Articolo 3 della Legge 15 marzo 1986, n. 103
Articolo 2Articolo 4
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13 aprile 1986
Art. 3.
Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, di importo superiore al limite stabilito dall'articolo 72, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, effettuate nei confronti del Centro, allorche' questo agisca nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sono equiparate alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8 e 9 del citato decreto presidenziale.
Non sono soggette, altresi', all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite, effettuate dal Centro nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
NOTE

Nota all'art. 3:
A norma dell'art. 72, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) non sono soggette all'imposta le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuati nei confronti di taluni enti ivi indicati, di importo superiore a L. 100.000 (l'importo e' stato cosi' ridotto dall' art. 3 del D.P.R. 2 luglio 1975, n. 288 ; originariamente era indicato l'importo di L. 500.000). Gli articoli 8 e 9 del medesimo decreto riguardano, rispettivamente, le cessioni all'esportazione e i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali.
Entrata in vigore il 13 aprile 1986