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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/08/2025, n. 6406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6406 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 24541/2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Angelo Mambriani Presidente Relatore Dott.ssa Alima Zana Giudice Dott.ssa Maria Antonietta Ricci Giudice
ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale R.G. 24541/2022, promossa da:
in persona del curatore fallimentare dott. Parte_1 Parte_2 rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata all'atto di citazione, dall'avv. Paolo Bosticco, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Milano, al viale E. Caldara n. 43
ATTORE CONTRO
rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata alla comparsa di _1 costituzione e risposta, dall'avv. Angelo Agliata, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Milano, alla via Francesco Bartolozzi n. 4
CONVENUTO
CONCLUSIONI
PER Parte_1
1 “Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione sia di merito che istruttoria, anche dando atto della omessa specifica contestazione dei fatti di causa, da ritenersi per tale ragione non contestati a norma dell'art. 115 cod.proc.civ. NEL MERITO
➢ accertato e dato atto che il sig. nella sua qualità di A.U. della società dipoi _1 fallita, ha distratto - o comunque utilizzato in violazione degli obblighi di corretta e prudente gestione, anche in presenza di posizioni di conflitto di interesse ed in assenza di certezza e garanzie del loro recupero - somme per €. 408.000,00 versate mediante pagamenti effettuati, senza titolo e/o vantaggio corrispettivo per la fallenda, a favore dell'avv. Controparte_2 nell'ambito dell'operazione che ha permesso alla società In-Service s.r.l. di acquisire le quote della società Lighting Italia s.r.l.
➢ accertato e dato atto che il sig. nella sua qualità di A.U. della società dipoi _1 fallita, ha distratto - o comunque utilizzato in violazione degli obblighi di corretta e prudente gestione, anche in presenza di posizioni di conflitto di interesse ed in assenza di certezza e garanzie del loro recupero - somme per €. 194.012,00 mediante pagamenti effettuati a proprio favore nonché a favore della società In-Service s.r.l.
➢ accertato e dato atto che, per mezzo dell'appostazione in bilancio di valori non veritieri, il sig. ha consentito la continuazione dell'attività sociale in presenza di causa di _1 scioglimento, in violazione del disposto di cui agli artt. 2485-2486 cod.civ., a far data quantomeno dall'esercizio 2013, così cagionando perdite di gestione contabilizzate negli esercizi successivi da eventualmente stimarsi in corso di istruttoria
➢ accertato e dato atto che, in particolare - e senza che ciò valga quale rinunzia anche solo parziale alla individuazione del danno risarcendo in relazione al diverso addebito discendente dalla violazione degli obblighi di cui agli artt. 2485-2486 cod.civ -, l'inadempimento del sig. agli obblighi connessi con la carica di A.U. ricoperta, costituito dall'utilizzo del _1 patrimonio per operazioni prive di contropartita o comunque in assenza di prospettive di recupero delle somme versate a terzi, ha cagionato un danno alla massa creditoria del quantomeno pari ad €. 602.012,00; Parte_1
➢ condannare il convenuto al versamento a favore del _1 Parte_1 della somma di €. 194.012,00 - quale minor richiesta di condanna che l'attore formula rispetto all'ammontare degli addebiti contestati - ovvero comunque di quel diverso importo che dovesse risultare da istruttoria o che sarà determinato dal Tribunale anche per effetto di valutazione equitativa che occorrendo si richiede. Con rifusione di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre I.V.A. nella misura di legge ed il Contributo Cassa Avvocati (al 4%) ex L. 576/80.”
PER UN AN:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così provvedere:
1. Respingere la domanda attorea in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto;
2. Si insiste nell'acquisizione agli atti del procedimento degli ulteriori estratti conto del c.c. bancario del Sig. da cui risultano versamenti in favore della società in pagamento di _1 debito sociali così come da produzione in atti effettuata in data 11.12.2023 di cui si è dato atto nel verbale d'udienza del 12.12.2023;
2
3. Si insiste nell'emanazione dell'ordine di esibizione nei confronti della controparte della relazione ex art. 33 L.F. con i documenti allegati con conseguente acquisizione di detti documenti al fascicolo del procedimento.
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Esposizione delle ragioni in fatto e in diritto a fondamento delle domande attoree e delle eccezioni di parte convenuta.
Con atto depositato in data 22 giugno 2022 il (di seguito il ” e, con Parte_1 Parte_1 riferimento alla società fallita, “ ” o la “Società”) citava in giudizio (di seguito Pt_1 _1
), socio al 50% di , nella sua qualità di amministratore unico dal 2008 alla _1 Pt_1 dichiarazione di fallimento, intervenuta con la sentenza n. 133 del 3 novembre 2016 del Tribunale di
Pavia (doc. 2 att.).
Il proponeva nei suoi confronti azione sociale di responsabilità e azione dei creditori, Parte_1 qualificabili ai sensi degli artt. 146 l.f. e 2476 c.c., addebitandogli il compimento di atti di mala gestio, quali operazioni a valenza dissipativa e la prosecuzione dell'attività sociale in presenza di causa di scioglimento, e domandandone la condanna al risarcimento del danno, inizialmente quantificato limitatamente alle voci di danno di cui ai successivi punti a) e b) in euro 602.012,00.
In particolare, l'attore individuava i seguenti atti pregiudizievoli posti in essere dal convenuto.
a) Dall'esame delle scritture contabili emergeva l'iscrizione di un credito vantato dalla Società nei confronti del per un importo pari a euro 408.000,00 (doc. 4 att.). La posta di credito veniva _1 poi azzerata nell'ambito di una svalutazione attuata alla vigilia della dichiarazione di fallimento, laddove la Società aveva iscritto in contabilità una sopravvenienza passiva pari a euro
1.009.540,00 (doc. 8 att.) che comportava l'azzeramento delle voci “crediti diversi” e “fatture da emettere” (che ammontavano rispettivamente a euro 580.597,00 e euro 428.900,00 - doc. 9 att.), senza alcun incasso di attivo, di modo che o la cancellazione delle poste creditorie appariva ingiustificata o derivava dalla constatazione che si trattava di crediti inesigibili. La posta “crediti diversi” aveva avuto origine dall'operazione di acquisto, avvenuta con l'utilizzo delle risorse di
, delle quote della società Lighting Italia s.r.l. (di seguito “Lighting”) da parte di In-Service Pt_1
s.r.l. (di seguito “In-Service”), società dalla quale aveva acquistato precedentemente, in _1
3 data 2 settembre 2010, le proprie quote di partecipazione in (doc. 1 att.). In particolare, alla Pt_1 fine del 2009 stipulava un contratto preliminare (doc. 11 att.) avente ad oggetto l'acquisto Pt_1 dell'intero capitale sociale di Lighting da e , titolari ciascuno Controparte_2 Controparte_3 del 50% del capitale di Lighting, e corrispondeva al primo, quale acconto sul prezzo, l'importo complessivo di euro 408.000,00 (doc. 12 att.). Successivamente, in data 17 agosto 2010, la Pt_1 cedeva senza alcun corrispettivo ad In-Service il credito detenuto nei confronti di
[...]
relativo all'acquisto delle quote Lighting (doc. 13 att.). e, con contratto datato il 26 CP_2 aprile 2012, la In-Service perfezionava l'acquisto da delle quote della Lighting CP_2 utilizzando il credito cedutole gratuitamente da (doc. 10 att.). Nelle more, il aveva Pt_1 _1 acquistato da In-Service le quote di . Talché, tale operazione, con la quale aveva Pt_1 _1 finanziato l'acquisto delle quote della Lighting poi cedute a In-Service senza alcun corrispettivo per la , si sostanziava in un prestito anomalo concesso da al suo stesso Pt_1 Pt_1 amministratore - o a soggetto a questi correlato -, iscritto in contabilità come posta creditoria che, anziché essere recuperata all'attivo, veniva svalutata, sancendone così l'irrecuperabilità.
b) Dalle scritture contabili emergeva altresì la sottrazione di risorse sociali da parte dell'amministratore mediante l'esecuzione di pagamenti privi di giustificativi o solo in _1 apparenza giustificati da rapporti negoziali che non consta abbiano avuto la né come parte Pt_1 né quale beneficiaria di vantaggi sinallagmatici.
In particolare, i seguenti versamenti, per un totale di euro 194.012,00, sono stati effettuati a mezzo di bonifico bancario per scopi estranei all'interesse sociale (doc. 12 att.):
i) importo di euro 20.000,00 a In-Service in data 18 marzo 2009;
ii) importo di euro 95.000,00 a In-Service in data 20 novembre 2009;
iii) importo di euro 10.000,00 a In-Service in data 21 dicembre 2009; iv) importo di euro 69.012,00 a in data 15 settembre 2014. _1
c) Dalla lettura dei bilanci degli esercizi 2013, 2014, 2015 (docc. 17, 18 e 19 att.) risultava che la
Società si sarebbe trovata in situazione di scioglimento a far data quantomeno dall'esercizio 2013, poiché in detto esercizio e in quelli successivi il patrimonio netto appostava un valore - rispettivamente di euro 358.891,00, di euro 365.220,00 e di euro 342.740,00 - inferiore a quello dei crediti inesistenti. Talché l'amministratore proseguiva nell'attività sociale in contrasto con gli obblighi di cui agli artt. 2485 e 2486 c.c.
4 Il riteneva di limitare il quantum del danno risarcibile alle condotte specifiche di cui supra Parte_1
a) e b), in quanto foriere di un danno diretto alla massa creditoria per l'ammontare di euro 602.012,00 già di per sé significativo, pari rispettivamente a euro 408.000,00 e a euro 194.012,00, ritenendo non valorizzabile l'addebito per aggravio del dissesto, in quanto non agevole la valutazione delle perdite cagionate alla Società dalla illegittima prosecuzione della sua attività.
Gi addebiti sono stati oggetto di specifica e tempestiva diffida da parte del Fallimento attore con raccomandata ricevuta il 24 novembre 2020 (doc. 3 att.).
In data 5 febbraio 2023 si costituiva in giudizio il il quale preliminarmente eccepiva il mancato _1 rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. deducendo – dopo avere contestato le modalità di notificazione della citazione ex art. 143 c.p.c. - di avere avuto solo informale contezza della vocatio in ius del presente procedimento verso la metà di gennaio 2023. Sicché, pur essendo vero che la sua costituzione sanava la nullità e/o illegittimità della notifica dell'atto di citazione, tuttavia, risultando violato il suo diritto di difesa, chiedeva di differire la prima udienza nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., al fine di esercitare ogni diritto di difesa e opzione processuale e sostanziale.
Quanto al merito, il convenuto contestava genericamente le domande ex adverso incardinate, osservando che erano del tutto destituite di fondamento giuridico e fattuale, in particolare lamentando, quanto all'addebito sub b), la mancanza del tempo sufficiente a reperire e produrre la documentazione rilevante a discarico.
All'udienza del 7 febbraio 2023 il Giudice istruttore, in accoglimento dell'istanza di differimento della prima udienza nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. formulata da parte convenuta e visto l'art. 164, co. 3 c.p.c., rinviava il processo, salvi i diritti di prima udienza.
All'udienza del 6 giugno 2023 il Giudice istruttore, in accoglimento dell'istanza congiunta delle parti, assegnava alle parti termine ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. sino al 2 ottobre 2023, termine ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. sino al 2 novembre 2023, termine ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. sino al 22 novembre 2023 e rinviava per l'ammissione delle prove all'udienza del 12 dicembre 2023.
Nei termini assegnati, le parti depositavano le memorie suddette.
In data 11 dicembre 2023, oltre lo spirare dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., parte convenuta depositava tardivamente ulteriore documentazione.
5 All'udienza del 12 dicembre 2023 il Giudice istruttore rigettava l'istanza di parte convenuta ex art. 210
c.p.c. in quanto tardiva ed esplorativa e riservava al Collegio ogni decisione in ordine alla produzione documentale di parte convenuta successiva allo spirare del termine per il deposito della memoria ex art. 183, co. 6, n. 3 c.p.c. Inoltre, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il processo per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18 giugno 2024, poi differita all'8 ottobre 2024.
All'udienza dell'8 ottobre 2024 le parti precisavano le proprie conclusioni come sopra riportate. In particolare, il riteneva di ridurre la propria domanda risarcitoria alla minor somma di euro Parte_1
194.012,00 rispetto ammontare degli addebiti contestati.
Il Giudice assegnava termine per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c. e rimetteva la causa al
Collegio per la decisione. Le parti, nei termini assegnati, depositavano gli scritti conclusivi.
2. La decisione del Tribunale.
Il Tribunale ritiene che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, gli addebiti mossi dal al convenuto sono fondati e costituiscono atti di mala gestio nei confronti Parte_1 _1 della Società talché le domande formulate da parte attrice devono essere accolte.
* Preliminarmente ritiene il Tribunale che i documenti tardivamente prodotti da parte convenuta l'11 dicembre 2023 non possono essere ammessi poiché trattasi di estratti del conto corrente personale del depositati dopo la scadenza dei termini ex art. 183, comma 6 n. 3 c.p.c., in mancanza di prova _1 che essi siano stati incolpevolmente ottenuti solo dopo tale scadenza, ed in particolare in manca di prova circa la messa a disposizione da parte della banca dopo la scadenza di detto temine, ed in mancanza di prova di tempestiva richiesta, avendo avuto parte convenuta più di due anni di tempo per ottenere tali estratti conto ed altresì senza che risultino richieste ex art. 219 TUB né ex art.210 c.p.c.
* Quanto al merito ed in diritto, va ricordato che, per costante orientamento giurisprudenziale, l'azione di responsabilità sociale promossa contro gli amministratori di società di capitali ha pacificamente natura contrattuale e, dunque, quanto al riparto dell'onere della prova può farsi riferimento ai canoni fissati dalle Sezioni Unite, le quali hanno affermato che “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento
6 della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (1). In applicazione di tale principio “l'attore [deve] provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti. È poi onere dell'attore quello di provare la sussistenza e l'entità del danno lamentato” (2). Pertanto, nell'azione di responsabilità promossa dalla curatela nei confronti dell'amministratore di una società di capitali, il fallimento attore ha l'onere di allegare in modo preciso e circostanziato l'inadempimento gestorio dell'amministratore, il danno verificatosi e il relativo nesso eziologico;
l'amministratore convenuto ha l'onere di fornire la prova di avere bene operato ovvero di eccepire che il danno si sarebbe prodotto anche nel caso di adempimento diligente (3).
Nel caso di specie, il ha posto a fondamento delle proprie domande nei confronti Parte_1 dell'amministratore l'addebiti di distrazione del patrimonio sociale e l'addebito dell'illecita _1 prosecuzione dell'attività sociale dopo che si è verificata una causa di scioglimento della società.
Con specifico riferimento agli addebiti di distrazione del capitale sociale, secondo la giurisprudenza “a fronte di disponibilità patrimoniali pacificamente fuoriuscite dall'attivo della società, questa, nell'agire per il risarcimento del danno nei confronti dell'amministratore, può dunque limitarsi ad allegare
l'inadempimento, consistente nella distrazione delle dette risorse, mentre compete allo stesso amministratore la prova del suo adempimento, consistente nella destinazione delle attività patrimoniali all'estinzione di debiti sociali (come quelli aventi ad oggetto gli utili di esercizio e i compensi spettantigli) o il loro impiego per lo svolgimento dell'attività sociale, in conformità della disciplina normativa e statutaria” (4). In altri termini, “qualora la condotta imputata all'amministratore abbia natura distrattiva, è onere della parte attrice dimostrare l'avvenuto prelievo o pagamento di somme, e quindi la diminuzione del patrimonio sociale, ed allegare che tali prelievi siano rimasti privi di giustificazione alcuna o comunque che siano stati effettuati per finalità che si assumano essere estranee ai fini sociali, in favore dell'amministratore o di soggetti terzi, essendo invece onere dell'amministratore quello di provare la destinazione a fini sociali delle somme oggetto di contestazione. L'amministratore ha, infatti, l'obbligo giuridico di fornire la dimostrazione della destinazione dei beni presenti nel patrimonio, con la conseguenza che dalla mancata dimostrazione può essere legittimamente desunta la prova della loro distrazione od occultamento” (5).
Conformemente a tale onere probatorio, il , come si vedrà in seguito e con particolare Parte_1 riferimento agli addebiti sub a) e b), ha fornito la prova che l'amministratore ha posto in essere atti di disposizione del patrimonio sociale preordinati a finalità estranee all'attività di impresa, allo scopo di assicurare un'utilità propria o di terzi. In particolare, l'amministratore, in violazione del primario dovere di conservazione del patrimonio societario, ha prestato supporto finanziario a fondo perduto a favore di sé stesso e di soggetti terzi, quali In-Service, senza che ciò corrispondesse ad alcun interesse economico della Società e, anzi, arrecandole un significativo danno.
Ciò facendo, il ha adempiuto al proprio onere probatorio anche rispetto all'azione dei Parte_1 creditori, sia con riferimento alle condotte di mala gestio contestate come anteriori all'insorgenza della crisi della Società – per cui può ritenersi una responsabilità di natura extracontrattuale – sia con riferimento alle condotte successive, per cui può ritenersi una responsabilità di natura contrattuale.
* Quanto all'addebito di cui sub a), relativo al credito vantato dalla Società nei confronti del _1 per un importo pari a euro 408.000,00 e successivamente eliminato, il Tribunale ne ritiene la fondatezza.
Il ha documentalmente provato che l'origine di tale credito è del tutto estranea a qualsiasi Parte_1 interesse sociale. A sostegno di tale assunto parte attrice ha prodotto la scheda contabile della Società relativa all'esercizio 2010 dalla quale emerge l'iscrizione in data 30 giugno 2010 di un credito vantato nei confronti del per un importo di euro 408.000,00 (doc. 4 att.), derivante da un giroconto di un _1 credito precedentemente iscritto nei confronti della In-Service (doc. 5 att.), poi azzerato nell'ambito di una complessiva svalutazione/compensazione con non identificate “sopravvenienze passive” delle voci
“crediti diversi” e “fatture da emettere” senza alcun incasso attivo (docc. 8 e 9 att.).
A sua volta, la posta creditoria vantata dalla nei confronti della In-Service trova origine Pt_1 nell'operazione di acquisto delle quote della società Lighting. Infatti, è documentalmente provato che in data incerta (presumibilmente nel dicembre 2008, come emerge dal contratto definitivo di vendita delle quote Lighting da a In_Service, premessa f*, doc. 10 att.) la ha sottoscritto un CP_2 Pt_1 contratto preliminare di acquisto delle quote della Lighting (doc. 11 att.), corrispondendo ai promittenti venditori e (di seguito anche, cumulativamente: i ) Controparte_3 Controparte_2 CP_2
l'importo di euro 408.000,00 quale acconto (come risulta dai bonifici eseguiti: in data 29 dicembre
2008 per l'importo di euro 200.000,00; in data 20 novembre 2009 per l'importo di euro 100.000,00; in data 2 dicembre 2009 per l'importo di euro 100.000,00; in data 14 dicembre 2009 per l'importo di euro
8.000,00 - doc. 12 att.). La vendita delle quote di Lighting dai a non si concludeva. CP_2 Pt_1
Successivamente, in data 12 agosto 2010, la , per il tramite del proprio amministratore Pt_1 _1 notificava ai venditori “ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 del codice civile, l'avvenuta CP_2 cessione alla […] del nostro credito nei vostri confronti per l'acquisto del 30% Parte_3 delle quote della Società Lighting Italia s.r.l. […]. Il tutto per l'importo di euro 408.000,00 (euro quattrocentoottomila/00).” (doc. 13 att.). Successivamente la In-Service utilizzava detto credito per perfezionare l'operazione di acquisto delle quote della Lighting, come emerge dal relativo contratto
(doc. 10 att.), nel quale viene dato atto da un lato che la “ ha ceduto ad In-Service s.r.l. il Parte_1 credito di euro 408.000,00 come da lettera del 12 agosto 2010 a fronte della cessione futura del 30% del capitale della Lighting Italia s.r.l. di cui viene riconosciuto l'ammontare nei limiti di euro
383.000,00 in ragione del ritardo accumulato nell'adempimento di cui al preliminare di cessione di cui alla presente scrittura ascrivibile a Fincod / In-Service s.r.l.”; dall'altro che “In-Service intende ora formalizzare l'acquisto del 30% del capitale della Lighting Italia s.r.l. e rilevare l'ulteriore quota del
70% del capitale alle condizioni e termini di cui al presente atto, in modo da subentrare interamente alle obbligazioni assunte da con il preliminare citato del dicembre 2008”. Il tutto senza Parte_1 che In-Service abbia versato a alcun corrispettivo per l'ingente credito cedutole da questa in Pt_1 relazione all'acquisto delle quote della Lighting.
A fronte di tale documentazione parte attrice ha puntualmente allegato che , in persona del Pt_1
aveva corrisposto ai l'importo complessivo pari a euro 408.000,00 al fine o _1 CP_2 comunque con l'effetto di consentire alla società terza In-Service di acquistare le quote della Lighting con “sconto” di pari importo ed in danno della stessa . Parte attrice ha quindi dedotto l'utilizzo Pt_1 indebito e distrattivo del capitale sociale di a vantaggio di una società terza, deduzione rispetto Pt_1 alla quale, in applicazione del principio del riparto dell'onere probatorio nelle azioni di responsabilità
9 sopra richiamato, era preciso onere dell'amministratore convenuto fornire la prova che le indicate modalità di gestione della c.d. “operazione Lighting” corrispondessero al precipuo interesse della
. Pt_1
Nulla di ciò è stato provato.
Occorre premettere che parte convenuta, nonostante avesse chiesto ed ottenuto un termine per approfondire le proprie deduzioni e contestazioni (v. Verbale dell'udienza del 7 febbraio 2023), non ha ritenuto di depositare alcunché oltre alla propria precedente comparsa di costituzione e risposta e si è limitata nella propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. a irrilevanti clausole di stile contestative (6), nulla eccependo in merito alla ricostruzione in fatto e alle prove dedotte da parte attrice. Talché, parte convenuta, a fronte di un'allegazione attorea chiara e articolata in punto di fatto, è venuta meno all'onere di “prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda” ai sensi dell'art. 167 c.p.c.
Lo stesso è avvenuto con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., in cui le difese di parte convenuta sono risultate del tutto generiche, aventi ad oggetto l'attività svolta da e la protesta di Pt_1 correttezza del del tutto prive di rilevanza e concludenza rispetto alle allegazioni e prove _1 offerte da parte attrice.
È solo con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. che parte convenuta ha meglio articolato le proprie difese ed addotto alcuni elementi probatori a supporto delle asserite ragioni giustificative di atti gestori posti a base delle contestazioni di mala gestio.
Tuttavia, come indicato precisamente nell'art. 183, co. 6 c.p.c., la prima memoria ex art. 183 c.p.c. è volta “alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte [in sede di comparsa di costituzione e risposta]”, mentre la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. deve fornire sotto il profilo probatorio gli elementi a supporto delle sole domande ed eccezioni già svolte. Pertanto, le deduzioni difensive di parte convenuta – intese nel senso di vere e proprie eccezioni - risultano tardive e, per l'effetto ed ai sensi dell'art. 115 c.p.c., i fatti dedotti dall'attore non oggetto di una puntuale contestazione possono essere posti a fondamento della presente decisione. D'altro canto le deduzioni di parte convenuta possono essere prese in considerazione e valutate come mere difese.
Queste considerazioni, qui svolte con riferimento all'addebito a), sono in realtà trasversali e riguardano anche l' addebito sub c), di cui infra. Con riferimento all'addebito sub d) occorre invece ritenere tempestiva (ma infondata: v. infra) la contestazione di parte convenuta in ordine alla giustificazione delle relative operazioni di bonifico siccome in tesi avvenute nell'interesse della Società, con altrettanto tempestiva produzione della documentazione allegata alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., salva l'inammissibilità di quella tardivamente prodotto l'11 dicembre 2023 (v. supra).
In secondo luogo, in ogni caso, le tardive deduzioni di parte convenuta non forniscono elementi idonei a smentire la responsabilità del ed anzi da esse e dalla documentazione prodotta in atti, emerge _1 in modo chiaro e definitivo l'effetto distrattivo che l'operazione ha determinato in capo a . Pt_1
L'amministratore ha giustificato la cessione del credito pari a euro 408.000,00 da a In-Service Pt_1 in relazione all'acquisto delle quote della Lighting facendo riferimento alla sopravvenuta impossibilità per di adempiere al contratto preliminare sottoscritto con i venditori l' avrebbe Pt_1 CP_2 esposta a “pretese giuridiche”, correndo il “rischio di vedersi evocata in giudizio dalla Lighting Italia
s.r.l. per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla omessa concretizzazione degli impegni contrattuali” (cfr. p. 5 memoria art. 183 n. 2 c.p.c. convenuto). Talché, per scongiurare tali ipotetiche azioni legali, il aveva ceduto senza alcun corrispettivo a In-Service il credito per l'acquisto delle _1 quote della Lighting.
Sul punto, tuttavia, non risultano provati né alcuna richiesta risarcitoria o l'avvio di qualsivoglia iniziativa legale da parte dei venditori nei confronti della pretesa inadempiente promissaria acquirente
, né i maggiori danni in ipotesi evitati da consentendo il subentro di In-Service Pt_1 Pt_1 nell'operazione Lighting. Al contrario il credito di verso i risultava del tutto certo e Pt_1 CP_2 liquido. Il ritardo di oltre due anni e 4 mesi di Fincod/In-Service nella stipula del definitivo veniva valorizzato solto € 25.000 (Premessa g* e art. 4 contratto definitivo doc. 10 att.).
Non è dunque possibile ritenere che corrispondesse all'interesse sociale della cedere Pt_1 gratuitamente un ingente credito di quella natura a fronte di ipotetiche e non provate pretese giuridiche e senza che sia stato neppure allegato il maggiore danno alla Società in ipotesi evitato.
11 Peraltro, la reale ragione alla base dell'operazione Lighting emerge chiaramente dalle stesse produzioni documentali fornire da parte convenuta (docc. 13, 14 e 15 conv.).
In data 11 agosto 2010 acquistava da In-Service il 50% delle quote della per il _1 Pt_1 corrispettivo di euro 408.000,00 (doc. 13 conv., atto iscritto il 03.09.2010: visura doc. 1 att.). Il giorno successivo (12 agosto 2010) , per il tramite dell'amministratore cedeva ad In-Service il Pt_1 _1 credito pari all'importo di euro 408.000,00 per l'acquisto delle quote di Lighting (doc. 13 att.). Vero è che questa posta creditoria veniva in un primo momento iscritta nelle schede contabili della nei Pt_1 confronti della In-Service (doc. 5 att.), ma veniva poi, attraverso un giroconto, trasferita in capo allo stesso (doc. 4 att.), come si è già detto. _1
Questo perché, posto che era debitore di In-Service per l'acquisto delle quote e che In- _1 Pt_1
Service era a sua volta debitore di per l'acquisto delle quote Lighting, con scrittura privata Pt_1 datata l'11 agosto 2010 cui partecipava la stessa in persona dello stesso Pt_1 _1
- In-Service accettava di compensare il credito verso per la cessione delle quote _1 Pt_1 con l'accollo da parte del del debito di IN-Service verso per l'acquisto delle _1 Pt_1 quote Lighting per € 408.000;
- Grandi reciprocamente accettava di compensare il suo debito verso In-Service per l'acquisto delle quote con l'accollo del debito di In-Service verso per l'acquisto delle quote Pt_1 Pt_1
Lighting, accollo liberatorio ex art. 1273 c.c.
- accettava e ratificava quanto sopra ex art. 2373 c.c., rilasciando ad In-Service quietanza Pt_1 liberatoria per la somma di € 408.000,00 (doc. 14 conv.).
Così facendo il convenuto ha acquistato le proprie quote in pagandone il corrispettivo al _1 Pt_1 venditore In-Service con risorse della stessa , con successiva cancellazione del credito Pt_1 medesimo in palese conflitto di interessi, e, così facendo, ha distratto dal patrimonio sociale la somma di cui si discute – significativamente sempre € 408.000,00 come altrettanto significativa è l'unità temporale in cui sono avvenute tutte le operazioni rilevanti - allo scopo di assicurarsi un'utilità propria per pari importo, in evidente violazione dell'obbligo di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.
Solo ad abundantiam – a conferma dell'utilizzo del tutto strumentale che Fincod/Grandi e In-
Service/Bastianello hanno fatto di Lighting e delle relative partecipazioni – è sufficiente leggere la lettera di tale – prestanome di nella titolarità delle quote e Persona_1 Parte_4
12 nell'amministrazioe di Lighting (doc. 14 att.) – ad attestante il concerto affaristico in Controparte_2 essere tra tutti i soggetti sopra indicati.
* Quanto all'addebito di cui sub b), relativo all'utilizzo delle risorse sociali per scopi estranei all'interesse della Società, il Tribunale ritiene che sia fondato per l'importo pari a euro 190.736,84.
Il , conformemente al dettato giurisprudenziale sopra menzionato, ha allegato Parte_1
l'inadempimento dell'amministratore consistito nell'esecuzione di pagamenti privi di giustificazione, poiché carenti di documentazione a supporto, effettuati per scopi estranei all'interesse societario.
In particolare, ha individuato le seguenti operazioni aventi carattere distrattivo (doc. 12 att.):
i) importo di euro 20.000,00 a In-Service in data 18 marzo 2009;
ii) importo di euro 95.000,00 a In-Service in data 20 novembre 2009;
iii) importo di euro 10.000,00 a In-Service in data 21 dicembre 2009; iv) importo di euro 69.012,00 a in data 15 settembre 2014. _1
Nonostante competa all'amministratore fornire la prova di aver impiegato le risorse della società per lo svolgimento dell'attività sociale, parte convenuta - tardivamente come già sottolineato - si è limitata a produrre due scritture private (docc. 6 e 7 conv.) e degli estratti conto relativi al conto corrente personale del (doc. 8 conv.) che non forniscono, tuttavia, alcuna giustificazione circa gli esborsi _1 contestati come distrattivi.
Quanto ai bonifici effettuati da a favore di In-Service, complessivamente 3 bonifici per un totale Pt_1 di euro 125.000,00 (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione), non si comprendono le ragioni per le quali parte convenuta faccia riferimento “alla somma di euro 105.000,00 oggetto di 4 bonifici” (cfr. pag. 2 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta). In ogni caso, secondo la prospettazione del tra e In-Service vi sarebbe stato un accordo in virtù del quale la seconda avrebbe dovuto _1 Pt_1 occuparsi della consulenza e gestione delle “problematiche tecnico contabili amministrative” relative ai cantieri di AR e . Inizialmente tale collaborazione sarebbe stata resa senza Parte_5 Pt_1 alcuna formalizzazione contrattuale e ugualmente avrebbe corrisposto alla In-Service quanto Pt_1 convenuto tramite i bonifici di cui si discute. Soltanto successivamente detti impegni venivano formalizzati in due scritture private, una relativa al cantiere di AR (doc. 6 conv.) e l'altra a quello di (doc. 7 conv.). Parte_5
Si tratta di deduzioni del tutto infondate.
13 Invero, la scrittura privata sottoscritta da e In-Service in data apparente 30 giugno 2010 in Pt_1 relazione al cantiere di AR (doc. 6 conv.) non menziona alcun pregresso pagamento, anzi, al par.
6 “Corrispettivi e pagamenti” prevede il corrispettivo complessivo di euro 205.000,00 al netto di IVA che “verrà pagato da come segue: euro 106.000,00 + IVA a titolo di acconto per l'opera Parte_1 già svolta, contestuale alla firma del presente accordo;
euro 99.000,00 + IVA a titolo di saldo, che verranno scomputati dal corrispettivo dovuto per la cessione di villetta in corso di costruzione […]”
(pag. 2, doc. 6 conv.).
Dunque dalla scrittura privata in questione: - non risulta alcun precedente pagamento risalente al 2009;
- la corresponsione di un acconto è prevista contestualmente alla sua sottoscrizione che avviene in data
30 giugno 2010.
Analogamente, nella scrittura privata sottoscritta da e In-Service in relazione al cantiere di Pt_1
(doc. 7 conv.), recante quale data apparente della sottoscrizione il 18 ottobre 2010, non Parte_5 compare alcun riferimento ad ipotetici acconti - risalenti al 2009 - già versati da a In-Service. Al Pt_1 contrario, al par. 6 “Corrispettivi e pagamenti” viene indicato quale corrispettivo complessivo l'importo di euro 570.000,00 al netto di IVA “che verrà pagato da come segue: euro Parte_1
50.000,00 + IVA a titolo di acconto per l'opera già svolta, contestuale alla erogazione del mutuo della che avverrà entro il 15 novembre prossimo [2010]; euro 520.000,00 + IVA a Controparte_4 titolo di saldo, mediante cessione dei seguenti alloggi meglio indicati nell'allegata planimetria C, liberi da ogni peso, gravame, servitù e ipoteca […]” (pag. 3, doc. 7 conv.).
Dunque da tale scrittura emerge addirittura che il pagamento di un acconto non solo non era già stato eseguito, ma veniva differito al novembre 2010, ossia circa un mese dopo dalla sua sottoscrizione.
A fronte di tali considerazioni è del tutto irrilevante che esse rispettivamente si riferiscano a “ogni rapporto già intercorso o intercorrente relativo al progetto denominato “I Giardini di LE e “Le residenze di ”. Parte_5
In conclusione, si può escludere che le scritture di cui si discute costituiscano le causali dei versamenti sopra indicati per un importo complessivo di euro 125.000,00, versamenti che rimangono privi di giustificazione e sono pertanto riconducibili a responsabilità dell'amministratore a titolo di _1 distrazione patrimoniale.
Quanto al bonifico di euro 69.012,00 del 15 settembre 2014 effettuato dalla al suo stesso Pt_1 amministratore, parte convenuta ha prodotto gli estratti conto relativi al suo conto corrente personale
14 presso la UBI Banca Popolare Commercio & Industria (doc. 8 conv.), sostenendo che tale importo era stato ivi accreditato soltanto in quanto il conto corrente della Società era stato chiuso per imposizione della relativa banca – circostanza di cui peraltro non ha fornito alcuna prova - e che, comunque, la predetta somma era stata poi utilizzata per effettuare pagamenti nell'interesse sociale, come emergerebbe dalle causali delle operazioni dispositive.
In proposito, in primo luogo, si osserva che l'estratto conto prodotto da parte convenuta è inidoneo a supportare la ricostruzione offerta, in quanto le causali dei bonifici, a suo tempo discrezionalmente indicata da quest'ultimo, non può assurgere a prova della reale destinazione delle somme. Parte convenuta avrebbe dovuto produrre anche la documentazione sottostante ai bonifici (es.: fatture, contratti, ecc.).
La fattura è stata prodotta con riferimento all'assistenza legale dell'avv. Andrea Salice (fattura n.
18/2014, doc. 16 conv.), la quale quindi prova che il pagamento risultante dall'estratto conto del in data 24 settembre 2014 di importo pari a euro 2.275,16 è stato effettuato nell'interesse di _1
. Pt_1
Ad analoghe conclusioni deve addivenirsi con riferimento al bonifico del 22 settembre 2014 (importo euro 1.000,00) indicato in favore dello studio del notaio di Saronno, che parte convenuta Persona_2 riconduce al rogito . Invero in atti risulta un preliminare di compravendita Parte_6 datato 27 agosto 2014 rogato dal suddetto notaio avente ad oggetto la vendita da ad Pt_1 Pt_6
di un complesso immobiliare a (doc. 9 conv.), essendo presumibile, data la
[...] Parte_5 coincidenza del destinatario del bonifico con il notaio rogante e la coerenza dell'entità della somma bonificata e dei tempi delle operazioni in questione, che il abbia pagato un debito di . _1 Pt_1
Quanto al bonifico in data 18 settembre 2014 dell'importo euro 10.800,00 in favore di tale favore di si osserva quanto segue. Persona_3
Parte convenuta ha sostenuto che si tratterebbe dell'agente immobiliare che si è occupato della compravendita - , il quale avrebbe ricevuto il proprio compenso sotto una Pt_1 Parte_6 qualificazione formale diversa rispetto al reale.
Si tratta di giustificazione smentita dalle risultanze documentali in atti.
In primo luogo lo stesso ha inserito la causale del bonifico indicando “Prestito personale _1 infruttifero”, prestito in ordine alla cui erogazione non ha fornito il minimo indizio.
In secondo luogo, nel preliminare di compravendita entrambe le parti hanno dichiarato espressamente di non essersi avvalse per la conclusione del presente contratto dell'opera di alcun mediatore (pag. 22,
15 23, doc. 9 conv.).
Si tratta in ogni caso di una vicenda che comprova l'inattendibilità delle appostazioni causali inserite dal _1
Nessun altro bonifico in tesi a favore di risulta adeguatamente giustificato da parte convenuta, Pt_1 ed in ogni caso il ha dichiarato (cfr. comparsa di replica) di non avere rinvenuto nella Parte_1 documentazione a sua disposizione elementi utili a ricondurre gli esborsi di cui si discute alle operazioni cui ha accennato parte convenuta.
In conclusione, a fronte dell'addebito mosso dal , il quale imputava a distrazione l'importo Parte_1 di euro 69.012,00, sono da considerare emessi nell'interesse di solo il bonifico eseguito in data Pt_1
24 settembre 2014 per euro 2.275,16 e quello di euro 1.000,00 del 22 settembre 2014. Non vi è invece prova che la residua somma pari a euro 65.736,84 sia stata impiegata dal per l'attività sociale. _1
Parte convenuta ha mancato, dunque, di assolvere l'onere probatorio su di essa gravante in parte qua, sicché gli utilizzi delle risorse sociali, di ammontare complessivo pari a euro 190.736,84 (euro
125.000,00 + euro 65.736,84), rimasti all'esito dell'istruttoria senza prova di una plausibile giustificazione, vanno qualificati in termini di atti distrattivi del patrimonio sociale da parte dell'amministratore.
* Quanto all'addebito di cui sub c), relativo alla prosecuzione dell'attività sociale in presenza di causa di scioglimento ex art. 2484 c.c., il Tribunale ritiene che sia fondato.
Dai bilanci dal 2013 al 2015 (docc. 17, 18 e 19 att.) emerge che già nel 2013 nel conto della Società non figuravano ricavi caratteristici e la produzione era costituita da meri incrementi delle rimanenze ed, in minima parte, da “altri ricavi”. Dal 2013 vengono appostati crediti pregressi che presentano minime variazioni, tra i quali crediti per non precisate fatture da emettere per oltre euro 400.000,00 in apertura all'esercizio 2014, poi mantenute fino al 2016 ed ivi svalutate;
nonché crediti diversi risalenti al 2009 per euro 423.000,00 che fino al 2016 sarebbero incrementati sino a euro 580.597,67 per poi essere svalutati in prossimità del fallimento (docc. 6, 8, 9 e 16 att.). La presenza di queste rilevanti voci attive chiaramente prive di concretezza, anzi, apposte artatamente a bilancio in quanto poi svalutate in prossimità del fallimento, a fronte di un patrimonio netto che nel 2013 ammontava a euro
358.891,00, conferma che la Società già nell'esercizio 2013 versava nella situazione di cui all'art. 2484 n. 4 c.c. In altri termini, dai bilanci è possibile concludere che la Società nell'esercizio 2013 e in quelli successivi aveva un patrimonio netto inferiore a quello dei crediti inesistenti e , pertanto, lo
16 stesso sarebbe risultato negativo se le poste prive di corrispondenza reale non fossero state inserite o comunque correttamente svalutate ed espunte dal bilancio a tempo debito.
Peraltro, sul punto, parte convenuta non prende alcuna posizione analitica e non contesta nelle proprie difese la correttezza o veridicità della tesi attorea, da ritenersi senz'altro provata anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (v. supra).
In ogni caso, il , nella quantificazione del danno addebitabile al e oggetto della Parte_1 _1 domanda risarcitoria, ha ritenuto di non includere quello connesso all'addebito per aggravio del dissesto in violazione degli obblighi di cui agli artt. 2485 e 2486 c.c., in considerazione della difficoltà insita nell'individuazione delle perdite cagionate dalla illegittima prosecuzione dell'attività sociale.
* In conclusione, il Tribunale ritiene che tutti gli addebiti mossi dal all'amministratore Parte_1 debbano considerarsi accertati. _1
Circa la quantificazione del danno vale sottolineare che appaiono del tutto infondate le eccezioni formulate da parte convenuta circa la limitazione della domanda di condanna operata dal Parte_1 in sede di precisazione delle conclusioni: è sufficiente una mera lettura delle domande ivi riportate per avvedersi di come non sia stata rinunciata nessuna delle domande di accertamento delle condotte ascritte al convenuto ma sia stato soltanto circoscritto il quantum della domanda di condanna. In particolare il ha giustificato tale limitazione con l'esigenza di “evitare alti costi di Parte_1 registrazione a fronte di modeste possibilità di recupero, come da risultanze delle verifiche catastali e di conservatoria svolte” (cfr. provvedimento autorizzativo allegato al foglio di precisazione delle conclusioni).
Ciò comporta che, essendo stato provato anche il danno con riferimento agli addebiti sub a) e b) rispettivamente per € 408.000 ed € 190.736,84, la domanda del deve essere accolta per Parte_1
l'intero ammontare come da ultimo specificato in sede di precisazione delle conclusioni, cioè €
194.012,00. Trattandosi di obbligazione di valore spettano rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al pagamento effettivo.
Pertanto, anche sotto questo profilo, la domanda risarcitoria del è senz'altro da accogliere. Parte_1
3. Le spese processuali.
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio di soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c.
17 Ne consegue che parte convenuta deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite _1 del presente giudizio in favore di parte attrice spese da quantificarsi in Parte_1 applicazione delle disposizioni del D.M. n. 55 del 2014 come successivamente modificato ed in relazione al valore delle domande ritenute fondate, a prescindere dunque dalla limitazione del quantum, estranea ai relativi criteri ex artt. 2 e 4 D.M. cit. Le spese devono pertanto liquidarsi in euro 22.500,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato, spese forfettarie (15%), IVA se dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione XV civile - specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella causa civile di cui in epigrafe, respinta o assorbita ogni ulteriore o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
I) In accoglimento delle domande proposte da parte attrice ACCERTA la Parte_1 responsabilità di parte convenuta quale amministratore di in _1 Parte_1 ordine ai fatti di mala gestio meglio indicati in motivazione e, per l'effetto,
II) CONDANNA parte convenuta a pagare a parte attrice a _1 Parte_1 titolo di risarcimento del danno e nei limiti indicati dalla stessa parte attrice, la somma di euro 194.012,00 oltre rivalutazione ed interessi legali sulla somma rivalutata tempo per tempo dal dovuto al pagamento effettivo.
III) CONDANNA parte convenuta a rifondere a parte attrice _1 Parte_1 le spese di lite che si liquidano in euro 22.500,00 per compensi professionali, oltre
[...] contributo unificato, spese forfettarie (15%), IVA se dovuta e CPA come per legge.
Milano, 6 febbraio 2025
18 Il Presidente est. Angelo Mambriani
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 ) Cass. S.U. n. 13533/2001. Cfr. Cass. S.U. n. 9100/2015 che conferma l'applicazione del suindicato principio con riguardo all'azione sociale di responsabilità. 2 ) Trib. Venezia n. 2224/2024. 3 ) Cfr. ex multis: Trib. Catanzaro n. 1109/2024; Trib. Milano n. 5413/2023; Trib. Bari n. 3964/2023; Cass. Sez. I n. 2975/2020; Cass. Sez. I n. 22911/2010. 4 ) Cass. Sez. I n. 12567/2021.
7 5 ) Trib. Venezia n. 2224/2024. Cfr. Cass. Sez. I n. 16952/2016.
8 6 ) Cass. Sez. VI n. 9439/2022: “questa Corte ha già ripetutamente affermato che qualsiasi eccezione, per ritenersi validamente sollevata, esige che ne sia esposto il fatto costitutivo;
che le mere clausole di stile (del tipo, ad esempio, "si impugna e contesta": cfr. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29993 del 13/12/2017, Rv. 646981 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014, Rv. 629905 - 01) non hanno alcun reale valore processuale;
che le eccezioni generiche si hanno per non sollevate (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26908 del 26/11/2020, Rv. 659902 - 01; Sez. 2 -, Ordinanza n. 22701 del 28/09/2017, Rv. 645436 - 01), con la conseguenza che il fatto genericamente contestato deve reputarsi non contestato, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.”.
10
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Angelo Mambriani Presidente Relatore Dott.ssa Alima Zana Giudice Dott.ssa Maria Antonietta Ricci Giudice
ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale R.G. 24541/2022, promossa da:
in persona del curatore fallimentare dott. Parte_1 Parte_2 rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata all'atto di citazione, dall'avv. Paolo Bosticco, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Milano, al viale E. Caldara n. 43
ATTORE CONTRO
rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata alla comparsa di _1 costituzione e risposta, dall'avv. Angelo Agliata, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Milano, alla via Francesco Bartolozzi n. 4
CONVENUTO
CONCLUSIONI
PER Parte_1
1 “Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione sia di merito che istruttoria, anche dando atto della omessa specifica contestazione dei fatti di causa, da ritenersi per tale ragione non contestati a norma dell'art. 115 cod.proc.civ. NEL MERITO
➢ accertato e dato atto che il sig. nella sua qualità di A.U. della società dipoi _1 fallita, ha distratto - o comunque utilizzato in violazione degli obblighi di corretta e prudente gestione, anche in presenza di posizioni di conflitto di interesse ed in assenza di certezza e garanzie del loro recupero - somme per €. 408.000,00 versate mediante pagamenti effettuati, senza titolo e/o vantaggio corrispettivo per la fallenda, a favore dell'avv. Controparte_2 nell'ambito dell'operazione che ha permesso alla società In-Service s.r.l. di acquisire le quote della società Lighting Italia s.r.l.
➢ accertato e dato atto che il sig. nella sua qualità di A.U. della società dipoi _1 fallita, ha distratto - o comunque utilizzato in violazione degli obblighi di corretta e prudente gestione, anche in presenza di posizioni di conflitto di interesse ed in assenza di certezza e garanzie del loro recupero - somme per €. 194.012,00 mediante pagamenti effettuati a proprio favore nonché a favore della società In-Service s.r.l.
➢ accertato e dato atto che, per mezzo dell'appostazione in bilancio di valori non veritieri, il sig. ha consentito la continuazione dell'attività sociale in presenza di causa di _1 scioglimento, in violazione del disposto di cui agli artt. 2485-2486 cod.civ., a far data quantomeno dall'esercizio 2013, così cagionando perdite di gestione contabilizzate negli esercizi successivi da eventualmente stimarsi in corso di istruttoria
➢ accertato e dato atto che, in particolare - e senza che ciò valga quale rinunzia anche solo parziale alla individuazione del danno risarcendo in relazione al diverso addebito discendente dalla violazione degli obblighi di cui agli artt. 2485-2486 cod.civ -, l'inadempimento del sig. agli obblighi connessi con la carica di A.U. ricoperta, costituito dall'utilizzo del _1 patrimonio per operazioni prive di contropartita o comunque in assenza di prospettive di recupero delle somme versate a terzi, ha cagionato un danno alla massa creditoria del quantomeno pari ad €. 602.012,00; Parte_1
➢ condannare il convenuto al versamento a favore del _1 Parte_1 della somma di €. 194.012,00 - quale minor richiesta di condanna che l'attore formula rispetto all'ammontare degli addebiti contestati - ovvero comunque di quel diverso importo che dovesse risultare da istruttoria o che sarà determinato dal Tribunale anche per effetto di valutazione equitativa che occorrendo si richiede. Con rifusione di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre I.V.A. nella misura di legge ed il Contributo Cassa Avvocati (al 4%) ex L. 576/80.”
PER UN AN:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così provvedere:
1. Respingere la domanda attorea in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto;
2. Si insiste nell'acquisizione agli atti del procedimento degli ulteriori estratti conto del c.c. bancario del Sig. da cui risultano versamenti in favore della società in pagamento di _1 debito sociali così come da produzione in atti effettuata in data 11.12.2023 di cui si è dato atto nel verbale d'udienza del 12.12.2023;
2
3. Si insiste nell'emanazione dell'ordine di esibizione nei confronti della controparte della relazione ex art. 33 L.F. con i documenti allegati con conseguente acquisizione di detti documenti al fascicolo del procedimento.
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Esposizione delle ragioni in fatto e in diritto a fondamento delle domande attoree e delle eccezioni di parte convenuta.
Con atto depositato in data 22 giugno 2022 il (di seguito il ” e, con Parte_1 Parte_1 riferimento alla società fallita, “ ” o la “Società”) citava in giudizio (di seguito Pt_1 _1
), socio al 50% di , nella sua qualità di amministratore unico dal 2008 alla _1 Pt_1 dichiarazione di fallimento, intervenuta con la sentenza n. 133 del 3 novembre 2016 del Tribunale di
Pavia (doc. 2 att.).
Il proponeva nei suoi confronti azione sociale di responsabilità e azione dei creditori, Parte_1 qualificabili ai sensi degli artt. 146 l.f. e 2476 c.c., addebitandogli il compimento di atti di mala gestio, quali operazioni a valenza dissipativa e la prosecuzione dell'attività sociale in presenza di causa di scioglimento, e domandandone la condanna al risarcimento del danno, inizialmente quantificato limitatamente alle voci di danno di cui ai successivi punti a) e b) in euro 602.012,00.
In particolare, l'attore individuava i seguenti atti pregiudizievoli posti in essere dal convenuto.
a) Dall'esame delle scritture contabili emergeva l'iscrizione di un credito vantato dalla Società nei confronti del per un importo pari a euro 408.000,00 (doc. 4 att.). La posta di credito veniva _1 poi azzerata nell'ambito di una svalutazione attuata alla vigilia della dichiarazione di fallimento, laddove la Società aveva iscritto in contabilità una sopravvenienza passiva pari a euro
1.009.540,00 (doc. 8 att.) che comportava l'azzeramento delle voci “crediti diversi” e “fatture da emettere” (che ammontavano rispettivamente a euro 580.597,00 e euro 428.900,00 - doc. 9 att.), senza alcun incasso di attivo, di modo che o la cancellazione delle poste creditorie appariva ingiustificata o derivava dalla constatazione che si trattava di crediti inesigibili. La posta “crediti diversi” aveva avuto origine dall'operazione di acquisto, avvenuta con l'utilizzo delle risorse di
, delle quote della società Lighting Italia s.r.l. (di seguito “Lighting”) da parte di In-Service Pt_1
s.r.l. (di seguito “In-Service”), società dalla quale aveva acquistato precedentemente, in _1
3 data 2 settembre 2010, le proprie quote di partecipazione in (doc. 1 att.). In particolare, alla Pt_1 fine del 2009 stipulava un contratto preliminare (doc. 11 att.) avente ad oggetto l'acquisto Pt_1 dell'intero capitale sociale di Lighting da e , titolari ciascuno Controparte_2 Controparte_3 del 50% del capitale di Lighting, e corrispondeva al primo, quale acconto sul prezzo, l'importo complessivo di euro 408.000,00 (doc. 12 att.). Successivamente, in data 17 agosto 2010, la Pt_1 cedeva senza alcun corrispettivo ad In-Service il credito detenuto nei confronti di
[...]
relativo all'acquisto delle quote Lighting (doc. 13 att.). e, con contratto datato il 26 CP_2 aprile 2012, la In-Service perfezionava l'acquisto da delle quote della Lighting CP_2 utilizzando il credito cedutole gratuitamente da (doc. 10 att.). Nelle more, il aveva Pt_1 _1 acquistato da In-Service le quote di . Talché, tale operazione, con la quale aveva Pt_1 _1 finanziato l'acquisto delle quote della Lighting poi cedute a In-Service senza alcun corrispettivo per la , si sostanziava in un prestito anomalo concesso da al suo stesso Pt_1 Pt_1 amministratore - o a soggetto a questi correlato -, iscritto in contabilità come posta creditoria che, anziché essere recuperata all'attivo, veniva svalutata, sancendone così l'irrecuperabilità.
b) Dalle scritture contabili emergeva altresì la sottrazione di risorse sociali da parte dell'amministratore mediante l'esecuzione di pagamenti privi di giustificativi o solo in _1 apparenza giustificati da rapporti negoziali che non consta abbiano avuto la né come parte Pt_1 né quale beneficiaria di vantaggi sinallagmatici.
In particolare, i seguenti versamenti, per un totale di euro 194.012,00, sono stati effettuati a mezzo di bonifico bancario per scopi estranei all'interesse sociale (doc. 12 att.):
i) importo di euro 20.000,00 a In-Service in data 18 marzo 2009;
ii) importo di euro 95.000,00 a In-Service in data 20 novembre 2009;
iii) importo di euro 10.000,00 a In-Service in data 21 dicembre 2009; iv) importo di euro 69.012,00 a in data 15 settembre 2014. _1
c) Dalla lettura dei bilanci degli esercizi 2013, 2014, 2015 (docc. 17, 18 e 19 att.) risultava che la
Società si sarebbe trovata in situazione di scioglimento a far data quantomeno dall'esercizio 2013, poiché in detto esercizio e in quelli successivi il patrimonio netto appostava un valore - rispettivamente di euro 358.891,00, di euro 365.220,00 e di euro 342.740,00 - inferiore a quello dei crediti inesistenti. Talché l'amministratore proseguiva nell'attività sociale in contrasto con gli obblighi di cui agli artt. 2485 e 2486 c.c.
4 Il riteneva di limitare il quantum del danno risarcibile alle condotte specifiche di cui supra Parte_1
a) e b), in quanto foriere di un danno diretto alla massa creditoria per l'ammontare di euro 602.012,00 già di per sé significativo, pari rispettivamente a euro 408.000,00 e a euro 194.012,00, ritenendo non valorizzabile l'addebito per aggravio del dissesto, in quanto non agevole la valutazione delle perdite cagionate alla Società dalla illegittima prosecuzione della sua attività.
Gi addebiti sono stati oggetto di specifica e tempestiva diffida da parte del Fallimento attore con raccomandata ricevuta il 24 novembre 2020 (doc. 3 att.).
In data 5 febbraio 2023 si costituiva in giudizio il il quale preliminarmente eccepiva il mancato _1 rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. deducendo – dopo avere contestato le modalità di notificazione della citazione ex art. 143 c.p.c. - di avere avuto solo informale contezza della vocatio in ius del presente procedimento verso la metà di gennaio 2023. Sicché, pur essendo vero che la sua costituzione sanava la nullità e/o illegittimità della notifica dell'atto di citazione, tuttavia, risultando violato il suo diritto di difesa, chiedeva di differire la prima udienza nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., al fine di esercitare ogni diritto di difesa e opzione processuale e sostanziale.
Quanto al merito, il convenuto contestava genericamente le domande ex adverso incardinate, osservando che erano del tutto destituite di fondamento giuridico e fattuale, in particolare lamentando, quanto all'addebito sub b), la mancanza del tempo sufficiente a reperire e produrre la documentazione rilevante a discarico.
All'udienza del 7 febbraio 2023 il Giudice istruttore, in accoglimento dell'istanza di differimento della prima udienza nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. formulata da parte convenuta e visto l'art. 164, co. 3 c.p.c., rinviava il processo, salvi i diritti di prima udienza.
All'udienza del 6 giugno 2023 il Giudice istruttore, in accoglimento dell'istanza congiunta delle parti, assegnava alle parti termine ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. sino al 2 ottobre 2023, termine ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. sino al 2 novembre 2023, termine ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. sino al 22 novembre 2023 e rinviava per l'ammissione delle prove all'udienza del 12 dicembre 2023.
Nei termini assegnati, le parti depositavano le memorie suddette.
In data 11 dicembre 2023, oltre lo spirare dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., parte convenuta depositava tardivamente ulteriore documentazione.
5 All'udienza del 12 dicembre 2023 il Giudice istruttore rigettava l'istanza di parte convenuta ex art. 210
c.p.c. in quanto tardiva ed esplorativa e riservava al Collegio ogni decisione in ordine alla produzione documentale di parte convenuta successiva allo spirare del termine per il deposito della memoria ex art. 183, co. 6, n. 3 c.p.c. Inoltre, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il processo per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18 giugno 2024, poi differita all'8 ottobre 2024.
All'udienza dell'8 ottobre 2024 le parti precisavano le proprie conclusioni come sopra riportate. In particolare, il riteneva di ridurre la propria domanda risarcitoria alla minor somma di euro Parte_1
194.012,00 rispetto ammontare degli addebiti contestati.
Il Giudice assegnava termine per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c. e rimetteva la causa al
Collegio per la decisione. Le parti, nei termini assegnati, depositavano gli scritti conclusivi.
2. La decisione del Tribunale.
Il Tribunale ritiene che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, gli addebiti mossi dal al convenuto sono fondati e costituiscono atti di mala gestio nei confronti Parte_1 _1 della Società talché le domande formulate da parte attrice devono essere accolte.
* Preliminarmente ritiene il Tribunale che i documenti tardivamente prodotti da parte convenuta l'11 dicembre 2023 non possono essere ammessi poiché trattasi di estratti del conto corrente personale del depositati dopo la scadenza dei termini ex art. 183, comma 6 n. 3 c.p.c., in mancanza di prova _1 che essi siano stati incolpevolmente ottenuti solo dopo tale scadenza, ed in particolare in manca di prova circa la messa a disposizione da parte della banca dopo la scadenza di detto temine, ed in mancanza di prova di tempestiva richiesta, avendo avuto parte convenuta più di due anni di tempo per ottenere tali estratti conto ed altresì senza che risultino richieste ex art. 219 TUB né ex art.210 c.p.c.
* Quanto al merito ed in diritto, va ricordato che, per costante orientamento giurisprudenziale, l'azione di responsabilità sociale promossa contro gli amministratori di società di capitali ha pacificamente natura contrattuale e, dunque, quanto al riparto dell'onere della prova può farsi riferimento ai canoni fissati dalle Sezioni Unite, le quali hanno affermato che “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento
6 della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (1). In applicazione di tale principio “l'attore [deve] provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti. È poi onere dell'attore quello di provare la sussistenza e l'entità del danno lamentato” (2). Pertanto, nell'azione di responsabilità promossa dalla curatela nei confronti dell'amministratore di una società di capitali, il fallimento attore ha l'onere di allegare in modo preciso e circostanziato l'inadempimento gestorio dell'amministratore, il danno verificatosi e il relativo nesso eziologico;
l'amministratore convenuto ha l'onere di fornire la prova di avere bene operato ovvero di eccepire che il danno si sarebbe prodotto anche nel caso di adempimento diligente (3).
Nel caso di specie, il ha posto a fondamento delle proprie domande nei confronti Parte_1 dell'amministratore l'addebiti di distrazione del patrimonio sociale e l'addebito dell'illecita _1 prosecuzione dell'attività sociale dopo che si è verificata una causa di scioglimento della società.
Con specifico riferimento agli addebiti di distrazione del capitale sociale, secondo la giurisprudenza “a fronte di disponibilità patrimoniali pacificamente fuoriuscite dall'attivo della società, questa, nell'agire per il risarcimento del danno nei confronti dell'amministratore, può dunque limitarsi ad allegare
l'inadempimento, consistente nella distrazione delle dette risorse, mentre compete allo stesso amministratore la prova del suo adempimento, consistente nella destinazione delle attività patrimoniali all'estinzione di debiti sociali (come quelli aventi ad oggetto gli utili di esercizio e i compensi spettantigli) o il loro impiego per lo svolgimento dell'attività sociale, in conformità della disciplina normativa e statutaria” (4). In altri termini, “qualora la condotta imputata all'amministratore abbia natura distrattiva, è onere della parte attrice dimostrare l'avvenuto prelievo o pagamento di somme, e quindi la diminuzione del patrimonio sociale, ed allegare che tali prelievi siano rimasti privi di giustificazione alcuna o comunque che siano stati effettuati per finalità che si assumano essere estranee ai fini sociali, in favore dell'amministratore o di soggetti terzi, essendo invece onere dell'amministratore quello di provare la destinazione a fini sociali delle somme oggetto di contestazione. L'amministratore ha, infatti, l'obbligo giuridico di fornire la dimostrazione della destinazione dei beni presenti nel patrimonio, con la conseguenza che dalla mancata dimostrazione può essere legittimamente desunta la prova della loro distrazione od occultamento” (5).
Conformemente a tale onere probatorio, il , come si vedrà in seguito e con particolare Parte_1 riferimento agli addebiti sub a) e b), ha fornito la prova che l'amministratore ha posto in essere atti di disposizione del patrimonio sociale preordinati a finalità estranee all'attività di impresa, allo scopo di assicurare un'utilità propria o di terzi. In particolare, l'amministratore, in violazione del primario dovere di conservazione del patrimonio societario, ha prestato supporto finanziario a fondo perduto a favore di sé stesso e di soggetti terzi, quali In-Service, senza che ciò corrispondesse ad alcun interesse economico della Società e, anzi, arrecandole un significativo danno.
Ciò facendo, il ha adempiuto al proprio onere probatorio anche rispetto all'azione dei Parte_1 creditori, sia con riferimento alle condotte di mala gestio contestate come anteriori all'insorgenza della crisi della Società – per cui può ritenersi una responsabilità di natura extracontrattuale – sia con riferimento alle condotte successive, per cui può ritenersi una responsabilità di natura contrattuale.
* Quanto all'addebito di cui sub a), relativo al credito vantato dalla Società nei confronti del _1 per un importo pari a euro 408.000,00 e successivamente eliminato, il Tribunale ne ritiene la fondatezza.
Il ha documentalmente provato che l'origine di tale credito è del tutto estranea a qualsiasi Parte_1 interesse sociale. A sostegno di tale assunto parte attrice ha prodotto la scheda contabile della Società relativa all'esercizio 2010 dalla quale emerge l'iscrizione in data 30 giugno 2010 di un credito vantato nei confronti del per un importo di euro 408.000,00 (doc. 4 att.), derivante da un giroconto di un _1 credito precedentemente iscritto nei confronti della In-Service (doc. 5 att.), poi azzerato nell'ambito di una complessiva svalutazione/compensazione con non identificate “sopravvenienze passive” delle voci
“crediti diversi” e “fatture da emettere” senza alcun incasso attivo (docc. 8 e 9 att.).
A sua volta, la posta creditoria vantata dalla nei confronti della In-Service trova origine Pt_1 nell'operazione di acquisto delle quote della società Lighting. Infatti, è documentalmente provato che in data incerta (presumibilmente nel dicembre 2008, come emerge dal contratto definitivo di vendita delle quote Lighting da a In_Service, premessa f*, doc. 10 att.) la ha sottoscritto un CP_2 Pt_1 contratto preliminare di acquisto delle quote della Lighting (doc. 11 att.), corrispondendo ai promittenti venditori e (di seguito anche, cumulativamente: i ) Controparte_3 Controparte_2 CP_2
l'importo di euro 408.000,00 quale acconto (come risulta dai bonifici eseguiti: in data 29 dicembre
2008 per l'importo di euro 200.000,00; in data 20 novembre 2009 per l'importo di euro 100.000,00; in data 2 dicembre 2009 per l'importo di euro 100.000,00; in data 14 dicembre 2009 per l'importo di euro
8.000,00 - doc. 12 att.). La vendita delle quote di Lighting dai a non si concludeva. CP_2 Pt_1
Successivamente, in data 12 agosto 2010, la , per il tramite del proprio amministratore Pt_1 _1 notificava ai venditori “ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 del codice civile, l'avvenuta CP_2 cessione alla […] del nostro credito nei vostri confronti per l'acquisto del 30% Parte_3 delle quote della Società Lighting Italia s.r.l. […]. Il tutto per l'importo di euro 408.000,00 (euro quattrocentoottomila/00).” (doc. 13 att.). Successivamente la In-Service utilizzava detto credito per perfezionare l'operazione di acquisto delle quote della Lighting, come emerge dal relativo contratto
(doc. 10 att.), nel quale viene dato atto da un lato che la “ ha ceduto ad In-Service s.r.l. il Parte_1 credito di euro 408.000,00 come da lettera del 12 agosto 2010 a fronte della cessione futura del 30% del capitale della Lighting Italia s.r.l. di cui viene riconosciuto l'ammontare nei limiti di euro
383.000,00 in ragione del ritardo accumulato nell'adempimento di cui al preliminare di cessione di cui alla presente scrittura ascrivibile a Fincod / In-Service s.r.l.”; dall'altro che “In-Service intende ora formalizzare l'acquisto del 30% del capitale della Lighting Italia s.r.l. e rilevare l'ulteriore quota del
70% del capitale alle condizioni e termini di cui al presente atto, in modo da subentrare interamente alle obbligazioni assunte da con il preliminare citato del dicembre 2008”. Il tutto senza Parte_1 che In-Service abbia versato a alcun corrispettivo per l'ingente credito cedutole da questa in Pt_1 relazione all'acquisto delle quote della Lighting.
A fronte di tale documentazione parte attrice ha puntualmente allegato che , in persona del Pt_1
aveva corrisposto ai l'importo complessivo pari a euro 408.000,00 al fine o _1 CP_2 comunque con l'effetto di consentire alla società terza In-Service di acquistare le quote della Lighting con “sconto” di pari importo ed in danno della stessa . Parte attrice ha quindi dedotto l'utilizzo Pt_1 indebito e distrattivo del capitale sociale di a vantaggio di una società terza, deduzione rispetto Pt_1 alla quale, in applicazione del principio del riparto dell'onere probatorio nelle azioni di responsabilità
9 sopra richiamato, era preciso onere dell'amministratore convenuto fornire la prova che le indicate modalità di gestione della c.d. “operazione Lighting” corrispondessero al precipuo interesse della
. Pt_1
Nulla di ciò è stato provato.
Occorre premettere che parte convenuta, nonostante avesse chiesto ed ottenuto un termine per approfondire le proprie deduzioni e contestazioni (v. Verbale dell'udienza del 7 febbraio 2023), non ha ritenuto di depositare alcunché oltre alla propria precedente comparsa di costituzione e risposta e si è limitata nella propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. a irrilevanti clausole di stile contestative (6), nulla eccependo in merito alla ricostruzione in fatto e alle prove dedotte da parte attrice. Talché, parte convenuta, a fronte di un'allegazione attorea chiara e articolata in punto di fatto, è venuta meno all'onere di “prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda” ai sensi dell'art. 167 c.p.c.
Lo stesso è avvenuto con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., in cui le difese di parte convenuta sono risultate del tutto generiche, aventi ad oggetto l'attività svolta da e la protesta di Pt_1 correttezza del del tutto prive di rilevanza e concludenza rispetto alle allegazioni e prove _1 offerte da parte attrice.
È solo con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. che parte convenuta ha meglio articolato le proprie difese ed addotto alcuni elementi probatori a supporto delle asserite ragioni giustificative di atti gestori posti a base delle contestazioni di mala gestio.
Tuttavia, come indicato precisamente nell'art. 183, co. 6 c.p.c., la prima memoria ex art. 183 c.p.c. è volta “alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte [in sede di comparsa di costituzione e risposta]”, mentre la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. deve fornire sotto il profilo probatorio gli elementi a supporto delle sole domande ed eccezioni già svolte. Pertanto, le deduzioni difensive di parte convenuta – intese nel senso di vere e proprie eccezioni - risultano tardive e, per l'effetto ed ai sensi dell'art. 115 c.p.c., i fatti dedotti dall'attore non oggetto di una puntuale contestazione possono essere posti a fondamento della presente decisione. D'altro canto le deduzioni di parte convenuta possono essere prese in considerazione e valutate come mere difese.
Queste considerazioni, qui svolte con riferimento all'addebito a), sono in realtà trasversali e riguardano anche l' addebito sub c), di cui infra. Con riferimento all'addebito sub d) occorre invece ritenere tempestiva (ma infondata: v. infra) la contestazione di parte convenuta in ordine alla giustificazione delle relative operazioni di bonifico siccome in tesi avvenute nell'interesse della Società, con altrettanto tempestiva produzione della documentazione allegata alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., salva l'inammissibilità di quella tardivamente prodotto l'11 dicembre 2023 (v. supra).
In secondo luogo, in ogni caso, le tardive deduzioni di parte convenuta non forniscono elementi idonei a smentire la responsabilità del ed anzi da esse e dalla documentazione prodotta in atti, emerge _1 in modo chiaro e definitivo l'effetto distrattivo che l'operazione ha determinato in capo a . Pt_1
L'amministratore ha giustificato la cessione del credito pari a euro 408.000,00 da a In-Service Pt_1 in relazione all'acquisto delle quote della Lighting facendo riferimento alla sopravvenuta impossibilità per di adempiere al contratto preliminare sottoscritto con i venditori l' avrebbe Pt_1 CP_2 esposta a “pretese giuridiche”, correndo il “rischio di vedersi evocata in giudizio dalla Lighting Italia
s.r.l. per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla omessa concretizzazione degli impegni contrattuali” (cfr. p. 5 memoria art. 183 n. 2 c.p.c. convenuto). Talché, per scongiurare tali ipotetiche azioni legali, il aveva ceduto senza alcun corrispettivo a In-Service il credito per l'acquisto delle _1 quote della Lighting.
Sul punto, tuttavia, non risultano provati né alcuna richiesta risarcitoria o l'avvio di qualsivoglia iniziativa legale da parte dei venditori nei confronti della pretesa inadempiente promissaria acquirente
, né i maggiori danni in ipotesi evitati da consentendo il subentro di In-Service Pt_1 Pt_1 nell'operazione Lighting. Al contrario il credito di verso i risultava del tutto certo e Pt_1 CP_2 liquido. Il ritardo di oltre due anni e 4 mesi di Fincod/In-Service nella stipula del definitivo veniva valorizzato solto € 25.000 (Premessa g* e art. 4 contratto definitivo doc. 10 att.).
Non è dunque possibile ritenere che corrispondesse all'interesse sociale della cedere Pt_1 gratuitamente un ingente credito di quella natura a fronte di ipotetiche e non provate pretese giuridiche e senza che sia stato neppure allegato il maggiore danno alla Società in ipotesi evitato.
11 Peraltro, la reale ragione alla base dell'operazione Lighting emerge chiaramente dalle stesse produzioni documentali fornire da parte convenuta (docc. 13, 14 e 15 conv.).
In data 11 agosto 2010 acquistava da In-Service il 50% delle quote della per il _1 Pt_1 corrispettivo di euro 408.000,00 (doc. 13 conv., atto iscritto il 03.09.2010: visura doc. 1 att.). Il giorno successivo (12 agosto 2010) , per il tramite dell'amministratore cedeva ad In-Service il Pt_1 _1 credito pari all'importo di euro 408.000,00 per l'acquisto delle quote di Lighting (doc. 13 att.). Vero è che questa posta creditoria veniva in un primo momento iscritta nelle schede contabili della nei Pt_1 confronti della In-Service (doc. 5 att.), ma veniva poi, attraverso un giroconto, trasferita in capo allo stesso (doc. 4 att.), come si è già detto. _1
Questo perché, posto che era debitore di In-Service per l'acquisto delle quote e che In- _1 Pt_1
Service era a sua volta debitore di per l'acquisto delle quote Lighting, con scrittura privata Pt_1 datata l'11 agosto 2010 cui partecipava la stessa in persona dello stesso Pt_1 _1
- In-Service accettava di compensare il credito verso per la cessione delle quote _1 Pt_1 con l'accollo da parte del del debito di IN-Service verso per l'acquisto delle _1 Pt_1 quote Lighting per € 408.000;
- Grandi reciprocamente accettava di compensare il suo debito verso In-Service per l'acquisto delle quote con l'accollo del debito di In-Service verso per l'acquisto delle quote Pt_1 Pt_1
Lighting, accollo liberatorio ex art. 1273 c.c.
- accettava e ratificava quanto sopra ex art. 2373 c.c., rilasciando ad In-Service quietanza Pt_1 liberatoria per la somma di € 408.000,00 (doc. 14 conv.).
Così facendo il convenuto ha acquistato le proprie quote in pagandone il corrispettivo al _1 Pt_1 venditore In-Service con risorse della stessa , con successiva cancellazione del credito Pt_1 medesimo in palese conflitto di interessi, e, così facendo, ha distratto dal patrimonio sociale la somma di cui si discute – significativamente sempre € 408.000,00 come altrettanto significativa è l'unità temporale in cui sono avvenute tutte le operazioni rilevanti - allo scopo di assicurarsi un'utilità propria per pari importo, in evidente violazione dell'obbligo di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.
Solo ad abundantiam – a conferma dell'utilizzo del tutto strumentale che Fincod/Grandi e In-
Service/Bastianello hanno fatto di Lighting e delle relative partecipazioni – è sufficiente leggere la lettera di tale – prestanome di nella titolarità delle quote e Persona_1 Parte_4
12 nell'amministrazioe di Lighting (doc. 14 att.) – ad attestante il concerto affaristico in Controparte_2 essere tra tutti i soggetti sopra indicati.
* Quanto all'addebito di cui sub b), relativo all'utilizzo delle risorse sociali per scopi estranei all'interesse della Società, il Tribunale ritiene che sia fondato per l'importo pari a euro 190.736,84.
Il , conformemente al dettato giurisprudenziale sopra menzionato, ha allegato Parte_1
l'inadempimento dell'amministratore consistito nell'esecuzione di pagamenti privi di giustificazione, poiché carenti di documentazione a supporto, effettuati per scopi estranei all'interesse societario.
In particolare, ha individuato le seguenti operazioni aventi carattere distrattivo (doc. 12 att.):
i) importo di euro 20.000,00 a In-Service in data 18 marzo 2009;
ii) importo di euro 95.000,00 a In-Service in data 20 novembre 2009;
iii) importo di euro 10.000,00 a In-Service in data 21 dicembre 2009; iv) importo di euro 69.012,00 a in data 15 settembre 2014. _1
Nonostante competa all'amministratore fornire la prova di aver impiegato le risorse della società per lo svolgimento dell'attività sociale, parte convenuta - tardivamente come già sottolineato - si è limitata a produrre due scritture private (docc. 6 e 7 conv.) e degli estratti conto relativi al conto corrente personale del (doc. 8 conv.) che non forniscono, tuttavia, alcuna giustificazione circa gli esborsi _1 contestati come distrattivi.
Quanto ai bonifici effettuati da a favore di In-Service, complessivamente 3 bonifici per un totale Pt_1 di euro 125.000,00 (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione), non si comprendono le ragioni per le quali parte convenuta faccia riferimento “alla somma di euro 105.000,00 oggetto di 4 bonifici” (cfr. pag. 2 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta). In ogni caso, secondo la prospettazione del tra e In-Service vi sarebbe stato un accordo in virtù del quale la seconda avrebbe dovuto _1 Pt_1 occuparsi della consulenza e gestione delle “problematiche tecnico contabili amministrative” relative ai cantieri di AR e . Inizialmente tale collaborazione sarebbe stata resa senza Parte_5 Pt_1 alcuna formalizzazione contrattuale e ugualmente avrebbe corrisposto alla In-Service quanto Pt_1 convenuto tramite i bonifici di cui si discute. Soltanto successivamente detti impegni venivano formalizzati in due scritture private, una relativa al cantiere di AR (doc. 6 conv.) e l'altra a quello di (doc. 7 conv.). Parte_5
Si tratta di deduzioni del tutto infondate.
13 Invero, la scrittura privata sottoscritta da e In-Service in data apparente 30 giugno 2010 in Pt_1 relazione al cantiere di AR (doc. 6 conv.) non menziona alcun pregresso pagamento, anzi, al par.
6 “Corrispettivi e pagamenti” prevede il corrispettivo complessivo di euro 205.000,00 al netto di IVA che “verrà pagato da come segue: euro 106.000,00 + IVA a titolo di acconto per l'opera Parte_1 già svolta, contestuale alla firma del presente accordo;
euro 99.000,00 + IVA a titolo di saldo, che verranno scomputati dal corrispettivo dovuto per la cessione di villetta in corso di costruzione […]”
(pag. 2, doc. 6 conv.).
Dunque dalla scrittura privata in questione: - non risulta alcun precedente pagamento risalente al 2009;
- la corresponsione di un acconto è prevista contestualmente alla sua sottoscrizione che avviene in data
30 giugno 2010.
Analogamente, nella scrittura privata sottoscritta da e In-Service in relazione al cantiere di Pt_1
(doc. 7 conv.), recante quale data apparente della sottoscrizione il 18 ottobre 2010, non Parte_5 compare alcun riferimento ad ipotetici acconti - risalenti al 2009 - già versati da a In-Service. Al Pt_1 contrario, al par. 6 “Corrispettivi e pagamenti” viene indicato quale corrispettivo complessivo l'importo di euro 570.000,00 al netto di IVA “che verrà pagato da come segue: euro Parte_1
50.000,00 + IVA a titolo di acconto per l'opera già svolta, contestuale alla erogazione del mutuo della che avverrà entro il 15 novembre prossimo [2010]; euro 520.000,00 + IVA a Controparte_4 titolo di saldo, mediante cessione dei seguenti alloggi meglio indicati nell'allegata planimetria C, liberi da ogni peso, gravame, servitù e ipoteca […]” (pag. 3, doc. 7 conv.).
Dunque da tale scrittura emerge addirittura che il pagamento di un acconto non solo non era già stato eseguito, ma veniva differito al novembre 2010, ossia circa un mese dopo dalla sua sottoscrizione.
A fronte di tali considerazioni è del tutto irrilevante che esse rispettivamente si riferiscano a “ogni rapporto già intercorso o intercorrente relativo al progetto denominato “I Giardini di LE e “Le residenze di ”. Parte_5
In conclusione, si può escludere che le scritture di cui si discute costituiscano le causali dei versamenti sopra indicati per un importo complessivo di euro 125.000,00, versamenti che rimangono privi di giustificazione e sono pertanto riconducibili a responsabilità dell'amministratore a titolo di _1 distrazione patrimoniale.
Quanto al bonifico di euro 69.012,00 del 15 settembre 2014 effettuato dalla al suo stesso Pt_1 amministratore, parte convenuta ha prodotto gli estratti conto relativi al suo conto corrente personale
14 presso la UBI Banca Popolare Commercio & Industria (doc. 8 conv.), sostenendo che tale importo era stato ivi accreditato soltanto in quanto il conto corrente della Società era stato chiuso per imposizione della relativa banca – circostanza di cui peraltro non ha fornito alcuna prova - e che, comunque, la predetta somma era stata poi utilizzata per effettuare pagamenti nell'interesse sociale, come emergerebbe dalle causali delle operazioni dispositive.
In proposito, in primo luogo, si osserva che l'estratto conto prodotto da parte convenuta è inidoneo a supportare la ricostruzione offerta, in quanto le causali dei bonifici, a suo tempo discrezionalmente indicata da quest'ultimo, non può assurgere a prova della reale destinazione delle somme. Parte convenuta avrebbe dovuto produrre anche la documentazione sottostante ai bonifici (es.: fatture, contratti, ecc.).
La fattura è stata prodotta con riferimento all'assistenza legale dell'avv. Andrea Salice (fattura n.
18/2014, doc. 16 conv.), la quale quindi prova che il pagamento risultante dall'estratto conto del in data 24 settembre 2014 di importo pari a euro 2.275,16 è stato effettuato nell'interesse di _1
. Pt_1
Ad analoghe conclusioni deve addivenirsi con riferimento al bonifico del 22 settembre 2014 (importo euro 1.000,00) indicato in favore dello studio del notaio di Saronno, che parte convenuta Persona_2 riconduce al rogito . Invero in atti risulta un preliminare di compravendita Parte_6 datato 27 agosto 2014 rogato dal suddetto notaio avente ad oggetto la vendita da ad Pt_1 Pt_6
di un complesso immobiliare a (doc. 9 conv.), essendo presumibile, data la
[...] Parte_5 coincidenza del destinatario del bonifico con il notaio rogante e la coerenza dell'entità della somma bonificata e dei tempi delle operazioni in questione, che il abbia pagato un debito di . _1 Pt_1
Quanto al bonifico in data 18 settembre 2014 dell'importo euro 10.800,00 in favore di tale favore di si osserva quanto segue. Persona_3
Parte convenuta ha sostenuto che si tratterebbe dell'agente immobiliare che si è occupato della compravendita - , il quale avrebbe ricevuto il proprio compenso sotto una Pt_1 Parte_6 qualificazione formale diversa rispetto al reale.
Si tratta di giustificazione smentita dalle risultanze documentali in atti.
In primo luogo lo stesso ha inserito la causale del bonifico indicando “Prestito personale _1 infruttifero”, prestito in ordine alla cui erogazione non ha fornito il minimo indizio.
In secondo luogo, nel preliminare di compravendita entrambe le parti hanno dichiarato espressamente di non essersi avvalse per la conclusione del presente contratto dell'opera di alcun mediatore (pag. 22,
15 23, doc. 9 conv.).
Si tratta in ogni caso di una vicenda che comprova l'inattendibilità delle appostazioni causali inserite dal _1
Nessun altro bonifico in tesi a favore di risulta adeguatamente giustificato da parte convenuta, Pt_1 ed in ogni caso il ha dichiarato (cfr. comparsa di replica) di non avere rinvenuto nella Parte_1 documentazione a sua disposizione elementi utili a ricondurre gli esborsi di cui si discute alle operazioni cui ha accennato parte convenuta.
In conclusione, a fronte dell'addebito mosso dal , il quale imputava a distrazione l'importo Parte_1 di euro 69.012,00, sono da considerare emessi nell'interesse di solo il bonifico eseguito in data Pt_1
24 settembre 2014 per euro 2.275,16 e quello di euro 1.000,00 del 22 settembre 2014. Non vi è invece prova che la residua somma pari a euro 65.736,84 sia stata impiegata dal per l'attività sociale. _1
Parte convenuta ha mancato, dunque, di assolvere l'onere probatorio su di essa gravante in parte qua, sicché gli utilizzi delle risorse sociali, di ammontare complessivo pari a euro 190.736,84 (euro
125.000,00 + euro 65.736,84), rimasti all'esito dell'istruttoria senza prova di una plausibile giustificazione, vanno qualificati in termini di atti distrattivi del patrimonio sociale da parte dell'amministratore.
* Quanto all'addebito di cui sub c), relativo alla prosecuzione dell'attività sociale in presenza di causa di scioglimento ex art. 2484 c.c., il Tribunale ritiene che sia fondato.
Dai bilanci dal 2013 al 2015 (docc. 17, 18 e 19 att.) emerge che già nel 2013 nel conto della Società non figuravano ricavi caratteristici e la produzione era costituita da meri incrementi delle rimanenze ed, in minima parte, da “altri ricavi”. Dal 2013 vengono appostati crediti pregressi che presentano minime variazioni, tra i quali crediti per non precisate fatture da emettere per oltre euro 400.000,00 in apertura all'esercizio 2014, poi mantenute fino al 2016 ed ivi svalutate;
nonché crediti diversi risalenti al 2009 per euro 423.000,00 che fino al 2016 sarebbero incrementati sino a euro 580.597,67 per poi essere svalutati in prossimità del fallimento (docc. 6, 8, 9 e 16 att.). La presenza di queste rilevanti voci attive chiaramente prive di concretezza, anzi, apposte artatamente a bilancio in quanto poi svalutate in prossimità del fallimento, a fronte di un patrimonio netto che nel 2013 ammontava a euro
358.891,00, conferma che la Società già nell'esercizio 2013 versava nella situazione di cui all'art. 2484 n. 4 c.c. In altri termini, dai bilanci è possibile concludere che la Società nell'esercizio 2013 e in quelli successivi aveva un patrimonio netto inferiore a quello dei crediti inesistenti e , pertanto, lo
16 stesso sarebbe risultato negativo se le poste prive di corrispondenza reale non fossero state inserite o comunque correttamente svalutate ed espunte dal bilancio a tempo debito.
Peraltro, sul punto, parte convenuta non prende alcuna posizione analitica e non contesta nelle proprie difese la correttezza o veridicità della tesi attorea, da ritenersi senz'altro provata anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (v. supra).
In ogni caso, il , nella quantificazione del danno addebitabile al e oggetto della Parte_1 _1 domanda risarcitoria, ha ritenuto di non includere quello connesso all'addebito per aggravio del dissesto in violazione degli obblighi di cui agli artt. 2485 e 2486 c.c., in considerazione della difficoltà insita nell'individuazione delle perdite cagionate dalla illegittima prosecuzione dell'attività sociale.
* In conclusione, il Tribunale ritiene che tutti gli addebiti mossi dal all'amministratore Parte_1 debbano considerarsi accertati. _1
Circa la quantificazione del danno vale sottolineare che appaiono del tutto infondate le eccezioni formulate da parte convenuta circa la limitazione della domanda di condanna operata dal Parte_1 in sede di precisazione delle conclusioni: è sufficiente una mera lettura delle domande ivi riportate per avvedersi di come non sia stata rinunciata nessuna delle domande di accertamento delle condotte ascritte al convenuto ma sia stato soltanto circoscritto il quantum della domanda di condanna. In particolare il ha giustificato tale limitazione con l'esigenza di “evitare alti costi di Parte_1 registrazione a fronte di modeste possibilità di recupero, come da risultanze delle verifiche catastali e di conservatoria svolte” (cfr. provvedimento autorizzativo allegato al foglio di precisazione delle conclusioni).
Ciò comporta che, essendo stato provato anche il danno con riferimento agli addebiti sub a) e b) rispettivamente per € 408.000 ed € 190.736,84, la domanda del deve essere accolta per Parte_1
l'intero ammontare come da ultimo specificato in sede di precisazione delle conclusioni, cioè €
194.012,00. Trattandosi di obbligazione di valore spettano rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al pagamento effettivo.
Pertanto, anche sotto questo profilo, la domanda risarcitoria del è senz'altro da accogliere. Parte_1
3. Le spese processuali.
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio di soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c.
17 Ne consegue che parte convenuta deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite _1 del presente giudizio in favore di parte attrice spese da quantificarsi in Parte_1 applicazione delle disposizioni del D.M. n. 55 del 2014 come successivamente modificato ed in relazione al valore delle domande ritenute fondate, a prescindere dunque dalla limitazione del quantum, estranea ai relativi criteri ex artt. 2 e 4 D.M. cit. Le spese devono pertanto liquidarsi in euro 22.500,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato, spese forfettarie (15%), IVA se dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione XV civile - specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella causa civile di cui in epigrafe, respinta o assorbita ogni ulteriore o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
I) In accoglimento delle domande proposte da parte attrice ACCERTA la Parte_1 responsabilità di parte convenuta quale amministratore di in _1 Parte_1 ordine ai fatti di mala gestio meglio indicati in motivazione e, per l'effetto,
II) CONDANNA parte convenuta a pagare a parte attrice a _1 Parte_1 titolo di risarcimento del danno e nei limiti indicati dalla stessa parte attrice, la somma di euro 194.012,00 oltre rivalutazione ed interessi legali sulla somma rivalutata tempo per tempo dal dovuto al pagamento effettivo.
III) CONDANNA parte convenuta a rifondere a parte attrice _1 Parte_1 le spese di lite che si liquidano in euro 22.500,00 per compensi professionali, oltre
[...] contributo unificato, spese forfettarie (15%), IVA se dovuta e CPA come per legge.
Milano, 6 febbraio 2025
18 Il Presidente est. Angelo Mambriani
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 ) Cass. S.U. n. 13533/2001. Cfr. Cass. S.U. n. 9100/2015 che conferma l'applicazione del suindicato principio con riguardo all'azione sociale di responsabilità. 2 ) Trib. Venezia n. 2224/2024. 3 ) Cfr. ex multis: Trib. Catanzaro n. 1109/2024; Trib. Milano n. 5413/2023; Trib. Bari n. 3964/2023; Cass. Sez. I n. 2975/2020; Cass. Sez. I n. 22911/2010. 4 ) Cass. Sez. I n. 12567/2021.
7 5 ) Trib. Venezia n. 2224/2024. Cfr. Cass. Sez. I n. 16952/2016.
8 6 ) Cass. Sez. VI n. 9439/2022: “questa Corte ha già ripetutamente affermato che qualsiasi eccezione, per ritenersi validamente sollevata, esige che ne sia esposto il fatto costitutivo;
che le mere clausole di stile (del tipo, ad esempio, "si impugna e contesta": cfr. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29993 del 13/12/2017, Rv. 646981 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014, Rv. 629905 - 01) non hanno alcun reale valore processuale;
che le eccezioni generiche si hanno per non sollevate (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26908 del 26/11/2020, Rv. 659902 - 01; Sez. 2 -, Ordinanza n. 22701 del 28/09/2017, Rv. 645436 - 01), con la conseguenza che il fatto genericamente contestato deve reputarsi non contestato, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.”.
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