorogato al 31 dicembre del medesimo anno nel caso in cui la condizione che consente di richiedere la riduzione ovvero il versamento del contributo di solidarietà sia stata acquisita dopo il 30 settembre [comma 10].
Per coloro che si iscrivano per la prima volta il termine di decadenza per presentare la domanda di riduzione ovvero la domanda di versamento del contributo di solidarietà e fissato al 30 settembre del primo anno in cui i contributi vengono posti in riscossione [comma 11].
In caso di perdita della facoltà di riduzione del contributo previdenziale l'interessato è tenuto a farne denuncia all' entro l'anno in cui si è verificato CP_1 l'evento [comma 12 ].
A decorrere dal 1° gennaio 2014 la domanda di riduzione del contributo previdenziale e quella di versamento del contributo di solidarietà, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell'anno nel quale, l'iscritto si trovi in una delle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo [comma 13].
La domanda presentata entro il termine di decadenza del 30 settembre, produce effetto a partire dalla contribuzione dell'anno in corso alla data della domanda: per l'iscritto, che si trovi in una delle condizioni di cui al comma 6 del presente articolo, la domanda di riduzione ha effetto a partire dalla contribuzione dell'anno in cui viene presentata solo qualora la condizione medesima sia cessata nell'anno precedente a quello per cui si richiede il beneficio della riduzione ovvero del contributo di solidarietà[comma 14].
Per coloro che si iscrivano per la prima volta, il termine di decadenza per presentare la domanda di riduzione ovvero la domanda di versamento del contributo di solidarietà è fissato al 30 settembre dell'anno successivo a quello di
3 iscrizione all'Ordine; in questo caso la domanda produce effetto a partire dalla contribuzione dell'anno di iscrizione [comma 15].
Per avere diritto a chiedere la riduzione o il versamento del contributo di solidarietà è necessario che l'iscritto si trovi in una delle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo per un periodo di durata pari, anche per sommatoria, ad almeno sei mesi e un giorno all'interno dello stesso anno solare ovvero ad almeno la metà più un giorno del periodo di prima iscrizione. Ai fini del computo si terrà conto dei giorni di calendario [comma 16].
Il termine di decadenza del 30 settembre è prorogato al 31 dicembre nel caso in cui il periodo utile ai fini della riduzione contributiva o del contributo di solidarietà si raggiunga dopo il 30 settembre, fatta eccezione per i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo per cui la proroga ha effetto solo qualora la condizione medesima sia cessata nell'anno procedente a quello per cui si richiede il beneficio della riduzione ovvero del contributo di solidarietà [comma 17]>>.
Questa essendo la disciplina rilevante per il beneficio invocato dalla ricorrente, è evidente che il beneficio invocato dalla ricorrente riguardi: 1) l'iscritto all'ente che eserciti attività professionale e sia soggetto per legge in relazione a tale attività all'A.G.O. o ad altra previdenza obbligatoria e non abbia altri redditi da attività professionale non soggetti a contribuzione previdenziale obbligatoria e in alternativa 2) l'iscritto che si trovi nella condizione di temporanea ed involontaria disoccupazione.
Il diritto al beneficio di solidarietà matura generalmente (e cioè non per il periodo di prima iscrizione) allorchè le suddette situazioni abbiano una durata pari, anche per sommatoria, ad almeno sei mesi e un giorno all'interno dello stesso anno solare dovendosi computare, a tal fine, i giorni di calendario.
Nella presente fattispecie, risulta che la ricorrente abbia presentato istanza di contributo di solidarietà relativa al 2022 in quanto in stato di disoccupazione involontaria.
In aggiunta a tanto la ricorrente ha dedotto che dall'1 gennaio al 30 giugno dell'anno 2022 risultava non esercente attività professionale “in quanto aveva sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 15/10/2021 al 30/06/2022 con I.C. OZ IMOLESE – C. GUELFO OZ – B0IC84400C” versando per tale ragione i contributi ad altro ente e che “dal 19 luglio 2022 invece si trovava in stato di disoccupazione involontaria”.
4 Orbene, la ricorrente non rientra sicuramente nella prima categoria di soggetti beneficiari del contributo di solidarietà in quanto, sempre con riferimento all'attività espletata per il suddetto ente scolastico, non risulta che la stessa in relazione all'attività professionale di farmacista (e non a quella di insegnante effettivamente svolta) fosse iscritta ad alcuna altra forma di previdenza obbligatoria.
Per altro verso, in relazione alla seconda categoria di soggetti, deve essere sottolineato che la ricorrente risulta iscritta come disoccupata presso il CPI di Bologna a far data dal 19.07.2022 (si veda il doc. 7 del fascicolo attoreo) e quindi, sulla base di tale documentazione, per un periodo di tempo inferiore alla durata minima di 181 giorni nell'arco dell'intero 2022 (tale da renderlo rilevante ai fini della meritevolezza del beneficio in questione).
Sul punto va osservato che dalla documentazione prodotta dalla ricorrente (si vedano i contratti stipulati con i vari istituti educativi in atti nonché il percorso lavoratore emesso dal CPI di Bologna di cui al doc. 8 attoreo) emerge che la ricorrente sia effettivamente rimasta priva di lavoro a far data dall'1.07.2022.
Sul punto, tuttavia, occorre citare la definizione di stato di disoccupazione come offerta dall'art. 19, comma 1, d.lgs. 150/2015 secondo cui “Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego”.
In ragione della definizione appena citata la parte ricorrente poteva essere reputata disoccupata solo dalla data dell'inoltro della dichiarazione di disponibilità al lavoro al CPI e quindi solo dal 19.07.2022.
In proposito non può reputarsi come esimente all'immediato inoltro della suddetta dichiarazione di disponibilità il fatto che alla ricorrente sia stato diagnosticato il Covid19 in quanto la relativa diagnosi è avvenuta solo in data 5.07.2022 e tanto non impediva, quindi, alla ricorrente di procedere al tempestivo inoltro della dichiarazione in argomento.
In ultimo, è infondata la contestazione relativa all'asserita doppia imposizione contributiva ove solo si osservi che sulla base del Regolamento di Previdenza dell' e quindi sulla base del potere regolamentare CP_1 riconosciuto ex lege all'ente resistente, l'obbligazione
5 contributiva in favore in esame sorge in ragione dell'iscrizione all'albo.
In virtù di tutto quanto innanzi illustrato la domanda originariamente spiegata nel giudizio di cui al n. 2685/2023 RG deve essere rigettata.
Parimenti infondata è la domanda spiegata all'interno del giudizio n. 12225/2023 RG (oggetto di riunione) avente ad oggetto l'opposizione alla cartella di pagamento n. 014 2023 00363561 06 000 relativa al versamento dei contributi inerenti agli anni 2022 e 2023.
Sul punto va osservato che parte ricorrente, in relazione alla contribuzione relativa al 2022, ha formulato le medesime contestazioni innanzi esaminate e già ritenute integralmente infondate.
Per altro verso, in relazione alle poste del 2023, va evidenziato che non risulta normativamente previsto l'obbligo di previo inoltro di alcun avviso bonario di pagamento né l'obbligo di inoltro degli atti presupposti alla cartella.
Per altro verso, la disposizione di cui all'art. 7 legge 2012/2000, riguardando l'amministrazione finanziaria dello Stato, non è estensibile alla materia contributiva.
Il carattere interpretativo delle questioni oggetto di causa, la relativa novità ed opinabilità giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
- rigetta le domande relative ad entrambi i giudizi come odiernamente riuniti;
- compensa integralmente le spese di lite in relazione ad entrambi i suddetti giudizi.
Bari, 17/04/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
6