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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/10/2025, n. 3934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3934 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6106/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico, dott.ssa Maria Stefania Picece, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 6106 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione con decreto del 03.09.2025
TRA
C.F. e P. Iva. n° iscritta alla C.C.I.A.A. Parte_1 P.IVA_1
di Salerno al n° 228601 del R.E.A., con sede in Altavilla Silentina (Sa) alla C. da
Falagato n° 146, n° 48, C.F.: , in persona del C.F._1
legale rapp. te p.t., rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Carmine Bucciarelli del
Foro di Salerno, C.F.: , e, con lui, elettivamente C.F._2
domiciliata in Battipaglia (Sa) alla Via Salvator Rosa n° 122, con indicazione resa di ricevere le comunicazioni di cui al giudizio ai seguenti recapiti fax 0828372957
e p.e.c. Email_1 pagina 1 di 24 ATTRICE - OPPONENTE
E
, C.F.: P. Iva n° Controparte_1 P.IVA_2
, con sede in Capaccio Paestum (Sa) alla Via Magna Grecia n° 341, P.IVA_3
in persona del suo presidente p.t., rappresentato e difeso, in virtù di mandato alle liti, in forza di deputazione amministrativa n° 491/2024 del 01.08.2024, rilasciato su foglio separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art.18 co. 5 D.M. Giustizia n° 44/2011 come sostituito dal D.M. Giustizia n° 48/2013, dall'avv. Giulia Cerrato del Foro di Salerno, C.F.:
, e con quest'ultima elettivamente domiciliata presso il suo C.F._3
studio in Salerno (Sa) alla Via Costanzella Calenda n° 10, con l'indicazione di ricevere le comunicazioni e le notificazioni di cui al giudizio ai seguenti recapiti fax 0899849219 e p.e.c. Email_2
CONVENUTO OPPOSTO
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Il tribunale di Salerno, con decreto ingiuntivo n° 1301/2023, emesso in data
21.06.2023 nell'ambito del procedimento recante il n° 4750/2023 R.G., ingiungeva pagina 2 di 24 alla di pagare al ricorrente , nel Parte_1 Controparte_1
termine di giorni quaranta dalla notifica del medesimo, la somma di euro
194.191,56, oltre interessi legali ed accessori di legge.
Il , a sostegno del ricorso che ha condotto Controparte_1
all'emissione del decreto ingiuntivo, deduceva di gestire il servizio di acquedotto nel comprensorio di sua competenza a far data dal 23.05.1947 e di essere creditore nei confronti della società che, titolare dell'utenza di fornitura Parte_1
di acqua potabile fornita dallo stesso, non aveva provveduto al pagamento di n° 3
fatture, per l'importo complessivo di euro 194.191,56. Rappresentava, inoltre, di avere intimato più volte la seppure invano, al pagamento di quanto Parte_1
richiesto, restando così titolare nei confronti della società ingiunta di un credito ritenuto liquido ed esigibile oltre che basato su prova scritta. Evidenziava, altresì,
la sussistenza del pericolo di un grave pregiudizio nel ritardo, risultante in re ipsa,
in considerazione dell'entità del credito vantato e delle ripercussioni negative che si sarebbero potute avere sul bilancio dell'azienda nel caso di un mancato recupero dello stesso. Poneva tali ultimi requisiti alla base dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione formulata ai sensi dell'art. 642, co. II, c.p.c.
Il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato alla in data 30.06.2023, Parte_1
veniva formalmente opposto, con atto di citazione notificato in data 09.08.2023, a fondamento del quale l'attrice - opponente poneva i seguenti motivi. Sosteneva, in
primis, l'infondatezza delle pretese dell'ingiungente, contestando espressamente i pagina 3 di 24 fatti così come esposti nel ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo, quindi, le vantate regioni di credito e, con esse, le fatture esibite a sostegno della richiesta di pagamento, precisando che le stesse non esponessero i dati esatti in ordine ai consumi effettivi, al prezzo della fornitura ed alla determinazione del saldo dovuto.
La con il secondo motivo di opposizione, rubricato carenza dei Parte_1
presupposti di legge ex art. 633 c.p.c., evidenziava come l'opposto avesse ottenuto la protezione monitoria esibendo delle mere fatture, portanti la somma vantata e di per sé non costituenti idonea prova scritta, senza, tuttavia, alcuna specificazione delle vicende inerenti al rapporto tra le parti ed all'origine del credito espresso. Il
decreto ingiuntivo, sulla scorta di ciò ed in ragione di un grave difetto di produzione documentale, non avrebbe pertanto dovuto essere emesso. Con il terzo motivo di opposizione eccezione di pagamento e conseguente nullità del decreto
ingiuntivo opposto, elencate le tre diverse fatture poste alla base della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, sosteneva di avere eseguito il pagamento della prima di esse, la n° 24174 del 20.12.2021, per l'importo di euro 70.478,73. Ciò
attraverso n° 8 bonifici, ciascuno dell'importo di euro 8.909,84, tutti eseguiti prima del deposito del ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo, quest'ultimo avvenuto in data 26.06.2023. Eccepiva, ancora, l'incompetenza funzionale per materia del giudice adito, ritenendo di essere in presenza, nel caso di specie, non di un contratto, tra la società opponente e quella opposta, bensì di una concessione per la derivazione di acqua potabile ad uso industriale in forza della quale veniva pagina 4 di 24 richiesto il pagamento dei canoni idrici. Nel richiamare la normativa di riferimento e, nello specifico, l'art. 140 del R.D. n° 1775 del 1933, sosteneva che la cognizione della domanda, anche ai fini dell'ottenimento del monitorio, ricorrendone le condizioni, fosse del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche. Ciò tenuto conto anche dell'oggetto della controversia, desumibile, per come pure statuito dalla
Suprema Corte, dalla domanda e dalle eccezioni del convenuto. L'opponente,
proseguendo nel proprio excursus difensivo, argomentava che il rapporto tra le parti, se correttamente inquadrato, non potesse in alcun modo generare il saldo per la c.d. fornitura, come riportato nel ricorso per decreto ingiuntivo. Riteneva del tutto illegittima la concessione che abilitava il ad Controparte_1
emettere e riscuotere i canoni idrici nella modalità dichiarata in ricorso. Esponeva,
tra l'altro, che il misuratore del consumo di acqua non avesse i caratteri richiesti dalla normativa di riferimento e che la determinazione del canone idrico fosse da considerarsi del tutto arbitraria in quanto non riferiti, in alcun documento, modalità
e tempi di utilizzo della risorsa, a fronte del pagamento di un canone annuo stabilito in funzione dell'uso e dei volumi estratti. Dalla documentazione posta alla base del monitorio, quindi dalle sole fatture di pagamento, per quanto sostenuto nella spiegata difesa, non si evincerebbe alcuna esatta corrispondenza tra la quantità di acqua fornita e quella indicata nella documentazione fiscale esibita. La
poneva, poi, delle contestazioni specifiche in ordine alla pretesa di Parte_1
pagamento deducendo che le fatture poste alla base del monitorio, anche quelle già
pagina 5 di 24 pagate, non avrebbero consentito e continuerebbero a non consentire, alcuna verifica da parte dell'opponente in ordine ai reali ed effettivi consumi di acqua fatturati oltre che alla corretta determinazione del prezzo con riferimento ai singoli periodi di fornitura. Ciò anche per via dell'utilizzo di un tipo di misuratore,
manuale e non elettronico, sempre soggetto a controllo da parte del fornitore prima dell'emissione della fattura e della determinazione del corrispettivo mensile. Si
riservava, poi, di agire con separato giudizio, all'esito della verifica circa i pagamenti effettuati al nel corso degli anni. Controparte_1
Concludeva, infine, chiedendo al Tribunale adito, di accogliere l'opposizione e per
l'effetto: in via preliminare, dichiarare la competenza a conoscere e decidere la
controversia in capo al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche e, per l'effetto
revocare il decreto ingiuntivo opposto;
dichiarare l'inammissibilità dell'azione in
via monitoria relativamente alla pretesa di pagamento indicata nel ricorso che ha
originato il decreto opposto ovvero, subordinatamente, dichiarare la carenza dei
presupposti di legge per l'ottenimento del monitorio;
nel merito, dichiarare
l'insussistenza e/o l'infondatezza della pretesa di pagamento indicata nel ricorso
che ha originato il decreto opposto;
in tutti i casi, revocare e porre nel nulla
l'ingiunzione n° 1301/2023 opposta; condannare l'opposto Controparte_1
, in ogni caso, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite.
[...]
L'opponente, riservandosi ulteriori deduzioni e richieste nei termini di rito,
produceva in allegato all'atto principale i seguenti documenti: copia notificata del pagina 6 di 24 decreto ingiuntivo n° 1301/2023 con prova della ricezione;
fattura n°
24174 del 20.12.2021 per euro 70.478,73; fattura n°12265 del 25.10.2022 per euro
67.344,51; fattura n° 3651 del 17.01.2023 per euro 56.368,32; bonifico del
03.01.2023 dell'importo di euro 8.909,84; bonifico del 17.01.2023 dell'importo di euro 8.909,84; bonifico del 03.02.2023 dell'importo di euro 8.909,84; bonifico del
03.03.2023 dell'importo di euro 8.909,84; bonifico del 30.03.2023 dell'importo di euro 8.909,84; bonifico del 22.05.2023 dell'importo di euro 8.909,84; bonifico del
30.05.2023 dell'importo di euro 8.909,84; bonifico del 30.05.2023 dell'importo di euro 8.909,84; concessione datata 06.04.1989; scheda n° 149/C del
[...]
; scheda comparativa. Controparte_1
La causa veniva iscritta a ruolo in data 10.08.2023, con l'attribuzione del n°
6160/2023 R.G., ed assegnata al giudice procedente.
Il , in data 13.11.2023, si costituiva in giudizio Controparte_1
con propria comparsa di costituzione e risposta, contestando nel contenuto i vari motivi di cui all'atto di citazione con la sola eccezione di quello inerente all'avvenuto pagamento di una delle tre fatture azionate con il procedimento monitorio. L'opposto, in relazione alle doglianze mosse dall'opponente ai numeri 1
e 2 dell'atto di citazione - riguardanti l'asserita infondatezza delle pretese dell'ingiungente e la carenza dei presupposti di legge per l'ottenuto decreto ingiuntivo - chiariva, in prima battuta, di avere depositato nel procedimento monitorio le copie conformi delle fatture elettroniche, ritualmente ricevute pagina 7 di 24 dall'opponente e corredanti un contratto di somministrazione di acqua potabile in suo favore, le quali avrebbero alla stessa consentito ogni opportuna verifica dei consumi posti in essere. Rilevava, in seguito, come, sebbene la Parte_1
lamentasse nel proprio atto difensivo la prova del rapporto di somministrazione, di fatto essa mai aveva disconosciuto di usufruire della prestazione di fornitura e sempre pagato l'ente gestore del servizio idrico in base ad un contratto, inteso come tale, mai impugnato, contestato o disconosciuto. Ad ulteriore riprova di ciò,
quindi dell'esistenza del rapporto tra le parti oltre che della effettività della prestazione fornita, vi sarebbe, inoltre, per come esposto, la scheda consumi,
documento prodotto agli atti di causa. Il , con Controparte_1
riferimento al quantum debeatur e all'eccezione di avvenuto pagamento di cui al punto 3 dell'atto di citazione, riconosceva l'avvenuto pagamento della fattura n°
24174 del 20.12.2021, emessa per euro 70.478,73, così ricalcolando la cifra ancora spettantegli in euro 123.702,83, somma dovuta per la fattura n° 12265
del 25.10.2022, di euro 67.344,51, e la fattura n° 3651 del 17.01.2023, di euro
56.368,32. Ciò oltre agli interessi legali, dal giorno della domanda al soddisfo, e le spese del procedimento monitorio nella misura di euro 2.135,00 per onorari di difesa, euro 406,50 per spese, oltre spese generali in ragione del 15% sugli onorari,
c.a.p. ed iva come per legge. Riteneva, ancora, non meritevole di accoglimento, la sollevata eccezione di incompetenza funzionale per materia, ritenendo chiaro il
discrimen tra la competenza del Giudice Ordinario e la competenza speciale del pagina 8 di 24 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche. Richiamava, al riguardo, la pronuncia della Cassazione a sezioni unite, la n° 1066/2006 del 20.01.2006, che superava le sentenze emesse dalla stessa negli anni precedenti, queste ultime citate dalla parte opponente nell'atto introduttivo del giudizio. Riteneva, pertanto, radicata la competenza del Tribunale adito alla luce dell'indicato arresto giurisprudenziale che fa salva la competenza del Giudice Ordinario per le controversie aventi ad oggetto le pretese che si ricollegano solo indirettamente ed occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque, tra cui quelle inerenti al pagamento della fornitura di acqua potabile.
A ciò rilevando anche il rapporto di natura privatistica sussistente tra le parti,
agendo il , nel caso che occupa, per il recupero Controparte_1
del corrispettivo di una prestazione fornita, quale quella di erogazione di acqua potabile, e non in virtù di alcuna norma che abbisogni della giurisdizione speciale del Tribunale delle Acque, mancando qualsivoglia apprezzamento circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche.
La convenuta, sul motivo di opposizione inerente alla indicazione dei consumi
nelle fatture inviate alla società debitrice e all'obbligatorietà di fatturazione da
parte del Consorzio sulla base del computo effettivo dei consumi e non su quello
mediano, rilevava che nelle fatture de quibus venivano sempre evidenziati non pagina 9 di 24 soltanto il numero di matricola e di contatore - in più circostanze sostituito come,
tra l'altro, evincibile dalla scheda dei consumi in atti - ma, soprattutto, gli effettivi consumi, così come rilevati nelle singole letture.
Riteneva, al riguardo, di non potere applicare nessuna stima o valutazione media,
dovendo necessariamente provvedere, in base al vigente Regolamento, alla fatturazione relativa all'effettività dei consumi dell'utente. Precisava, quindi, come ogni singola fattura, incluse quelle alla base della pretesa creditoria, chiarisse per singolo periodo: l'effettivo consumo, il relativo prezzo, l'indicazione della lettura iniziale e finale, nonché la fascia di riferimento in merito ai metri cubi erogati.
Formulava, infine, istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente alle somme non pagate ex art. 648, comma II, c.p.c. Ciò
essendo l'opposizione, nel caso in esame, fondata su prova scritta limitatamente ad una delle tre fatture azionate, per il resto argomentata su circostanze generiche e non circostanziate, ed attesa anche la natura giuridica del creditore e l'esistenza del
fumus boni iuris per i motivi meglio esplicitati nella comparsa di costituzione e risposta, nonché il periculum in mora insito nell'entità della somma dovuta e nella cronica debenza del debitore. Formulava, pertanto, alternativamente, istanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. chiedendo di emettersi ordinanza ingiuntiva per euro 123.702,83.
Chiedeva, infine, al Tribunale, disattesa ogni contraria eccezione, di accogliere le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare la competenza del Tribunale
pagina 10 di 24 adito (per le motivazioni di cui al paragrafo 3 del presente atto) a decidere il
merito della controversia;
sempre in via preliminare conceda la provvisoria
esecuzione del decreto ingiuntivo n° 1301/2023 reso dal
Tribunale di Salerno in data 21 giugno 2023 nell'ambito del procedimento di
ingiunzione iscritto al R.G. n° 4750/2023, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., per le sole
somme di cui al paragrafo 2 del presente atto oppure in via alternativa emetta
l'ordinanza ingiunzione, ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., in relazione alle somme
non pagate, e per l'effetto condanni la società opponente al pagamento della
somma di euro 123.702,83; nel merito, rigetti l'opposizione a decreto ingiuntivo
infondata in fatto e diritto e, in ogni caso, condanni l'opponente al pagamento
della somma di euro 123.702,83; condanni l'opponente alla refusione delle spese
di lite ex art. 91 c.p.c.. Con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e
produrre, nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
La convenuta allegava alla comparsa di costituzione e risposta: procura alle liti,
opposizione notificata, copie conformi del fascicolo monitorio, con richiesta di acquisizione totale stante la natura telematica di quest'ultimo.
Il Tribunale, con decreto del 14.11.2023, effettuate le verifiche preliminari di cui all'art. 171 bis c.p.c., confermava la data della prima udienza per il giorno
23.01.2024. Con successivo ed ulteriore decreto del 05.12.2023, disponeva ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della fissata udienza, il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e le conclusioni delle parti.
pagina 11 di 24 Letti gli atti ed esaminati i documenti, con provvedimento del 24.04.2024, ritenuto che l'eccezione di difetto di competenza sollevata dall'opponente non fosse, prima
facie, fondata - attesa la natura giuridica della controversia attinente al mancato pagamento dei canoni per la fornitura di acqua potabile - ritenuto di non poter concedere l'esecuzione parziale provvisoria del decreto ingiuntivo opposto e di non accogliere la richiesta di CTU dell'opponente, rinviava la causa per la decisione all'udienza del 16.06.2025 con concessione alle parti dei termini ex art.189 c.p.c.
L'udienza fissata per il giorno 16.06.2025 veniva sostituita, con decreto del
29.04.2025, dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e le conclusioni delle parti.
Il Tribunale, con provvedimento del 03.09.2025, lette le note di precisazioni delle conclusioni e le comparse conclusionali, visto l'art. 189 c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
Occorre, preliminarmente, determinarsi in relazione all'eccezione sollevata dall'odierna opponente inerente alla incompetenza funzionale per materia del
Tribunale adito in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, da intendersi, quest'ultimo, non come un giudice speciale bensì come un organo specializzato della giurisdizione ordinaria.
L'art. 140 T.U. delle Acque declina le fattispecie sottoposte alla competenza dei
Tribunali Regionali delle Acque. Tra di esse rientrano le controversie in tema di pagina 12 di 24 demanialità delle acque, sui limiti dei corsi o bacini, alvei e sponde;
quelle aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica e quelle, di qualunque natura, riguardanti l'occupazione totale o parziale di fondi, permanente o temporanea, e le indennità in conseguenza di opere idrauliche, di bonifica e derivazione delle acque;
ancora, le controversie per il risarcimento dei danni dipendenti da qualunque opera idraulica eseguita dalla P.A.
e da qualunque provvedimento assunto dall'autorità amministrativa, ai sensi dell'art. 2 R.D. n° 523/1904; i ricorsi previsti dagli articoli 25 e 29 del R.D. n°
1604/1931.
Compulsando il massimario della Cassazione è possibile scorgere come, in tema di competenza, la giurisprudenza è approdata a conclusioni oramai salde secondo le quali il Giudice delle Acque è competente quando ricorre un'attività dell'ente
amministrativo che si concreta nella progettazione, nella costruzione, nel
funzionamento e nella manutenzione di un'opera idraulica o comunque nelle scelte
che la pubblica amministrazione adotta per la tutela di interessi generali correlati
al regime delle acque (Cass. civ., sez. VI, ordinanza n° 27207/2020 del
27 novembre 2020). Guardando ad una casistica più ampia e trascendendo dal caso di specie, dandosi come obiettivo quello di individuare il principio dal quale ricavare la competenza dell'uno o dell'altro tribunale, è statuito che nelle contese
aventi ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dallo straripamento di un
corso d'acqua spettano alla competenza dei Tribunali Regionali delle Acque le
pagina 13 di 24 domande in relazione alle quali l'esistenza dei danni dipenda dall'esecuzione,
dalla manutenzione o dal funzionamento di un'opera idraulica, mentre restano
riservate alla cognizione del Giudice in sede ordinaria quelle aventi per oggetto
pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende
relative al governo delle acque, atteso che la competenza del Giudice specializzato
si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi od omissivi, che implichino
apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere
idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali
correlati al regime delle acque pubbliche (Cass. civ., sez. VI, ordinanza n° 16636/
2019 del 20.06.2019; Cass. civ., sez. VI, ordinanza n° 10397/2016 del 20.05.2016;
Cass. civ., sez. VI, ordinanza n° 22602/2015 del 05.11.2015; Cass. civ., sez. VI,
ordinanza n° 27392/2014 del 14.12.2014). Esulano, quindi, dalla competenza del
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche le controversie tra privati o le controversie risarcitorie, laddove la pretesa si ricolleghi solo indirettamente ed occasionalmente alla vicenda relativa al governo delle acque, senza coinvolgere in alcun modo la legittimità dell'operato dell'amministrazione (Corte d'Appello di
Venezia, sentenza n°1529/2017 del 19.07.2017). La ripartizione della competenza tra il Giudice Ordinario ed il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche deve effettuarsi attribuendo a quest'ultimo le questioni che incidano, direttamente o indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque -
segnatamente, quelle di carattere tecnico relative alla distribuzione ed all'uso delle pagina 14 di 24 acque pubbliche ed ai diritti di derivazione o utilizzazione dell'utenza nei confronti della P.A. - ed al primo le domande risarcitorie occasionalmente connesse alle vicende relative al governo delle acque (Cass. civ. sentenza n° 1616/2016; Cass.
civ. sentenza n° 9026/2009), atteso che la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi od omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche. In tal senso è anche la recentissima sentenza della Suprema Corte, la n° 23332/2024 del 29.08.2024 - intervenuta sulle pronunce, altalenanti, degli ultimi decenni, in tema di riparto della competenza tra
Tribunale Ordinario e Tribunale delle Acque Pubbliche - la quale ha statuito che sono devolute alla competenza di quest'ultimo tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui tale opera è stata realizzata, gestita o mantenuta.
Nella fattispecie concreta non si controverte di progettazione di opere idrauliche, di adeguamento delle opere di regimentazione di un corso d'acqua o altro di diversa natura, ma si è in presenza di una cessione di fornitura e derivazione di acqua potabile per uso industriale. Trattasi di un vero e proprio contratto di fornitura,
caratterizzato dalla presenza di un fornitore - ente di diritto pubblico economico dotato di personalità giuridica, operante nel campo delle attività economiche e pagina 15 di 24 svolgente un'impresa commerciale secondo le norme del diritto privato - ed un fruitore finale, soggetto privato identificato con un numero di utenza (149/C) ed un numero di matricola (208967). Ciò che viene in contestazione è, dunque, il mancato pagamento di fatture di fornitura di acqua: thema dispuntandum,
quest'ultimo, che ricade nell'ambito dei rapporti di diritto privato e non coinvolge le materie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.
Per le ragioni espresse, la sollevata eccezione di incompetenza funzionale - già
prima facie ritenuta infondata attesa la natura giuridica della controversia attinente al mancato pagamento dei canoni per la fornitura di acqua potabile - non merita,
pertanto, accoglimento.
Nell'approcciarsi ad affrontare la controversia nel merito, è necessario ed opportuno precisare, circa il regime dell'onere della prova, che il giudizio conseguente all'opposizione al decreto ingiuntivo di cui agli artt. 645 e ss. c.p.c. è
un giudizio ordinario la cui peculiarità consiste nell'inversione, meramente formale, delle posizioni processuali dovute alla circostanza che l'opponente è in realtà il debitore sostanziale e l'opposto il creditore sostanziale. Tale inversione,
peraltro, non pregiudica la ripartizione dell'onere della prova stabilita dall'art. 2697 c.c., in virtù del quale chi vuol far valere in giudizio un diritto deve fornire la prova del fatto costitutivo dello stesso, mentre spetta al convenuto provarne i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi. Tale onere rimane così ripartito anche nel giudizio di opposizione, dovendo il creditore - opposto provare i fatti costitutivi pagina 16 di 24 della pretesa dal medesimo avanzata, e dunque la fonte negoziale o legale del proprio diritto, mentre il debitore - opponente dovrà invece fornire la prova dell'insussistenza della pretesa creditoria azionata con il procedimento monitorio,
dell'avvenuto adempimento o delle modificazioni subite dalla stessa. Dal citato articolo si desume, quindi, il c.d. principio di presunzione di persistenza del diritto in forza del quale essa, appunto, si presume, ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (cfr., ex plurimis, Cass. civ. sez. unite, n° 13533/2001 del 30.10.2001,
Cass. civ., sez. I, n° 13674/2006 del 13.06.2006; Cass. civ., sez. III, n°
8615/2006).
Risulta evidente e documentato in atti che l'odierna opposta, da diversi anni,
fornisca acqua potabile per uso industriale alla società Ciò sulla Parte_1
base di una concessione risalente al 06.04.1989 a firma di Parte_2
all'epoca titolare dell'indicata azienda. Nel documento denominato polizza di
abbonamento (che unitamente a quello poc'anzi indicato forma l'allegato 2 di cui al ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo), datato per l'appunto 06.04.1989,
è specificato che le norme del Regolamento per la distribuzione di acqua potabile,
deliberato dalla Deputazione Amministrativa in data 04 Agosto 1955, debitamente
approvato e reso esecutivo con Decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle
Foreste del 23.05.1947, n° 811, e sue successive modifiche ed integrazioni (all. 2
pagina 17 di 24 alla memoria integrativa ex art. 171 ter, n° 2, c.p.c. di parte opposta), hanno valore
contrattuale anche se di seguito non trascritte. Nel medesimo è, altresì,
espressamente previsto che l'abbonamento decorrerà dalla data di stipula della
presente polizza, ha la durata di un anno e si intenderà tacitamente rinnovato,
sempre per la stessa durata, qualora una delle parti non abbia disdetto - con
lettera raccomandata - almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno, salvo ben
inteso il caso di risoluzione per morosità e per le ragioni di cui agli artt. 20 e 20
bis del ripetuto regolamento. Con riferimento a quest'ultimo, agli atti di causa,
l'art. 4 del medesimo, rubricato decorrenza e durata della concessione, prevede, al riguardo, che le concessioni decorrono dal primo giorno di fornitura dell'acqua e,
di regola, tranne convenzione speciale, hanno durata annuale, che si rinnova
tacitamente di anno in anno, qualora non sia fatta disdetta da parte del
concessionario, notificata con lettera raccomandata, almeno due mesi prima della
scadenza. Tutte le spese e le tasse per il contratto di concessione e per la tacita
rinnovazione dello stesso sono a carico degli abbonati e dovranno da questi essere
rimborsate al . Fa espresso riferimento ad un contratto di concessione CP_1
anche l'art. 6 bis del citato Regolamento inerente alle modalità di redazione e sottoscrizione dello stesso oltre che alla dichiarazione del domicilio legale.
È logico pensare, sulla scorta di ciò, che tra le parti in causa intercorra un rapporto di natura contrattuale sin dal lontano 1989 (cfr. anche documento scheda di
consumo 149/C, all. 14 all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo ed all. 3 alla pagina 18 di 24 memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c., di parte opposta) e che il medesimo, di fatto, sia ancora in essere. Ciò avendo la continuato Parte_1
ad usufruire della fornitura di acqua e non essendovi mai stata alcuna disdetta o risoluzione. È, allo stesso modo, da considerare che quest'ultima, con il pagamento della fattura n° 24174 del 20.12.2021, dell'importo di euro 70.478,73, ha non solo riconosciuto l'esistenza di un rapporto di fornitura da parte del
[...]
ma anche, limitatamente al documento contabile e fiscale Controparte_1
richiamato, del debito maturato nei confronti dell'ente gestore del servizio idrico.
Si aggiunga, inoltre, che la società opponente, a fronte delle fatture inviate poste alla base della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo oltre che del sollecito di pagamento, ha avuto un atteggiamento inerte, non contestando alcunché, se non in sede di giudizio di opposizione, in ordine alla sussistenza del rapporto di fornitura o degli importi e delle voci di costo di cui agli indicati documenti. Tale
ultima circostanza, per come si esporrà, assume rilevanza nel valore probatorio da riconoscere alle fatture poste alla base del monitorio.
L'opposta, da parte sua, ha depositato copie conformi di n° 3 fatture elettroniche,
intestate alla e riportanti quale descrizione in causale: fornitura Parte_1
servizio acqua in via Falagato, Altavilla Silentina. Matr. n° 208967, Utente n°
44050. In esse sono indicati il numero di matricola e di contatore, i consumi effettivi e il periodo di attinenza, il prezzo, la lettura iniziale e quella finale, nonché
la fascia di riferimento in merito ai metri cubi erogati. La giurisprudenza si è più
pagina 19 di 24 volte espressa sulla natura e la valenza della fattura commerciale ai fini della prova del credito specificando che essa consiste nella dichiarazione, indirizzata da una parte all'altra, di fatti riguardanti un rapporto già costituito, quindi, di un atto unilaterale a contenuto partecipativo che di per sé non costituisce prova del rapporto contrattuale, se questo è posto in contestazione, né delle prestazioni eseguite e del danno lamentato. Ciò tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla (cfr. Cass., sez. civ., sentenza n° 15176/2015 del 20.07.2015; Cass. sez.
civ., sentenza n° 15832/2011 del 19.07.2011; Cass. sez. civ., sentenza n° 771/1982
del 09.02.1982). La fattura, quindi, può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite solo se il rapporto non è contestato e il debitore ha accettato le fatture senza contestazioni nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. civ., sez.
III, sent. n° 13651/2006 del 13.06.2006). Quando essa non assurge a piena e perfetta dignità probatoria avrà, pertanto, valore di mero indizio che dovrà essere valutato nel complesso degli elementi emersi dall'istruttoria. Nel caso che occupa può essere riconosciuto alle indicate fatture pieno valore probatorio, ciò
considerata la produzione in giudizio fattane anche dall'opponente, il modo in cui sono state formate, l'assenza di contestazione delle stesse prima del giudizio, i documenti di causa a cui si ricollegano.
pagina 20 di 24 Sulla scorta di ciò è da ritenersi certamente provato il rapporto sussistente tra le parti oltre che il credito vantato dall'opposto che, tuttavia, va necessariamente ridotto nell'ammontare.
È incontroverso, infatti, in quanto circostanza riconosciuta dall'opposto, provata documentalmente (allegati dal n° 1 al n° 8 dell'atto di citazione) e sufficiente per la revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, che la abbia Parte_1
versato 70.478,73 euro al , a saldo della fattura n° Controparte_1
24174 del 20.12.2021. Sulla base di tale considerazione va certamente ridotto l'importo da riconoscere al che viene così Controparte_1
rideterminato in euro 123.702,83, ciò tenuto conto delle fatture non saldate, la n°
12265 del 25.10.2022, di euro 67.344,51, e la n° 3651 del 17.01.2023, di euro
56.368,32.
Il decreto ingiuntivo n° 1301/2023 va pertanto revocato, sulla base delle motivazioni espresse, con le determinazioni che seguono.
L'azione per la quale il ha chiesto il pagamento Controparte_1
della fattura n° 24174 del 20.12.2021, pur essendo stata quest'ultima già pagata prima del deposito del ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo (il
26.06.2023), ha determinato nell'opponente l'azione di spiegare ulteriori argomentazioni difensive, a fronte di una istanza di pagamento specifica rivelatasi del tutto infondata e certamente evitabile tramite un semplice controllo contabile pagina 21 di 24 da parte dell'opposto. Essa è oggetto di opportuna e adeguata valutazione da parte del Tribunale ai fini della determinazione in ordine alle spese del giudizio.
Con riferimento ad esse, è principio noto quello per cui la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può qualificarsi soccombente né essere condannato, neppure in parte, al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione
(Cass. sez. civ., ordinanza| n° 4860/2024 del 23.02.2024; Cass. sez. civ., ordinanza n° 23434 del 1° agosto 2023; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza n° 17137
del 26.05.2022; Cass. sez. civ, III, sentenza n° 9587 del 12.05.2015).
Tale ultima ipotesi ricorre nel caso concreto. Le spese di lite inerenti al presente giudizio, essendo stata la domanda di parte opponente accolta solo in parte con riferimento alla cospicua rideterminazione degli importi riconosciuti e spettanti all'opposto rispetto a quelli quantificati nel decreto ingiuntivo, stante il tenore complessivo della decisione ed avuto riguardo alla pretesa infondata ed ingiustificata del in relazione al pagamento della Controparte_1
fattura n° 24174 del 20.12.2021, vanno compensate tra le parti nella misura pagina 22 di 24 ritenuta equa di un terzo. Ciò ponendo i residui due terzi a carico della parte opponente.
Esse vanno liquidate come da dispositivo che segue applicando i valori medi, ai sensi del D.M. 55/2014, da ultimo aggiornato con D.M. n° 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- Dichiara la competenza funzionale, per materia, del Giudice adito.
- Revoca il decreto ingiuntivo n° 1301/2023, emesso dal Tribunale di Salerno in data 21.06.2023 nell'ambito del procedimento recante n° 4750/2023 R.G.
- Accoglie parzialmente l'opposizione proposta dalla Parte_1
rideterminando la somma spettante al in euro Controparte_1
123.702,83, ottenuta decurtando dall'importo di euro 194.191,56 - riconosciuto con il decreto ingiuntivo opposto - quella portata dalla fattura n° 24174 del
20.12.2021, pari ad euro 70.478,73.
- Condanna, pertanto, la a pagare in favore del Parte_1 [...]
la somma di euro 123.702,83, oltre interessi legali dal Controparte_1
giorno della domanda e sino al soddisfo.
- Compensa tra le parti, per le ragioni espresse in parte motiva, le spese del presente giudizio nella misura di un terzo e condanna la in Parte_1
persona del suo l.r.p.t., alla refusione dei due terzi di esse in favore del
[...]
che liquida in € 7.512,00, per compensi professionali, Controparte_1
oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. se dovuti, come per legge.
pagina 23 di 24 Così deciso in Salerno, lì 5.10.2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico, dott.ssa Maria Stefania Picece, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 6106 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione con decreto del 03.09.2025
TRA
C.F. e P. Iva. n° iscritta alla C.C.I.A.A. Parte_1 P.IVA_1
di Salerno al n° 228601 del R.E.A., con sede in Altavilla Silentina (Sa) alla C. da
Falagato n° 146, n° 48, C.F.: , in persona del C.F._1
legale rapp. te p.t., rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Carmine Bucciarelli del
Foro di Salerno, C.F.: , e, con lui, elettivamente C.F._2
domiciliata in Battipaglia (Sa) alla Via Salvator Rosa n° 122, con indicazione resa di ricevere le comunicazioni di cui al giudizio ai seguenti recapiti fax 0828372957
e p.e.c. Email_1 pagina 1 di 24 ATTRICE - OPPONENTE
E
, C.F.: P. Iva n° Controparte_1 P.IVA_2
, con sede in Capaccio Paestum (Sa) alla Via Magna Grecia n° 341, P.IVA_3
in persona del suo presidente p.t., rappresentato e difeso, in virtù di mandato alle liti, in forza di deputazione amministrativa n° 491/2024 del 01.08.2024, rilasciato su foglio separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art.18 co. 5 D.M. Giustizia n° 44/2011 come sostituito dal D.M. Giustizia n° 48/2013, dall'avv. Giulia Cerrato del Foro di Salerno, C.F.:
, e con quest'ultima elettivamente domiciliata presso il suo C.F._3
studio in Salerno (Sa) alla Via Costanzella Calenda n° 10, con l'indicazione di ricevere le comunicazioni e le notificazioni di cui al giudizio ai seguenti recapiti fax 0899849219 e p.e.c. Email_2
CONVENUTO OPPOSTO
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Il tribunale di Salerno, con decreto ingiuntivo n° 1301/2023, emesso in data
21.06.2023 nell'ambito del procedimento recante il n° 4750/2023 R.G., ingiungeva pagina 2 di 24 alla di pagare al ricorrente , nel Parte_1 Controparte_1
termine di giorni quaranta dalla notifica del medesimo, la somma di euro
194.191,56, oltre interessi legali ed accessori di legge.
Il , a sostegno del ricorso che ha condotto Controparte_1
all'emissione del decreto ingiuntivo, deduceva di gestire il servizio di acquedotto nel comprensorio di sua competenza a far data dal 23.05.1947 e di essere creditore nei confronti della società che, titolare dell'utenza di fornitura Parte_1
di acqua potabile fornita dallo stesso, non aveva provveduto al pagamento di n° 3
fatture, per l'importo complessivo di euro 194.191,56. Rappresentava, inoltre, di avere intimato più volte la seppure invano, al pagamento di quanto Parte_1
richiesto, restando così titolare nei confronti della società ingiunta di un credito ritenuto liquido ed esigibile oltre che basato su prova scritta. Evidenziava, altresì,
la sussistenza del pericolo di un grave pregiudizio nel ritardo, risultante in re ipsa,
in considerazione dell'entità del credito vantato e delle ripercussioni negative che si sarebbero potute avere sul bilancio dell'azienda nel caso di un mancato recupero dello stesso. Poneva tali ultimi requisiti alla base dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione formulata ai sensi dell'art. 642, co. II, c.p.c.
Il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato alla in data 30.06.2023, Parte_1
veniva formalmente opposto, con atto di citazione notificato in data 09.08.2023, a fondamento del quale l'attrice - opponente poneva i seguenti motivi. Sosteneva, in
primis, l'infondatezza delle pretese dell'ingiungente, contestando espressamente i pagina 3 di 24 fatti così come esposti nel ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo, quindi, le vantate regioni di credito e, con esse, le fatture esibite a sostegno della richiesta di pagamento, precisando che le stesse non esponessero i dati esatti in ordine ai consumi effettivi, al prezzo della fornitura ed alla determinazione del saldo dovuto.
La con il secondo motivo di opposizione, rubricato carenza dei Parte_1
presupposti di legge ex art. 633 c.p.c., evidenziava come l'opposto avesse ottenuto la protezione monitoria esibendo delle mere fatture, portanti la somma vantata e di per sé non costituenti idonea prova scritta, senza, tuttavia, alcuna specificazione delle vicende inerenti al rapporto tra le parti ed all'origine del credito espresso. Il
decreto ingiuntivo, sulla scorta di ciò ed in ragione di un grave difetto di produzione documentale, non avrebbe pertanto dovuto essere emesso. Con il terzo motivo di opposizione eccezione di pagamento e conseguente nullità del decreto
ingiuntivo opposto, elencate le tre diverse fatture poste alla base della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, sosteneva di avere eseguito il pagamento della prima di esse, la n° 24174 del 20.12.2021, per l'importo di euro 70.478,73. Ciò
attraverso n° 8 bonifici, ciascuno dell'importo di euro 8.909,84, tutti eseguiti prima del deposito del ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo, quest'ultimo avvenuto in data 26.06.2023. Eccepiva, ancora, l'incompetenza funzionale per materia del giudice adito, ritenendo di essere in presenza, nel caso di specie, non di un contratto, tra la società opponente e quella opposta, bensì di una concessione per la derivazione di acqua potabile ad uso industriale in forza della quale veniva pagina 4 di 24 richiesto il pagamento dei canoni idrici. Nel richiamare la normativa di riferimento e, nello specifico, l'art. 140 del R.D. n° 1775 del 1933, sosteneva che la cognizione della domanda, anche ai fini dell'ottenimento del monitorio, ricorrendone le condizioni, fosse del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche. Ciò tenuto conto anche dell'oggetto della controversia, desumibile, per come pure statuito dalla
Suprema Corte, dalla domanda e dalle eccezioni del convenuto. L'opponente,
proseguendo nel proprio excursus difensivo, argomentava che il rapporto tra le parti, se correttamente inquadrato, non potesse in alcun modo generare il saldo per la c.d. fornitura, come riportato nel ricorso per decreto ingiuntivo. Riteneva del tutto illegittima la concessione che abilitava il ad Controparte_1
emettere e riscuotere i canoni idrici nella modalità dichiarata in ricorso. Esponeva,
tra l'altro, che il misuratore del consumo di acqua non avesse i caratteri richiesti dalla normativa di riferimento e che la determinazione del canone idrico fosse da considerarsi del tutto arbitraria in quanto non riferiti, in alcun documento, modalità
e tempi di utilizzo della risorsa, a fronte del pagamento di un canone annuo stabilito in funzione dell'uso e dei volumi estratti. Dalla documentazione posta alla base del monitorio, quindi dalle sole fatture di pagamento, per quanto sostenuto nella spiegata difesa, non si evincerebbe alcuna esatta corrispondenza tra la quantità di acqua fornita e quella indicata nella documentazione fiscale esibita. La
poneva, poi, delle contestazioni specifiche in ordine alla pretesa di Parte_1
pagamento deducendo che le fatture poste alla base del monitorio, anche quelle già
pagina 5 di 24 pagate, non avrebbero consentito e continuerebbero a non consentire, alcuna verifica da parte dell'opponente in ordine ai reali ed effettivi consumi di acqua fatturati oltre che alla corretta determinazione del prezzo con riferimento ai singoli periodi di fornitura. Ciò anche per via dell'utilizzo di un tipo di misuratore,
manuale e non elettronico, sempre soggetto a controllo da parte del fornitore prima dell'emissione della fattura e della determinazione del corrispettivo mensile. Si
riservava, poi, di agire con separato giudizio, all'esito della verifica circa i pagamenti effettuati al nel corso degli anni. Controparte_1
Concludeva, infine, chiedendo al Tribunale adito, di accogliere l'opposizione e per
l'effetto: in via preliminare, dichiarare la competenza a conoscere e decidere la
controversia in capo al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche e, per l'effetto
revocare il decreto ingiuntivo opposto;
dichiarare l'inammissibilità dell'azione in
via monitoria relativamente alla pretesa di pagamento indicata nel ricorso che ha
originato il decreto opposto ovvero, subordinatamente, dichiarare la carenza dei
presupposti di legge per l'ottenimento del monitorio;
nel merito, dichiarare
l'insussistenza e/o l'infondatezza della pretesa di pagamento indicata nel ricorso
che ha originato il decreto opposto;
in tutti i casi, revocare e porre nel nulla
l'ingiunzione n° 1301/2023 opposta; condannare l'opposto Controparte_1
, in ogni caso, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite.
[...]
L'opponente, riservandosi ulteriori deduzioni e richieste nei termini di rito,
produceva in allegato all'atto principale i seguenti documenti: copia notificata del pagina 6 di 24 decreto ingiuntivo n° 1301/2023 con prova della ricezione;
fattura n°
24174 del 20.12.2021 per euro 70.478,73; fattura n°12265 del 25.10.2022 per euro
67.344,51; fattura n° 3651 del 17.01.2023 per euro 56.368,32; bonifico del
03.01.2023 dell'importo di euro 8.909,84; bonifico del 17.01.2023 dell'importo di euro 8.909,84; bonifico del 03.02.2023 dell'importo di euro 8.909,84; bonifico del
03.03.2023 dell'importo di euro 8.909,84; bonifico del 30.03.2023 dell'importo di euro 8.909,84; bonifico del 22.05.2023 dell'importo di euro 8.909,84; bonifico del
30.05.2023 dell'importo di euro 8.909,84; bonifico del 30.05.2023 dell'importo di euro 8.909,84; concessione datata 06.04.1989; scheda n° 149/C del
[...]
; scheda comparativa. Controparte_1
La causa veniva iscritta a ruolo in data 10.08.2023, con l'attribuzione del n°
6160/2023 R.G., ed assegnata al giudice procedente.
Il , in data 13.11.2023, si costituiva in giudizio Controparte_1
con propria comparsa di costituzione e risposta, contestando nel contenuto i vari motivi di cui all'atto di citazione con la sola eccezione di quello inerente all'avvenuto pagamento di una delle tre fatture azionate con il procedimento monitorio. L'opposto, in relazione alle doglianze mosse dall'opponente ai numeri 1
e 2 dell'atto di citazione - riguardanti l'asserita infondatezza delle pretese dell'ingiungente e la carenza dei presupposti di legge per l'ottenuto decreto ingiuntivo - chiariva, in prima battuta, di avere depositato nel procedimento monitorio le copie conformi delle fatture elettroniche, ritualmente ricevute pagina 7 di 24 dall'opponente e corredanti un contratto di somministrazione di acqua potabile in suo favore, le quali avrebbero alla stessa consentito ogni opportuna verifica dei consumi posti in essere. Rilevava, in seguito, come, sebbene la Parte_1
lamentasse nel proprio atto difensivo la prova del rapporto di somministrazione, di fatto essa mai aveva disconosciuto di usufruire della prestazione di fornitura e sempre pagato l'ente gestore del servizio idrico in base ad un contratto, inteso come tale, mai impugnato, contestato o disconosciuto. Ad ulteriore riprova di ciò,
quindi dell'esistenza del rapporto tra le parti oltre che della effettività della prestazione fornita, vi sarebbe, inoltre, per come esposto, la scheda consumi,
documento prodotto agli atti di causa. Il , con Controparte_1
riferimento al quantum debeatur e all'eccezione di avvenuto pagamento di cui al punto 3 dell'atto di citazione, riconosceva l'avvenuto pagamento della fattura n°
24174 del 20.12.2021, emessa per euro 70.478,73, così ricalcolando la cifra ancora spettantegli in euro 123.702,83, somma dovuta per la fattura n° 12265
del 25.10.2022, di euro 67.344,51, e la fattura n° 3651 del 17.01.2023, di euro
56.368,32. Ciò oltre agli interessi legali, dal giorno della domanda al soddisfo, e le spese del procedimento monitorio nella misura di euro 2.135,00 per onorari di difesa, euro 406,50 per spese, oltre spese generali in ragione del 15% sugli onorari,
c.a.p. ed iva come per legge. Riteneva, ancora, non meritevole di accoglimento, la sollevata eccezione di incompetenza funzionale per materia, ritenendo chiaro il
discrimen tra la competenza del Giudice Ordinario e la competenza speciale del pagina 8 di 24 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche. Richiamava, al riguardo, la pronuncia della Cassazione a sezioni unite, la n° 1066/2006 del 20.01.2006, che superava le sentenze emesse dalla stessa negli anni precedenti, queste ultime citate dalla parte opponente nell'atto introduttivo del giudizio. Riteneva, pertanto, radicata la competenza del Tribunale adito alla luce dell'indicato arresto giurisprudenziale che fa salva la competenza del Giudice Ordinario per le controversie aventi ad oggetto le pretese che si ricollegano solo indirettamente ed occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque, tra cui quelle inerenti al pagamento della fornitura di acqua potabile.
A ciò rilevando anche il rapporto di natura privatistica sussistente tra le parti,
agendo il , nel caso che occupa, per il recupero Controparte_1
del corrispettivo di una prestazione fornita, quale quella di erogazione di acqua potabile, e non in virtù di alcuna norma che abbisogni della giurisdizione speciale del Tribunale delle Acque, mancando qualsivoglia apprezzamento circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche.
La convenuta, sul motivo di opposizione inerente alla indicazione dei consumi
nelle fatture inviate alla società debitrice e all'obbligatorietà di fatturazione da
parte del Consorzio sulla base del computo effettivo dei consumi e non su quello
mediano, rilevava che nelle fatture de quibus venivano sempre evidenziati non pagina 9 di 24 soltanto il numero di matricola e di contatore - in più circostanze sostituito come,
tra l'altro, evincibile dalla scheda dei consumi in atti - ma, soprattutto, gli effettivi consumi, così come rilevati nelle singole letture.
Riteneva, al riguardo, di non potere applicare nessuna stima o valutazione media,
dovendo necessariamente provvedere, in base al vigente Regolamento, alla fatturazione relativa all'effettività dei consumi dell'utente. Precisava, quindi, come ogni singola fattura, incluse quelle alla base della pretesa creditoria, chiarisse per singolo periodo: l'effettivo consumo, il relativo prezzo, l'indicazione della lettura iniziale e finale, nonché la fascia di riferimento in merito ai metri cubi erogati.
Formulava, infine, istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente alle somme non pagate ex art. 648, comma II, c.p.c. Ciò
essendo l'opposizione, nel caso in esame, fondata su prova scritta limitatamente ad una delle tre fatture azionate, per il resto argomentata su circostanze generiche e non circostanziate, ed attesa anche la natura giuridica del creditore e l'esistenza del
fumus boni iuris per i motivi meglio esplicitati nella comparsa di costituzione e risposta, nonché il periculum in mora insito nell'entità della somma dovuta e nella cronica debenza del debitore. Formulava, pertanto, alternativamente, istanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. chiedendo di emettersi ordinanza ingiuntiva per euro 123.702,83.
Chiedeva, infine, al Tribunale, disattesa ogni contraria eccezione, di accogliere le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare la competenza del Tribunale
pagina 10 di 24 adito (per le motivazioni di cui al paragrafo 3 del presente atto) a decidere il
merito della controversia;
sempre in via preliminare conceda la provvisoria
esecuzione del decreto ingiuntivo n° 1301/2023 reso dal
Tribunale di Salerno in data 21 giugno 2023 nell'ambito del procedimento di
ingiunzione iscritto al R.G. n° 4750/2023, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., per le sole
somme di cui al paragrafo 2 del presente atto oppure in via alternativa emetta
l'ordinanza ingiunzione, ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., in relazione alle somme
non pagate, e per l'effetto condanni la società opponente al pagamento della
somma di euro 123.702,83; nel merito, rigetti l'opposizione a decreto ingiuntivo
infondata in fatto e diritto e, in ogni caso, condanni l'opponente al pagamento
della somma di euro 123.702,83; condanni l'opponente alla refusione delle spese
di lite ex art. 91 c.p.c.. Con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e
produrre, nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
La convenuta allegava alla comparsa di costituzione e risposta: procura alle liti,
opposizione notificata, copie conformi del fascicolo monitorio, con richiesta di acquisizione totale stante la natura telematica di quest'ultimo.
Il Tribunale, con decreto del 14.11.2023, effettuate le verifiche preliminari di cui all'art. 171 bis c.p.c., confermava la data della prima udienza per il giorno
23.01.2024. Con successivo ed ulteriore decreto del 05.12.2023, disponeva ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della fissata udienza, il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e le conclusioni delle parti.
pagina 11 di 24 Letti gli atti ed esaminati i documenti, con provvedimento del 24.04.2024, ritenuto che l'eccezione di difetto di competenza sollevata dall'opponente non fosse, prima
facie, fondata - attesa la natura giuridica della controversia attinente al mancato pagamento dei canoni per la fornitura di acqua potabile - ritenuto di non poter concedere l'esecuzione parziale provvisoria del decreto ingiuntivo opposto e di non accogliere la richiesta di CTU dell'opponente, rinviava la causa per la decisione all'udienza del 16.06.2025 con concessione alle parti dei termini ex art.189 c.p.c.
L'udienza fissata per il giorno 16.06.2025 veniva sostituita, con decreto del
29.04.2025, dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e le conclusioni delle parti.
Il Tribunale, con provvedimento del 03.09.2025, lette le note di precisazioni delle conclusioni e le comparse conclusionali, visto l'art. 189 c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
Occorre, preliminarmente, determinarsi in relazione all'eccezione sollevata dall'odierna opponente inerente alla incompetenza funzionale per materia del
Tribunale adito in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, da intendersi, quest'ultimo, non come un giudice speciale bensì come un organo specializzato della giurisdizione ordinaria.
L'art. 140 T.U. delle Acque declina le fattispecie sottoposte alla competenza dei
Tribunali Regionali delle Acque. Tra di esse rientrano le controversie in tema di pagina 12 di 24 demanialità delle acque, sui limiti dei corsi o bacini, alvei e sponde;
quelle aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica e quelle, di qualunque natura, riguardanti l'occupazione totale o parziale di fondi, permanente o temporanea, e le indennità in conseguenza di opere idrauliche, di bonifica e derivazione delle acque;
ancora, le controversie per il risarcimento dei danni dipendenti da qualunque opera idraulica eseguita dalla P.A.
e da qualunque provvedimento assunto dall'autorità amministrativa, ai sensi dell'art. 2 R.D. n° 523/1904; i ricorsi previsti dagli articoli 25 e 29 del R.D. n°
1604/1931.
Compulsando il massimario della Cassazione è possibile scorgere come, in tema di competenza, la giurisprudenza è approdata a conclusioni oramai salde secondo le quali il Giudice delle Acque è competente quando ricorre un'attività dell'ente
amministrativo che si concreta nella progettazione, nella costruzione, nel
funzionamento e nella manutenzione di un'opera idraulica o comunque nelle scelte
che la pubblica amministrazione adotta per la tutela di interessi generali correlati
al regime delle acque (Cass. civ., sez. VI, ordinanza n° 27207/2020 del
27 novembre 2020). Guardando ad una casistica più ampia e trascendendo dal caso di specie, dandosi come obiettivo quello di individuare il principio dal quale ricavare la competenza dell'uno o dell'altro tribunale, è statuito che nelle contese
aventi ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dallo straripamento di un
corso d'acqua spettano alla competenza dei Tribunali Regionali delle Acque le
pagina 13 di 24 domande in relazione alle quali l'esistenza dei danni dipenda dall'esecuzione,
dalla manutenzione o dal funzionamento di un'opera idraulica, mentre restano
riservate alla cognizione del Giudice in sede ordinaria quelle aventi per oggetto
pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende
relative al governo delle acque, atteso che la competenza del Giudice specializzato
si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi od omissivi, che implichino
apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere
idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali
correlati al regime delle acque pubbliche (Cass. civ., sez. VI, ordinanza n° 16636/
2019 del 20.06.2019; Cass. civ., sez. VI, ordinanza n° 10397/2016 del 20.05.2016;
Cass. civ., sez. VI, ordinanza n° 22602/2015 del 05.11.2015; Cass. civ., sez. VI,
ordinanza n° 27392/2014 del 14.12.2014). Esulano, quindi, dalla competenza del
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche le controversie tra privati o le controversie risarcitorie, laddove la pretesa si ricolleghi solo indirettamente ed occasionalmente alla vicenda relativa al governo delle acque, senza coinvolgere in alcun modo la legittimità dell'operato dell'amministrazione (Corte d'Appello di
Venezia, sentenza n°1529/2017 del 19.07.2017). La ripartizione della competenza tra il Giudice Ordinario ed il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche deve effettuarsi attribuendo a quest'ultimo le questioni che incidano, direttamente o indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque -
segnatamente, quelle di carattere tecnico relative alla distribuzione ed all'uso delle pagina 14 di 24 acque pubbliche ed ai diritti di derivazione o utilizzazione dell'utenza nei confronti della P.A. - ed al primo le domande risarcitorie occasionalmente connesse alle vicende relative al governo delle acque (Cass. civ. sentenza n° 1616/2016; Cass.
civ. sentenza n° 9026/2009), atteso che la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi od omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche. In tal senso è anche la recentissima sentenza della Suprema Corte, la n° 23332/2024 del 29.08.2024 - intervenuta sulle pronunce, altalenanti, degli ultimi decenni, in tema di riparto della competenza tra
Tribunale Ordinario e Tribunale delle Acque Pubbliche - la quale ha statuito che sono devolute alla competenza di quest'ultimo tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui tale opera è stata realizzata, gestita o mantenuta.
Nella fattispecie concreta non si controverte di progettazione di opere idrauliche, di adeguamento delle opere di regimentazione di un corso d'acqua o altro di diversa natura, ma si è in presenza di una cessione di fornitura e derivazione di acqua potabile per uso industriale. Trattasi di un vero e proprio contratto di fornitura,
caratterizzato dalla presenza di un fornitore - ente di diritto pubblico economico dotato di personalità giuridica, operante nel campo delle attività economiche e pagina 15 di 24 svolgente un'impresa commerciale secondo le norme del diritto privato - ed un fruitore finale, soggetto privato identificato con un numero di utenza (149/C) ed un numero di matricola (208967). Ciò che viene in contestazione è, dunque, il mancato pagamento di fatture di fornitura di acqua: thema dispuntandum,
quest'ultimo, che ricade nell'ambito dei rapporti di diritto privato e non coinvolge le materie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.
Per le ragioni espresse, la sollevata eccezione di incompetenza funzionale - già
prima facie ritenuta infondata attesa la natura giuridica della controversia attinente al mancato pagamento dei canoni per la fornitura di acqua potabile - non merita,
pertanto, accoglimento.
Nell'approcciarsi ad affrontare la controversia nel merito, è necessario ed opportuno precisare, circa il regime dell'onere della prova, che il giudizio conseguente all'opposizione al decreto ingiuntivo di cui agli artt. 645 e ss. c.p.c. è
un giudizio ordinario la cui peculiarità consiste nell'inversione, meramente formale, delle posizioni processuali dovute alla circostanza che l'opponente è in realtà il debitore sostanziale e l'opposto il creditore sostanziale. Tale inversione,
peraltro, non pregiudica la ripartizione dell'onere della prova stabilita dall'art. 2697 c.c., in virtù del quale chi vuol far valere in giudizio un diritto deve fornire la prova del fatto costitutivo dello stesso, mentre spetta al convenuto provarne i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi. Tale onere rimane così ripartito anche nel giudizio di opposizione, dovendo il creditore - opposto provare i fatti costitutivi pagina 16 di 24 della pretesa dal medesimo avanzata, e dunque la fonte negoziale o legale del proprio diritto, mentre il debitore - opponente dovrà invece fornire la prova dell'insussistenza della pretesa creditoria azionata con il procedimento monitorio,
dell'avvenuto adempimento o delle modificazioni subite dalla stessa. Dal citato articolo si desume, quindi, il c.d. principio di presunzione di persistenza del diritto in forza del quale essa, appunto, si presume, ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (cfr., ex plurimis, Cass. civ. sez. unite, n° 13533/2001 del 30.10.2001,
Cass. civ., sez. I, n° 13674/2006 del 13.06.2006; Cass. civ., sez. III, n°
8615/2006).
Risulta evidente e documentato in atti che l'odierna opposta, da diversi anni,
fornisca acqua potabile per uso industriale alla società Ciò sulla Parte_1
base di una concessione risalente al 06.04.1989 a firma di Parte_2
all'epoca titolare dell'indicata azienda. Nel documento denominato polizza di
abbonamento (che unitamente a quello poc'anzi indicato forma l'allegato 2 di cui al ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo), datato per l'appunto 06.04.1989,
è specificato che le norme del Regolamento per la distribuzione di acqua potabile,
deliberato dalla Deputazione Amministrativa in data 04 Agosto 1955, debitamente
approvato e reso esecutivo con Decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle
Foreste del 23.05.1947, n° 811, e sue successive modifiche ed integrazioni (all. 2
pagina 17 di 24 alla memoria integrativa ex art. 171 ter, n° 2, c.p.c. di parte opposta), hanno valore
contrattuale anche se di seguito non trascritte. Nel medesimo è, altresì,
espressamente previsto che l'abbonamento decorrerà dalla data di stipula della
presente polizza, ha la durata di un anno e si intenderà tacitamente rinnovato,
sempre per la stessa durata, qualora una delle parti non abbia disdetto - con
lettera raccomandata - almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno, salvo ben
inteso il caso di risoluzione per morosità e per le ragioni di cui agli artt. 20 e 20
bis del ripetuto regolamento. Con riferimento a quest'ultimo, agli atti di causa,
l'art. 4 del medesimo, rubricato decorrenza e durata della concessione, prevede, al riguardo, che le concessioni decorrono dal primo giorno di fornitura dell'acqua e,
di regola, tranne convenzione speciale, hanno durata annuale, che si rinnova
tacitamente di anno in anno, qualora non sia fatta disdetta da parte del
concessionario, notificata con lettera raccomandata, almeno due mesi prima della
scadenza. Tutte le spese e le tasse per il contratto di concessione e per la tacita
rinnovazione dello stesso sono a carico degli abbonati e dovranno da questi essere
rimborsate al . Fa espresso riferimento ad un contratto di concessione CP_1
anche l'art. 6 bis del citato Regolamento inerente alle modalità di redazione e sottoscrizione dello stesso oltre che alla dichiarazione del domicilio legale.
È logico pensare, sulla scorta di ciò, che tra le parti in causa intercorra un rapporto di natura contrattuale sin dal lontano 1989 (cfr. anche documento scheda di
consumo 149/C, all. 14 all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo ed all. 3 alla pagina 18 di 24 memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c., di parte opposta) e che il medesimo, di fatto, sia ancora in essere. Ciò avendo la continuato Parte_1
ad usufruire della fornitura di acqua e non essendovi mai stata alcuna disdetta o risoluzione. È, allo stesso modo, da considerare che quest'ultima, con il pagamento della fattura n° 24174 del 20.12.2021, dell'importo di euro 70.478,73, ha non solo riconosciuto l'esistenza di un rapporto di fornitura da parte del
[...]
ma anche, limitatamente al documento contabile e fiscale Controparte_1
richiamato, del debito maturato nei confronti dell'ente gestore del servizio idrico.
Si aggiunga, inoltre, che la società opponente, a fronte delle fatture inviate poste alla base della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo oltre che del sollecito di pagamento, ha avuto un atteggiamento inerte, non contestando alcunché, se non in sede di giudizio di opposizione, in ordine alla sussistenza del rapporto di fornitura o degli importi e delle voci di costo di cui agli indicati documenti. Tale
ultima circostanza, per come si esporrà, assume rilevanza nel valore probatorio da riconoscere alle fatture poste alla base del monitorio.
L'opposta, da parte sua, ha depositato copie conformi di n° 3 fatture elettroniche,
intestate alla e riportanti quale descrizione in causale: fornitura Parte_1
servizio acqua in via Falagato, Altavilla Silentina. Matr. n° 208967, Utente n°
44050. In esse sono indicati il numero di matricola e di contatore, i consumi effettivi e il periodo di attinenza, il prezzo, la lettura iniziale e quella finale, nonché
la fascia di riferimento in merito ai metri cubi erogati. La giurisprudenza si è più
pagina 19 di 24 volte espressa sulla natura e la valenza della fattura commerciale ai fini della prova del credito specificando che essa consiste nella dichiarazione, indirizzata da una parte all'altra, di fatti riguardanti un rapporto già costituito, quindi, di un atto unilaterale a contenuto partecipativo che di per sé non costituisce prova del rapporto contrattuale, se questo è posto in contestazione, né delle prestazioni eseguite e del danno lamentato. Ciò tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla (cfr. Cass., sez. civ., sentenza n° 15176/2015 del 20.07.2015; Cass. sez.
civ., sentenza n° 15832/2011 del 19.07.2011; Cass. sez. civ., sentenza n° 771/1982
del 09.02.1982). La fattura, quindi, può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite solo se il rapporto non è contestato e il debitore ha accettato le fatture senza contestazioni nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. civ., sez.
III, sent. n° 13651/2006 del 13.06.2006). Quando essa non assurge a piena e perfetta dignità probatoria avrà, pertanto, valore di mero indizio che dovrà essere valutato nel complesso degli elementi emersi dall'istruttoria. Nel caso che occupa può essere riconosciuto alle indicate fatture pieno valore probatorio, ciò
considerata la produzione in giudizio fattane anche dall'opponente, il modo in cui sono state formate, l'assenza di contestazione delle stesse prima del giudizio, i documenti di causa a cui si ricollegano.
pagina 20 di 24 Sulla scorta di ciò è da ritenersi certamente provato il rapporto sussistente tra le parti oltre che il credito vantato dall'opposto che, tuttavia, va necessariamente ridotto nell'ammontare.
È incontroverso, infatti, in quanto circostanza riconosciuta dall'opposto, provata documentalmente (allegati dal n° 1 al n° 8 dell'atto di citazione) e sufficiente per la revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, che la abbia Parte_1
versato 70.478,73 euro al , a saldo della fattura n° Controparte_1
24174 del 20.12.2021. Sulla base di tale considerazione va certamente ridotto l'importo da riconoscere al che viene così Controparte_1
rideterminato in euro 123.702,83, ciò tenuto conto delle fatture non saldate, la n°
12265 del 25.10.2022, di euro 67.344,51, e la n° 3651 del 17.01.2023, di euro
56.368,32.
Il decreto ingiuntivo n° 1301/2023 va pertanto revocato, sulla base delle motivazioni espresse, con le determinazioni che seguono.
L'azione per la quale il ha chiesto il pagamento Controparte_1
della fattura n° 24174 del 20.12.2021, pur essendo stata quest'ultima già pagata prima del deposito del ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo (il
26.06.2023), ha determinato nell'opponente l'azione di spiegare ulteriori argomentazioni difensive, a fronte di una istanza di pagamento specifica rivelatasi del tutto infondata e certamente evitabile tramite un semplice controllo contabile pagina 21 di 24 da parte dell'opposto. Essa è oggetto di opportuna e adeguata valutazione da parte del Tribunale ai fini della determinazione in ordine alle spese del giudizio.
Con riferimento ad esse, è principio noto quello per cui la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può qualificarsi soccombente né essere condannato, neppure in parte, al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione
(Cass. sez. civ., ordinanza| n° 4860/2024 del 23.02.2024; Cass. sez. civ., ordinanza n° 23434 del 1° agosto 2023; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza n° 17137
del 26.05.2022; Cass. sez. civ, III, sentenza n° 9587 del 12.05.2015).
Tale ultima ipotesi ricorre nel caso concreto. Le spese di lite inerenti al presente giudizio, essendo stata la domanda di parte opponente accolta solo in parte con riferimento alla cospicua rideterminazione degli importi riconosciuti e spettanti all'opposto rispetto a quelli quantificati nel decreto ingiuntivo, stante il tenore complessivo della decisione ed avuto riguardo alla pretesa infondata ed ingiustificata del in relazione al pagamento della Controparte_1
fattura n° 24174 del 20.12.2021, vanno compensate tra le parti nella misura pagina 22 di 24 ritenuta equa di un terzo. Ciò ponendo i residui due terzi a carico della parte opponente.
Esse vanno liquidate come da dispositivo che segue applicando i valori medi, ai sensi del D.M. 55/2014, da ultimo aggiornato con D.M. n° 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- Dichiara la competenza funzionale, per materia, del Giudice adito.
- Revoca il decreto ingiuntivo n° 1301/2023, emesso dal Tribunale di Salerno in data 21.06.2023 nell'ambito del procedimento recante n° 4750/2023 R.G.
- Accoglie parzialmente l'opposizione proposta dalla Parte_1
rideterminando la somma spettante al in euro Controparte_1
123.702,83, ottenuta decurtando dall'importo di euro 194.191,56 - riconosciuto con il decreto ingiuntivo opposto - quella portata dalla fattura n° 24174 del
20.12.2021, pari ad euro 70.478,73.
- Condanna, pertanto, la a pagare in favore del Parte_1 [...]
la somma di euro 123.702,83, oltre interessi legali dal Controparte_1
giorno della domanda e sino al soddisfo.
- Compensa tra le parti, per le ragioni espresse in parte motiva, le spese del presente giudizio nella misura di un terzo e condanna la in Parte_1
persona del suo l.r.p.t., alla refusione dei due terzi di esse in favore del
[...]
che liquida in € 7.512,00, per compensi professionali, Controparte_1
oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. se dovuti, come per legge.
pagina 23 di 24 Così deciso in Salerno, lì 5.10.2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
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