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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 12/05/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4690/2022 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4690 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente:
TRA
nato a [...] il [...] C.F. e residente a [...] C.F._1
Como n. 33, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Liuccia Saffioti (C.F.
- e dall'avv. Alessandra Migliore (C.F. C.F._2 Email_1
del Foro di Como presso lo studio delle quali in C.F._3 Email_2
Como via Dante 25 è elettivamente domiciliato.
-attore-
CONTRO
con sede legale in Milano, Viale Bodio n. 37 – Palazzo 4, numero di iscrizione nel Registro CP_1 CP_2 delle Imprese di Milano e codice fiscale , P.IVA , in persona dei procuratori P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
e (DOC. A), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Rizzo CP_3 Controparte_4
(C.F. ; PEC: e Francesca Andrea Cantone (C.F. C.F._4 Email_3
; PEC: , del Foro di Milano, n. telefax C.F._5 Email_4
02/72170950, e dall'Avv. Patrizia Marsiglia (C.F. ; PEC: C.F._6
, del Foro di Como, presso lo studio di via Borsieri n.21 Como della Email_5 quale ultima è elettivamente domiciliata;
-convenuta-
Oggetto: contrattuale, bancario, intermediazione finanziaria.
CONCLUSIONI
Con provvedimento del 21 ottobre 2024, comunicato il giorno successivo, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., per deposito delle note conclusionali e delle memorie di replica, sulle seguenti conclusioni:
1 per parte attrice Pt_1
Voglia l'Ill.mo Giudice adito così provvedere, reiectis contrariis,
Nel merito: Accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della ai sensi degli artt. 1175, CP_5
1176 e 1375 c.c. e delle norme di settore ossia artt. 39 e 40 del Regolamento CONSOB 16190/2007 – vigenti ratione temporis e le previsioni contrattuali in particolare art. 7, 10, 11del contratto quadro II sezione, per
l'effetto, previa dichiarazione di risoluzione degli ordini di acquisto di cui in narrativa ((che qui si richiamano quanto ad identificazione), condannare la convenuta a risarcire il danno sofferto da nella Parte_1 misura di € 134.297,00= maggiorata degli interessi compensatori e della rivalutazione monetaria con decorrenza ex tunc da ogni singolo versamento sino al saldo effettivo, con restituzione dei titoli alla Banca.
Sempre nel merito: rigettare ogni domanda avversaria e la domanda riconvenzionale avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese ex D.M. 147/2022 e compensi professionali maggiorati del 15 % per spese generali, oltre accessori come per legge.”
Co per parte convenuta : CP_1
In via principale
• rigettare tutte le domande formulate dal in quanto infondate in fatto e diritto;
CP_6
In via subordinata
• escludere la responsabilità della quanto meno con riferimento all'investimento del 5 luglio 2016; CP_5
• nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dal
[...] tenuto conto della condotta dell'attore, escludere la condanna della ai sensi e per gli CP_6 CP_5 effetti dell'art. 1227, comma 2, c.c., ovvero, in ulteriore subordine, ridurla alla minor somma che il Tribunale adito ritenesse di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., in ragione di quanto dedotto;
• nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dal
condannare l'attore alla restituzione in favore della BANCA di tutto quanto guadagnato e/o CP_6 incassato, in qualsivoglia forma, da tutti gli investimenti eseguiti nel corso del rapporto di prestazione dei servizi di investimento in essere con / ! (oggi , anche CP_7 CP_1 Controparte_8 eventualmente con compensazione con le somme che si ritenessero dovute dalla al SIG. CP_5 CP_6
In estremo subordine
• ridurre la condanna della BANCA alla minore somma ritenuta di giustizia, in ragione di quanto dedotto in atti, ivi compreso il fatto che la BANCA non può essere in alcun modo ritenuta responsabile con riferimento all'acquisto del 5 luglio 2016;
In via riconvenzionale
• accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo all'intermediario e, per
l'effetto, condannare il alla restituzione in favore della dell'importo di Euro 71.078,34, CP_6 CP_5 ovvero di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi dal dì del pagamento;
In ogni caso
• con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge,
e chiede che la causa venga trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle Comparse conclusionali e delle Memorie di replica.”
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 21.12.2022, conveniva in Parte_1 Co giudizio chiedendo accertarsi il grave inadempimento contrattuale di quest'ultima, ai sensi degli CP_1 artt. 1175, 1176 e 1375 c.c. e delle norme di settore ossia artt. 39 e 40 del Regolamento CONSOB 16190/2007 vigenti ratione temporis e delle previsioni contrattuali in particolare art. 7, 10, 11del contratto quadro II sezione, e per l'effetto, dichiararsi la risoluzione degli ordini di acquisto impartiti dall'attore e condannare la convenuta a risarcire il danno sofferto da nella misura di € 134.297,00, pari alla differenza tra il Pt_1 Pt_1 valore complessivo dei cinque ordini impartiti (€202.031,50= oltre € 808,13 di commissioni) e l'importo Con riconosciuto in sede di (Arbitro per le Controversie Finanziarie) nel frattempo adito, ovvero e 68.542,63.
Deduceva infatti l'attore, di professione operaio magazziniere, di aver investito praticamente tutti i suoi risparmi nell'acquisto di azioni Monte Paschi Siena, dopo essersi recato presso quella che era la propria banca da cinque anni, (cui successivamente è subentrata e, aver ricevuto proposta dal CP_7 CP_1
Funzionario di Banca di attivare contratto di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, collocamento e servizio di consulenza in materia di investimenti finanziari, con annessa apertura di deposito titoli identificato con il n. 363/148174/7, e di acquistare quelle azioni.
Ciò che eseguiva il 7.4.2016, tre giorni dopo l'attivazione del servizio, immettendo quattro ordini di acquisto di ord. ISIN [...], e precisamente (I) VN € 111.000,00= al prezzo 0,45500 per un controvalore di CP_10
€ 50.505,00 (nota informativa n. 1015333 e commissioni per € 202,02), (II) VN € 111.000,00= al prezzo 0,45400 per un controvalore di € 50.394,00 (come da nota informativa n. 1015341 e commissioni per € 201,58), (III) VN
€ 111.000,00 al prezzo 0,45500 per un controvalore di € 50.505,00 (nota informativa n. 1015436 e commissioni pari a € 202,02) e (IV) VN € 94.000,00= al prezzo 0,45400 per un controvalore di € 42.676,00 (nota informativa n. 1015442 con commissioni pari a € 170,70), cui seguiva, a tre mesi di distanza, il 5.7.2015, il versamento di €
7.951,5027.000 delle medesime azioni, nel numero di 27.000, al prezzo di Euro 0,29450 ciascuna.
Imputava lla banca le conseguenze della perdita che le azioni subivano, pari al 18.02.2019 (doc.15) al Pt_1 Con 97,008%, con perdita pertanto nella misura di € 196.770,41; faceva valere le proprie ragioni davanti al che parzialmente le accoglieva, condannando (con Decisione n. 3857 del 14 giugno 2021 (doc. 20 ) la Pt_1 banca –che pure si era costituita nel procedimento- a risarcirlo nella misura di € 68.542,00 (rivalutata dalla data dell'operazione alla data della decisione, per € 2.536,05, oltre a interessi legali) pari alla differenza tra il capitale investito inizialmente e il controvalore che avrebbe potuto trarre se avesse ceduto tempestivamente le azioni in allora detenute in data 5 luglio 2016 (€ 125.538,00)”.
si costituiva, tempestivamente, il 3.3.2023 chiedendo il rigetto della domanda, contestata sotto vari CP_1 profili, anzitutto con l'eccezione di non aver prestato il servizio di consulenza –essendosi limitata unicamente alla ricezione e trasmissione di ordini, che erano stati impartiti direttamente dal cliente, tramite home banking-
e di aver comunque operato un controllo di appropriatezza;
e rilevando che il profilo del cliente presentasse un livello di rischio medio-alto, come riscontrabile anche dalla scelta dell'attore di continuare ad investire nel medesimo strumento azionario.
In via subordinata chiedeva accertarsi l'esclusione della propria responsabilità quanto meno con riferimento all'investimento del 5 luglio 2016, ed in ogni caso con piena operatività dell'art. 1227 cc, tatno in relazione al primo che al secondo comma. In riconvenzionale, insistendo per l'assenza di propria responsabilità, chiedeva la condanna di controparte alla restituzione in proprio favore dell'importo di € 71.078,34 (€ 68.542,00 a titolo di capitale, oltre rivalutazione) corrisposto in esecuzione della decisione A.C.F.
In sede di prima udienza, il 29 marzo 2023, il sottoscritto G.I. concedeva termine per l'introduzione del procedimento di mediazione di cui all'art. 1 e seguenti del d.lgs 28/2010, ritenendo la stessa condizione di procedibilità della domanda, stante la materia di causa, bancaria. Alla successiva udienza, cartolare, del 24 maggio 2023, dava atto dell'avvenuto esperimento della mediazione, definitasi con esito negativo, e pertanto
3 concedeva i termini ex art. 183 co.VI cpc, nel rispetto dei quali parte attrice depositava la prima e la terza memoria, e parte convenuta la seconda, nessuna richiedendo istruttoria. Pertanto, con note di trattazione scritta del 11.12.2023 le parti richiedevano entrambe fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, e il sottoscritto G.I., all'udienza cartolare del 13.12.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al giorno 21 ottobre 2024. In tale ultima sede, tratteneva, da ultimo, in decisione il fascicolo con concessione di termine ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 per deposito di note conclusionali, nonché di ulteriori giorni 20 per deposito memorie di replica, nel rispetto dei quali entrambe le parti depositavano tanto la comparsa conclusionale quanto la memoria di replica.
II. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario italiano e, più in dettaglio, la competenza del Tribunale di
Como, già alla stregua dell'art. 18 cpc (residenza n Brunate, CO). Pt_1
Egualmente risultano provate la legittimazione ad causam, la legittimazione ad processum e l'interesse ad agire.
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato e parte convenuta si è costituita, tempestivamente CP_1 entro 20 giorni prima dell'udienza fissata in citazione, così mantenendo il diritto ad esercitare la riconvenzionale svolta.
Ritualmente esperita (doc.14 attoreo, dep 22.5.23), seppur infruttuosamente, è la mediazione, giusta provvedimento del 29 marzo 2023 del G.I.
III. I fatti, per come verificatisi, sono pacifici.
Non è contestato infatti, oltre che provato documentalmente, che tra le parti sia stato stipulato il 4.4.2016 contratto con annessa apertura di deposito titoli identificato con il n. 363/148174/7collegato al conto corrente n. 363/21120782/4, già da anni quest'ultimo nella disponibilità di correntista presso l'allora Pt_1 CP_11
Egualmente pacifico e documentato che al momento del'apertura del dossier titoli il conto corrente
[...] dell'attore disponeva della provvista di circa € 204.357,35.
Allo stesso, modo, è pacifico che bbia autonomamente compiuto, dalla propria piattaforma di home Pt_1 banking, cinque operazioni di acquisto delle medesime azioni, quattro il 7.4.2016, tutti nell'arco di poche ore, ed un ulteriore il 5.7.2016.
In relazione agli altri profili le ricostruzioni divergono.
Non risulta corroborato da prova –in assenza di prova documentale e mancando richieste istruttorie-, e non soggiace al principio di non contestazione ex art. 115 cpc -essendo invece stata tempestiva la contestazione Cont operata dalla banca- la circostanza che le operazioni di acquisto di azioni siano state consigliate da un
Funzionario di men che meno da un consulente privato (c.d.private banker); deve pertanto CP_7 Cont concludersi che la decisione di acquistare azioni ia stata assunta da utonomamente, e sia stata Pt_1 compiuta autonomamente. L'attore pertanto non sarebbe stato mal consigliato, semmai non consigliato.
IV. Risulta palese infatti che l'attore non abbia ricevuto adeguate informazioni in ordine alle caratteristiche e alla rischiosità delle azioni di Monte Paschi Siena, come anche che le avrebbe necessariamente dovute ottenere nell'ambito di un servizio di consulenza, ma ciò che rileva è che tali operazioni sono state compiute da Pt_1 utilizzando sì una piattaforma –quella del dossier titoli- messa a disposizione dalla banca in forza del contratto stipulato il 4.4.2016 ma non in costanza di un'operazione soggetta al servizio di consulenza. aveva Pt_1 infatti piena operatività del proprio home banking, e poteva compiere operazioni in completa autonomia, in questo modo operando alla stregua dei clienti delle piattaforma di trading oggigiorno fornite dalla maggioranza degli Istituti di credito o da broker on-line.
4 Come chiaramente emergente dalla lettura integrale dell'accordo contrattuale stipulato tra le parti (e precisamente ““Modulo di richiesta di attivazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento di strumenti finanziari, servizio di consulenza in materia di investimenti e del deposito di strumenti finanziari con il connesso servizio di custodia e amministrazione – Dossier titoli” e relative “Norme contrattuali”, sub doc. 2 , l''art. 9 delle “Norme contrattuali” (pag.16), rubricato CP_1
“servizio di consulenza” recita che “la Banca presta il servizio di consulenza in materia di investimenti (…) ogni qualvolta il servizio è prestato (i) attraverso i propri promotori finanziari fuori dai locali commerciali della c.d. “offerta fuori sede” o (ii) presso le filiali della . [In particolare la fornisce ai clienti CP_5 CP_5 CP_5 consigli e raccomandazioni personalizzate ed utili per effettuare scelte di investimento o disinvestimento adeguate i relazione alla conoscenza ed esperienza del cliente nel settore d'investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio proposto ovvero richiesto, nonché alla situazione finanziaria ed agli obiettivi di investimento del cliente come da questi comunicati”].
Che l'operatività del trading tramite home banking sia una modalità alternativa alle due indicate dall'art. 9, e dunque alternativa, in particolare, alla cd. offerta fuori sede (lampante essendo la diversità rispetto all'ipotesi di contrattazione presso “le filiali della banca”) emerge incontrovertibilmente a pag.4 delle medesime condizioni, ove alla voce “modalità di invio ordini e revoche” sono espressamente date, come opzioni diverse – alternative o cumulative-, oltre a quella “tramite telefono”, da una parte l'invio “attraverso la sottoscrizione di apposita modulistica presso le filiali o fuori sede, attraverso i promotori finanziari della banca”, dall'altra
“tramite accesso all'area riservata dell'home banking della Banca”.
Ebbene, trattandosi di modalità chiaramente indicate in contratto quali diverse, ed essendo espressamente previsto il servizio di consulenza unicamente laddove il servizio è prestato presso le filiali o con c.d. “offerta fuori sede, ne discende che pur avendo attivato il servizio di consulenza ed essendo espressamente Pt_1 previsto tra i servizi di cui poteva godere, ha egli deciso di non esercitarlo agendo direttamente attraverso piattaforma home-banking (né, si noti, assume rilievo in senso contrario la circostanza che al comma terzo dell'art. 9 tra le modalità di impartizione ordini quelle di cui all'art.3, comprensivo anche dello strumento di internet: come precisato, l'utilizzo dell'home banking non risulta canale di trading vietato, ma regolarmente previsto, soltanto sprovvisto di quella copertura consulenziale che invece offre l'istituto di credito solo a determinate condizioni.
D'altra parte, comprensibilmente, non può parificarsi, dal punto di vista degli oneri di vigilanza e controllo dell'ordine incombenti sulla banca, e tutela del cliente lato sensu, la condizione del correntista che esegue l'operazione direttamente, e senza “filtro” del consulente, da quest'ultima, dovendo peraltro giungere alla conclusione, nle primo caso, che ogni operazione dovrebbe finire per essere oggetto di scrutinio e sindacato da parte dell'intermediario, con evidenti distonie ed inefficienze del sistema.
Non essendovi un onere dell'intermediario in termini di consulenza, non può pertanto rilevarsi alcun inadempimento sotto questo profilo.
Decadono infatti le doglianze relative al mancato rilascio di un prospetto informativo delle azioni come anche dell'assenza di condotte impeditive dell'esecuzione dell'ordine stante la concentrazione della quasi totalità della provvista (94,93%) in un solo titolo, non trattandosi di obblighi in capo all'intermediario nell'utilizzo del canale di trading diretto a mezzo piattaforma home-banking, esattamente come per gli altri operatori.
V. Diverse considerazioni, pur parzialmente, involgono il profilo dell'inadeguatezza/inappropriatezza dell'investimento rispetto al profilo finanziario del cliente, che –nella ricostruzione attorea- avrebbe dovuto essere correttamente inquadrato dall'intermediario e pertanto portare all'attivazione di meccanismi
“bloccante” la finalizzazione dell'operazione o, quantomeno, l'emersione di un sistema di alert.
5 E' vero infatti che dalla sintesi del questionario ID (doc.1 convenuta) emerge (vds pag.9) la seguente sintesi:
“profilo di rischio: medio basso;
obiettivo investimento: integrazione del reddito;
esperienza finanziaria: bassa, situazione finanziaria: media;
obiettivo temporale: breve termine”, ma la lettura analitica delle risposte fa cogliere una propensione al rischio indicata in “rischio medio” (domanda 18), corrispondente (domanda 19)
“ad ottenere un rendiconto massimo alto con rischio di perdita media”, con un obiettivo di investimento volto
(domanda 21) né alla protezione né al reddito ma alla “crescita”, con disponibilità cioè a “sopportare un livello di rischio medio alto”. Soprattutto, alla domanda n.20, relativa alla percentuale di patrimonio investito che il cliente reputa sopportabile in termini di perdita massima, il cliente barra l'alternativa “nessuna delle precedenti/non rispondo”, di fatto, escludendo le altre quattro soluzioni, comprendenti perdite massime inferiori al 5%, tra il 5 e il 10%, tra il 10 e il 25% ed oltre al 25%: ebbene, ove la risposta data abbia ad intendersi come “non rispondo” risulta evidente la mancata collaborazione del cliente nell'aiutare a tratteggiare il proprio profilo, nell'altra ipotesi (“nessuna delle precedenti”) la risposta dovendo assumere il significato di piena disponibilità a perdita consistente, di gran lunga superiore a quel “oltre il 25%” non barrata. La prima lettura appare non peregrina, specie se letta sinotticamente alle altre rese alle domande n. 1,2,3,4,5 (“mai/non rispondo”) e 6 (“nessuna delle precedenti/non rispondo”) e 10,13,14: quantomeno le risposte ai quesiti 16 e
20 risultano con evidenza funzionali a fornire meno indicazioni possibili all'intermediario per tratteggiare il profilo finanziario dell'investitore, con ciò configurando gli estremi del concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 co.I cc generatore di una diminuzione dell'astratto danno risarcibile.
Da quanto precede risulta pertanto come, in verità, il profilo di rischio del cliente non fosse univocamente tratteggiato, anche in ragione delle risposte dallo stesso fornite, ragione per cui non possa incontrovertibilmente concludersi per la sussistenza di elementi da parte dell'istituto di credito per desumere l'inappropriatezza dell'investimento rispetto al profilo finanziario del cliente, e dunque porre in essere meccanismi bloccanti.
VI. Le superiori motivazioni, in ogni caso, risultano assorbite alla luce delle ragioni che seguono, ovvero avuto riguardo all'oggetto della domanda -differenziale tra perduto e risarcito da e facendo buon governo del CP_9 principio di cui al secondo comma della norma testè richiamata: l'art. 1227 c.c. capoverso dispone, infatti, che
“il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”.
Ebbene, nel caso di specie deve trovare condivisione, in parte qua, la statuizione dell'Arbitro per le
Controversie Finanziarie (ACF) –citata da entrambe le parti- che, con decisione n. 3857 del 14 giugno 2021, ha stigmatizzato l'ordine effettuato da l 5 luglio 2016: Pt_1
- precisando come (pag.3) “deve ritenersi che al più tardi a tale data il ricorrente fosse o comunque ben avrebbe potuto acquisire sufficiente consapevolezza del rischio insito in una tale operatività, ove reiterata. Orienta in questo senso la circostanza che il ricorrente era o doveva essere consapevole del Cont fatto che le azioni i erano nelle more ampiamente deprezzate e quindi che esse rappresentavano, oramai, un investimento decisamente più rischioso. Pertanto, la decisione di incrementare il pacchetto azionario detenuto, piuttosto che liquidare le azioni già in portafoglio, non può essere ricondotta ad ambiti di responsabilità dell'intermediario convenuto, ma piuttosto intesa come il frutto di una libera scelta del ricorrente”;
- e concludendo pertanto nel senso di precludere il risarcimento integrale all'attore, non riconoscendogli l'importo “che il ricorrente avrebbe potuto trarre se avesse ceduto tempestivamente le azioni in allora detenute in data 5 luglio 2016 (€ 125.538,00)”, e dunque limitandolo alla differenza tra quello complessivamente versato e quest'ultimo (dunque € 68.542,00, oltre € 2.536,05 a titolo di rivalutazione.
Risulta infatti indimostrato in atti, nonostante l'onere della prova gravi sull'attore (art. 2697 cc), per quale ragione abbia deciso di acquistare il 5.7.2016 ulteriori azioni della medesima società nonostante Pt_1
6 avrebbe dovuto, in quel momento, essere necessariamente a conoscenza del prezzo di carico di ogni singola azione (€ 0,29450) e, soprattutto, del raffronto con il valore della stessa al momento dell'acquisto, tre mesi prima (per oltre € 190.000), 0,454/5, e dunque della perdita di oltre un terzo del valore (circa il 36%), e dunque di star perdendo oltre € 68.000.
Cristallizzata al momento del quinto ordine, del luglio 2016, la condizione di deve presumersi, fino a Pt_1 prova contraria, come quella di chi fosse a conoscenza del valore, in significativa perdita, delle proprie azioni, e pertanto anche della volatilità delle stesse. A riguardo parte attrice non ha fornito elementi di prova volti a superare la citata presunzione;
non ha anzitutto neppure dedotto di non essere a conoscenza delle perdite. Ha del tutto omesso di motivare le ragioni che lo hanno portato ad effettuare un ulteriore ordine, di € 7.951,50 (la cui richiesta di rimborso non si vede come possa trovare accoglimento) e non ha né dedotto di aver contattato Cont l'intermediario per limitare le perdite ed uscire dalle posizioni in acquistate, né argomentato in ordine ai motivi per cui non abbia operato in vendita, anziché in ulteriore acquisto.
In mancanza di giustificazioni fornite dall'attore –che, si ripete, non ha preso posizione sul punto e non ha articolato prova orale- in ordine al comportamento assunto nei mesi successivi agli ordini di aprile 2016, culminato con l'ordine di luglio 2016- non può che farsi operare presuntivamente, la massima di comune esperienza in ambito finanziario per cui, se è vero che la liquidazione di un investimento in rosso può essere evitata, trovando razionale giustificazione nell'aspettativa di ripresa di valore dell'azione (ma anche tali valutazioni, nel caso di specie, appaiono scarsamente spendibili, per le ragioni che verranno affrontate infra), e dunque costituendo valutazione che viene influenzata anche dalla propria situazione finanziaria, invece l'acquisto di ulteriori azioni, nonostante la perdita secca ed impiegando così la quasi totalità della propria liquidità, non può che rispondere ad un evidente finalità speculativa, celante l'aspettativa di rimbalzo dell'azione.
A fronte di un atteggiamento finanziario obiettivamente speculativo e presuntivamente consapevole, quantomeno a far data dal 5.7.2016, eventuali inadempimenti dell'intermediario (in ogni caso inesistenti in relazione all'oggetto di cui al § IV, e non adeguatamente dimostrate rispetto a quello del § V) non possono assumere rilievo, risultando incontrovertibilmente assorbiti dalla condotta del cliente, odierno attore, esitando in “danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza” (art. 1227 cc).
Per tutte le ragioni che precedono la domanda attorea deve essere disattesa.
VII. Resta da vagliare la riconvenzionale di parte convenuta, volta alla restituzione dell'importo di € 68.542,00 + Con
€ 2.536,05 corrisposti all'attore in esecuzione della decisione dell'
VII.I - L'accoglimento della riconvenzionale ben potrebbe fondare sulle considerazioni da ultimo sviluppate, a condizione che se ne possa anticipare la portata da luglio 2016 ad aprile 2016.
Ebbene, a riguardo il Tribunale richiama anche la giurisprudenza recente della Suprema Corte in materia di risarcimento del danno per l'inadempimento dell'obbligo informativo, secondo cui (Cass.17 aprile 2020, n.
7905, e successive Cass. 28 luglio 2020, n. 16126, Cass. 11 novembre 2021, n. 33596 e Cass 18293/2023) “nei contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento l'intermediario finanziario ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto”, per cui “al riscontro dell'inadempimento degli obblighi di corretta informazione consegue
l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità tra il detto inadempimento e il danno patito dall'investitore: presunzione che spetta all'intermediario superare, dimostrando che il pregiudizio si sarebbe comunque concretizzato quand'anche l'investitore avesse ricevuto le informazioni omesse”.
7 L'ordinamento è connotato pertanto dalla sussistenza di una presunzione di esistenza del nesso causale tra inadempimento degli obblighi informativi lato sensu e danno patito dall'investitore, presunzione che tuttavia non è iuris et de iure ma suscettibile di prova contraria.
VII.II - Ebbene in questo caso la prova contraria non si ritiene essere completamente formata: né da parte convenuta, attrice in riconvenzionale, la cui tesi sul punto non trova addentellati fattuali e riscontri probatori, né, comunque, dal complesso del materiale probatorio e conoscitivo nella disponibilità del Tribunale, rispetto cui si compiono le valutazioni che seguono.
E' vero infatti che costituisce un argomento dalla potenzialmente elevata persuasività quello per cui, Cont controfattualmente ragionando, se on ha desistito, a luglio 2016, dall'acquistare azioni allorchè Pt_1 la loro quotazione era scesa di oltre un terzo, e dunque con una rilevante perdita contingente, tantomeno, potrebbe assumersi, l'avrebbe fatto tre mesi prima, allorchè non vi erano passività direttamente percepibili;
e pertanto, anche in ipotesi di fornitura delle più approfondite possibili informazioni da parte dell'intermediario, in ogni caso si sarebbe esposto finanziariamente, così di fatto decidendo di operare anche nella condizione di scelta di investimento realmente consapevole.
Come anche, si osservi, risulta fatto notorio, rientrante nella comune esperienza (art.115 cpc) nella disponibilità non (solo) di appassionati di economia o conoscitori del mondo della finanza, bensì di fruitori di temi di stretta attualità, la circostanza che in data antecedente all'acquisto delle azioni da parte di d Pt_1 al successivo crack del 2016, e precisamente già nel triennio precedente, e specialmente nel 2014, diversi fattori dall'eco nazionale (frequenti scioperi, bocciatura da parte della Banca centrale europea, forte diminuzione del valore del titolo in borsa, crisi delle società sportive, calcistiche e cestistiche finanziate) avevano acceso un faro sulle condizioni dell'Istituto di Credito Monte Paschi Siena e, conseguentemente, sulla volatilità del titolo;
con ciò non potendo escludersi, pertanto, che lo stesso attore ne fosse a conoscenza e che avesse precisamente questa finalità.
Con VII.III - Ma, come acutamente osservato anche dalla decisione del (punto 4 pag.3) ed in assenza di elementi ulteriori portati da parte convenuta a suffragio della propria richiesta svolta in riconvenzionale, non possono tali indici, dalla valenza anche in questo caso presuntiva e non probatoria, assurgere al rango di “gravità, precisione e concordanza” richiesto dall'art. 2729 cc, e pertanto superare la presunzione di esistenza del nesso causale;
vieppiù tenuto conto, nuovamente, del rilievo del questionario Mifid che, per quanto in alcuni passaggi vago e/o non chiaramente intelligibile, non consente certamente di concludere per la caratterizzazione di quale investitore particolarmente evoluto e a suo agio con lo strumento utilizzato. Anche perché -e Pt_1 nuovamente, ma in senso contrario, tornano in rilievo le presunzioni- ove lo fosse stato difficilmente avrebbe investito la quasi totalità del suo patrimonio in strumenti finanziari a rischio assai elevato, specie in quegli anni.
Per tali ragioni deve essere disattesa anche la domanda riconvenzionale.
VIII. La soccombenza reciproca, di parte attrice sulla principale e di parte convenuta sulla riconvenzionale, determina la compensazione delle spese, tuttavia parziale e non totale, con condanna nella misura di un terzo in capo a parte attrice in attuazione del principio della soccombenza prevalente, (I) avendo dato vita al giudizio,
(II) nonostante apprezzabile motivazione già resa da altro organismo decidente, seppur diverso dall'Autorità
Giurisdizionale (III) ed in ogni caso tenuto conto del diverso valore tra domanda principale e domanda riconvenzionale (2:1).
Esse vengono liquidate tra i minimi e i medi per le prime due fasi, e per l'ultima, non anche per la fase di trattazione, ai minimi (tenuto conto dell'assenza di istruttoria svolta), avuto riguardo allo scaglione da €
52.000,00 ed € 260.000,00 tenuto conto del valore di causa indicato in domanda, utilizzando i parametri di cui al D.M.147/2022.
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Giorgio Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
S.P.A, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede: CP_1
Respinge la domanda attorea.
Rigetta la domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta.
Compensa le spese di lite tra le parti, nella misura di 2/3.
CP_ Condanna, per il residuo terzo alla rifusione delle spese di lite in favore di , in Parte_1 CP_1 persona del l.r.p.t, che quantifica, complessivamente, in € 2.750,00 (duemilasettecentocinquanta/00), oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Como, il 11 maggio 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
9
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4690 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente:
TRA
nato a [...] il [...] C.F. e residente a [...] C.F._1
Como n. 33, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Liuccia Saffioti (C.F.
- e dall'avv. Alessandra Migliore (C.F. C.F._2 Email_1
del Foro di Como presso lo studio delle quali in C.F._3 Email_2
Como via Dante 25 è elettivamente domiciliato.
-attore-
CONTRO
con sede legale in Milano, Viale Bodio n. 37 – Palazzo 4, numero di iscrizione nel Registro CP_1 CP_2 delle Imprese di Milano e codice fiscale , P.IVA , in persona dei procuratori P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
e (DOC. A), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Rizzo CP_3 Controparte_4
(C.F. ; PEC: e Francesca Andrea Cantone (C.F. C.F._4 Email_3
; PEC: , del Foro di Milano, n. telefax C.F._5 Email_4
02/72170950, e dall'Avv. Patrizia Marsiglia (C.F. ; PEC: C.F._6
, del Foro di Como, presso lo studio di via Borsieri n.21 Como della Email_5 quale ultima è elettivamente domiciliata;
-convenuta-
Oggetto: contrattuale, bancario, intermediazione finanziaria.
CONCLUSIONI
Con provvedimento del 21 ottobre 2024, comunicato il giorno successivo, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., per deposito delle note conclusionali e delle memorie di replica, sulle seguenti conclusioni:
1 per parte attrice Pt_1
Voglia l'Ill.mo Giudice adito così provvedere, reiectis contrariis,
Nel merito: Accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della ai sensi degli artt. 1175, CP_5
1176 e 1375 c.c. e delle norme di settore ossia artt. 39 e 40 del Regolamento CONSOB 16190/2007 – vigenti ratione temporis e le previsioni contrattuali in particolare art. 7, 10, 11del contratto quadro II sezione, per
l'effetto, previa dichiarazione di risoluzione degli ordini di acquisto di cui in narrativa ((che qui si richiamano quanto ad identificazione), condannare la convenuta a risarcire il danno sofferto da nella Parte_1 misura di € 134.297,00= maggiorata degli interessi compensatori e della rivalutazione monetaria con decorrenza ex tunc da ogni singolo versamento sino al saldo effettivo, con restituzione dei titoli alla Banca.
Sempre nel merito: rigettare ogni domanda avversaria e la domanda riconvenzionale avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese ex D.M. 147/2022 e compensi professionali maggiorati del 15 % per spese generali, oltre accessori come per legge.”
Co per parte convenuta : CP_1
In via principale
• rigettare tutte le domande formulate dal in quanto infondate in fatto e diritto;
CP_6
In via subordinata
• escludere la responsabilità della quanto meno con riferimento all'investimento del 5 luglio 2016; CP_5
• nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dal
[...] tenuto conto della condotta dell'attore, escludere la condanna della ai sensi e per gli CP_6 CP_5 effetti dell'art. 1227, comma 2, c.c., ovvero, in ulteriore subordine, ridurla alla minor somma che il Tribunale adito ritenesse di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., in ragione di quanto dedotto;
• nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dal
condannare l'attore alla restituzione in favore della BANCA di tutto quanto guadagnato e/o CP_6 incassato, in qualsivoglia forma, da tutti gli investimenti eseguiti nel corso del rapporto di prestazione dei servizi di investimento in essere con / ! (oggi , anche CP_7 CP_1 Controparte_8 eventualmente con compensazione con le somme che si ritenessero dovute dalla al SIG. CP_5 CP_6
In estremo subordine
• ridurre la condanna della BANCA alla minore somma ritenuta di giustizia, in ragione di quanto dedotto in atti, ivi compreso il fatto che la BANCA non può essere in alcun modo ritenuta responsabile con riferimento all'acquisto del 5 luglio 2016;
In via riconvenzionale
• accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo all'intermediario e, per
l'effetto, condannare il alla restituzione in favore della dell'importo di Euro 71.078,34, CP_6 CP_5 ovvero di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi dal dì del pagamento;
In ogni caso
• con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge,
e chiede che la causa venga trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle Comparse conclusionali e delle Memorie di replica.”
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 21.12.2022, conveniva in Parte_1 Co giudizio chiedendo accertarsi il grave inadempimento contrattuale di quest'ultima, ai sensi degli CP_1 artt. 1175, 1176 e 1375 c.c. e delle norme di settore ossia artt. 39 e 40 del Regolamento CONSOB 16190/2007 vigenti ratione temporis e delle previsioni contrattuali in particolare art. 7, 10, 11del contratto quadro II sezione, e per l'effetto, dichiararsi la risoluzione degli ordini di acquisto impartiti dall'attore e condannare la convenuta a risarcire il danno sofferto da nella misura di € 134.297,00, pari alla differenza tra il Pt_1 Pt_1 valore complessivo dei cinque ordini impartiti (€202.031,50= oltre € 808,13 di commissioni) e l'importo Con riconosciuto in sede di (Arbitro per le Controversie Finanziarie) nel frattempo adito, ovvero e 68.542,63.
Deduceva infatti l'attore, di professione operaio magazziniere, di aver investito praticamente tutti i suoi risparmi nell'acquisto di azioni Monte Paschi Siena, dopo essersi recato presso quella che era la propria banca da cinque anni, (cui successivamente è subentrata e, aver ricevuto proposta dal CP_7 CP_1
Funzionario di Banca di attivare contratto di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, collocamento e servizio di consulenza in materia di investimenti finanziari, con annessa apertura di deposito titoli identificato con il n. 363/148174/7, e di acquistare quelle azioni.
Ciò che eseguiva il 7.4.2016, tre giorni dopo l'attivazione del servizio, immettendo quattro ordini di acquisto di ord. ISIN [...], e precisamente (I) VN € 111.000,00= al prezzo 0,45500 per un controvalore di CP_10
€ 50.505,00 (nota informativa n. 1015333 e commissioni per € 202,02), (II) VN € 111.000,00= al prezzo 0,45400 per un controvalore di € 50.394,00 (come da nota informativa n. 1015341 e commissioni per € 201,58), (III) VN
€ 111.000,00 al prezzo 0,45500 per un controvalore di € 50.505,00 (nota informativa n. 1015436 e commissioni pari a € 202,02) e (IV) VN € 94.000,00= al prezzo 0,45400 per un controvalore di € 42.676,00 (nota informativa n. 1015442 con commissioni pari a € 170,70), cui seguiva, a tre mesi di distanza, il 5.7.2015, il versamento di €
7.951,5027.000 delle medesime azioni, nel numero di 27.000, al prezzo di Euro 0,29450 ciascuna.
Imputava lla banca le conseguenze della perdita che le azioni subivano, pari al 18.02.2019 (doc.15) al Pt_1 Con 97,008%, con perdita pertanto nella misura di € 196.770,41; faceva valere le proprie ragioni davanti al che parzialmente le accoglieva, condannando (con Decisione n. 3857 del 14 giugno 2021 (doc. 20 ) la Pt_1 banca –che pure si era costituita nel procedimento- a risarcirlo nella misura di € 68.542,00 (rivalutata dalla data dell'operazione alla data della decisione, per € 2.536,05, oltre a interessi legali) pari alla differenza tra il capitale investito inizialmente e il controvalore che avrebbe potuto trarre se avesse ceduto tempestivamente le azioni in allora detenute in data 5 luglio 2016 (€ 125.538,00)”.
si costituiva, tempestivamente, il 3.3.2023 chiedendo il rigetto della domanda, contestata sotto vari CP_1 profili, anzitutto con l'eccezione di non aver prestato il servizio di consulenza –essendosi limitata unicamente alla ricezione e trasmissione di ordini, che erano stati impartiti direttamente dal cliente, tramite home banking-
e di aver comunque operato un controllo di appropriatezza;
e rilevando che il profilo del cliente presentasse un livello di rischio medio-alto, come riscontrabile anche dalla scelta dell'attore di continuare ad investire nel medesimo strumento azionario.
In via subordinata chiedeva accertarsi l'esclusione della propria responsabilità quanto meno con riferimento all'investimento del 5 luglio 2016, ed in ogni caso con piena operatività dell'art. 1227 cc, tatno in relazione al primo che al secondo comma. In riconvenzionale, insistendo per l'assenza di propria responsabilità, chiedeva la condanna di controparte alla restituzione in proprio favore dell'importo di € 71.078,34 (€ 68.542,00 a titolo di capitale, oltre rivalutazione) corrisposto in esecuzione della decisione A.C.F.
In sede di prima udienza, il 29 marzo 2023, il sottoscritto G.I. concedeva termine per l'introduzione del procedimento di mediazione di cui all'art. 1 e seguenti del d.lgs 28/2010, ritenendo la stessa condizione di procedibilità della domanda, stante la materia di causa, bancaria. Alla successiva udienza, cartolare, del 24 maggio 2023, dava atto dell'avvenuto esperimento della mediazione, definitasi con esito negativo, e pertanto
3 concedeva i termini ex art. 183 co.VI cpc, nel rispetto dei quali parte attrice depositava la prima e la terza memoria, e parte convenuta la seconda, nessuna richiedendo istruttoria. Pertanto, con note di trattazione scritta del 11.12.2023 le parti richiedevano entrambe fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, e il sottoscritto G.I., all'udienza cartolare del 13.12.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al giorno 21 ottobre 2024. In tale ultima sede, tratteneva, da ultimo, in decisione il fascicolo con concessione di termine ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 per deposito di note conclusionali, nonché di ulteriori giorni 20 per deposito memorie di replica, nel rispetto dei quali entrambe le parti depositavano tanto la comparsa conclusionale quanto la memoria di replica.
II. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario italiano e, più in dettaglio, la competenza del Tribunale di
Como, già alla stregua dell'art. 18 cpc (residenza n Brunate, CO). Pt_1
Egualmente risultano provate la legittimazione ad causam, la legittimazione ad processum e l'interesse ad agire.
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato e parte convenuta si è costituita, tempestivamente CP_1 entro 20 giorni prima dell'udienza fissata in citazione, così mantenendo il diritto ad esercitare la riconvenzionale svolta.
Ritualmente esperita (doc.14 attoreo, dep 22.5.23), seppur infruttuosamente, è la mediazione, giusta provvedimento del 29 marzo 2023 del G.I.
III. I fatti, per come verificatisi, sono pacifici.
Non è contestato infatti, oltre che provato documentalmente, che tra le parti sia stato stipulato il 4.4.2016 contratto con annessa apertura di deposito titoli identificato con il n. 363/148174/7collegato al conto corrente n. 363/21120782/4, già da anni quest'ultimo nella disponibilità di correntista presso l'allora Pt_1 CP_11
Egualmente pacifico e documentato che al momento del'apertura del dossier titoli il conto corrente
[...] dell'attore disponeva della provvista di circa € 204.357,35.
Allo stesso, modo, è pacifico che bbia autonomamente compiuto, dalla propria piattaforma di home Pt_1 banking, cinque operazioni di acquisto delle medesime azioni, quattro il 7.4.2016, tutti nell'arco di poche ore, ed un ulteriore il 5.7.2016.
In relazione agli altri profili le ricostruzioni divergono.
Non risulta corroborato da prova –in assenza di prova documentale e mancando richieste istruttorie-, e non soggiace al principio di non contestazione ex art. 115 cpc -essendo invece stata tempestiva la contestazione Cont operata dalla banca- la circostanza che le operazioni di acquisto di azioni siano state consigliate da un
Funzionario di men che meno da un consulente privato (c.d.private banker); deve pertanto CP_7 Cont concludersi che la decisione di acquistare azioni ia stata assunta da utonomamente, e sia stata Pt_1 compiuta autonomamente. L'attore pertanto non sarebbe stato mal consigliato, semmai non consigliato.
IV. Risulta palese infatti che l'attore non abbia ricevuto adeguate informazioni in ordine alle caratteristiche e alla rischiosità delle azioni di Monte Paschi Siena, come anche che le avrebbe necessariamente dovute ottenere nell'ambito di un servizio di consulenza, ma ciò che rileva è che tali operazioni sono state compiute da Pt_1 utilizzando sì una piattaforma –quella del dossier titoli- messa a disposizione dalla banca in forza del contratto stipulato il 4.4.2016 ma non in costanza di un'operazione soggetta al servizio di consulenza. aveva Pt_1 infatti piena operatività del proprio home banking, e poteva compiere operazioni in completa autonomia, in questo modo operando alla stregua dei clienti delle piattaforma di trading oggigiorno fornite dalla maggioranza degli Istituti di credito o da broker on-line.
4 Come chiaramente emergente dalla lettura integrale dell'accordo contrattuale stipulato tra le parti (e precisamente ““Modulo di richiesta di attivazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento di strumenti finanziari, servizio di consulenza in materia di investimenti e del deposito di strumenti finanziari con il connesso servizio di custodia e amministrazione – Dossier titoli” e relative “Norme contrattuali”, sub doc. 2 , l''art. 9 delle “Norme contrattuali” (pag.16), rubricato CP_1
“servizio di consulenza” recita che “la Banca presta il servizio di consulenza in materia di investimenti (…) ogni qualvolta il servizio è prestato (i) attraverso i propri promotori finanziari fuori dai locali commerciali della c.d. “offerta fuori sede” o (ii) presso le filiali della . [In particolare la fornisce ai clienti CP_5 CP_5 CP_5 consigli e raccomandazioni personalizzate ed utili per effettuare scelte di investimento o disinvestimento adeguate i relazione alla conoscenza ed esperienza del cliente nel settore d'investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio proposto ovvero richiesto, nonché alla situazione finanziaria ed agli obiettivi di investimento del cliente come da questi comunicati”].
Che l'operatività del trading tramite home banking sia una modalità alternativa alle due indicate dall'art. 9, e dunque alternativa, in particolare, alla cd. offerta fuori sede (lampante essendo la diversità rispetto all'ipotesi di contrattazione presso “le filiali della banca”) emerge incontrovertibilmente a pag.4 delle medesime condizioni, ove alla voce “modalità di invio ordini e revoche” sono espressamente date, come opzioni diverse – alternative o cumulative-, oltre a quella “tramite telefono”, da una parte l'invio “attraverso la sottoscrizione di apposita modulistica presso le filiali o fuori sede, attraverso i promotori finanziari della banca”, dall'altra
“tramite accesso all'area riservata dell'home banking della Banca”.
Ebbene, trattandosi di modalità chiaramente indicate in contratto quali diverse, ed essendo espressamente previsto il servizio di consulenza unicamente laddove il servizio è prestato presso le filiali o con c.d. “offerta fuori sede, ne discende che pur avendo attivato il servizio di consulenza ed essendo espressamente Pt_1 previsto tra i servizi di cui poteva godere, ha egli deciso di non esercitarlo agendo direttamente attraverso piattaforma home-banking (né, si noti, assume rilievo in senso contrario la circostanza che al comma terzo dell'art. 9 tra le modalità di impartizione ordini quelle di cui all'art.3, comprensivo anche dello strumento di internet: come precisato, l'utilizzo dell'home banking non risulta canale di trading vietato, ma regolarmente previsto, soltanto sprovvisto di quella copertura consulenziale che invece offre l'istituto di credito solo a determinate condizioni.
D'altra parte, comprensibilmente, non può parificarsi, dal punto di vista degli oneri di vigilanza e controllo dell'ordine incombenti sulla banca, e tutela del cliente lato sensu, la condizione del correntista che esegue l'operazione direttamente, e senza “filtro” del consulente, da quest'ultima, dovendo peraltro giungere alla conclusione, nle primo caso, che ogni operazione dovrebbe finire per essere oggetto di scrutinio e sindacato da parte dell'intermediario, con evidenti distonie ed inefficienze del sistema.
Non essendovi un onere dell'intermediario in termini di consulenza, non può pertanto rilevarsi alcun inadempimento sotto questo profilo.
Decadono infatti le doglianze relative al mancato rilascio di un prospetto informativo delle azioni come anche dell'assenza di condotte impeditive dell'esecuzione dell'ordine stante la concentrazione della quasi totalità della provvista (94,93%) in un solo titolo, non trattandosi di obblighi in capo all'intermediario nell'utilizzo del canale di trading diretto a mezzo piattaforma home-banking, esattamente come per gli altri operatori.
V. Diverse considerazioni, pur parzialmente, involgono il profilo dell'inadeguatezza/inappropriatezza dell'investimento rispetto al profilo finanziario del cliente, che –nella ricostruzione attorea- avrebbe dovuto essere correttamente inquadrato dall'intermediario e pertanto portare all'attivazione di meccanismi
“bloccante” la finalizzazione dell'operazione o, quantomeno, l'emersione di un sistema di alert.
5 E' vero infatti che dalla sintesi del questionario ID (doc.1 convenuta) emerge (vds pag.9) la seguente sintesi:
“profilo di rischio: medio basso;
obiettivo investimento: integrazione del reddito;
esperienza finanziaria: bassa, situazione finanziaria: media;
obiettivo temporale: breve termine”, ma la lettura analitica delle risposte fa cogliere una propensione al rischio indicata in “rischio medio” (domanda 18), corrispondente (domanda 19)
“ad ottenere un rendiconto massimo alto con rischio di perdita media”, con un obiettivo di investimento volto
(domanda 21) né alla protezione né al reddito ma alla “crescita”, con disponibilità cioè a “sopportare un livello di rischio medio alto”. Soprattutto, alla domanda n.20, relativa alla percentuale di patrimonio investito che il cliente reputa sopportabile in termini di perdita massima, il cliente barra l'alternativa “nessuna delle precedenti/non rispondo”, di fatto, escludendo le altre quattro soluzioni, comprendenti perdite massime inferiori al 5%, tra il 5 e il 10%, tra il 10 e il 25% ed oltre al 25%: ebbene, ove la risposta data abbia ad intendersi come “non rispondo” risulta evidente la mancata collaborazione del cliente nell'aiutare a tratteggiare il proprio profilo, nell'altra ipotesi (“nessuna delle precedenti”) la risposta dovendo assumere il significato di piena disponibilità a perdita consistente, di gran lunga superiore a quel “oltre il 25%” non barrata. La prima lettura appare non peregrina, specie se letta sinotticamente alle altre rese alle domande n. 1,2,3,4,5 (“mai/non rispondo”) e 6 (“nessuna delle precedenti/non rispondo”) e 10,13,14: quantomeno le risposte ai quesiti 16 e
20 risultano con evidenza funzionali a fornire meno indicazioni possibili all'intermediario per tratteggiare il profilo finanziario dell'investitore, con ciò configurando gli estremi del concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 co.I cc generatore di una diminuzione dell'astratto danno risarcibile.
Da quanto precede risulta pertanto come, in verità, il profilo di rischio del cliente non fosse univocamente tratteggiato, anche in ragione delle risposte dallo stesso fornite, ragione per cui non possa incontrovertibilmente concludersi per la sussistenza di elementi da parte dell'istituto di credito per desumere l'inappropriatezza dell'investimento rispetto al profilo finanziario del cliente, e dunque porre in essere meccanismi bloccanti.
VI. Le superiori motivazioni, in ogni caso, risultano assorbite alla luce delle ragioni che seguono, ovvero avuto riguardo all'oggetto della domanda -differenziale tra perduto e risarcito da e facendo buon governo del CP_9 principio di cui al secondo comma della norma testè richiamata: l'art. 1227 c.c. capoverso dispone, infatti, che
“il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”.
Ebbene, nel caso di specie deve trovare condivisione, in parte qua, la statuizione dell'Arbitro per le
Controversie Finanziarie (ACF) –citata da entrambe le parti- che, con decisione n. 3857 del 14 giugno 2021, ha stigmatizzato l'ordine effettuato da l 5 luglio 2016: Pt_1
- precisando come (pag.3) “deve ritenersi che al più tardi a tale data il ricorrente fosse o comunque ben avrebbe potuto acquisire sufficiente consapevolezza del rischio insito in una tale operatività, ove reiterata. Orienta in questo senso la circostanza che il ricorrente era o doveva essere consapevole del Cont fatto che le azioni i erano nelle more ampiamente deprezzate e quindi che esse rappresentavano, oramai, un investimento decisamente più rischioso. Pertanto, la decisione di incrementare il pacchetto azionario detenuto, piuttosto che liquidare le azioni già in portafoglio, non può essere ricondotta ad ambiti di responsabilità dell'intermediario convenuto, ma piuttosto intesa come il frutto di una libera scelta del ricorrente”;
- e concludendo pertanto nel senso di precludere il risarcimento integrale all'attore, non riconoscendogli l'importo “che il ricorrente avrebbe potuto trarre se avesse ceduto tempestivamente le azioni in allora detenute in data 5 luglio 2016 (€ 125.538,00)”, e dunque limitandolo alla differenza tra quello complessivamente versato e quest'ultimo (dunque € 68.542,00, oltre € 2.536,05 a titolo di rivalutazione.
Risulta infatti indimostrato in atti, nonostante l'onere della prova gravi sull'attore (art. 2697 cc), per quale ragione abbia deciso di acquistare il 5.7.2016 ulteriori azioni della medesima società nonostante Pt_1
6 avrebbe dovuto, in quel momento, essere necessariamente a conoscenza del prezzo di carico di ogni singola azione (€ 0,29450) e, soprattutto, del raffronto con il valore della stessa al momento dell'acquisto, tre mesi prima (per oltre € 190.000), 0,454/5, e dunque della perdita di oltre un terzo del valore (circa il 36%), e dunque di star perdendo oltre € 68.000.
Cristallizzata al momento del quinto ordine, del luglio 2016, la condizione di deve presumersi, fino a Pt_1 prova contraria, come quella di chi fosse a conoscenza del valore, in significativa perdita, delle proprie azioni, e pertanto anche della volatilità delle stesse. A riguardo parte attrice non ha fornito elementi di prova volti a superare la citata presunzione;
non ha anzitutto neppure dedotto di non essere a conoscenza delle perdite. Ha del tutto omesso di motivare le ragioni che lo hanno portato ad effettuare un ulteriore ordine, di € 7.951,50 (la cui richiesta di rimborso non si vede come possa trovare accoglimento) e non ha né dedotto di aver contattato Cont l'intermediario per limitare le perdite ed uscire dalle posizioni in acquistate, né argomentato in ordine ai motivi per cui non abbia operato in vendita, anziché in ulteriore acquisto.
In mancanza di giustificazioni fornite dall'attore –che, si ripete, non ha preso posizione sul punto e non ha articolato prova orale- in ordine al comportamento assunto nei mesi successivi agli ordini di aprile 2016, culminato con l'ordine di luglio 2016- non può che farsi operare presuntivamente, la massima di comune esperienza in ambito finanziario per cui, se è vero che la liquidazione di un investimento in rosso può essere evitata, trovando razionale giustificazione nell'aspettativa di ripresa di valore dell'azione (ma anche tali valutazioni, nel caso di specie, appaiono scarsamente spendibili, per le ragioni che verranno affrontate infra), e dunque costituendo valutazione che viene influenzata anche dalla propria situazione finanziaria, invece l'acquisto di ulteriori azioni, nonostante la perdita secca ed impiegando così la quasi totalità della propria liquidità, non può che rispondere ad un evidente finalità speculativa, celante l'aspettativa di rimbalzo dell'azione.
A fronte di un atteggiamento finanziario obiettivamente speculativo e presuntivamente consapevole, quantomeno a far data dal 5.7.2016, eventuali inadempimenti dell'intermediario (in ogni caso inesistenti in relazione all'oggetto di cui al § IV, e non adeguatamente dimostrate rispetto a quello del § V) non possono assumere rilievo, risultando incontrovertibilmente assorbiti dalla condotta del cliente, odierno attore, esitando in “danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza” (art. 1227 cc).
Per tutte le ragioni che precedono la domanda attorea deve essere disattesa.
VII. Resta da vagliare la riconvenzionale di parte convenuta, volta alla restituzione dell'importo di € 68.542,00 + Con
€ 2.536,05 corrisposti all'attore in esecuzione della decisione dell'
VII.I - L'accoglimento della riconvenzionale ben potrebbe fondare sulle considerazioni da ultimo sviluppate, a condizione che se ne possa anticipare la portata da luglio 2016 ad aprile 2016.
Ebbene, a riguardo il Tribunale richiama anche la giurisprudenza recente della Suprema Corte in materia di risarcimento del danno per l'inadempimento dell'obbligo informativo, secondo cui (Cass.17 aprile 2020, n.
7905, e successive Cass. 28 luglio 2020, n. 16126, Cass. 11 novembre 2021, n. 33596 e Cass 18293/2023) “nei contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento l'intermediario finanziario ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto”, per cui “al riscontro dell'inadempimento degli obblighi di corretta informazione consegue
l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità tra il detto inadempimento e il danno patito dall'investitore: presunzione che spetta all'intermediario superare, dimostrando che il pregiudizio si sarebbe comunque concretizzato quand'anche l'investitore avesse ricevuto le informazioni omesse”.
7 L'ordinamento è connotato pertanto dalla sussistenza di una presunzione di esistenza del nesso causale tra inadempimento degli obblighi informativi lato sensu e danno patito dall'investitore, presunzione che tuttavia non è iuris et de iure ma suscettibile di prova contraria.
VII.II - Ebbene in questo caso la prova contraria non si ritiene essere completamente formata: né da parte convenuta, attrice in riconvenzionale, la cui tesi sul punto non trova addentellati fattuali e riscontri probatori, né, comunque, dal complesso del materiale probatorio e conoscitivo nella disponibilità del Tribunale, rispetto cui si compiono le valutazioni che seguono.
E' vero infatti che costituisce un argomento dalla potenzialmente elevata persuasività quello per cui, Cont controfattualmente ragionando, se on ha desistito, a luglio 2016, dall'acquistare azioni allorchè Pt_1 la loro quotazione era scesa di oltre un terzo, e dunque con una rilevante perdita contingente, tantomeno, potrebbe assumersi, l'avrebbe fatto tre mesi prima, allorchè non vi erano passività direttamente percepibili;
e pertanto, anche in ipotesi di fornitura delle più approfondite possibili informazioni da parte dell'intermediario, in ogni caso si sarebbe esposto finanziariamente, così di fatto decidendo di operare anche nella condizione di scelta di investimento realmente consapevole.
Come anche, si osservi, risulta fatto notorio, rientrante nella comune esperienza (art.115 cpc) nella disponibilità non (solo) di appassionati di economia o conoscitori del mondo della finanza, bensì di fruitori di temi di stretta attualità, la circostanza che in data antecedente all'acquisto delle azioni da parte di d Pt_1 al successivo crack del 2016, e precisamente già nel triennio precedente, e specialmente nel 2014, diversi fattori dall'eco nazionale (frequenti scioperi, bocciatura da parte della Banca centrale europea, forte diminuzione del valore del titolo in borsa, crisi delle società sportive, calcistiche e cestistiche finanziate) avevano acceso un faro sulle condizioni dell'Istituto di Credito Monte Paschi Siena e, conseguentemente, sulla volatilità del titolo;
con ciò non potendo escludersi, pertanto, che lo stesso attore ne fosse a conoscenza e che avesse precisamente questa finalità.
Con VII.III - Ma, come acutamente osservato anche dalla decisione del (punto 4 pag.3) ed in assenza di elementi ulteriori portati da parte convenuta a suffragio della propria richiesta svolta in riconvenzionale, non possono tali indici, dalla valenza anche in questo caso presuntiva e non probatoria, assurgere al rango di “gravità, precisione e concordanza” richiesto dall'art. 2729 cc, e pertanto superare la presunzione di esistenza del nesso causale;
vieppiù tenuto conto, nuovamente, del rilievo del questionario Mifid che, per quanto in alcuni passaggi vago e/o non chiaramente intelligibile, non consente certamente di concludere per la caratterizzazione di quale investitore particolarmente evoluto e a suo agio con lo strumento utilizzato. Anche perché -e Pt_1 nuovamente, ma in senso contrario, tornano in rilievo le presunzioni- ove lo fosse stato difficilmente avrebbe investito la quasi totalità del suo patrimonio in strumenti finanziari a rischio assai elevato, specie in quegli anni.
Per tali ragioni deve essere disattesa anche la domanda riconvenzionale.
VIII. La soccombenza reciproca, di parte attrice sulla principale e di parte convenuta sulla riconvenzionale, determina la compensazione delle spese, tuttavia parziale e non totale, con condanna nella misura di un terzo in capo a parte attrice in attuazione del principio della soccombenza prevalente, (I) avendo dato vita al giudizio,
(II) nonostante apprezzabile motivazione già resa da altro organismo decidente, seppur diverso dall'Autorità
Giurisdizionale (III) ed in ogni caso tenuto conto del diverso valore tra domanda principale e domanda riconvenzionale (2:1).
Esse vengono liquidate tra i minimi e i medi per le prime due fasi, e per l'ultima, non anche per la fase di trattazione, ai minimi (tenuto conto dell'assenza di istruttoria svolta), avuto riguardo allo scaglione da €
52.000,00 ed € 260.000,00 tenuto conto del valore di causa indicato in domanda, utilizzando i parametri di cui al D.M.147/2022.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Giorgio Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
S.P.A, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede: CP_1
Respinge la domanda attorea.
Rigetta la domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta.
Compensa le spese di lite tra le parti, nella misura di 2/3.
CP_ Condanna, per il residuo terzo alla rifusione delle spese di lite in favore di , in Parte_1 CP_1 persona del l.r.p.t, che quantifica, complessivamente, in € 2.750,00 (duemilasettecentocinquanta/00), oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Como, il 11 maggio 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
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