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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 04/12/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1088/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 1088/2025
RG., promossa da:
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti
Gioacchino IC del Foro di Trani e NO IA del Foro di Napoli Nord, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'Avv.to Gioacchino IC sito in Terlizzi (BA), Viale dei Garofani n. 29/B;
RICORRENTE
contro
, (C.F. ), Viale Controparte_1 P.IVA_1
Trastevere, 76/A - 00153 Roma, in persona del pro tempore, rappresentato e CP_2
difeso in giudizio, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dott.ssa Colafati Sabrina, in servizio presso il Controparte_3
(C.F. ), ed
[...] P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso la sede del predetto in Controparte_3 CP_3
Stradone Martiri della Libertà n. 15;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 27.10.2025 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro esponendo, in particolare: - di avere prestato servizio alle dipendenze dell'Amministrazione resistente negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024 in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche;
- di non aver usufruito, nel corso dei predetti anni scolastici, di alcun giorno di ferie su richiesta a sua disposizione, venendo altresì collocata in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni;
- di aver maturato, nel corso dei predetti anni scolastici e tenuto conto dei giorni di effettivo servizio, un totale di 65,74 giorni di ferie, comprensivo dei giorni di festività soppresse;
- che l'art. 5 comma 8 del
D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012, deve essere interpretato in senso conforme all'art. 7, 2, della direttiva 2003/88/CE il quale, come ribadito dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione con le sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 + C-570/16 e C-619/16 + C-684/16, prevede che al lavoratore che non sia stato posto in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro spetta il diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute, irrilevante risultando il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato;
- che la Corte di Giustizia Europea, nelle medesime sentenze, ha evidenziato, inoltre, come gli Stati Ue non possono derogare al principio derivante dal citato articolo 7 della direttiva 2003/88, letto alla luce dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, secondo il quale un diritto alle ferie annuali retribuite non può estinguersi alla fine del periodo di riferimento e/o del periodo di riporto fissato dal diritto nazionale quando il lavoratore non è stato in condizione di beneficiare delle sue ferie, con la conseguenza che non è consentita la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
- che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16715/2024, aveva confermato che il docente a tempo determinato non può essere considerato in ferie nei giorni compresi tra la fine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno;
- che la docente non è mai stata invitata a fruire delle ferie, né informata delle conseguenze della mancata fruizione, ragione per cui ha diritto alla monetizzazione delle ferie non godute e, conseguentemente, al pagamento della somma complessiva pari ad Euro 4.322,46 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute nei periodi in questione.
Ciò posto, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente, quale docente con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per gli anni scolastici
2021/22, 2022/23, 2023/24, ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 56,74 giorni di ferie maturate e non godute e di 9 giorni per le festività soppresse maturate, come sono dettagliatamente specificato;
2) Condannare, per l'effetto, i resistenti a corrispondere al ricorrente la somma lorda di € 4.322,46 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c., come sopra dettagliatamente descritto, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo;
Con vittoria di competenze e spese del giudizio, oltre spese generali 15% e CPA, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 24.11.2025 si è costituito in giudizio il convenuto, il quale, nel merito, ha spiegato ampie difese volte all'integrale CP_1
rigetto del ricorso, deducendo, in particolare, che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la docente era stata messa in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Parte resistente ha poi evidenziato che la ricorrente è stata disimpegnata da attività nei periodi obbligatori e generali di sospensione risultanti da calendario scolastico locale e analiticamente indicati in sede di memoria difensiva. Il resistente ha inoltre affermato, dopo aver ricostruito la disciplina CP_1
normativa in materia di ferie del personale docente, che la sospensione delle attività didattiche non è limitata a quanto indicato dal calendario scolastico della Regione, occorrendo, altresì, conteggiare i giorni di sospensione delle lezioni delle attività didattiche disposte in base a regolare decretazione dell'Istituzione scolastica di svolgimento di servizio e dovendo, inoltre, considerare che, tra la fine delle lezioni di ciascun anno e la scadenza del contratto, la ricorrente è risultata disimpegnata da qualsivoglia attività.
Il resistente ha poi dedotto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla CP_1
ricorrente, quest'ultima aveva fruito di un giorno di ferie su richiesta nel corso dell'anno scolastico 2023/2024.
Ha evidenziato, altresì, che la ricorrente, nel corso degli anni scolastici dedotti in ricorso, aveva stipulato una pluralità di contratti a tempo determinato per lo svolgimento di supplenze brevi e saltuarie, e che l'Amministrazione, nel corso degli anni, le aveva integralmente liquidato i giorni di ferie maturati nei seguenti periodi: - dal 15.11.2021 al 23.12.2021; - dal 20.06.2022 al 30.06.2022; dal 09.06.2022 al
09.06.2022; - dal 16.11.2022 al 05.12.2022; - dal 06.03.2023 al 22.04.2023; - dal
23.04.2023 al 20.06.2023; - dal 16.10.2023 al 05.11.2023; - dal 06.11.2023 al
05.12.2023; - dal 06.12.2023 al 15.12.2023; - dal 01.05.2024 al 07.06.2024.
Parte resistente, infine, ha contestato i conteggi prodotti dalla ricorrente per aver erroneamente computato, nella retribuzione giornaliera della docente, anche la tredicesima mensilità – in antitesi con quanto dichiarato dall con proprio parere CP_4
– nonché per avere erroneamente considerato, ai fini della domanda: a) i giorni di sospensione dell'attività didattica previsti dal calendario regionale;
b) i giorni di riposo per festività soppresse;
c) il giorno di ferie fruito su richiesta nel corso dell'anno scolastico 2023/2024; d) i giorni di ferie già integralmente monetizzati dall'Amministrazione.
Tanto premesso, il resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'on. Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - Rigettare il ricorso per come formulato per i motivi espressi in narrativa. - In subordine in caso di accoglimento della domanda attorea, tenuto conto dei motivi dedotti in narrativa, rideterminare il quantum dovuto, nella minor somma di € 506,92
a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e festività soppresse non godute per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, nei termini specificati.
Con vittoria di spese e competenza di giudizio.”
1.3. La causa è stata istruita sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del 04.12.2025 il Giudice ha deciso la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto di
[...]
alla monetizzazione dei giorni di ferie maturati e non goduti Parte_1
durante il periodo di servizio prestato negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024 alle dipendenze del convenuto quale docente in virtù di plurimi CP_1
contratti a tempo determinato, e, conseguentemente, al pagamento della relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute.
2.2. Al riguardo, la questione può essere decisa sulla scorta del recente orientamento che si è andato consolidando di recente presso la giurisprudenza di legittimità (cfr, ex multis, Cass. n. 16715 del 17/06/2024, Cass. n. 15415 del 03/06/2024, Cass. n. 13440 del 15/05/2024), alle cui condivisibili può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c..
Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato che “…trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla
Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite
C569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.” (Cass. n. 16715/2024 cit.).
La Corte ha, quindi, proceduto ad una ricostruzione della normativa in tema di ferie del personale scolastico, ponendo particolare attenzione alle modifiche della disciplina legislativa nazionale intervenute nel 2012, dando rilievo alla necessità di favorire un'interpretazione in linea con i principi eurocomunitari in materia.
In particolare, la Corte di Cassazione ha osservato che “Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto , del 29 novembre 2007, Per_1
ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13.
Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10.
In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).
La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”.
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie, né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno
2012.
L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla L. n. 135 del 2012, ha così disposto: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio
2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la
Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da
54 a 56, della L. n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente – senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato – fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del D.L. n.
95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54
e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la L. n. 135 del 2012 (di conversione del D.L.
n. 95 del 2012) e la L. n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine,
è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL
2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della L. n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale
è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013. Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne – e, tra esse, l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012 – in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice Europeo ha precisato che l'art. 7, 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012 – in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della L. n. 228 del 2012.
In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia, né adottato provvedimenti al riguardo, né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.” (cfr. Cass. n. 16715/2024 cit.).
La Suprema Corte ha, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il
30 giugno di ogni anno”.
Orbene, alla luce dei principi sopra enunciati, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della L. n. 228 del 2012, sicché, in assenza di richiesta di giorni di ferie da parte del docente o di esplicito provvedimento da parte del Dirigente Scolastico che lo inviti a fruirne, deve ritenersi sussistente il diritto del docente alla monetizzazione dei giorni di ferie non goduti alla fine del rapporto di lavoro
2.3. Tanto premesso, nella fattispecie in esame, si rileva, anzitutto, che, dalla documentazione in atti, appare comprovato lo svolgimento, da parte della ricorrente, di attività lavorativa quale docente alle dipendenze del convenuto in virtù di CP_1
plurimi contratti a tempo determinato in qualità di docente temporaneo negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (cfr. contratti prodotti dalla ricorrente sub doc.ti 1-3).
A riguardo, in relazione ai giorni di ferie in relazione ai quali la docente ha rivendicato la corresponsione dell'indennità sostitutiva e per i quali non vi è prova della loro fruizione su richiesta della docente, parte resistente nulla ha allegato in ordine ad un eventuale invito, rivolto dal Dirigente Scolastico all'odierna ricorrente, ad usufruire delle ferie entro un certo termine, con espresso avviso che, in mancanza, ella avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse.
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, va, dunque, riconosciuto il diritto di parte ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute in relazione al servizio svolto negli anni scolastici indicati in ricorso, nella misura pari alla differenza tra i giorni maturati e quelli fruiti su richiesta della dipendente, con conseguente condanna del al relativo pagamento. Controparte_1
2.4. Venendo alla determinazione del quantum, occorre evidenziare come la quantificazione delle somme spettanti al ricorrente andrà operata alla stregua delle circostanze fattuali emerse in seno al giudizio;
circostanze che, oltreché risultare per tabulas, non hanno costituito oggetto di specifica contestazione da parte della docente
(e, in particolare, l'importo della retribuzione giornaliera percepita dalla docente negli anni scolastici dedotti in ricorso nonché la fruizione, da parte della docente, nel corso dell'anno scolastico 2023/2024, del numero di giorni di ferie, su richiesta, indicati dal convenuto nonché, infine, dell'avvenuta liquidazione, ad opera del CP_1 CP_1
convenuto, del numero di ferie dedotti).
Di talché, in punto di fatto, deve ritenersi provato:
- che la docente, in relazione alle annualità 2021/2022 e 2023/2024, ha percepito una retribuzione giornaliera pari a Euro 60,70;
- che la docente, in relazione all'annualità 2022/2023, ha percepito una retribuzione giornaliera pari a Euro 47,21 per i primi 8 giorni di servizio e pari a Euro 60,70 per i successivi 16 giorni di servizio;
- che la ricorrente ha presentato richiesta di ferie per il giorno 18.03.2024 (doc. 13 fasc. parte ricorrente);
- che alla docente sono già stati liquidati, ad opera dell'Amministrazione convenuta, i giorni di ferie maturati nei periodi dal 15.11.2021 al 23.12.2021, dal 20.06.2022 al 30.06.2022, dal 09.06.2022 al 09.06.2022, dal 16.11.2022 al 05.12.2022, dal
06.03.2023 al 22.04.2023, dal 23.04.2023 al 20.06.2023, dal 16.10.2023 al 05.11.2023, dal 06.11.2023 al 05.12.2023, dal 06.12.2023 al 15.12.2023 e dal 01.05.2024 al
07.06.2024 (doc.ti 7, 8, 10 e 11 fasc. parte resistente).
In punto di diritto, occorre evidenziare:
- che, per la quantificazione dell'indennità giornaliera, occorre scomputare la tredicesima mensilità e considerare l'orario di servizio settimanale prestato dalla docente (di talché, nella fattispecie in controversia, occorrerà considerare che la docente non ha sempre svolto un orario di servizio di 18 ore settimanali, ma, negli anni scolastici 2019/2020 e 2021/2022, il suo orario di servizio è stato di 16 ore settimanali, mentre, nell'anno scolastico 2023/2024, il suo orario di servizio è stato di 5 ore settimanali);
- che, per le ragioni diffusamente esposte al punto 2.2. della parte motiva, si debbono considerare, nel computo dell'indennità in controversia, anche i giorni di sospensione delle attività didattiche previsti dal calendario regionale.
Di talché, l'importo dovuto – alla stregua delle coordinate delle quali si è dato conto –
è pari a complessivi Euro 931,80.
Da ciò consegue che spetta a la somma Parte_1
complessiva di Euro 931,80 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute in relazione agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994.
3. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari, ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma – Sezione Lavoro, in perdona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Accerta e dichiara il diritto di all'indennità Parte_1
sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024 quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie effettivamente richiesti e fruiti e i giorni di ferie già liquidati dall'Amministrazione.
2) Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
dell'indennità per ferie maturate e non godute per Parte_1
complessivi Euro 931,80, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
3) Condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano nella complessiva somma di Euro 1.000,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. e C.P.A., somme da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Parma, il 4 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 1088/2025
RG., promossa da:
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti
Gioacchino IC del Foro di Trani e NO IA del Foro di Napoli Nord, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'Avv.to Gioacchino IC sito in Terlizzi (BA), Viale dei Garofani n. 29/B;
RICORRENTE
contro
, (C.F. ), Viale Controparte_1 P.IVA_1
Trastevere, 76/A - 00153 Roma, in persona del pro tempore, rappresentato e CP_2
difeso in giudizio, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dott.ssa Colafati Sabrina, in servizio presso il Controparte_3
(C.F. ), ed
[...] P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso la sede del predetto in Controparte_3 CP_3
Stradone Martiri della Libertà n. 15;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 27.10.2025 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro esponendo, in particolare: - di avere prestato servizio alle dipendenze dell'Amministrazione resistente negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024 in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche;
- di non aver usufruito, nel corso dei predetti anni scolastici, di alcun giorno di ferie su richiesta a sua disposizione, venendo altresì collocata in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni;
- di aver maturato, nel corso dei predetti anni scolastici e tenuto conto dei giorni di effettivo servizio, un totale di 65,74 giorni di ferie, comprensivo dei giorni di festività soppresse;
- che l'art. 5 comma 8 del
D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012, deve essere interpretato in senso conforme all'art. 7, 2, della direttiva 2003/88/CE il quale, come ribadito dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione con le sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 + C-570/16 e C-619/16 + C-684/16, prevede che al lavoratore che non sia stato posto in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro spetta il diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute, irrilevante risultando il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato;
- che la Corte di Giustizia Europea, nelle medesime sentenze, ha evidenziato, inoltre, come gli Stati Ue non possono derogare al principio derivante dal citato articolo 7 della direttiva 2003/88, letto alla luce dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, secondo il quale un diritto alle ferie annuali retribuite non può estinguersi alla fine del periodo di riferimento e/o del periodo di riporto fissato dal diritto nazionale quando il lavoratore non è stato in condizione di beneficiare delle sue ferie, con la conseguenza che non è consentita la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
- che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16715/2024, aveva confermato che il docente a tempo determinato non può essere considerato in ferie nei giorni compresi tra la fine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno;
- che la docente non è mai stata invitata a fruire delle ferie, né informata delle conseguenze della mancata fruizione, ragione per cui ha diritto alla monetizzazione delle ferie non godute e, conseguentemente, al pagamento della somma complessiva pari ad Euro 4.322,46 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute nei periodi in questione.
Ciò posto, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente, quale docente con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per gli anni scolastici
2021/22, 2022/23, 2023/24, ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 56,74 giorni di ferie maturate e non godute e di 9 giorni per le festività soppresse maturate, come sono dettagliatamente specificato;
2) Condannare, per l'effetto, i resistenti a corrispondere al ricorrente la somma lorda di € 4.322,46 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c., come sopra dettagliatamente descritto, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo;
Con vittoria di competenze e spese del giudizio, oltre spese generali 15% e CPA, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 24.11.2025 si è costituito in giudizio il convenuto, il quale, nel merito, ha spiegato ampie difese volte all'integrale CP_1
rigetto del ricorso, deducendo, in particolare, che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la docente era stata messa in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Parte resistente ha poi evidenziato che la ricorrente è stata disimpegnata da attività nei periodi obbligatori e generali di sospensione risultanti da calendario scolastico locale e analiticamente indicati in sede di memoria difensiva. Il resistente ha inoltre affermato, dopo aver ricostruito la disciplina CP_1
normativa in materia di ferie del personale docente, che la sospensione delle attività didattiche non è limitata a quanto indicato dal calendario scolastico della Regione, occorrendo, altresì, conteggiare i giorni di sospensione delle lezioni delle attività didattiche disposte in base a regolare decretazione dell'Istituzione scolastica di svolgimento di servizio e dovendo, inoltre, considerare che, tra la fine delle lezioni di ciascun anno e la scadenza del contratto, la ricorrente è risultata disimpegnata da qualsivoglia attività.
Il resistente ha poi dedotto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla CP_1
ricorrente, quest'ultima aveva fruito di un giorno di ferie su richiesta nel corso dell'anno scolastico 2023/2024.
Ha evidenziato, altresì, che la ricorrente, nel corso degli anni scolastici dedotti in ricorso, aveva stipulato una pluralità di contratti a tempo determinato per lo svolgimento di supplenze brevi e saltuarie, e che l'Amministrazione, nel corso degli anni, le aveva integralmente liquidato i giorni di ferie maturati nei seguenti periodi: - dal 15.11.2021 al 23.12.2021; - dal 20.06.2022 al 30.06.2022; dal 09.06.2022 al
09.06.2022; - dal 16.11.2022 al 05.12.2022; - dal 06.03.2023 al 22.04.2023; - dal
23.04.2023 al 20.06.2023; - dal 16.10.2023 al 05.11.2023; - dal 06.11.2023 al
05.12.2023; - dal 06.12.2023 al 15.12.2023; - dal 01.05.2024 al 07.06.2024.
Parte resistente, infine, ha contestato i conteggi prodotti dalla ricorrente per aver erroneamente computato, nella retribuzione giornaliera della docente, anche la tredicesima mensilità – in antitesi con quanto dichiarato dall con proprio parere CP_4
– nonché per avere erroneamente considerato, ai fini della domanda: a) i giorni di sospensione dell'attività didattica previsti dal calendario regionale;
b) i giorni di riposo per festività soppresse;
c) il giorno di ferie fruito su richiesta nel corso dell'anno scolastico 2023/2024; d) i giorni di ferie già integralmente monetizzati dall'Amministrazione.
Tanto premesso, il resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'on. Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - Rigettare il ricorso per come formulato per i motivi espressi in narrativa. - In subordine in caso di accoglimento della domanda attorea, tenuto conto dei motivi dedotti in narrativa, rideterminare il quantum dovuto, nella minor somma di € 506,92
a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e festività soppresse non godute per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, nei termini specificati.
Con vittoria di spese e competenza di giudizio.”
1.3. La causa è stata istruita sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del 04.12.2025 il Giudice ha deciso la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto di
[...]
alla monetizzazione dei giorni di ferie maturati e non goduti Parte_1
durante il periodo di servizio prestato negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024 alle dipendenze del convenuto quale docente in virtù di plurimi CP_1
contratti a tempo determinato, e, conseguentemente, al pagamento della relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute.
2.2. Al riguardo, la questione può essere decisa sulla scorta del recente orientamento che si è andato consolidando di recente presso la giurisprudenza di legittimità (cfr, ex multis, Cass. n. 16715 del 17/06/2024, Cass. n. 15415 del 03/06/2024, Cass. n. 13440 del 15/05/2024), alle cui condivisibili può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c..
Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato che “…trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla
Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite
C569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.” (Cass. n. 16715/2024 cit.).
La Corte ha, quindi, proceduto ad una ricostruzione della normativa in tema di ferie del personale scolastico, ponendo particolare attenzione alle modifiche della disciplina legislativa nazionale intervenute nel 2012, dando rilievo alla necessità di favorire un'interpretazione in linea con i principi eurocomunitari in materia.
In particolare, la Corte di Cassazione ha osservato che “Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto , del 29 novembre 2007, Per_1
ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13.
Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10.
In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).
La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”.
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie, né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno
2012.
L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla L. n. 135 del 2012, ha così disposto: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio
2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la
Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da
54 a 56, della L. n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente – senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato – fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del D.L. n.
95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54
e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la L. n. 135 del 2012 (di conversione del D.L.
n. 95 del 2012) e la L. n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine,
è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL
2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della L. n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale
è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013. Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne – e, tra esse, l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012 – in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice Europeo ha precisato che l'art. 7, 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012 – in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della L. n. 228 del 2012.
In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia, né adottato provvedimenti al riguardo, né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.” (cfr. Cass. n. 16715/2024 cit.).
La Suprema Corte ha, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il
30 giugno di ogni anno”.
Orbene, alla luce dei principi sopra enunciati, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della L. n. 228 del 2012, sicché, in assenza di richiesta di giorni di ferie da parte del docente o di esplicito provvedimento da parte del Dirigente Scolastico che lo inviti a fruirne, deve ritenersi sussistente il diritto del docente alla monetizzazione dei giorni di ferie non goduti alla fine del rapporto di lavoro
2.3. Tanto premesso, nella fattispecie in esame, si rileva, anzitutto, che, dalla documentazione in atti, appare comprovato lo svolgimento, da parte della ricorrente, di attività lavorativa quale docente alle dipendenze del convenuto in virtù di CP_1
plurimi contratti a tempo determinato in qualità di docente temporaneo negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (cfr. contratti prodotti dalla ricorrente sub doc.ti 1-3).
A riguardo, in relazione ai giorni di ferie in relazione ai quali la docente ha rivendicato la corresponsione dell'indennità sostitutiva e per i quali non vi è prova della loro fruizione su richiesta della docente, parte resistente nulla ha allegato in ordine ad un eventuale invito, rivolto dal Dirigente Scolastico all'odierna ricorrente, ad usufruire delle ferie entro un certo termine, con espresso avviso che, in mancanza, ella avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse.
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, va, dunque, riconosciuto il diritto di parte ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute in relazione al servizio svolto negli anni scolastici indicati in ricorso, nella misura pari alla differenza tra i giorni maturati e quelli fruiti su richiesta della dipendente, con conseguente condanna del al relativo pagamento. Controparte_1
2.4. Venendo alla determinazione del quantum, occorre evidenziare come la quantificazione delle somme spettanti al ricorrente andrà operata alla stregua delle circostanze fattuali emerse in seno al giudizio;
circostanze che, oltreché risultare per tabulas, non hanno costituito oggetto di specifica contestazione da parte della docente
(e, in particolare, l'importo della retribuzione giornaliera percepita dalla docente negli anni scolastici dedotti in ricorso nonché la fruizione, da parte della docente, nel corso dell'anno scolastico 2023/2024, del numero di giorni di ferie, su richiesta, indicati dal convenuto nonché, infine, dell'avvenuta liquidazione, ad opera del CP_1 CP_1
convenuto, del numero di ferie dedotti).
Di talché, in punto di fatto, deve ritenersi provato:
- che la docente, in relazione alle annualità 2021/2022 e 2023/2024, ha percepito una retribuzione giornaliera pari a Euro 60,70;
- che la docente, in relazione all'annualità 2022/2023, ha percepito una retribuzione giornaliera pari a Euro 47,21 per i primi 8 giorni di servizio e pari a Euro 60,70 per i successivi 16 giorni di servizio;
- che la ricorrente ha presentato richiesta di ferie per il giorno 18.03.2024 (doc. 13 fasc. parte ricorrente);
- che alla docente sono già stati liquidati, ad opera dell'Amministrazione convenuta, i giorni di ferie maturati nei periodi dal 15.11.2021 al 23.12.2021, dal 20.06.2022 al 30.06.2022, dal 09.06.2022 al 09.06.2022, dal 16.11.2022 al 05.12.2022, dal
06.03.2023 al 22.04.2023, dal 23.04.2023 al 20.06.2023, dal 16.10.2023 al 05.11.2023, dal 06.11.2023 al 05.12.2023, dal 06.12.2023 al 15.12.2023 e dal 01.05.2024 al
07.06.2024 (doc.ti 7, 8, 10 e 11 fasc. parte resistente).
In punto di diritto, occorre evidenziare:
- che, per la quantificazione dell'indennità giornaliera, occorre scomputare la tredicesima mensilità e considerare l'orario di servizio settimanale prestato dalla docente (di talché, nella fattispecie in controversia, occorrerà considerare che la docente non ha sempre svolto un orario di servizio di 18 ore settimanali, ma, negli anni scolastici 2019/2020 e 2021/2022, il suo orario di servizio è stato di 16 ore settimanali, mentre, nell'anno scolastico 2023/2024, il suo orario di servizio è stato di 5 ore settimanali);
- che, per le ragioni diffusamente esposte al punto 2.2. della parte motiva, si debbono considerare, nel computo dell'indennità in controversia, anche i giorni di sospensione delle attività didattiche previsti dal calendario regionale.
Di talché, l'importo dovuto – alla stregua delle coordinate delle quali si è dato conto –
è pari a complessivi Euro 931,80.
Da ciò consegue che spetta a la somma Parte_1
complessiva di Euro 931,80 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute in relazione agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994.
3. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari, ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma – Sezione Lavoro, in perdona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Accerta e dichiara il diritto di all'indennità Parte_1
sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024 quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie effettivamente richiesti e fruiti e i giorni di ferie già liquidati dall'Amministrazione.
2) Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
dell'indennità per ferie maturate e non godute per Parte_1
complessivi Euro 931,80, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
3) Condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano nella complessiva somma di Euro 1.000,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. e C.P.A., somme da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Parma, il 4 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri