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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/04/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del Giudice del lavoro, Dott.ssa
Daniela Ammendola, ha pronunziato all'udienza del 16.04.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G.N. 5299/2023
TRA
in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. Oliva Anna Pt_1 Ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv.to Gragnaniello Martino e Controparte_1 dall'avv.to Rosa Agnese Prisco
Resistente
CONCLUSIONE DELLE PARTI: come in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.10.2023, ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per Atp introdotto da parte resistente al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile nonché della condizione di cui all'art. 3, c.3, L. 104/92, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di Atp ed affermando l'insussistenza del requisito sanitario con riferimento alla prestazione di cui all'art. 13, L. 118/71 in capo alla resistente.
Si costituiva in giudizio la parte resistente, la quale, eccepiva l'inammissibilità del ricorso in quanto generico, e, comunque, il rigetto dello stesso, il tutto con vittoria delle spese del giudizio.
Con note depositate per l'odierna udienza i procuratori delle parti costituite si riportavano ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande e, ritenuta la causa matura per la decisione, attesa la natura documentale, il GL, all'udienza del 16.04.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art 127-ter c.p.c., decideva la causa con sentenza contestuale, le cui motivazioni di seguito si illustrano. La domanda è infondata e, per l'effetto, va respinta. Dispone l'art. 445-bis c.p.c., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: ''Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
Nel merito, l' ha lamentato l'errata valutazione compiuta dal CTU nominato nella fase di Atp, Pt_1
Dott. , per aver ritenuto ai valori massimi il danno funzionale da infertilità da Persona_1 intervento chirurgico e della massima gravità la neoplasia iniziale, a prognosi staticamente favorevole, in capo alla parte resistente.
Orbene, in virtù delle carenze emerse in ordine all'elaborato peritale redatto nella fase di Atp con particolare riguardo alla valutazione della malattia oncologica, e considerata in ogni caso la nuova e successiva documentazione medica prodotta in giudizio da parte resistente, si è ritenuto necessario procedersi alla rinnovazione della consulenza medico-legale nominando il CTU, Dott. Per_2
[...]
Invero, il CTU sulla scorta dell'esame clinico-anamnestico e della documentazione sanitaria allegata all'atto introduttivo e prodotta nel corso del giudizio ha constatato che parte resistente è affetta delle seguenti infermità: “1) carcinoma squamoso della cervice uterina con aree di displasia epiteliale di alto grado e di carcinoma in situ (stadio pT1a2 – FIGO IA2), trattato con istero - annessiectomia radicale e successiva radioterapia, in assenza di successiva progressione di malattia ed in attuale follow -up , in soggetto con pregressa asportazione chirurgica di nevi cutanei melanocitici senza caratteri clinici o istologici di malignità; 2) disturbo ansioso -depressivo reattivo in soggetto con allegata sindrome cefalalgica ricorrente;
3) lieve deficit prensile a destra da sospetta malattia di Dupuytren”; aggiungendo inoltre che: ''a causa di tali patologie, a far data dall'epoca delle presenti operazioni peritali (dicembre 2024), la periziata presenta una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 55% (cinquantacinque per cento).
In precedenza, invece, la riduzione permanente della capacità lavorativa era pari al 75%
(settantacinque per cento) al momento di inoltro della domanda amministrativa del 13.12.2021, nonché al 77% (settantasette per cento) a far data dal mese di luglio 2024.'' (sul punto cfr. pg. 20 della CTU).
In definitiva, il CTU, nonostante le suddette infermità, conclude nel senso di ritenere che: ''la periziata NON versa in una condizione di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92, in quanto la minorazione riscontrata NON riduce l'autonomia personale, correlata all'età, così da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione'' e che ''in ogni caso, in disaccordo con il giudizio medico -legale conclusivo già espresso dal CTU nominato nel precedente
Accertamento Tecnico Preventivo, si può affermare che, nonostante le patologie sofferte, la sig.ra
NON è, NÉ è mai stata, da ritenere invalida civile in misura percentuale pari al Controparte_1 100%'' (cfr. pg. 20 della CTU).
Quanto al successivo certificato medico del Dott. del l 10.01.2025 e prodotto Persona_3 nel presente giudizio da parte resistente in data 14.01.2025, va osservato che esso contiene una mera elencazione delle patologie di cui la paziente è affetta e l'attribuzione della percentuale del 75% da parte del Dott. non è sorretta da alcuna specifica considerazione medico-legale. Per_3
Ne discende che tale documentazione medica non è in grado di mettere in discussione le chiare e convincenti argomentazioni svolte dal Dott. Difatti, le conclusioni del CTU trovano piena Per_2 giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria criticamente esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal Giudicante.
L'opposizione va dunque accolta e per l'effetto va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per la pensione di invalidità civile né la condizione di disabilità di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. depositata in fase di ATP dichiara irripetibili le spese di lite e pone le spese di CTU come liquidate in separato decreto a carico dell' . Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara che non sussiste il requisito sanitario per la pensione di invalidità civile né la condizione di disabilità di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92 ; compensa integralmente le spese di lite;
pone le spese di CTU, redatta in sede di ATP ed in sede di opposizione, come liquidate in separato decreto a carico dell' . Pt_1
Così deciso in Nola, il 16.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Ammendola