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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 29/01/2026, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1298/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI RUBERTO RAFFAELE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 18188/2025 depositato il 10/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500016482 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500016482 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500016482 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500016482 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500016482 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500016482 TARI 2024
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 862/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
In data 22/10/2025, Roma Capitale ha accertato mediante l'avviso esecutivo n. 992500016482 l'omessa dichiarazione di iscrizione ai fini della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) nonché del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) con evasione totale dei tributi entro le scadenze previste e relative all'annualità 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. È stato, di conseguenza, chiesto al Sig. Ricorrente_1 un importo complessivamente pari ad € 4.510,00 (di cui € 3.061,44 quale importo totale complessivo accertato;
€ 1.448,40 quale importo a titolo di sanzioni ed € 0,16, quale importo per arrotondamento).
In data 10/12/2025, con ricorso notificato a mezzo pec, l'odierno Ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 992500016482, proponendo ricorso innanzi a codesto giudice per l'annullamento del suddetto avviso.
Si è costituito il Comune Roma Capitale chiedendo l'estinzione del giudizio.
Il Giudice, visto ed applicato l'art. 35, c. 1, D.Lgs. 546/1992, esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio è estinto.
In data 04/12/2025, ad esito del riesame della posizione, Roma Capitale ha emesso il doc. n. U251200267282 mediante cui ha disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 992500016482.
La Parte ricorrente nel corso della PU ha confermato e chiesto anch'Egli l'estinzione del giudizio.
Si dispone come da dispositivo che segue ex art. 47 ter D.Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
spese di lite compensate;
il Comune di
Roma deve pagare alla Parte ricorrente il CU.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI RUBERTO RAFFAELE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 18188/2025 depositato il 10/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500016482 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500016482 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500016482 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500016482 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500016482 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500016482 TARI 2024
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 862/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
In data 22/10/2025, Roma Capitale ha accertato mediante l'avviso esecutivo n. 992500016482 l'omessa dichiarazione di iscrizione ai fini della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) nonché del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) con evasione totale dei tributi entro le scadenze previste e relative all'annualità 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. È stato, di conseguenza, chiesto al Sig. Ricorrente_1 un importo complessivamente pari ad € 4.510,00 (di cui € 3.061,44 quale importo totale complessivo accertato;
€ 1.448,40 quale importo a titolo di sanzioni ed € 0,16, quale importo per arrotondamento).
In data 10/12/2025, con ricorso notificato a mezzo pec, l'odierno Ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 992500016482, proponendo ricorso innanzi a codesto giudice per l'annullamento del suddetto avviso.
Si è costituito il Comune Roma Capitale chiedendo l'estinzione del giudizio.
Il Giudice, visto ed applicato l'art. 35, c. 1, D.Lgs. 546/1992, esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio è estinto.
In data 04/12/2025, ad esito del riesame della posizione, Roma Capitale ha emesso il doc. n. U251200267282 mediante cui ha disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 992500016482.
La Parte ricorrente nel corso della PU ha confermato e chiesto anch'Egli l'estinzione del giudizio.
Si dispone come da dispositivo che segue ex art. 47 ter D.Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
spese di lite compensate;
il Comune di
Roma deve pagare alla Parte ricorrente il CU.